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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/09/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dell'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 16.06.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 962/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA in persona del suo Presidente e Parte_1 legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Sica elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Castellammare alla Via Savorito Pt_1
n. 1/8.
ricorrente
E
(cod.fisc. ) rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Luigi Mazza con domicilio eletto in Ottaviano (Na), via Piediterra n.24
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso ex art 445 bis, 6 comma, c.p.c. l' proponeva dissenso avverso le Pt_1 conclusioni rassegnate dal CTU nominato nel procedimento ATP RGN 7750.2019 che accertava la sussistenza delle condizioni sanitarie (invalidità civile nella misura del
80%) per il riconoscimento del beneficio previdenziale invocato dal ricorrente
[...]
. CP_1
L'ente previdenziale in particolare eccepiva la intervenuta decadenza dall'azione giudiziale ex art. 42 comma 3 del D. L. n. 269/2003 conv. con modifiche nella Legge
326/2003 e dell'art. 38 D.L. 98/11, conv. con modificazioni dalla L. 111/11, nonché del combinato disposto degli art. 83 del DL 18/2020 e 36 del DL 23/2020 ed in subordine, chiedeva dichiararsi la domanda proposta da inammissibile per Controparte_1 carenza dei requisiti reddituali previsti per legge. Con vittoria di spese ed onorari. Nel giudizio così introdotto si è costituito il deducendo, nel merito, Controparte_1
l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla difesa dell'Ente previdenziale, concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Non necessitando la causa di ulteriori approfondimenti istruttori, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono.
All'esito dell'attento scrutinio della documentazione prodotta dall'Ente previdenziale, deve evidenziarsi che l'eccezione di decadenza per tardività della domanda giudiziale rispetto alla data di comunicazione dell'esito del verbale di accertamento sanitario, non coglie nel segno.
Ed in vero, proprio dall'analisi della ricevuta di consegna della raccomandata de qua esibita dall' non può affermarsi che l'esito dell'accertamento amministrativo di cui Pt_1 al verbale della Commissione medica sanitaria, sia stato effettivamente portato nella conoscenza giuridica del attraverso un iter notificatorio rituale. Infatti, la CP_1 ricevuta di consegna risulta sottoscritta da persona diversa dal ricorrente di cui si ignorano le generalità data la totale assenza di specificazione della qualità rivestita dal consegnatario in spregio dell'art. 7 della L. 890/ 1986 (vedasi ricevuta di consegna esibita dall' ). Pt_1
Analogamente, l'eccezione riferita all'asserito superamento dei limiti di reddito, risulta destituita di fondamento come facilmente si evince dall'estratto contributivo depositato proprio dall'opponente da cui risulta che il era disoccupato e privo di CP_1 reddito a decorrere dal 1 maggio 2017.
Per le suesposte argomentazioni, il ricorso va respinto e va ritenuto Controparte_1 invalido nella misura del 80% a far data dal marzo 2018 (data della domanda amministrativa), così come già accertato dal CTU.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da Parte_1
Pag. 2 di 3 con ricorso del 17/2/2022 nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
a)rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che si trova nelle Controparte_1 condizioni sanitarie per beneficiare dell'assegno di invalidità civile ex L. 118/71 ( 80%)
a far data dal marzo 2018 (data della domanda amministrativa), così come già accertato dal CTU nel procedimento per ATP;
b)condanna l' al pagamento in favore di , e per esso del Pt_1 Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro 2500,00 dovuti per compenso professionale, oltre I.V.A. e
CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 10/9/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dell'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 16.06.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 962/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA in persona del suo Presidente e Parte_1 legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Sica elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Castellammare alla Via Savorito Pt_1
n. 1/8.
ricorrente
E
(cod.fisc. ) rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Luigi Mazza con domicilio eletto in Ottaviano (Na), via Piediterra n.24
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso ex art 445 bis, 6 comma, c.p.c. l' proponeva dissenso avverso le Pt_1 conclusioni rassegnate dal CTU nominato nel procedimento ATP RGN 7750.2019 che accertava la sussistenza delle condizioni sanitarie (invalidità civile nella misura del
80%) per il riconoscimento del beneficio previdenziale invocato dal ricorrente
[...]
. CP_1
L'ente previdenziale in particolare eccepiva la intervenuta decadenza dall'azione giudiziale ex art. 42 comma 3 del D. L. n. 269/2003 conv. con modifiche nella Legge
326/2003 e dell'art. 38 D.L. 98/11, conv. con modificazioni dalla L. 111/11, nonché del combinato disposto degli art. 83 del DL 18/2020 e 36 del DL 23/2020 ed in subordine, chiedeva dichiararsi la domanda proposta da inammissibile per Controparte_1 carenza dei requisiti reddituali previsti per legge. Con vittoria di spese ed onorari. Nel giudizio così introdotto si è costituito il deducendo, nel merito, Controparte_1
l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla difesa dell'Ente previdenziale, concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Non necessitando la causa di ulteriori approfondimenti istruttori, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono.
All'esito dell'attento scrutinio della documentazione prodotta dall'Ente previdenziale, deve evidenziarsi che l'eccezione di decadenza per tardività della domanda giudiziale rispetto alla data di comunicazione dell'esito del verbale di accertamento sanitario, non coglie nel segno.
Ed in vero, proprio dall'analisi della ricevuta di consegna della raccomandata de qua esibita dall' non può affermarsi che l'esito dell'accertamento amministrativo di cui Pt_1 al verbale della Commissione medica sanitaria, sia stato effettivamente portato nella conoscenza giuridica del attraverso un iter notificatorio rituale. Infatti, la CP_1 ricevuta di consegna risulta sottoscritta da persona diversa dal ricorrente di cui si ignorano le generalità data la totale assenza di specificazione della qualità rivestita dal consegnatario in spregio dell'art. 7 della L. 890/ 1986 (vedasi ricevuta di consegna esibita dall' ). Pt_1
Analogamente, l'eccezione riferita all'asserito superamento dei limiti di reddito, risulta destituita di fondamento come facilmente si evince dall'estratto contributivo depositato proprio dall'opponente da cui risulta che il era disoccupato e privo di CP_1 reddito a decorrere dal 1 maggio 2017.
Per le suesposte argomentazioni, il ricorso va respinto e va ritenuto Controparte_1 invalido nella misura del 80% a far data dal marzo 2018 (data della domanda amministrativa), così come già accertato dal CTU.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da Parte_1
Pag. 2 di 3 con ricorso del 17/2/2022 nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
a)rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che si trova nelle Controparte_1 condizioni sanitarie per beneficiare dell'assegno di invalidità civile ex L. 118/71 ( 80%)
a far data dal marzo 2018 (data della domanda amministrativa), così come già accertato dal CTU nel procedimento per ATP;
b)condanna l' al pagamento in favore di , e per esso del Pt_1 Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro 2500,00 dovuti per compenso professionale, oltre I.V.A. e
CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 10/9/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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