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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1588/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica: GALLO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono _1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Velletri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Spa - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
ING. PAGAMENTO n. 20181793300161314 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1055/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Velletri e alla Resistente_1 spa, Nominativo_1 ricorreva avverso l'ingiunzione di pagamento in epigrafe indicata relativa a Tari cui era chiamato a rispondere in qualità di erede della de cuius Nominativo_2.
Il ricorrente eccepiva principalmente la mancanza della qualità di erede, avendo rinunciato all'eredità in data 21.1.20.
Nessuno si costituiva per i resistenti.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E invero per principio pacifico (si veda, ex plurimis, Cass. 21006/21) "Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".
Orbene, in atti vi è atto avente data certa che attesta la rinuncia all'eredità da parte del contribuente, rinuncia avvenuta in data 21.1.20 innanzi al cancelliere del Tribunale di Velletri.
Ciò premesso, si impone all'evidenza, l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.000,00 oltre oneri e accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore avv. Difensore 1.
Roma 23.1.26
Il Giudice
dott. Gianfranco Gallo
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica: GALLO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono _1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Velletri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Spa - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
ING. PAGAMENTO n. 20181793300161314 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1055/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Velletri e alla Resistente_1 spa, Nominativo_1 ricorreva avverso l'ingiunzione di pagamento in epigrafe indicata relativa a Tari cui era chiamato a rispondere in qualità di erede della de cuius Nominativo_2.
Il ricorrente eccepiva principalmente la mancanza della qualità di erede, avendo rinunciato all'eredità in data 21.1.20.
Nessuno si costituiva per i resistenti.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E invero per principio pacifico (si veda, ex plurimis, Cass. 21006/21) "Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".
Orbene, in atti vi è atto avente data certa che attesta la rinuncia all'eredità da parte del contribuente, rinuncia avvenuta in data 21.1.20 innanzi al cancelliere del Tribunale di Velletri.
Ciò premesso, si impone all'evidenza, l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.000,00 oltre oneri e accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore avv. Difensore 1.
Roma 23.1.26
Il Giudice
dott. Gianfranco Gallo