TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel- dr. Alina Rossato - Giudice - dr. Luisa Bettio - Giudice -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 5235/2024 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI congiunte delle parti: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 30.01.25 ovvero:
“chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarata la sussistenza della giurisdizione italiana, voglia dichiarare, applicando la legge della Romania
(art. 373 lett. a) del Codice Civile Rumeno), lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi signori e contratto Parte_1 Controparte_1
a Grantorto (PD) il 23.07.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune alla parte I, n. 3, ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto, alle seguenti CONDIZIONI
1. La casa coniugale rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del signor
, che ne è unico proprietario;
CP_1
2. La responsabilità genitoriale sul figlio minore , che vivrà con la Per_1 madre, verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
3. A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio il padre corrisponderà alla madre l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 del mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat a partire da gennaio 2026;
4. Entrambi i genitori parteciperanno al 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio , come individuate Persona_2 dal Protocollo del Tribunale di Padova, con obbligo per il padre di rimborsarle alla madre entro 10 giorni dalla presentazione del giustificativo di spesa;
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, con possibilità di accompagnarlo direttamente a scuola il lunedì mattina;
i genitori potranno concordare diversi e più ampi orari di visita, concordando anche i tempi e modi di visita durante le vacanze, prevedendo sin d'ora a titolo indicativo che il padre trascorrerà col figlio 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Natale, Pasqua e festività varie
(compresi i compleanni) andranno alternati;
i pernotti verranno concordati tra i genitori di volta in volta, in funzione delle esigenze di Eduard;
6. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
Preliminarmente deve accertarsi, con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ai sensi della disposizione di cui all'art. 3 co 1 lett. a) Reg. (CE) n.
2201/2003 (cd. Regolamento Bruxelles II bis) in quanto giudice del luogo di residenza abituale dei coniugi, nonché l'applicabilità della legge rumena, scelta di comune accordo dai coniugi ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) Reg.
(UE) n. 1259/2010 (cd. Regolamento Roma III), in quanto legge dello stato di cittadinanza dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Quanto invece alla domanda di affidamento e mantenimento del figlio minore , deve accertarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice Per_1 italiano ai sensi della disposizione di cui all'art. 8 ) Reg. (CE) n. 2201/2003
(cd. Regolamento Bruxelles II bis) in quanto giudice del luogo di residenza abituale del figlio, mentre, quanto alla legge applicabile alla responsabilità genitoriale, trattasi della legge italiana, richiamata dall'art. 16 della
Convenzione dell'Aja del 19-10-1996 (ratificata dall'Italia con l. 18-6-2015 n. 101, che rinvia direttamente alla legge dello stato di residenza abituale del minore).
Infine, con riferimento alle domande di contenuto alimentare la giurisdizione sussiste in forza dell'art. 3 Reg. (UE) n. 4/2009, in considerazione della residenza in Italia sia del convenuto che del creditore della prestazione alimentare e comunque in forza della proroga di giurisdizione di cui all'art. 5 del regolamento. Alle medesime domande di contenuto alimentare è applicabile la legge italiana in forza dell'art. 3 del protocollo dell'Aja del 23-
11-2007, quale legge dello stato di residenza abituale del creditore.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge rumena per dichiarare lo scioglimento del matrimonio (art 373 codice civile rumeno), poiché vi è il mutuo consenso dei coniugi nel procedere in tal senso, evidentemente desumibile dalla domanda congiunta da essi da ultimo formulata.
Le condizioni stabilite dalle parti in merito all'affidamento e mantenimento del figlio minore , nato dalla loro unione, sono da accogliere in quanto conformi ai principi in materia di affidamento condiviso e responsabilità genitoriale di cui agli artt. 337bis e seguenti c.c. e non pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore stesso.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda le condizioni stabilite dalle parti in merito al mantenimento del figlio.
Trattandosi di domanda congiunta, nulla è da disporre con riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o respinta,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data
23/07/2016 da e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte I, n 3,
[...] dell'anno 2016, del Comune di GRANTORTO;
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto; 3) Provvede in conformità ai punti nn.
1-6 delle conclusioni riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotti.
4) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova il 30/01/2025.
Il presidente est. dr.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi