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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/07/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1199 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 25.09.92, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZEI MARIA TERESA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 AL (CS) in data 01.02.82, rappresentata e difesa dall'avv. CAMPOLO GIUSEPPE FULVIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in Cancelleria in data 17.06.24 la parte ricorrente Pt_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito
[...] [...] Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha dedotto che: CP
- L'istante in data 4.08.2011, si univa in matrimonio celebrato con rito civile con il sig.
, annotato nei registri dello stato civile del Comune di Corigliano Controparte_1 NO (già Corigliano) - atto di matrimonio anno 2011- numero 15 Parte I Serie;
- Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi godevano del regime di comunione legale dei beni;
- Con ricorso giudiziale depositato in data 28/12/2021, la sig.ra chiedeva Parte_1 che il Tribunale adito pronunciasse sentenza di separazione dal coniuge CP ;
[...]
- Con sentenza n. 6/2022 del 15/06/2023, il Tribunale di Castrovillari, affari contenziosi, accoglieva la domanda e dichiarava la separazione tra i coniugi e Parte_1 [...] ; disponeva che il marito versasse alla moglie a titolo di mantenimento Controparte_1 un assegno mensile di € 200,00; rigettava la richiesta di addebito e compensava le spese di giudizio;
R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 2 di 8
- La sig.ra attualmente, non percepisce redditi;
non è titolare di conti Parte_1 bancari e finanziari, non possiede beni mobili registrati, né quote sociali.
- E' proprietaria di un immobile di scarsissimo valore commerciale, situato nel centro storico di CoriglianoNO A.U. Corigliano, acquistato in costanza di matrimonio con soldi propri;
- Il sig. , invece, è dipendente dell'ex Consorzio di Bonifica dei Controparte_1 Bacini dello IO CO (ora Consorzio Unico) ed è titolare di un reddito di € 14.000 annui. Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. Parte_1
, per fatto addebitabile esclusivamente a quest'ultimo, ordinando Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano NO, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
b. Confermare a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore del coniuge l'assegno di mantenimento di € 200,00; Con comparsa di costituzione depositata in data 18.11.24 si è costituita la parte resistente, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, del tenore di seguito esposto:
“
1.In relazione ai provvedimenti provvisori.
• Valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
• Considerato che dal matrimonio non sono nati figli;
• rilevato che, allo stato degli atti, non sussistono provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare;
2.In relazione alla istruttoria e al corso del giudizio.
• Premesso che l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma alla luce del disposto degli artt. 230 e 244 c.p.c. deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa (v. Cass. civ. Sez. III n. 1938 del 1987) e che tanto comporta che i capitoli articolati per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio/i da provare - con indicazione della relativa data/e – sul/i quale/i deve riferire la parte/il teste, nonché specificare il luogo in cui la circostanza si sarebbe verificata, le modalità di accadimento della stessa ed i soggetti presenti (v. Cass. civ., Sez. III, n. 9547 del 2009, nonché Cass. civ. n. 20997 del 2011);
• Ritenuto, poi, che la mancata specifica indicazione dei fatti da provare è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, nonostante l'acquiescenza della controparte (v. unanime giurisprudenza, a partire da Cass. Civ. n. 2231 del 1980);
• Considerato, inoltre, che la prova testimoniale è ammissibile ove “non si risolva in una soggettiva ed indiretta interpretazione né in un apprezzamento tecnico o giuridico ma rifletta invece i fatti nella loro obbiettività pur potendo esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione" (v. Cass. Civ. n. 2393 del 1971).
• Sulla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità di una prova per testi "che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso" v. Cass. Civ. n. 8620 del 1996 nonché, più recentemente in motivazione Cass. civ. n.1294 del 2018; R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 3 di 8
• Del resto, la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. n. 14364 del 2018)
• Posto che la prova orale articolata dalla parte ricorrente è priva di rilievo ai fini della decisione;
• Tenuto conto che alcuna prova è stata articolata dalla parte resistente;
• visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., secondo cui, quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinvia per la discussione orale della causa;
• Ritenuto necessario, poi, che le parti provvedano al deposito in atti dell'atto di matrimonio e che la parte resistente provveda al deposito della procura (essendo stato depositato file denominato procura alle liti, ma con diverso oggetto)
P.Q.M.
A. CONFERMA, allo stato, le statuizioni già previste in sede di separazione;
fin da ora questione di inammissibilità di eventuali domande non connesse ex CP_3 artt.31-32-34-35-36 c.p.c. con le principali di divorzio;
C. NON AMMETTE le prove articolate dalle parti;
D. RINVIA per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 20.5.25 ore 9.30. E. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori ed al P.M.; Il Giudice dott. Alessandro Caronia”. All'udienza del giorno 20.05.25 le parti hanno discusso e concluso come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice delegato non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 3.8.17 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 27.6.12).
2. La domanda di scioglimento del matrimonio civile.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del resa all'esito della camera di consiglio del 15.06.23 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Statuizioni accessorie. Si premette che la domanda di divorzio incide nei rapporti interconiugali, con l'effetto che le domande patrimoniali proposte nel giudizio di divorzio sono diverse per struttura, finalità, oggetto e decorrenza rispetto a quelle decise nella separazione (cfr. Cass. Civ. 1203 del 2006). Il giudice del R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 4 di 8
divorzio non può, pertanto, provvedere in ordine alle situazioni preesistenti alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dal matrimonio non sono nati figli, per cui nulla deve essere disposto quanto ad affidamento, visite, mantenimento ed assegnazione della casa coniugale.
4. L'assegno divorzile. 4.1.Nel momento in cui parte resistente ha esperito, in via riconvenzionale, una domanda di
“mantenimento” ha, ad avviso del Tribunale, implicitamente formulato una domanda di assegno divorzile.
4.2.L'art. 5, comma 6 della L. 898/1970, ratione temporis applicabile, stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. In relazione a tale domanda, il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi recentemente emersi e fatti propri dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018) le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale. In particolare:
- il superamento, nella interpretazione dell'art. 5 c. 6 L.D., di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile.
- la funzione, da un punto di vista assiologico, non solo assistenziale – alimentare, ma anche perequativa- compensativa dell'assegno divorzile.
- l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, da valutarsi non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
- Per l'effetto, una interpretazione del contenuto della “adeguatezza dei mezzi” - o della impossibilità di procurarseli - che non si limiti né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico – patrimoniali delle parti. Ma, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, che verifichi, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, se la disparità della situazione economica – patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro”.
- solo in tale prospettiva il giudizio di adeguatezza, che trova nella prima parte della norma i criteri a cui ancorarsi, assume quella dimensione composita e comparativa tale da collegarsi al principio di solidarietà, diretta espressione della pari dignità dei coniugi, e da abbracciare le complessità di una pluralità di modelli di conduzione della vita coniugale.
- pertanto, la funzione riequilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 5 di 8
- In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ciò comporta, ovviamente, per il coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base della disparità economico – patrimoniale ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico - reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile. Si tratta di coordinate ermeneutiche fondamentali precisamente seguite anche dalla successiva giurisprudenza in materia a Sezioni Unite [v. S.U. n. 32198 del 2021 che testualmente ribadisce di “prendere le mosse e porsi in linea di coerenza e continuità infatti proprio con la ricostruzione recentemente fornita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018, in ordine alla funzione dell'assegno, non esclusivamente assistenziale ma in pari misura compensativa e perequativa, ed ai criteri per determinarne sia l'attribuzione che la quantificazione, e con la riaffermazione in essa contenuta del principio della solidarietà post-coniugale, nella sua aggiornata lettura di solidarietà del caso concreto” per poi affermare a fini probatori che l'attore
“dovrà preliminarmente provare la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati nell'accezione sopra indicata e dovrà dimostrare che l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”). Più recentemente S.U. 35385 del 2023, secondo cui “i presupposti dell'assegno divorzile, quali individuati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, come interpretato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 18287/2018, costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico, e una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. L'interpretazione dell'art. 5, comma 6, alla luce dell'art. 29 Cost., - e al modello costituzionale del matrimonio "fondato sui principi di eguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità" - porta ad una "valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti", insieme agli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, proprio al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante della famiglia”. Fine ultimo dell'assegno, quindi, è quello di riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, ma non più nell'ottica di uniformare le condizioni economiche dei coniugi al termine del rapporto di coniugio - dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite sine die -, bensì nella prospettiva di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno commisurato al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge secondo un vero e proprio nesso eziologico. È necessario, quindi, verificare, in primo luogo, se dal divorzio sia derivato, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 6 di 8
e di non modesta entità. Se tale squilibrio non sussiste, neppure può porsi la questione della spettanza dell'assegno Solo ove tale disparità persista, e sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, e quindi alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, ovvero al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. In altri termini, ai fini del riconoscimento dell'assegno (almeno nella sua componente perequativo-compensativa) occorre la prova che il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge;
spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa (tra le tante Cass. Civ. ord. n. 14161 del 2022; Cass. Civ. n. 9817 del 2023) 4.3.Alla luce delle coordinate di riferimento tracciate, la domanda della ricorrente è, allora, infondata e non può essere accolta. La domanda, alla luce della interpretazione del Supremo Consesso cui il Tribunale intende conformarsi, è carente già sotto il profilo assertivo, dal momento che nulla viene dedotto in relazione alla riconducibilità causale della eventuale sperequazione rispetto al modello familiare adottato, dal momento che manca qualsiasi deduzione non solo in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali della nel corso della vita matrimoniale, ma anche in relazione all'apporto reso in Pt_1 favore del consorzio familiare. In senso inverso, peraltro, emerge che la nel corso della vita matrimoniale ha Pt_1 acquistato un immobile di sua proprietà e che dal matrimonio non sono nati figli. Come già sopra ricordato, la differenza reddituale – pur sussistente nel caso di specie tra gli ex coniugi - non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte maturate durante la vita matrimoniale dalla coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alla quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. civ. n. 7596 del 2022). La , infatti, non ha dedotto in maniera specifica e, quindi, idonea allo scopo che le sue Pt_1 attuali condizioni economiche siano conseguenza immediata dell'insieme delle scelte e dei ruoli stabiliti unitamente all'ex coniuge in costanza di matrimonio e, quindi, del contributo concretamente fornito alla realizzazione della vita familiare, sacrificando le proprie opportunità di realizzazione professionale. Pertanto, non risulta né dedotto né provato che l'organizzazione del menage familiare e il contributo reso alla famiglia nel corso del matrimonio siano stati tali da incidere causalmente sul sacrificio di prospettive reddituali e professionali della stessa (v. Cass. Civ. n. 29920 del 2022). Né sono stati prodotti documenti o articolate prove idonee a far emergere, nella ricostruzione delle dinamiche matrimoniali e del menage familiare esistente, circostanze tali da evidenziare concrete opportunità sacrificate per il ruolo endofamiliare svolto, con un ingiustificato arricchimento di un coniuge in danno di un altro. Del resto, non rileva ex sé né la sperequazione tra la posizione economica delle parti, né la circostanza che uno dei coniugi, quello richiedente l'assegno, si sia dedicato prevalentemente alla attività familiare. Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppure condivisa con l'altro, di dedicarsi alla vita familiare;
tale scelta assume rilievo, ai fini del riconoscimento dell'assegno, solo se sia all'origine di “aspettative patrimoniali sacrificate” e della rinuncia a realistiche occasioni professionali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in concreto. È solo in tal caso che il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione, meritevole di riequilibrio. Diversamente opinando, ove si desse rilievo di per sé all'attività endofamiliare del richiedente, si finirebbe per negare analogo rilievo all'attività professionale dell'altro coniuge R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 7 di 8
(anche quando abbia consentito alla famiglia di godere di un elevato tenore di vita); inoltre, “se l'attribuzione dell'assegno prescindesse dalla necessità di dimostrare le aspettative professionali sacrificate in conseguenza della scelta di dedicarsi alle cure domestiche e ai figli, verrebbe meno la ragione dell'esigenza di riequilibrare il divario reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi, il quale non potrebbe dirsi causalmente riconducibile a quella scelta, quanto piuttosto alle pregresse formazioni professionali individuali, quali risultano dalle diverse storie di ciascun componente della coppia” (v. sul punto Cass. Civ. n. 9817 del 2023). 4.4. Né può attribuirsi valore dirimente all'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione. Infatti, assegno di separazione ed assegno di divorzio hanno natura e funzioni e presupposti diversi e mentre il primo è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza morale e materiale e, quindi, tende alla conservazione del tenore di vita coniugale, il secondo è fondato sulla solidarietà post-coniugale, che va necessariamente coniugata con il principio di autoresponsabilità, ed è oggi definitivamente svincolato dal criterio del tenore di vita (v. Cass. Civ. n. 8254 del 2023; Cass. Civ. n. 17098 del 2019). La misura dell'assegno convenuta in sede di separazione non può quindi costituire un parametro vincolante, tenendo conto del fatto che le attribuzioni operate al momento della separazione hanno già in parte realizzato la funzione di compensare il contributo dato dalla moglie al menage familiare (v. Cass. Civ. n. 28936 del 2022; Cass. Civ. n. 17098 del 2019). 4.5.Quanto, poi, alla componente assistenziale, la stessa è assorbita sia dalle somme che la ha percepito quale assegno di mantenimento per la separazione, sia dall'immobile acquistato Pt_1 manente matrimonio nonché dal rilievo per cui, tra gli altri obbligati sotto il profilo alimentare, vi sono anche i genitori della ricorrente. Anche sotto il profilo della componente assistenziale, peraltro, è necessario che “l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio” (v. Cass. Civ. n. 15986 del 2025): apporti nel caso di specie neppure dedotti dalla parte ricorrente. La domanda è, allora, infondata e non può essere accolta.
5. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della pronuncia sul solo status e delle oscillazioni della giurisprudenza in ordine ai requisiti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA lo SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO celebrato in Corigliano NO in data 04.08.11 TRA e come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati (atto n. 15, parte I, serie A, reg atti matrimonio anno 2011); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. RIGETTA l'istanza diretta al riconoscimento dell'ASSEGNO DIVORZILE;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9.7.25. Il Presidente Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 8 di 8
dott. Beatrice Magaro'
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1199 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 25.09.92, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZEI MARIA TERESA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 AL (CS) in data 01.02.82, rappresentata e difesa dall'avv. CAMPOLO GIUSEPPE FULVIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in Cancelleria in data 17.06.24 la parte ricorrente Pt_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito
[...] [...] Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha dedotto che: CP
- L'istante in data 4.08.2011, si univa in matrimonio celebrato con rito civile con il sig.
, annotato nei registri dello stato civile del Comune di Corigliano Controparte_1 NO (già Corigliano) - atto di matrimonio anno 2011- numero 15 Parte I Serie;
- Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi godevano del regime di comunione legale dei beni;
- Con ricorso giudiziale depositato in data 28/12/2021, la sig.ra chiedeva Parte_1 che il Tribunale adito pronunciasse sentenza di separazione dal coniuge CP ;
[...]
- Con sentenza n. 6/2022 del 15/06/2023, il Tribunale di Castrovillari, affari contenziosi, accoglieva la domanda e dichiarava la separazione tra i coniugi e Parte_1 [...] ; disponeva che il marito versasse alla moglie a titolo di mantenimento Controparte_1 un assegno mensile di € 200,00; rigettava la richiesta di addebito e compensava le spese di giudizio;
R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 2 di 8
- La sig.ra attualmente, non percepisce redditi;
non è titolare di conti Parte_1 bancari e finanziari, non possiede beni mobili registrati, né quote sociali.
- E' proprietaria di un immobile di scarsissimo valore commerciale, situato nel centro storico di CoriglianoNO A.U. Corigliano, acquistato in costanza di matrimonio con soldi propri;
- Il sig. , invece, è dipendente dell'ex Consorzio di Bonifica dei Controparte_1 Bacini dello IO CO (ora Consorzio Unico) ed è titolare di un reddito di € 14.000 annui. Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. Parte_1
, per fatto addebitabile esclusivamente a quest'ultimo, ordinando Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano NO, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
b. Confermare a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore del coniuge l'assegno di mantenimento di € 200,00; Con comparsa di costituzione depositata in data 18.11.24 si è costituita la parte resistente, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, del tenore di seguito esposto:
“
1.In relazione ai provvedimenti provvisori.
• Valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
• Considerato che dal matrimonio non sono nati figli;
• rilevato che, allo stato degli atti, non sussistono provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare;
2.In relazione alla istruttoria e al corso del giudizio.
• Premesso che l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma alla luce del disposto degli artt. 230 e 244 c.p.c. deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa (v. Cass. civ. Sez. III n. 1938 del 1987) e che tanto comporta che i capitoli articolati per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio/i da provare - con indicazione della relativa data/e – sul/i quale/i deve riferire la parte/il teste, nonché specificare il luogo in cui la circostanza si sarebbe verificata, le modalità di accadimento della stessa ed i soggetti presenti (v. Cass. civ., Sez. III, n. 9547 del 2009, nonché Cass. civ. n. 20997 del 2011);
• Ritenuto, poi, che la mancata specifica indicazione dei fatti da provare è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, nonostante l'acquiescenza della controparte (v. unanime giurisprudenza, a partire da Cass. Civ. n. 2231 del 1980);
• Considerato, inoltre, che la prova testimoniale è ammissibile ove “non si risolva in una soggettiva ed indiretta interpretazione né in un apprezzamento tecnico o giuridico ma rifletta invece i fatti nella loro obbiettività pur potendo esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione" (v. Cass. Civ. n. 2393 del 1971).
• Sulla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità di una prova per testi "che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso" v. Cass. Civ. n. 8620 del 1996 nonché, più recentemente in motivazione Cass. civ. n.1294 del 2018; R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 3 di 8
• Del resto, la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. n. 14364 del 2018)
• Posto che la prova orale articolata dalla parte ricorrente è priva di rilievo ai fini della decisione;
• Tenuto conto che alcuna prova è stata articolata dalla parte resistente;
• visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., secondo cui, quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinvia per la discussione orale della causa;
• Ritenuto necessario, poi, che le parti provvedano al deposito in atti dell'atto di matrimonio e che la parte resistente provveda al deposito della procura (essendo stato depositato file denominato procura alle liti, ma con diverso oggetto)
P.Q.M.
A. CONFERMA, allo stato, le statuizioni già previste in sede di separazione;
fin da ora questione di inammissibilità di eventuali domande non connesse ex CP_3 artt.31-32-34-35-36 c.p.c. con le principali di divorzio;
C. NON AMMETTE le prove articolate dalle parti;
D. RINVIA per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 20.5.25 ore 9.30. E. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori ed al P.M.; Il Giudice dott. Alessandro Caronia”. All'udienza del giorno 20.05.25 le parti hanno discusso e concluso come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice delegato non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 3.8.17 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 27.6.12).
2. La domanda di scioglimento del matrimonio civile.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del resa all'esito della camera di consiglio del 15.06.23 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Statuizioni accessorie. Si premette che la domanda di divorzio incide nei rapporti interconiugali, con l'effetto che le domande patrimoniali proposte nel giudizio di divorzio sono diverse per struttura, finalità, oggetto e decorrenza rispetto a quelle decise nella separazione (cfr. Cass. Civ. 1203 del 2006). Il giudice del R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 4 di 8
divorzio non può, pertanto, provvedere in ordine alle situazioni preesistenti alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dal matrimonio non sono nati figli, per cui nulla deve essere disposto quanto ad affidamento, visite, mantenimento ed assegnazione della casa coniugale.
4. L'assegno divorzile. 4.1.Nel momento in cui parte resistente ha esperito, in via riconvenzionale, una domanda di
“mantenimento” ha, ad avviso del Tribunale, implicitamente formulato una domanda di assegno divorzile.
4.2.L'art. 5, comma 6 della L. 898/1970, ratione temporis applicabile, stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. In relazione a tale domanda, il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi recentemente emersi e fatti propri dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018) le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale. In particolare:
- il superamento, nella interpretazione dell'art. 5 c. 6 L.D., di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile.
- la funzione, da un punto di vista assiologico, non solo assistenziale – alimentare, ma anche perequativa- compensativa dell'assegno divorzile.
- l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, da valutarsi non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
- Per l'effetto, una interpretazione del contenuto della “adeguatezza dei mezzi” - o della impossibilità di procurarseli - che non si limiti né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico – patrimoniali delle parti. Ma, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, che verifichi, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, se la disparità della situazione economica – patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro”.
- solo in tale prospettiva il giudizio di adeguatezza, che trova nella prima parte della norma i criteri a cui ancorarsi, assume quella dimensione composita e comparativa tale da collegarsi al principio di solidarietà, diretta espressione della pari dignità dei coniugi, e da abbracciare le complessità di una pluralità di modelli di conduzione della vita coniugale.
- pertanto, la funzione riequilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 5 di 8
- In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ciò comporta, ovviamente, per il coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base della disparità economico – patrimoniale ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico - reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile. Si tratta di coordinate ermeneutiche fondamentali precisamente seguite anche dalla successiva giurisprudenza in materia a Sezioni Unite [v. S.U. n. 32198 del 2021 che testualmente ribadisce di “prendere le mosse e porsi in linea di coerenza e continuità infatti proprio con la ricostruzione recentemente fornita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018, in ordine alla funzione dell'assegno, non esclusivamente assistenziale ma in pari misura compensativa e perequativa, ed ai criteri per determinarne sia l'attribuzione che la quantificazione, e con la riaffermazione in essa contenuta del principio della solidarietà post-coniugale, nella sua aggiornata lettura di solidarietà del caso concreto” per poi affermare a fini probatori che l'attore
“dovrà preliminarmente provare la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati nell'accezione sopra indicata e dovrà dimostrare che l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”). Più recentemente S.U. 35385 del 2023, secondo cui “i presupposti dell'assegno divorzile, quali individuati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, come interpretato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 18287/2018, costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico, e una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. L'interpretazione dell'art. 5, comma 6, alla luce dell'art. 29 Cost., - e al modello costituzionale del matrimonio "fondato sui principi di eguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità" - porta ad una "valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti", insieme agli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, proprio al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante della famiglia”. Fine ultimo dell'assegno, quindi, è quello di riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, ma non più nell'ottica di uniformare le condizioni economiche dei coniugi al termine del rapporto di coniugio - dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite sine die -, bensì nella prospettiva di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno commisurato al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge secondo un vero e proprio nesso eziologico. È necessario, quindi, verificare, in primo luogo, se dal divorzio sia derivato, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 6 di 8
e di non modesta entità. Se tale squilibrio non sussiste, neppure può porsi la questione della spettanza dell'assegno Solo ove tale disparità persista, e sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, e quindi alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, ovvero al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. In altri termini, ai fini del riconoscimento dell'assegno (almeno nella sua componente perequativo-compensativa) occorre la prova che il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge;
spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa (tra le tante Cass. Civ. ord. n. 14161 del 2022; Cass. Civ. n. 9817 del 2023) 4.3.Alla luce delle coordinate di riferimento tracciate, la domanda della ricorrente è, allora, infondata e non può essere accolta. La domanda, alla luce della interpretazione del Supremo Consesso cui il Tribunale intende conformarsi, è carente già sotto il profilo assertivo, dal momento che nulla viene dedotto in relazione alla riconducibilità causale della eventuale sperequazione rispetto al modello familiare adottato, dal momento che manca qualsiasi deduzione non solo in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali della nel corso della vita matrimoniale, ma anche in relazione all'apporto reso in Pt_1 favore del consorzio familiare. In senso inverso, peraltro, emerge che la nel corso della vita matrimoniale ha Pt_1 acquistato un immobile di sua proprietà e che dal matrimonio non sono nati figli. Come già sopra ricordato, la differenza reddituale – pur sussistente nel caso di specie tra gli ex coniugi - non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte maturate durante la vita matrimoniale dalla coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alla quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. civ. n. 7596 del 2022). La , infatti, non ha dedotto in maniera specifica e, quindi, idonea allo scopo che le sue Pt_1 attuali condizioni economiche siano conseguenza immediata dell'insieme delle scelte e dei ruoli stabiliti unitamente all'ex coniuge in costanza di matrimonio e, quindi, del contributo concretamente fornito alla realizzazione della vita familiare, sacrificando le proprie opportunità di realizzazione professionale. Pertanto, non risulta né dedotto né provato che l'organizzazione del menage familiare e il contributo reso alla famiglia nel corso del matrimonio siano stati tali da incidere causalmente sul sacrificio di prospettive reddituali e professionali della stessa (v. Cass. Civ. n. 29920 del 2022). Né sono stati prodotti documenti o articolate prove idonee a far emergere, nella ricostruzione delle dinamiche matrimoniali e del menage familiare esistente, circostanze tali da evidenziare concrete opportunità sacrificate per il ruolo endofamiliare svolto, con un ingiustificato arricchimento di un coniuge in danno di un altro. Del resto, non rileva ex sé né la sperequazione tra la posizione economica delle parti, né la circostanza che uno dei coniugi, quello richiedente l'assegno, si sia dedicato prevalentemente alla attività familiare. Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppure condivisa con l'altro, di dedicarsi alla vita familiare;
tale scelta assume rilievo, ai fini del riconoscimento dell'assegno, solo se sia all'origine di “aspettative patrimoniali sacrificate” e della rinuncia a realistiche occasioni professionali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in concreto. È solo in tal caso che il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione, meritevole di riequilibrio. Diversamente opinando, ove si desse rilievo di per sé all'attività endofamiliare del richiedente, si finirebbe per negare analogo rilievo all'attività professionale dell'altro coniuge R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 7 di 8
(anche quando abbia consentito alla famiglia di godere di un elevato tenore di vita); inoltre, “se l'attribuzione dell'assegno prescindesse dalla necessità di dimostrare le aspettative professionali sacrificate in conseguenza della scelta di dedicarsi alle cure domestiche e ai figli, verrebbe meno la ragione dell'esigenza di riequilibrare il divario reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi, il quale non potrebbe dirsi causalmente riconducibile a quella scelta, quanto piuttosto alle pregresse formazioni professionali individuali, quali risultano dalle diverse storie di ciascun componente della coppia” (v. sul punto Cass. Civ. n. 9817 del 2023). 4.4. Né può attribuirsi valore dirimente all'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione. Infatti, assegno di separazione ed assegno di divorzio hanno natura e funzioni e presupposti diversi e mentre il primo è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza morale e materiale e, quindi, tende alla conservazione del tenore di vita coniugale, il secondo è fondato sulla solidarietà post-coniugale, che va necessariamente coniugata con il principio di autoresponsabilità, ed è oggi definitivamente svincolato dal criterio del tenore di vita (v. Cass. Civ. n. 8254 del 2023; Cass. Civ. n. 17098 del 2019). La misura dell'assegno convenuta in sede di separazione non può quindi costituire un parametro vincolante, tenendo conto del fatto che le attribuzioni operate al momento della separazione hanno già in parte realizzato la funzione di compensare il contributo dato dalla moglie al menage familiare (v. Cass. Civ. n. 28936 del 2022; Cass. Civ. n. 17098 del 2019). 4.5.Quanto, poi, alla componente assistenziale, la stessa è assorbita sia dalle somme che la ha percepito quale assegno di mantenimento per la separazione, sia dall'immobile acquistato Pt_1 manente matrimonio nonché dal rilievo per cui, tra gli altri obbligati sotto il profilo alimentare, vi sono anche i genitori della ricorrente. Anche sotto il profilo della componente assistenziale, peraltro, è necessario che “l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio” (v. Cass. Civ. n. 15986 del 2025): apporti nel caso di specie neppure dedotti dalla parte ricorrente. La domanda è, allora, infondata e non può essere accolta.
5. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della pronuncia sul solo status e delle oscillazioni della giurisprudenza in ordine ai requisiti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA lo SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO celebrato in Corigliano NO in data 04.08.11 TRA e come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati (atto n. 15, parte I, serie A, reg atti matrimonio anno 2011); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. RIGETTA l'istanza diretta al riconoscimento dell'ASSEGNO DIVORZILE;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9.7.25. Il Presidente Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 1199 del 2024 - Pag. 8 di 8
dott. Beatrice Magaro'