TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/07/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Udienza del 8 luglio 2025
Causa n. 59 2023
Sono comparsi in video conferenza mediante teams per la parte ricorrente l'avv. Marco Romanato per la parte convenuta l'avv. Stefano Iacobucci.
Il giudice dà lettura del dispositivo della presente sentenza dando per letta la sua motivazione.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 8 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 59 / 2023 RCL promossa
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ROMANATO MARCO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. IACOBUCCI STEFANO
LAURA MALVEZZI (C.F. ), con il patrocinio C.F._3
dell'avv. IACOBUCCI STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._4
dell'avv. IACOBUCCI STEFANO
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la NO diva in giudizio i ORi Pt_1
e LA Malvezzi, in qualità di eredi della Controparte_1 CP_2
defunta NO (rispettivamente per la qualità di Persona_1
coniuge e figli) per veder accogliere le seguenti conclusioni:
1)Accertarsi e dichiararsi l'insorgere, a partire dal 21 gennaio 2018 e sino al 31 luglio 2019, di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo
1 indeterminato, con inquadramento al Livello C Super del CCNL
Collaboratori familiari – Lavoro domestico.
2)Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della Signora Persona_1
consistente nella mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
3)Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro per esclusiva volontà della resistente e senza giusta causa.
4)Conseguentemente condannarsi i resistenti a corrispondere alla ricorrente quanto dovuto a titolo di i) contributi non versati (euro 549,12 + euro 2174,96), ii) ferie non godute, tredicesima e TFR (euro 3.461,74), iii) indennità sostitutiva del preavviso (euro 740,80), per un importo complessivamente pari ad Euro 6.926,62 o alla diversa somma da accertarsi in corso di causa oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle retribuzioni dovute dalla loro maturazione al saldo.
I resistenti si costituivano con memoria difensiva ritualmente depositata, eccependo l'infondatezza dell'azione verso gli eredi per intrasmissibilità dei rapporti formati intuitu personae, contestando la natura subordinata del rapporto e proponendo altresì domanda riconvenzionale di pagamento della somma di euro 2.639,78, calcolata sul presupposto che quanto eccedente dal minimo tabellare dovesse essere restituito.
La causa veniva istruita attraverso l'esame dei testimoni citati dalle parti e decisa all'udienza odierna.
***
Parte ricorrente conviene in giudizio gli eredi e documentata la loro qualità di eredi in relazione al debito facente capo sulla NO , Per_1
tramesso dal lato passivo agli eredi ex art. 752 c.c. Non risulta che vi sia stata rinuncia all'eredità o accettazione con beneficio di inventario.
2 Sussiste quindi la responsabilità degli eredi per i debiti contratti dal de cuius.
Risulta provato, in quanto non contestato, che la NO ha Pt_1
iniziato a lavorare nell'abitazione della NO dal 21 gennaio Per_1
2018 ed altresì che il rapporto di lavoro è cessato in data 31 luglio 2019.
Parte convenuta, infatti, ha contestato solo le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa prestata dalla ricorrente, asserendo che ella avrebbe prestato la sua opera “senza continuità, senza predeterminazione dei giorni di prestazione e senza uno specifico orario di prestazione, come sua richiesta”.
Nella specie ricorrono gli indici di subordinazione dello svolgimento delle mansioni presso l'abitazione del datore di lavoro, dell'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro, dell'assenza di alcun rischio d'impresa a carico della lavoratrice, della continuità e quotidianità della prestazione e del pagamento in misura rapportata ad un compenso orario fisso.
Dai documenti, dalla linea difensiva delle parti e dall'istruttoria emerge chiaramente l'inquadramento del rapporto in termini di subordinazione, desumibile dai seguenti elementi indiziari.
In primo luogo non è contestato che la ricorrente venisse remunerata con un compenso fisso, commisurato alle ore di lavoro svolte ed infatti sulla base di tale circostanza è impostata la domanda riconvenzionale. E nemmeno è contestato che la ricorrente si occupasse dell'anziana NO
(madre e coniuge) e che la stessa soffrisse di patologie piuttosto Per_1
serie (morbo di Khron e Alzheimer); così come è un fatto pacifico che le figlie lavorassero nel negozio sottostante e dunque fossero
3 verosimilmente impossibilitate a quell'assistenza continuativa e attenta che le persone anziane con patologie neurologiche serie richiedono.
Che la ricorrente non fosse una frequentatrice occasionale e sporadica dell'abitazione della è, invero, fatto percepito chiaramente anche Per_1
dai testimoni di parti resistenti i quali entrambi hanno dichiarato di sapere e di aver visto la NO avorare per la NO . Pt_1 Per_1
Pertanto, il carattere continuativo e costante della presenza lavorativa della all'interno dell'abitazione della , sulla base di un Pt_1 Per_1
orario predeterminato, è un fatto che si desume anche soltanto dai documenti, dagli atti e dalle testimonianze introdotte da parte resistente. In questo quadro processuale, si inserisce la testimonianza del sig.
[...]
che seppure sentimentalmente legato alla ricorrente ha reso Tes_1
dichiarazioni pienamente logiche e credibili;
ha dichiarato infatti di conoscere i fatti “per averla accompagnata [n.d.r. la ricorrente] varie volte o quando la sua auto era impegnata dal padre o quando c'era molta nebbia.”. Ha dichiarato altresì: “La mattina ci incontravamo prima che lei iniziasse a lavorare per fare colazione insieme o nella pasticceria o nel bar che si trovano nei pressi del negozio della . Dopo la colazione, Per_1
verso le 8/8,30 lei entrava al lavoro […]. Si occupava della sig.ra Per_1
ma preparava anche il pranzo per i suoi familiari.”; circostanza quest'ultima confermata anche dal testimone . Tes_2
Il testimone infine ha dichiarato: “ricordo che dopo un po' ha iniziato a lavorare anche di pomeriggio. Mi ha riferito che per un certo periodo le avevano messo a disposizione un appartamento posto al piano superiore a quello ove abitava la sig.ra , affinchè potesse riposare nelle ore Per_1
di pausa. Ma ad un certo punto l'appartamento è stato messo adisposizione di un nipote e dunque durante la pausa era costretta a
4 uscire e stare in giro per Cerea per due o tre ore prima di riprendere il lavoro pomeridiano.”. “Lavorava anche il sabato. Ricordo che ad un certo punto, in seguito ad un problema che non conosco, le hanno detto di non andare più a lavorare per circa una settimana, poi l'hanno richiamata.”
Non è condiviso il rilievo di parte resistente, secondo cui il testimone non sarebbe credibile perché i dipendenti dell'impresa collocata al piano terra non ricordano la sua presenza. Il testimone infatti ha dichiarato di aver fatto colazione con la ricorrente e di averla accompagnata al lavoro, ciò non significa averla condotta fino all'uscio né averlo fatto in modo da essere una presenza consueta anche per i dipendenti dell'impresa delle resistenti.
Anche la NO , sorella della ricorrente, ha confermato Testimone_3
che la stessa svolgeva la propria prestazione con continuità e regolarità, nel rispetto di orari fissi e predeterminati: “Mi riferiva che iniziava a lavorare alle 8,30 del mattino e che raggiugeva il posto di lavoro in macchina e poi finiva alle 12,30, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì.
Poi mi riferiva che nei giorni di giovedì, venerdì e sabato lavorava anche di pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30.
Come già detto, elementi di conferma della tesi di parte ricorrente si ricavano anche dai racconti dei testimoni di parti resistenti. Il OR
, teste introdotto da parte avversa ha dichiarato di Testimone_4
conoscere la NO “come persona che accudiva la ” e Pt_1 Per_1
di non conoscere i suoi orari di lavoro.
Il teste inoltre, a conferma delle circostanze di fatto indicate dalla ricorrente circa le mansioni dalla stessa svolte ha dichiarato che la NO cucinava “anche per noi, all'ora di pranzo, salivamo su a Pt_1
mangiare tutti i giorni. Il pranzo lo preparava la Non so dire se Pt_1
5 lavorasse anche di pomeriggio. LA e di pomeriggio hanno CP_2
sempre lavorato”.
Il testimone ha dichiarato che salivano a mangiare “tutti i giorni” e che “il pranzo lo preparava la confermando così la presenza Pt_1
giornaliera della ricorrente presso l'abitazione della NO . Per_1
, magazziniere, conosceva la NO e Persona_2 Pt_1
sapeva che lavorava presso l'abitazione della NO , egli ha Per_1
dichiarato: “In negozio lavorano anche LA e Anche in CP_2
epoca precedente al Covid, quando la lavorava, entrambe molto Pt_1
spesso si assentavano per andare a casa della madre e accudirla, creando difficoltà in negozio. Ciò capitava quasi tutti i giorni, a volte si assentavano anche solo per dieci minuti, altre volte anche per tempi più prolungati.”
Il fatto che le figlie si assentassero dal lavoro per recarsi nell'abitazione sovrastante in cui la madre era presente non può, come sostenuto dalle parti resistenti, supportare la tesi dell'autonomia della prestazione lavorativa ed appare invece del tutto logico e coerente rispetto alla situazione descritta dalle parti: la madre delle ORe era molto CP_2
anziana ed era afflitta da una malattia degenerativa seria, sicchè il consulto e l'ausilio delle figlie, reso agevole dalla contiguità della loro sede di lavoro, era raccomandabile ed opportuno per espletare al meglio la prestazione lavorativa.
Relativamente invece alle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente e non contestate da controparte, risulta che le stesse rientrino in quelle previste dall'art. 10 del CCNL e siano riconducibili al Livello C Super:
“Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le
6 attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.”.
Quanto alla domanda riconvenzionale, volta alla restituzione del compenso orario per la parte che eccede il minimo tabellare se ne rileva la totale infondatezza in quanto il compenso pattuito ben può essere superiore al minimo tabellare senza per questo palesarsi come illegittimo e fonte dell'obbligo di restituzione.
Quanto all'indennità di mancato preavviso, non contestata è la cessazione del rapporto di lavoro per l'iniziativa del datore di lavoro, come confermato tra l'altro dal testimone Tes_1
Nulla deve essere deliberato in merito alla domanda di regolarizzazione previdenziale, essendovi stata rinuncia agli atti in relazione a tale domanda
La ricorrente è quindi creditrice nei confronti della datrice di lavoro, della retribuzione lorda dovuta (euro 549,12), degli importi maturati a titolo di ferie non godute, tredicesima e TFR (euro 3.461,74), per un ammontare complessivo di Euro 4.010,86, oltre che dell'importo di Euro 740,80 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Condanna le parti resistenti, in proporzione alle loro quote ereditarie ex art. 752 c.c. a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 4.751,66 a titolo di differenze retributive e indennità sostitutiva del preavviso, oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole partite di credito al saldo;
7 2) Condanna le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 2.626,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 8 luglio 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
8
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Udienza del 8 luglio 2025
Causa n. 59 2023
Sono comparsi in video conferenza mediante teams per la parte ricorrente l'avv. Marco Romanato per la parte convenuta l'avv. Stefano Iacobucci.
Il giudice dà lettura del dispositivo della presente sentenza dando per letta la sua motivazione.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 8 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 59 / 2023 RCL promossa
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ROMANATO MARCO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. IACOBUCCI STEFANO
LAURA MALVEZZI (C.F. ), con il patrocinio C.F._3
dell'avv. IACOBUCCI STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._4
dell'avv. IACOBUCCI STEFANO
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la NO diva in giudizio i ORi Pt_1
e LA Malvezzi, in qualità di eredi della Controparte_1 CP_2
defunta NO (rispettivamente per la qualità di Persona_1
coniuge e figli) per veder accogliere le seguenti conclusioni:
1)Accertarsi e dichiararsi l'insorgere, a partire dal 21 gennaio 2018 e sino al 31 luglio 2019, di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo
1 indeterminato, con inquadramento al Livello C Super del CCNL
Collaboratori familiari – Lavoro domestico.
2)Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della Signora Persona_1
consistente nella mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
3)Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro per esclusiva volontà della resistente e senza giusta causa.
4)Conseguentemente condannarsi i resistenti a corrispondere alla ricorrente quanto dovuto a titolo di i) contributi non versati (euro 549,12 + euro 2174,96), ii) ferie non godute, tredicesima e TFR (euro 3.461,74), iii) indennità sostitutiva del preavviso (euro 740,80), per un importo complessivamente pari ad Euro 6.926,62 o alla diversa somma da accertarsi in corso di causa oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle retribuzioni dovute dalla loro maturazione al saldo.
I resistenti si costituivano con memoria difensiva ritualmente depositata, eccependo l'infondatezza dell'azione verso gli eredi per intrasmissibilità dei rapporti formati intuitu personae, contestando la natura subordinata del rapporto e proponendo altresì domanda riconvenzionale di pagamento della somma di euro 2.639,78, calcolata sul presupposto che quanto eccedente dal minimo tabellare dovesse essere restituito.
La causa veniva istruita attraverso l'esame dei testimoni citati dalle parti e decisa all'udienza odierna.
***
Parte ricorrente conviene in giudizio gli eredi e documentata la loro qualità di eredi in relazione al debito facente capo sulla NO , Per_1
tramesso dal lato passivo agli eredi ex art. 752 c.c. Non risulta che vi sia stata rinuncia all'eredità o accettazione con beneficio di inventario.
2 Sussiste quindi la responsabilità degli eredi per i debiti contratti dal de cuius.
Risulta provato, in quanto non contestato, che la NO ha Pt_1
iniziato a lavorare nell'abitazione della NO dal 21 gennaio Per_1
2018 ed altresì che il rapporto di lavoro è cessato in data 31 luglio 2019.
Parte convenuta, infatti, ha contestato solo le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa prestata dalla ricorrente, asserendo che ella avrebbe prestato la sua opera “senza continuità, senza predeterminazione dei giorni di prestazione e senza uno specifico orario di prestazione, come sua richiesta”.
Nella specie ricorrono gli indici di subordinazione dello svolgimento delle mansioni presso l'abitazione del datore di lavoro, dell'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro, dell'assenza di alcun rischio d'impresa a carico della lavoratrice, della continuità e quotidianità della prestazione e del pagamento in misura rapportata ad un compenso orario fisso.
Dai documenti, dalla linea difensiva delle parti e dall'istruttoria emerge chiaramente l'inquadramento del rapporto in termini di subordinazione, desumibile dai seguenti elementi indiziari.
In primo luogo non è contestato che la ricorrente venisse remunerata con un compenso fisso, commisurato alle ore di lavoro svolte ed infatti sulla base di tale circostanza è impostata la domanda riconvenzionale. E nemmeno è contestato che la ricorrente si occupasse dell'anziana NO
(madre e coniuge) e che la stessa soffrisse di patologie piuttosto Per_1
serie (morbo di Khron e Alzheimer); così come è un fatto pacifico che le figlie lavorassero nel negozio sottostante e dunque fossero
3 verosimilmente impossibilitate a quell'assistenza continuativa e attenta che le persone anziane con patologie neurologiche serie richiedono.
Che la ricorrente non fosse una frequentatrice occasionale e sporadica dell'abitazione della è, invero, fatto percepito chiaramente anche Per_1
dai testimoni di parti resistenti i quali entrambi hanno dichiarato di sapere e di aver visto la NO avorare per la NO . Pt_1 Per_1
Pertanto, il carattere continuativo e costante della presenza lavorativa della all'interno dell'abitazione della , sulla base di un Pt_1 Per_1
orario predeterminato, è un fatto che si desume anche soltanto dai documenti, dagli atti e dalle testimonianze introdotte da parte resistente. In questo quadro processuale, si inserisce la testimonianza del sig.
[...]
che seppure sentimentalmente legato alla ricorrente ha reso Tes_1
dichiarazioni pienamente logiche e credibili;
ha dichiarato infatti di conoscere i fatti “per averla accompagnata [n.d.r. la ricorrente] varie volte o quando la sua auto era impegnata dal padre o quando c'era molta nebbia.”. Ha dichiarato altresì: “La mattina ci incontravamo prima che lei iniziasse a lavorare per fare colazione insieme o nella pasticceria o nel bar che si trovano nei pressi del negozio della . Dopo la colazione, Per_1
verso le 8/8,30 lei entrava al lavoro […]. Si occupava della sig.ra Per_1
ma preparava anche il pranzo per i suoi familiari.”; circostanza quest'ultima confermata anche dal testimone . Tes_2
Il testimone infine ha dichiarato: “ricordo che dopo un po' ha iniziato a lavorare anche di pomeriggio. Mi ha riferito che per un certo periodo le avevano messo a disposizione un appartamento posto al piano superiore a quello ove abitava la sig.ra , affinchè potesse riposare nelle ore Per_1
di pausa. Ma ad un certo punto l'appartamento è stato messo adisposizione di un nipote e dunque durante la pausa era costretta a
4 uscire e stare in giro per Cerea per due o tre ore prima di riprendere il lavoro pomeridiano.”. “Lavorava anche il sabato. Ricordo che ad un certo punto, in seguito ad un problema che non conosco, le hanno detto di non andare più a lavorare per circa una settimana, poi l'hanno richiamata.”
Non è condiviso il rilievo di parte resistente, secondo cui il testimone non sarebbe credibile perché i dipendenti dell'impresa collocata al piano terra non ricordano la sua presenza. Il testimone infatti ha dichiarato di aver fatto colazione con la ricorrente e di averla accompagnata al lavoro, ciò non significa averla condotta fino all'uscio né averlo fatto in modo da essere una presenza consueta anche per i dipendenti dell'impresa delle resistenti.
Anche la NO , sorella della ricorrente, ha confermato Testimone_3
che la stessa svolgeva la propria prestazione con continuità e regolarità, nel rispetto di orari fissi e predeterminati: “Mi riferiva che iniziava a lavorare alle 8,30 del mattino e che raggiugeva il posto di lavoro in macchina e poi finiva alle 12,30, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì.
Poi mi riferiva che nei giorni di giovedì, venerdì e sabato lavorava anche di pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30.
Come già detto, elementi di conferma della tesi di parte ricorrente si ricavano anche dai racconti dei testimoni di parti resistenti. Il OR
, teste introdotto da parte avversa ha dichiarato di Testimone_4
conoscere la NO “come persona che accudiva la ” e Pt_1 Per_1
di non conoscere i suoi orari di lavoro.
Il teste inoltre, a conferma delle circostanze di fatto indicate dalla ricorrente circa le mansioni dalla stessa svolte ha dichiarato che la NO cucinava “anche per noi, all'ora di pranzo, salivamo su a Pt_1
mangiare tutti i giorni. Il pranzo lo preparava la Non so dire se Pt_1
5 lavorasse anche di pomeriggio. LA e di pomeriggio hanno CP_2
sempre lavorato”.
Il testimone ha dichiarato che salivano a mangiare “tutti i giorni” e che “il pranzo lo preparava la confermando così la presenza Pt_1
giornaliera della ricorrente presso l'abitazione della NO . Per_1
, magazziniere, conosceva la NO e Persona_2 Pt_1
sapeva che lavorava presso l'abitazione della NO , egli ha Per_1
dichiarato: “In negozio lavorano anche LA e Anche in CP_2
epoca precedente al Covid, quando la lavorava, entrambe molto Pt_1
spesso si assentavano per andare a casa della madre e accudirla, creando difficoltà in negozio. Ciò capitava quasi tutti i giorni, a volte si assentavano anche solo per dieci minuti, altre volte anche per tempi più prolungati.”
Il fatto che le figlie si assentassero dal lavoro per recarsi nell'abitazione sovrastante in cui la madre era presente non può, come sostenuto dalle parti resistenti, supportare la tesi dell'autonomia della prestazione lavorativa ed appare invece del tutto logico e coerente rispetto alla situazione descritta dalle parti: la madre delle ORe era molto CP_2
anziana ed era afflitta da una malattia degenerativa seria, sicchè il consulto e l'ausilio delle figlie, reso agevole dalla contiguità della loro sede di lavoro, era raccomandabile ed opportuno per espletare al meglio la prestazione lavorativa.
Relativamente invece alle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente e non contestate da controparte, risulta che le stesse rientrino in quelle previste dall'art. 10 del CCNL e siano riconducibili al Livello C Super:
“Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le
6 attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.”.
Quanto alla domanda riconvenzionale, volta alla restituzione del compenso orario per la parte che eccede il minimo tabellare se ne rileva la totale infondatezza in quanto il compenso pattuito ben può essere superiore al minimo tabellare senza per questo palesarsi come illegittimo e fonte dell'obbligo di restituzione.
Quanto all'indennità di mancato preavviso, non contestata è la cessazione del rapporto di lavoro per l'iniziativa del datore di lavoro, come confermato tra l'altro dal testimone Tes_1
Nulla deve essere deliberato in merito alla domanda di regolarizzazione previdenziale, essendovi stata rinuncia agli atti in relazione a tale domanda
La ricorrente è quindi creditrice nei confronti della datrice di lavoro, della retribuzione lorda dovuta (euro 549,12), degli importi maturati a titolo di ferie non godute, tredicesima e TFR (euro 3.461,74), per un ammontare complessivo di Euro 4.010,86, oltre che dell'importo di Euro 740,80 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Condanna le parti resistenti, in proporzione alle loro quote ereditarie ex art. 752 c.c. a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 4.751,66 a titolo di differenze retributive e indennità sostitutiva del preavviso, oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole partite di credito al saldo;
7 2) Condanna le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 2.626,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 8 luglio 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
8