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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15159 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
) n.q. di esercente la responsabilità genitoriale su C.F._1 [...]
nato a [...] in data [...] (C.F. Persona_1
e su , nata a Palermo, in [...] C.F._2 Controparte_1
20/02/2003 (C.F. , tutti elettivamente domiciliati C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Riela Carlo, che li rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Piazza CP_2
Marian n. 39, sede dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Cannarozzo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta–
OGGETTO: Risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 03/06/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare parte attrice concludeva come da note scritte depositate il
30/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2022 , nella Parte_1
1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale su e Controparte_3 [...]
ha convenuto in giudizio il chiedendone la CP_4 Controparte_2 condanna al risarcimento dei danni iure proprio di natura non patrimoniale
(sub specie di danno da perdita del rapporto parentale) e patrimoniale (sub specie di danno da perdita del contributo al mantenimento anche futuro) pa- titi dai minori e per la morte del loro padre Controparte_3 Controparte_1
(nonché marito di ), quantificati nella somma Persona_2 Parte_1 di € 391.103,18 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi.
Ha assunto, infatti, che:
- il padre dei minori, , in data 27.11.2015, intorno alle ore Persona_2
04.45, mentre stava percorrendo il viale Margherita di Savoia con dire- zione di marcia da viale Diana verso viale Regina Elena alla guida del motociclo Honda SH 300 targato DR68022, di proprietà di CP_5
, con a bordo quale trasportata ,
[...] Persona_3 giunto all'altezza del civico n.72 (nei pressi dell'intersezione con via Ma- ter Dolorosa), aveva perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto dis- sestato dalle radici degli alberi e a causa di ciò era stato sbalzato al suolo unitamente alla trasportata;
- in particolare, era stato proiettato all'interno dell'aiuola Persona_2 posta a destra della carreggiata, dove aveva impattato con il capo con- tro un moncone di un palo in ferro a sezione quadrata affiorante dal terreno, che ne aveva causato la morte;
- la responsabilità del era già stata accertata con Controparte_2 sentenza n. 3558/2021, pubblicata in data 29.09.2021 e passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato, nei limiti del 50%, il al risarcimento dei danni subiti Controparte_2 dai SI.ri e (genitori della vittima Controparte_3 Parte_2 primaria) in conseguenza della perdita del figlio a causa Persona_2 del sinistro verificatosi in data 27.09.2015;
- con lettera raccomandata A/R del 06.02.2017, gli attori avevano inol-
2 trato formale richiesta di risarcimento dei danni (all. 4 atto di citazio- ne), ma che era risultato vano ogni tentativo di bonario componimento, anche successivo (all. 5 atto di citazione).
Parte attrice ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «IN VIA PRIN-
CIPALE, in applicazione del principio di efficacia riflessa del giudicato in rela- zione alla sentenza n. 3558/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata in data
29.09.2021, e passata in giudicato come certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. in data 22.06.2022 dal Cancelliere del Tribunale di Palermo: - accertare e di- chiarare la responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, in ordine alla produzione e alla verificazione del sinistro per cui è oggi causa nella misura del 50% in considerazione del concorso colposo della vitti- ma, ai fini della applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., nella misura del 50% e, per l'effetto, condannare il in proporzione al concorso attri- Controparte_2 buito a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la somma di € 132.390,45 (già al 50%) in favo- re del minore e la somma di € 132.390,45 (già al 50%) in fa- Controparte_3 vore della SI.ra , come sopra meglio specificate e quantificate, Controparte_1 oltre rivalutazione e interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero con- dannare il al pagamento di quella maggiore o minore Controparte_2 somma che verrà considerata equa e conforme a giustizia. - accertare e dichia- rare la responsabilità del in persona del Sindaco pro tem- Controparte_2 pore, in ordine alla produzione e alla verificazione del sinistro per cui è oggi causa nella misura del 50% in considerazione del concorso colposo della vitti- ma, ai fini della applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., nella misura del 50% e, per l'effetto, condannare il in proporzione al concorso attri- Controparte_2 buito a corrispondere, a titolo di danno patrimoniale per perdita del contributo al mantenimento, la somma di € 29.200,00 (già al 50%) in favore del minore
e la somma di € 20.800,00 (già al 50%) in favore della SI.ra Controparte_3
, come sopra meglio specificate e quantificate, oltre rivalutazio- Controparte_1 ne e interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero condannare il Co-
3 mune di al pagamento di quella maggiore o minore somma che verrà CP_2 considerata equa e conforme a giustizia. IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del in persona del Controparte_2
Sindaco pro tempore, in ordine alla produzione e alla verificazione del sinistro per cui è oggi causa;
- conseguentemente, condannare il Controparte_2 in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la somma di €
264.780,90 in favore del minore e la somma di € 264.780,90 Controparte_3 in favore della SI.ra , oltre rivalutazione e interessi dal fatto e Controparte_1 sino all'effettivo soddisfo ovvero quella maggiore o minore somma che verrà considerata equa e conforme a giustizia;
- conseguentemente, condannare il
in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere, a ti- Controparte_2 tolo di risarcimento del danno patrimoniale per perdita del contributo al man- tenimento, la somma di € 58.400,00 in favore del minore e la Controparte_3 somma di € 41.600,00 in favore della SI.ra , oltre rivalutazione Controparte_1
e interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo ovvero quella maggiore o mino- re somma che verrà considerata equa e conforme a giustizia;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. ed aumento forfettario del 15%, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del pro- curatore antistatario»
In assenza di attività istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazio- ne delle conclusioni all'udienza del 28/05/2024, svolta in modalità c.d. car- tolare e, quindi, con provvedimento del 29/05/2024 rinviata per la medesi- ma attività all'udienza del 03/06/2025.
Con comparsa di rispostata depositata in data 30/05/2024 si è costituito il ed ha eccepito, in via preliminare, la nullità della cita- Controparte_2 zione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., la prescrizione del di- ritto ex art. 2947 c.c. e la violazione del principio del ne bis in idem.
Ha rilevato, inoltre, il difetto di legittimazione attiva degli attori e, nel meri- to, ha contestato la fondatezza della domanda per non aver controparte as-
4 solto l'onere della prova su di essa gravante, chiedendone, dunque, il rigetto ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente dichiarare la nullità della citazione, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. Sempre in via preliminare dichiarare intervenuta la prescrizione quinquennale del pre- sunto credito vantato, con le conseguenze tutte di cui per legge. Sempre in via preliminare dichiarare la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il
Giudice si è già pronunciato sul punto. Sempre in via preliminare condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria. Nel merito, rigettare tutte le domande formulate nei confronti del dichiarando Controparte_2 controparte sprovvisto di alcun titolo per agire, e quini il difetto di legittimazio- ne attiva. In via istruttoria, rigettare tutte le relative richieste perché in condu- centi ed irrilevanti, unitamente alla ctu, nonche le prove testimoniale con indi- cazioni di valutazioni od opinioni inammissibili. Comunque in subordine, am- mettersi prova contraria sullo stesso articolato di parte avversa. Dichiarare conseguentemente la legittimità dell'operato dell' nella vicen- Controparte_6 da di che trattasi. In subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento in appli- cazione degli artt.1227 e 2056 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onora- ri del giudizio».
All'udienza del 03/06/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa assegna- zione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
Ciò premesso, prima di esaminare le eccezioni formulate dal convenuto, deve osservarsi che il dichiarato contumace all'udienza Controparte_2 del 20/02/2023, si è costituito in giudizio solo il 30/05/2024.
La costituzione in giudizio del contumace è ammissibile ai sensi dell'art. 293 c.p.c. (nella formulazione ante Cartabia) fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel procedimento de quo l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 28/05/2024 è stata rinviata a quella del 03/06/2024, sicché la costi- tuzione dell'ente territoriale avvenuta entro tale termine risulta ammissibile,
5 ma – per espressa previsione del codice di rito- il convenuto accetta il pro- cesso nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
Ne consegue, pertanto, che le eccezioni dallo stesso formulate in seno alla comparsa di risposta, che non siano rilevabili d'ufficio, non possono essere esaminate da questo Giudice, posto che la parte era decaduta dalla facoltà di proporle ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'eccezione di prescrizione solle- vata dal quale eccezione in senso stretto, è da ritenersi Controparte_2 inammissibile in quanto la stessa poteva essere unicamente sollevata dalla parte entro il termine di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e non può, in ra- gione della sua natura, essere rilevata ex officio dal Giudice.
In ordine, invece, all'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c.- rilevabile questa anche d'ufficio dal Giudice – deve rile- varsi che la stessa è stata formulata in modo assolutamente generico, non avendo la parte neppure indicato i vizi da cui sarebbe affetto l'atto introdut- tivo.
Ed invero, ove la nullità dell'atto di citazione fosse stata determinata da vi- zi della c.d. vocatio in ius, la costituzione del convenuto, sia pur tardiva, avrebbe comunque sanato i vizi della citazione, facendo salvi gli effetti pro- cessuali e sostanziali della domanda.
Quanto ai vizi della c.d. editio actionis, come detto, nemmeno allegati, essi sono comunque insussistenti, posto che l'atto contiene l'indicazione dell'oggetto della domanda ed individua correttamente petitum e causa pe- tendi.
Parimenti infondata risulta l'eccezione del difetto di legittimazione ad agi- re, posto che ha agito nella qualità di esercente la respon- Parte_1 sabilità genitoriale dei minori e , titolari del Controparte_3 Controparte_1 potere di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni iure proprio patiti a seguito del decesso del proprio padre.
6 Altrettanto può dirsi con riferimento all'ulteriore eccezione di violazione del principio del ne bis in idem.
Ed invero, l'eccezione di giudicato esterno, che non è soggetta a preclusio- ni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto pre- scinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio 2021, n. 48).
Tuttavia, essa è infondata.
Il principio del ne bis in idem, sul piano processuale osta, invero, alla cele- brazione di un secondo giudizio sulla stessa regiudicanda tra le stesse parti, al fine di salvaguardare la certezza delle situazioni giuridiche definite e di evitare un conflitto tra pronunce di segno opposto sul medesimo fatto.
Nel caso di specie non sussiste, però, alcuna violazione di detto principio, posto che non ricorre alcuna identità tra le parti processuali né tra le do- mande proposte: si tratta, invero, di una domanda di risarcimento del danno iure proprio patito da soggetti diversi rispetto agli attori del precedente giudi- zio definito con una sentenza passata in giudicato, che, tuttavia, come si di- rà, esplica un'efficacia riflessa nel presente procedimento.
Tanto premesso, nel caso specifico – tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione) – deve rilevarsi che con sentenza n. 3558/2021, passata in giudicato, è stata accertata la responsabilità del ai Controparte_2 sensi dell'art. 2051 c.c. - sia pur in concorso con la condotta colposa della vittima - per la morte di quest'ultima, con conseguente condanna dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni iure proprio patiti dai genitori.
In particolare, in quella sede il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del nella condotta omissiva costituita dalla mancata eliminazione del CP_2 pericolo costituito dai monconi di ferro sporgenti 10/15 cm dal suolo presen- ti nell'aiuola (della quale risulta proprietario l'ente territoriale, il quale ha l'obbligo, in quanto custode, alla eliminazione dei pericoli ivi presenti) e con-
7 tro i quali è avvenuto l'impatto letale del conducente del mezzo.
Non essendo stata provata dal l'integrazione del caso fortuito – CP_2 idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo - non è stata esclusa la responsabilità dell'Ente territoriale per la morte di Per_2
, il cui contributo causale all'evento è stato determinato nella misura
[...] del 50%.
Ora, sebbene “l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigo- rosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la prece- dente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi” (Cass. civ. n. 1760/2006), si è osservato che “tuttavia, la sen- tenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemen- to di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invo- cata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” (Cass. civ. n. 19492/2007; n. 19499 del 10/09/2009; n. 3377 del 11/02/2011; n.
4241 del 20/02/2013).
L'accertamento della responsabilità del per la morte del congiun- CP_2 to degli attori e la sussistenza del nesso causale con il decesso di quest'ultimo non può allora essere messo in discussione, essendosi il conve- nuto limitato a reiterare deduzioni difensive già vagliate e confutate da que- sto Tribunale con la sentenza pronunciata a definizione del giudizio intra- preso dai genitori del , ormai irrevocabile, con argomentazioni intera- CP_3 mente condivise dal Decidente e alle quali dunque si fa rinvio.
D'altro canto, è emerso anche il rilevante concorso colposo della vittima ex art. 1227 c.c. in ordine alla causazione dell'evento morte «perché la causa- zione del sinistro stradale è a lui ascrivibile per avere tenuto una velocità asso- lutamente inadeguata e per di più in ore notturne, al rientro da una serata in cui aveva ballato e bevuto alcuni drink (vedi sommarie informazioni rese dalla
8 trasportata)» (cfr. sentenza n. 3558/2021 del 29/09/2021 pag. 13 e ss.) quantificato nella misura del 50%.
Ed allora passando all'esame delle domande formulate nel presente giudi- zio deve osservarsi che gli attori hanno invocato innanzitutto il ristoro del danno subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale con il con- giunto.
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimonia- le, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristora- re il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n.
28989).
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presun- zioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima.
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conse- guenza che – per comune esperienza – è connaturale all'essere umano (cfr.
Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre
2018, n. 31950; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145).
9 Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conse- guenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non pa- trimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767).
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che, in un recente passato, il danno da uccisione del congiunto o da lesione del rappor- to parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si fa- ceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il dan- no morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costitu- zionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristora-re lo stato di af- flizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illeci- to, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento
(S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarci- mento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, di- versamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre
2008 (S.U. 26972/08), nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno e del- la unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite
10 della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liqui- dazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la soffe- renza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da
SS.UU. sent. n. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delinea- ta dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamen- te una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la con- giunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conse- guenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di dan- no da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale soffe- renza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più ge- nerale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novem- bre 2008, n. 26972).
Parimenti da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona dece- duta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. 30997/18).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituisco- no le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze sog- gettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale in- ciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'ani- mo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio
11 danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno mora- le da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'in- dividuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro auto- nomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del ca- rattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una som- ma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non econo- mico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulte- riore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nu- cleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.
6572/06, 13546/06).
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di cri- teri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una re- gola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardiz- zati dovrà per-tanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat-
12 tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circo- stanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14).
Successivamente, tuttavia, la Terza Sezione civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che preve- dano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corret- tivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n.
10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.33005).
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parenta- le, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
Nel caso in esame, vanno considerati: la relazione di convivenza con i su- perstiti, l'età dei componenti del nucleo familiare e la natura della relazione affettiva tra costoro;
la mancanza di specifiche allegazioni concernenti le connotazioni concrete (in termini di qualità, intensità, sintonia, complicità) del rapporto tra il e i due figli, che induce ad attribuire punti 15 ad CP_3 entrambi (valore medio); le presumibili ripercussioni che la perdita avrà avu-
13 to per i figli.
In ordine alla convivenza, ritiene il Tribunale che la momentanea crisi che i genitori stavano attraversando al momento della morte del padre ed il tem- poraneo allontanamento della madre dalla casa familiare nel corso dell'ultimo anno di vita del de cuius, non siano idonei a elidere il requisito.
Vanno, quindi, attribuiti a 93 punti (Punti in base all'età Controparte_3 del congiunto 28, in base all'età della vittima 22, per convivenza tra congiun- to e vittima 16, in base al numero di familiari nel nucleo primario 12, per qualità/intensità della relazione 15) ed a 91 punti (Punti in Controparte_1 base all'età del congiunto 26, in base all'età della vittima 22, per convivenza tra congiunto e vittima 16, in base al numero di familiari nel nucleo primario
12, per qualità/intensità della relazione 15) per cui si determina: in €
363.723,00 il risarcimento spettante al primo ed in € 355.901,00 l'importo spettante alla figlia.
Le superiori somme andranno quindi decurtate del 50% in base al concor- so di colpa della vittima, pervenendosi alla somma di € 181.861,50 per
[...]
ed € 177.950,50 per . Persona_4 Controparte_1
Le somme come sopra riconosciute, in quanto calcolate ai valori attuali, andranno prima devalutate al tempo di insorgenza (27 settembre 2015, data del decesso), per poi procedere alla rivalutazione con contestuale applicazio- ne degli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre
Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Le somme riconosciute, liquidate in valori attuali, infatti, se da un lato co- stituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata
14 dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessa- riamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godi- mento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 202.278,87 per e ad 197.929,37 per per danno non patri- Controparte_3 Controparte_1 moniale iure proprio già ridotto del 50%.
Sulle somme sopra indicate vanno poi riconosciuti interessi, al tasso lega- le, dalla data presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Parte attrice ha poi domandato il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del contributo al mantenimento che di cui figli avrebbero benefi- ciato ove il padre non fosse deceduto.
La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante patito dal figlio di persona deceduta per colpa altrui e consistente nella perdita delle elargi- zioni a lui erogate dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendi- ta, va compiuta in base ad un coefficiente di capitalizzazione d'una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sa- rebbe protratto il sussidio paterno.
Al fine di operare la capitalizzazione di detto reddito futuro, deve aversi ri- guardo alle indicazioni contenute nelle Tabelle Milanesi sul danno alla per- sona.
Nella specie, parte attrice ha dedotto che lavorava come ope- Persona_2 raio edile senza regolare contratto e che, sebbene fosse privo di reddito do-
15 cumentabile, aveva sempre provveduto al mantenimento della compagna e dei due figli.
A supporto di quanto affermato parte attrice ha depositato il contratto di locazione relativa all'abitazione di Isola delle Femmine ove la famiglia ha vis- suto dal 2009 al 2013, il cui canone di locazione era pari ad euro 400,00, nonché il “libretto di lavoro” del Comune di da cui si evince che lo CP_2 stesso, nell'anno 2001 ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la Ditta L'ALBATRO s.a.s. e nell'anno 2006 con la Ditta LG Marmi – arre- damento e design.
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
36357/2023) ha chiarito che il reddito da lavoro della vittima primaria ha ri- lievo solo indirettamente, in considerazione del fatto che ogni genitore ha l'obbligo di mantenere i figli, a prescindere dal suo reddito da lavoro e dallo stesso svolgimento di una attività lavorativa;
in proposito vi è da considerare che non solo i titolari di redditi da lavoro sono tenuti al mantenimento dei fi- gli e che tale mantenimento non deve necessariamente avvenire con i pro- venti del reddito da lavoro del genitore, sicché tale reddito può essere rile- vante ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento perduto ma non può considerarsi né l'unico elemento rilevante, né quello decisivo.
In base a tali principi, infatti, il danno patrimoniale per la perdita del con- tributo da parte dei congiunti superstiti può essere risarcito anche nel caso in cui la vittima primaria non fosse occupata al momento del decesso, ope- randosi una liquidazione in via equitativa e dovendosi, a tal fine, considerare anche la possibilità che la vittima stessa avesse potuto trovare in futuro una occupazione e contribuire economicamente, in una certa misura, al mante- nimento dei familiari (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5099 del
25/02/2020 “ai prossimi congiunti di un soggetto disoccupato, deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, compete il risarcimento del danno pa- trimoniale futuro che si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri
16 rapportati alle circostanze del caso concreto;
in applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda sulla base della mera mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa in capo alla vittima deceduta, madre ventunenne dell'attrice”).
Tanto premesso, considerato che sussiste in capo ad ogni genitore l'obbligo di mantenimento dei propri figli e che detto obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi di un genitore disoccupato o casalingo, ritiene questo
Giudice equo riconoscere, in mancanza di specifica documentazione reddi- tuale relativa al rapporto di lavoro svolto dal SI. , il danno pa- Persona_2 trimoniale futuro derivante dalla perdita del contributo di mantenimento del padre nella misura di euro 200,00 mensili per ciascuno dei figli, pari ad un importo vicino alla soglia alimentare, dal 27/09/2015 (data del decesso) sino alla raggiunta autosufficienza economica dei medesimi da identificare, alla luce delle condizioni del mercato del lavoro e dei parametri sul tema stabiliti dalla giurisprudenza di merito, con il raggiungimento del 27 anno di età.
Con riferimento a , figlio del de cuius, di anni 5 al mo- Controparte_3 mento del decesso del predetto, occorre tenere in considerazione il numero di anni per i quali il reddito verrà perso, da stimarsi in misura pari a 22 anni.
Il coefficiente moltiplicativo per il reddito individuato in base alle predette
Tabelle di Milano è pari a 20,24 il reddito perso è pari, dunque, al prodotto tra detto coefficiente e l'importo annuo del mantenimento (€ 2400,00), ossia
€ 48.576,00 (ridotto del 50% € 24.288,00).
Con riferimento a , figlia del de cuius, di anni 12 al momen- Controparte_1 to del decesso del predetto, occorre tenere in considerazione il numero di anni per i quali il reddito verrà perso, da stimarsi in misura pari a 15 anni.
Il coefficiente moltiplicativo per il reddito individuato in base alle predette
Tabelle di Milano è pari a 14,14 il reddito perso è pari, dunque, al prodotto tra detto coefficiente e l'importo annuo del mantenimento (€ 2400,00), ossia
€ 33.936,00 (ridotto del 50% € 16.968,00).
Nessuna rivalutazione va calcolata con riferimento al danno da lucro ces-
17 sante, atteso che la tabella utilizzata contiene appositi coefficienti di attualiz- zazione.
Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
In ossequio al principio della soccombenza, il va con- Controparte_2 dannato alla refusione delle spese processuali in favore della parte attrice, li- quidate in dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del
2014, applicando i valori medi tabellari previsti per lo scaglione di riferimen- to in relazione al decisum, salvo che per la fase istruttoria alla quale va ap- plicato il valore minimo in considerazione del mancato svolgimento della at- tività istruttoria e con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto”.
Va infine disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore di- chiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
in accoglimento delle domande proposte da n.q. di esercente la responsabilità genitoriale su Parte_1 CP_3
e su , definitivamente pronunciando;
[...] Controparte_1 condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 pagamento in favore di di € 202.278,87 per danno non pa- Controparte_3 trimoniale ed € 24.288,00 per danno patrimoniale ed in favore di CP_1
di € 197.929,37 per danno non patrimoniale ed € 16.968,00 per
[...] danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;
condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.253,88 per com- pensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfetario nella misura del 15% dei compensi da distrarre in favore dell'Avv. Carlo Riela, dichiaratosi antista- tario.
18 Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 07/10/2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Serena Pezzano.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
19
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15159 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
) n.q. di esercente la responsabilità genitoriale su C.F._1 [...]
nato a [...] in data [...] (C.F. Persona_1
e su , nata a Palermo, in [...] C.F._2 Controparte_1
20/02/2003 (C.F. , tutti elettivamente domiciliati C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Riela Carlo, che li rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. , in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Piazza CP_2
Marian n. 39, sede dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Cannarozzo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta–
OGGETTO: Risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 03/06/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare parte attrice concludeva come da note scritte depositate il
30/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2022 , nella Parte_1
1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale su e Controparte_3 [...]
ha convenuto in giudizio il chiedendone la CP_4 Controparte_2 condanna al risarcimento dei danni iure proprio di natura non patrimoniale
(sub specie di danno da perdita del rapporto parentale) e patrimoniale (sub specie di danno da perdita del contributo al mantenimento anche futuro) pa- titi dai minori e per la morte del loro padre Controparte_3 Controparte_1
(nonché marito di ), quantificati nella somma Persona_2 Parte_1 di € 391.103,18 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi.
Ha assunto, infatti, che:
- il padre dei minori, , in data 27.11.2015, intorno alle ore Persona_2
04.45, mentre stava percorrendo il viale Margherita di Savoia con dire- zione di marcia da viale Diana verso viale Regina Elena alla guida del motociclo Honda SH 300 targato DR68022, di proprietà di CP_5
, con a bordo quale trasportata ,
[...] Persona_3 giunto all'altezza del civico n.72 (nei pressi dell'intersezione con via Ma- ter Dolorosa), aveva perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto dis- sestato dalle radici degli alberi e a causa di ciò era stato sbalzato al suolo unitamente alla trasportata;
- in particolare, era stato proiettato all'interno dell'aiuola Persona_2 posta a destra della carreggiata, dove aveva impattato con il capo con- tro un moncone di un palo in ferro a sezione quadrata affiorante dal terreno, che ne aveva causato la morte;
- la responsabilità del era già stata accertata con Controparte_2 sentenza n. 3558/2021, pubblicata in data 29.09.2021 e passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato, nei limiti del 50%, il al risarcimento dei danni subiti Controparte_2 dai SI.ri e (genitori della vittima Controparte_3 Parte_2 primaria) in conseguenza della perdita del figlio a causa Persona_2 del sinistro verificatosi in data 27.09.2015;
- con lettera raccomandata A/R del 06.02.2017, gli attori avevano inol-
2 trato formale richiesta di risarcimento dei danni (all. 4 atto di citazio- ne), ma che era risultato vano ogni tentativo di bonario componimento, anche successivo (all. 5 atto di citazione).
Parte attrice ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «IN VIA PRIN-
CIPALE, in applicazione del principio di efficacia riflessa del giudicato in rela- zione alla sentenza n. 3558/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata in data
29.09.2021, e passata in giudicato come certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. in data 22.06.2022 dal Cancelliere del Tribunale di Palermo: - accertare e di- chiarare la responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, in ordine alla produzione e alla verificazione del sinistro per cui è oggi causa nella misura del 50% in considerazione del concorso colposo della vitti- ma, ai fini della applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., nella misura del 50% e, per l'effetto, condannare il in proporzione al concorso attri- Controparte_2 buito a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la somma di € 132.390,45 (già al 50%) in favo- re del minore e la somma di € 132.390,45 (già al 50%) in fa- Controparte_3 vore della SI.ra , come sopra meglio specificate e quantificate, Controparte_1 oltre rivalutazione e interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero con- dannare il al pagamento di quella maggiore o minore Controparte_2 somma che verrà considerata equa e conforme a giustizia. - accertare e dichia- rare la responsabilità del in persona del Sindaco pro tem- Controparte_2 pore, in ordine alla produzione e alla verificazione del sinistro per cui è oggi causa nella misura del 50% in considerazione del concorso colposo della vitti- ma, ai fini della applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., nella misura del 50% e, per l'effetto, condannare il in proporzione al concorso attri- Controparte_2 buito a corrispondere, a titolo di danno patrimoniale per perdita del contributo al mantenimento, la somma di € 29.200,00 (già al 50%) in favore del minore
e la somma di € 20.800,00 (già al 50%) in favore della SI.ra Controparte_3
, come sopra meglio specificate e quantificate, oltre rivalutazio- Controparte_1 ne e interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero condannare il Co-
3 mune di al pagamento di quella maggiore o minore somma che verrà CP_2 considerata equa e conforme a giustizia. IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del in persona del Controparte_2
Sindaco pro tempore, in ordine alla produzione e alla verificazione del sinistro per cui è oggi causa;
- conseguentemente, condannare il Controparte_2 in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la somma di €
264.780,90 in favore del minore e la somma di € 264.780,90 Controparte_3 in favore della SI.ra , oltre rivalutazione e interessi dal fatto e Controparte_1 sino all'effettivo soddisfo ovvero quella maggiore o minore somma che verrà considerata equa e conforme a giustizia;
- conseguentemente, condannare il
in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere, a ti- Controparte_2 tolo di risarcimento del danno patrimoniale per perdita del contributo al man- tenimento, la somma di € 58.400,00 in favore del minore e la Controparte_3 somma di € 41.600,00 in favore della SI.ra , oltre rivalutazione Controparte_1
e interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo ovvero quella maggiore o mino- re somma che verrà considerata equa e conforme a giustizia;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. ed aumento forfettario del 15%, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del pro- curatore antistatario»
In assenza di attività istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazio- ne delle conclusioni all'udienza del 28/05/2024, svolta in modalità c.d. car- tolare e, quindi, con provvedimento del 29/05/2024 rinviata per la medesi- ma attività all'udienza del 03/06/2025.
Con comparsa di rispostata depositata in data 30/05/2024 si è costituito il ed ha eccepito, in via preliminare, la nullità della cita- Controparte_2 zione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., la prescrizione del di- ritto ex art. 2947 c.c. e la violazione del principio del ne bis in idem.
Ha rilevato, inoltre, il difetto di legittimazione attiva degli attori e, nel meri- to, ha contestato la fondatezza della domanda per non aver controparte as-
4 solto l'onere della prova su di essa gravante, chiedendone, dunque, il rigetto ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente dichiarare la nullità della citazione, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. Sempre in via preliminare dichiarare intervenuta la prescrizione quinquennale del pre- sunto credito vantato, con le conseguenze tutte di cui per legge. Sempre in via preliminare dichiarare la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto il
Giudice si è già pronunciato sul punto. Sempre in via preliminare condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria. Nel merito, rigettare tutte le domande formulate nei confronti del dichiarando Controparte_2 controparte sprovvisto di alcun titolo per agire, e quini il difetto di legittimazio- ne attiva. In via istruttoria, rigettare tutte le relative richieste perché in condu- centi ed irrilevanti, unitamente alla ctu, nonche le prove testimoniale con indi- cazioni di valutazioni od opinioni inammissibili. Comunque in subordine, am- mettersi prova contraria sullo stesso articolato di parte avversa. Dichiarare conseguentemente la legittimità dell'operato dell' nella vicen- Controparte_6 da di che trattasi. In subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento in appli- cazione degli artt.1227 e 2056 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onora- ri del giudizio».
All'udienza del 03/06/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa assegna- zione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
Ciò premesso, prima di esaminare le eccezioni formulate dal convenuto, deve osservarsi che il dichiarato contumace all'udienza Controparte_2 del 20/02/2023, si è costituito in giudizio solo il 30/05/2024.
La costituzione in giudizio del contumace è ammissibile ai sensi dell'art. 293 c.p.c. (nella formulazione ante Cartabia) fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel procedimento de quo l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 28/05/2024 è stata rinviata a quella del 03/06/2024, sicché la costi- tuzione dell'ente territoriale avvenuta entro tale termine risulta ammissibile,
5 ma – per espressa previsione del codice di rito- il convenuto accetta il pro- cesso nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
Ne consegue, pertanto, che le eccezioni dallo stesso formulate in seno alla comparsa di risposta, che non siano rilevabili d'ufficio, non possono essere esaminate da questo Giudice, posto che la parte era decaduta dalla facoltà di proporle ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'eccezione di prescrizione solle- vata dal quale eccezione in senso stretto, è da ritenersi Controparte_2 inammissibile in quanto la stessa poteva essere unicamente sollevata dalla parte entro il termine di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e non può, in ra- gione della sua natura, essere rilevata ex officio dal Giudice.
In ordine, invece, all'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c.- rilevabile questa anche d'ufficio dal Giudice – deve rile- varsi che la stessa è stata formulata in modo assolutamente generico, non avendo la parte neppure indicato i vizi da cui sarebbe affetto l'atto introdut- tivo.
Ed invero, ove la nullità dell'atto di citazione fosse stata determinata da vi- zi della c.d. vocatio in ius, la costituzione del convenuto, sia pur tardiva, avrebbe comunque sanato i vizi della citazione, facendo salvi gli effetti pro- cessuali e sostanziali della domanda.
Quanto ai vizi della c.d. editio actionis, come detto, nemmeno allegati, essi sono comunque insussistenti, posto che l'atto contiene l'indicazione dell'oggetto della domanda ed individua correttamente petitum e causa pe- tendi.
Parimenti infondata risulta l'eccezione del difetto di legittimazione ad agi- re, posto che ha agito nella qualità di esercente la respon- Parte_1 sabilità genitoriale dei minori e , titolari del Controparte_3 Controparte_1 potere di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni iure proprio patiti a seguito del decesso del proprio padre.
6 Altrettanto può dirsi con riferimento all'ulteriore eccezione di violazione del principio del ne bis in idem.
Ed invero, l'eccezione di giudicato esterno, che non è soggetta a preclusio- ni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto pre- scinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio 2021, n. 48).
Tuttavia, essa è infondata.
Il principio del ne bis in idem, sul piano processuale osta, invero, alla cele- brazione di un secondo giudizio sulla stessa regiudicanda tra le stesse parti, al fine di salvaguardare la certezza delle situazioni giuridiche definite e di evitare un conflitto tra pronunce di segno opposto sul medesimo fatto.
Nel caso di specie non sussiste, però, alcuna violazione di detto principio, posto che non ricorre alcuna identità tra le parti processuali né tra le do- mande proposte: si tratta, invero, di una domanda di risarcimento del danno iure proprio patito da soggetti diversi rispetto agli attori del precedente giudi- zio definito con una sentenza passata in giudicato, che, tuttavia, come si di- rà, esplica un'efficacia riflessa nel presente procedimento.
Tanto premesso, nel caso specifico – tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione) – deve rilevarsi che con sentenza n. 3558/2021, passata in giudicato, è stata accertata la responsabilità del ai Controparte_2 sensi dell'art. 2051 c.c. - sia pur in concorso con la condotta colposa della vittima - per la morte di quest'ultima, con conseguente condanna dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni iure proprio patiti dai genitori.
In particolare, in quella sede il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del nella condotta omissiva costituita dalla mancata eliminazione del CP_2 pericolo costituito dai monconi di ferro sporgenti 10/15 cm dal suolo presen- ti nell'aiuola (della quale risulta proprietario l'ente territoriale, il quale ha l'obbligo, in quanto custode, alla eliminazione dei pericoli ivi presenti) e con-
7 tro i quali è avvenuto l'impatto letale del conducente del mezzo.
Non essendo stata provata dal l'integrazione del caso fortuito – CP_2 idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo - non è stata esclusa la responsabilità dell'Ente territoriale per la morte di Per_2
, il cui contributo causale all'evento è stato determinato nella misura
[...] del 50%.
Ora, sebbene “l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigo- rosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la prece- dente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi” (Cass. civ. n. 1760/2006), si è osservato che “tuttavia, la sen- tenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemen- to di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invo- cata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa” (Cass. civ. n. 19492/2007; n. 19499 del 10/09/2009; n. 3377 del 11/02/2011; n.
4241 del 20/02/2013).
L'accertamento della responsabilità del per la morte del congiun- CP_2 to degli attori e la sussistenza del nesso causale con il decesso di quest'ultimo non può allora essere messo in discussione, essendosi il conve- nuto limitato a reiterare deduzioni difensive già vagliate e confutate da que- sto Tribunale con la sentenza pronunciata a definizione del giudizio intra- preso dai genitori del , ormai irrevocabile, con argomentazioni intera- CP_3 mente condivise dal Decidente e alle quali dunque si fa rinvio.
D'altro canto, è emerso anche il rilevante concorso colposo della vittima ex art. 1227 c.c. in ordine alla causazione dell'evento morte «perché la causa- zione del sinistro stradale è a lui ascrivibile per avere tenuto una velocità asso- lutamente inadeguata e per di più in ore notturne, al rientro da una serata in cui aveva ballato e bevuto alcuni drink (vedi sommarie informazioni rese dalla
8 trasportata)» (cfr. sentenza n. 3558/2021 del 29/09/2021 pag. 13 e ss.) quantificato nella misura del 50%.
Ed allora passando all'esame delle domande formulate nel presente giudi- zio deve osservarsi che gli attori hanno invocato innanzitutto il ristoro del danno subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale con il con- giunto.
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimonia- le, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristora- re il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n.
28989).
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presun- zioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima.
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conse- guenza che – per comune esperienza – è connaturale all'essere umano (cfr.
Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre
2018, n. 31950; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145).
9 Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conse- guenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non pa- trimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767).
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che, in un recente passato, il danno da uccisione del congiunto o da lesione del rappor- to parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si fa- ceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il dan- no morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costitu- zionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristora-re lo stato di af- flizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illeci- to, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento
(S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarci- mento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, di- versamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre
2008 (S.U. 26972/08), nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno e del- la unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite
10 della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liqui- dazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la soffe- renza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da
SS.UU. sent. n. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delinea- ta dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamen- te una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la con- giunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conse- guenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di dan- no da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale soffe- renza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più ge- nerale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novem- bre 2008, n. 26972).
Parimenti da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona dece- duta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. 30997/18).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituisco- no le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze sog- gettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale in- ciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'ani- mo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio
11 danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno mora- le da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'in- dividuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro auto- nomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del ca- rattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una som- ma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non econo- mico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulte- riore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nu- cleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.
6572/06, 13546/06).
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di cri- teri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una re- gola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardiz- zati dovrà per-tanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat-
12 tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circo- stanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14).
Successivamente, tuttavia, la Terza Sezione civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che preve- dano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corret- tivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n.
10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.33005).
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parenta- le, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
Nel caso in esame, vanno considerati: la relazione di convivenza con i su- perstiti, l'età dei componenti del nucleo familiare e la natura della relazione affettiva tra costoro;
la mancanza di specifiche allegazioni concernenti le connotazioni concrete (in termini di qualità, intensità, sintonia, complicità) del rapporto tra il e i due figli, che induce ad attribuire punti 15 ad CP_3 entrambi (valore medio); le presumibili ripercussioni che la perdita avrà avu-
13 to per i figli.
In ordine alla convivenza, ritiene il Tribunale che la momentanea crisi che i genitori stavano attraversando al momento della morte del padre ed il tem- poraneo allontanamento della madre dalla casa familiare nel corso dell'ultimo anno di vita del de cuius, non siano idonei a elidere il requisito.
Vanno, quindi, attribuiti a 93 punti (Punti in base all'età Controparte_3 del congiunto 28, in base all'età della vittima 22, per convivenza tra congiun- to e vittima 16, in base al numero di familiari nel nucleo primario 12, per qualità/intensità della relazione 15) ed a 91 punti (Punti in Controparte_1 base all'età del congiunto 26, in base all'età della vittima 22, per convivenza tra congiunto e vittima 16, in base al numero di familiari nel nucleo primario
12, per qualità/intensità della relazione 15) per cui si determina: in €
363.723,00 il risarcimento spettante al primo ed in € 355.901,00 l'importo spettante alla figlia.
Le superiori somme andranno quindi decurtate del 50% in base al concor- so di colpa della vittima, pervenendosi alla somma di € 181.861,50 per
[...]
ed € 177.950,50 per . Persona_4 Controparte_1
Le somme come sopra riconosciute, in quanto calcolate ai valori attuali, andranno prima devalutate al tempo di insorgenza (27 settembre 2015, data del decesso), per poi procedere alla rivalutazione con contestuale applicazio- ne degli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre
Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Le somme riconosciute, liquidate in valori attuali, infatti, se da un lato co- stituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata
14 dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessa- riamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godi- mento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 202.278,87 per e ad 197.929,37 per per danno non patri- Controparte_3 Controparte_1 moniale iure proprio già ridotto del 50%.
Sulle somme sopra indicate vanno poi riconosciuti interessi, al tasso lega- le, dalla data presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Parte attrice ha poi domandato il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del contributo al mantenimento che di cui figli avrebbero benefi- ciato ove il padre non fosse deceduto.
La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante patito dal figlio di persona deceduta per colpa altrui e consistente nella perdita delle elargi- zioni a lui erogate dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendi- ta, va compiuta in base ad un coefficiente di capitalizzazione d'una rendita temporanea, corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sa- rebbe protratto il sussidio paterno.
Al fine di operare la capitalizzazione di detto reddito futuro, deve aversi ri- guardo alle indicazioni contenute nelle Tabelle Milanesi sul danno alla per- sona.
Nella specie, parte attrice ha dedotto che lavorava come ope- Persona_2 raio edile senza regolare contratto e che, sebbene fosse privo di reddito do-
15 cumentabile, aveva sempre provveduto al mantenimento della compagna e dei due figli.
A supporto di quanto affermato parte attrice ha depositato il contratto di locazione relativa all'abitazione di Isola delle Femmine ove la famiglia ha vis- suto dal 2009 al 2013, il cui canone di locazione era pari ad euro 400,00, nonché il “libretto di lavoro” del Comune di da cui si evince che lo CP_2 stesso, nell'anno 2001 ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la Ditta L'ALBATRO s.a.s. e nell'anno 2006 con la Ditta LG Marmi – arre- damento e design.
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
36357/2023) ha chiarito che il reddito da lavoro della vittima primaria ha ri- lievo solo indirettamente, in considerazione del fatto che ogni genitore ha l'obbligo di mantenere i figli, a prescindere dal suo reddito da lavoro e dallo stesso svolgimento di una attività lavorativa;
in proposito vi è da considerare che non solo i titolari di redditi da lavoro sono tenuti al mantenimento dei fi- gli e che tale mantenimento non deve necessariamente avvenire con i pro- venti del reddito da lavoro del genitore, sicché tale reddito può essere rile- vante ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento perduto ma non può considerarsi né l'unico elemento rilevante, né quello decisivo.
In base a tali principi, infatti, il danno patrimoniale per la perdita del con- tributo da parte dei congiunti superstiti può essere risarcito anche nel caso in cui la vittima primaria non fosse occupata al momento del decesso, ope- randosi una liquidazione in via equitativa e dovendosi, a tal fine, considerare anche la possibilità che la vittima stessa avesse potuto trovare in futuro una occupazione e contribuire economicamente, in una certa misura, al mante- nimento dei familiari (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5099 del
25/02/2020 “ai prossimi congiunti di un soggetto disoccupato, deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, compete il risarcimento del danno pa- trimoniale futuro che si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri
16 rapportati alle circostanze del caso concreto;
in applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda sulla base della mera mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa in capo alla vittima deceduta, madre ventunenne dell'attrice”).
Tanto premesso, considerato che sussiste in capo ad ogni genitore l'obbligo di mantenimento dei propri figli e che detto obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi di un genitore disoccupato o casalingo, ritiene questo
Giudice equo riconoscere, in mancanza di specifica documentazione reddi- tuale relativa al rapporto di lavoro svolto dal SI. , il danno pa- Persona_2 trimoniale futuro derivante dalla perdita del contributo di mantenimento del padre nella misura di euro 200,00 mensili per ciascuno dei figli, pari ad un importo vicino alla soglia alimentare, dal 27/09/2015 (data del decesso) sino alla raggiunta autosufficienza economica dei medesimi da identificare, alla luce delle condizioni del mercato del lavoro e dei parametri sul tema stabiliti dalla giurisprudenza di merito, con il raggiungimento del 27 anno di età.
Con riferimento a , figlio del de cuius, di anni 5 al mo- Controparte_3 mento del decesso del predetto, occorre tenere in considerazione il numero di anni per i quali il reddito verrà perso, da stimarsi in misura pari a 22 anni.
Il coefficiente moltiplicativo per il reddito individuato in base alle predette
Tabelle di Milano è pari a 20,24 il reddito perso è pari, dunque, al prodotto tra detto coefficiente e l'importo annuo del mantenimento (€ 2400,00), ossia
€ 48.576,00 (ridotto del 50% € 24.288,00).
Con riferimento a , figlia del de cuius, di anni 12 al momen- Controparte_1 to del decesso del predetto, occorre tenere in considerazione il numero di anni per i quali il reddito verrà perso, da stimarsi in misura pari a 15 anni.
Il coefficiente moltiplicativo per il reddito individuato in base alle predette
Tabelle di Milano è pari a 14,14 il reddito perso è pari, dunque, al prodotto tra detto coefficiente e l'importo annuo del mantenimento (€ 2400,00), ossia
€ 33.936,00 (ridotto del 50% € 16.968,00).
Nessuna rivalutazione va calcolata con riferimento al danno da lucro ces-
17 sante, atteso che la tabella utilizzata contiene appositi coefficienti di attualiz- zazione.
Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
In ossequio al principio della soccombenza, il va con- Controparte_2 dannato alla refusione delle spese processuali in favore della parte attrice, li- quidate in dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del
2014, applicando i valori medi tabellari previsti per lo scaglione di riferimen- to in relazione al decisum, salvo che per la fase istruttoria alla quale va ap- plicato il valore minimo in considerazione del mancato svolgimento della at- tività istruttoria e con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto”.
Va infine disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore di- chiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
in accoglimento delle domande proposte da n.q. di esercente la responsabilità genitoriale su Parte_1 CP_3
e su , definitivamente pronunciando;
[...] Controparte_1 condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 pagamento in favore di di € 202.278,87 per danno non pa- Controparte_3 trimoniale ed € 24.288,00 per danno patrimoniale ed in favore di CP_1
di € 197.929,37 per danno non patrimoniale ed € 16.968,00 per
[...] danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;
condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.253,88 per com- pensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfetario nella misura del 15% dei compensi da distrarre in favore dell'Avv. Carlo Riela, dichiaratosi antista- tario.
18 Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 07/10/2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott. Serena Pezzano.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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