Art. 8.
Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.
Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.