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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 922/2023 R.G.
tra
Avv.ti Angelo Polacco (C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_1
), difesi in proprio ex art. 86 c.p.c. C.F._2
ricorrenti
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Fico Controparte_1 C.F._3
resistente
Il Giudice scaduto il termine dell'8 aprile 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 10 aprile 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 922/2023 R.G.
tra Avv.ti Angelo Polacco (C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_1
), difesi in proprio ex art. 86 c.p.c. C.F._2
ricorrenti
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Fico Controparte_1 C.F._3
resistente
OGGETTO
Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025, che qui devono intendersi richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa
2 ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nell'odierno procedimento.
1.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
2. Venendo alla presente controversia, con ricorso promosso ai sensi degli artt. 281-decies e seguenti c.p.c. e 14 D.Lgs. 150/2011, depositato il 28.6.2023, gli odierni ricorrenti agiscono per il riconoscimento dei compensi professionali maturati nei confronti del resistente per l'attività professionale svolta in nome, per conto ed a favore di quest'ultimo, chiedendo che venga loro riconosciuta la somma di € 20.232,68 o quella ritenuta di giustizia, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, giusta applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 37 dell'8.3.2018; vinte le spese.
3 In fatto, hanno dedotto di aver rappresentato e difeso lo dinanzi al Tribunale di Crotone in due CP_1
giudizi civili e precisamente: - nel proc. n. 822/2021 r.g. (avente ad oggetto scioglimento di comunione ereditaria) per attività di studio, rappresentanza processuale ed assistenza nel procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente dopo il primo incontro;
- nel proc. n. 138/2021 r.g. (avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale) per attività di studio e rappresentanza processuale.
Hanno dedotto di aver rinunciato al mandato con missiva recapitata il 14.5.2022 e di aver percepito a titolo di anticipo sulle spese la somma di € 1.000,00 per ciascun procedimento.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente si è costituito, contestando l'avversa domanda.
In particolare, ha sollevato eccezione di inadempimento professionale con riferimento ad entrambi i giudizi ed ha contestato il quantum richiesto, deducendo che dal conteggio doveva essere esclusa la fase decisionale, giusta rinuncia al mandato.
Istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente, la causa è stata rinviata all'udienza indicata in epigrafe, celebrata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. PRELIMINARMENTE.
3.1. Dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
3.2. Ancora preliminarmente, va osservato che la causa petendi della pretesa del ricorrente si fonda sull'aver svolto attività professionale in favore del sig. innanzi al Tribunale di Crotone, come CP_1
sopra precisata e come, altresì, risultante dalla documentazione depositata in atti.
Ne segue l'esclusione, ad opera dell'art. 3, comma 7, D.L. 132/2014 conv. l. 162/2014, dal novero delle controversie in cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità di quelle in cui la parte può stare in giudizio personalmente (come appunto nelle controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, comma 3).
3.3. Infine, si rammenta che l'art. 14 D.Lgs. 150/2011, come novellato dall'art. 35, c. 1 del D.Lgs. n.
149/2022 per i procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023 (tra i quali rientra quello odierno), prescrive che le controversie di cui all'art. 28 della legge n. 794/2012 (insieme alle opposizioni contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali) sono regolate dal rito semplificato di cognizione, che la competenza spetta all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo innanzi al quale l'avvocato ha prestato la propria opera e che il tribunale decide in composizione monocratica.
4 Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 4485 del 23/02/2018 hanno chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. citato, “può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,
649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.”.
Pertanto, avendo i ricorrenti introdotto la domanda di pagamento dei compensi professionali con il procedimento di cui agli art. 281-decies ss. c.p.c., l'individuazione del giudice competente va fatta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 che, enunciando un criterio di competenza funzionale, lo individua nell'ufficio giudiziario (nella specie, il Tribunale di Crotone) presso il quale l'avvocato abbia prestato la propria opera, specificando che il tribunale decide in composizione monocratica.
4. NEL MERITO.
La domanda è fondata solo in parte in virtù delle ragioni che si vanno ad esporre.
E' pacifico e non contestato che i creditori hanno svolto l'opera professionale prospettata, su mandato dell'intimato, avendo essi allegato le circostanze fattuali e documentali da cui rinviene la pretesa creditoria e prodotto la relativa documentazione (allegata al ricorso), pertanto dimostrando di aver espletato l'incarico sino all'atto di rinuncia al mandato.
Ciò detto, le difese articolate dal resistente impongono di sovvertire l'ordine di trattazione delle questioni proposte e di cominciare ad analizzare le argomentazioni poste a fondamento della sollevata eccezione di inadempimento, potendo essere le stesse in astratto idonee ad incidere, paralizzandola, sulla domanda attorea.
Il resistente sostiene che nulla spetta ai ricorrenti a titolo di compenso, potendosi ravvisare la violazione della diligenza richiesta nell'espletamento dell'incarico professionale.
Occorre sul punto svolgere brevi considerazioni preliminari.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare
5 le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. Civ.
2.4.2015 n. 6782/2015; Cass.
5.8.2013 n. 18612; Cass. 18.4.2011 n. 8863; Cass. 27.3.2006 n. 6967).
In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Più in particolare, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto,
l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica
l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire
- circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.6.2016, n. 11906).
Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai sensi dell'art. 2236 c.c. ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b)
l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno
(Cass. Civ. Sez. III 18.4.2007).
Nel dettaglio, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema Corte ha chiarito che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che regola, invece, la responsabilità penale.
6 Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore,
l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cd. giudizio controfattuale).
4.1. PROCEDIMENTO N. 822/2021 R.G..
In relazione all'attività espletata nell'ambito di tale giudizio, l'eccezione in esame si appalesa infondata.
Ed invero, l'asserito inadempimento sarebbe consistito nel non aver consentito il corretto svolgimento del procedimento di mediazione sulla domanda riconvenzionale di usucapione formulata dallo stesso
, nel non aver correttamente informato l'assistito sulla sua necessaria presenza all'incontro di CP_1
mediazione, nonché nel non essersi muniti di procura sostanziale rilasciata con atto notarile per presenziare in mediazione e partecipare al primo incontro nella duplice veste di parte e difensore e, da ultimo, nel non aver chiesto un rinvio della procedura di mediazione per assenza della parte sostanziale.
Tuttavia, come emerge dalla sentenza non definitiva emessa sulla domanda riconvenzionale di usucapione nell'ambito del procedimento in questione (n. 788/2024 depositata l'11.12.2024), il
Tribunale di Crotone ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancata comparizione personale della parte e difetto di procura speciale del suo rappresentante, spiegata da parte attrice, aderendo all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (con sentenza n.
3452 del 7.2.2024), secondo cui la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ex art. 5
d.lgs. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo e non per le domande riconvenzionali, stante il principio di ragionevole durata del processo, da coniugarsi con la finalità deflattiva dell'istituto in questione.
Ciò esclude in nuce la configurabilità di un nesso di causalità tra il lamentato inadempimento professionale ed il preteso danno risarcibile, la cui sussistenza peraltro è rimasta anch'essa indimostrata.
Né, d'altro canto, a sostegno del dedotto inadempimento, lo può utilmente invocare la CP_1
circostanza che la sopra richiamata sentenza abbia rigettato nel merito la spiegata domanda riconvenzionale di usucapione per carenza di prova del possesso.
Sul punto, in disparte il fatto che, ai fini del giudizio di responsabilità, non rileva il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma unicamente le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, va osservato in primo luogo che non può essere addebitata ai legali una difettosa attività di allegazione e prova, in quanto tra la comunicazione della rinuncia al
7 mandato ed il termine per il deposito della seconda memoria istruttoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. - che, nella disciplina applicabile ratione temporis, segna la barriera preclusiva delle richieste di prova diretta - è trascorso un congruo lasso di tempo (circa due mesi).
In secondo luogo, deve evidenziarsi che con tale comunicazione i difensori, al fine di evitare pregiudizi alla difesa, hanno diligentemente avvertito l'assistito delle scadenze temporali relative ai depositi delle tre surrichiamate memorie istruttorie, sollecitandolo a rivolgersi ad altro legale (arg.
S.U. 2755/2019).
Del resto, è noto che la rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non già nei confronti del patrocinato, sicché l'avvocato non ha l'obbligo di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive ed è esclusa la responsabilità del medesimo per la mancata successiva assistenza, quando sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività (v. art. 32 codice deontologico forense).
Sicché non è ravvisabile in capo ai ricorrenti alcun profilo di responsabilità per l'attività professionale espletata.
4.2. PROC. N. 138/2021 R.G..
Con riferimento a tale giudizio, invece, la sollevata eccezione di inadempimento coglie nel segno, atteso che il materiale probatorio raccolto è sufficiente a dimostrare gli errori dei difensori, così come prospettati da parte resistente.
Premesso, infatti, che essi hanno rinunciato al mandato dopo lo spirare del termine per le preclusioni istruttorie, deve ritenersi provato l'inadempimento degli avvocati alle proprie obbligazioni derivanti dal mandato professionale, per averle svolte senza la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., e, in particolare, per avere coltivato una domanda non accoglibile, perché palesemente infondata, tanto da aver comportato a carico dello non soltanto la soccombenza in giudizio e la condanna alle CP_1
spese processuali ma anche la condanna al pagamento del risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c. in ragione della temerarietà della lite, “evincibile dalla grave carenza assertiva e probatoria in cui è incorsa parte attorea” (cfr. sentenza del Tribunale di Crotone
n. 170/2023 dep. il 9.3.2023 che ha definito il giudizio in parola).
E' ovvio che quella che può operarsi in questa sede è solo una valutazione allo stato degli atti ed in termini ipotetici, che non può spingersi fino ad entrare nel merito della vicenda (posto che lo scrivente non può procedere all'esame della fattispecie come se fosse il giudice assegnatario della causa che avrebbe potuto essere proposta); tuttavia, tenuto conto che la causa patrocinata non era connaturata da uno specifico indice di difficoltà e valorizzando la condanna per lite temeraria, nonché le su
8 richiamate ragioni poste alla base della stessa, risulta raggiunta, in modo sufficientemente rassicurante, la prova non soltanto del pregiudizio patrimoniale sofferto dall'assistito (consistito nella condanna ex art. 96 c.p.c.), ma anche del nesso di causalità tra quest'ultimo ed il difetto di diligenza nello svolgimento dell'attività difensiva di allegazione, ossia nell'espletamento dell'incarico professionale.
Pertanto, reputata sussistente la responsabilità professionale dei difensori nel procedimento in oggetto, i relativi compensi non sono dovuti (tra tante, Cass. n. 24519/2018 che richiama Cass. n.
4781/2013).
5. QUANTUM: PROC. N. 822/2021 R.G..
Passando al quantum, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n.
247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
A tale riguardo, deve osservarsi che le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite nel maggio del 2022, dunque nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27.4.2018 al 22.10.2022, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto.
Per il valore della causa, trattandosi di giudizio di divisione, deve farsi riferimento non a quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma a quello della quota in contestazione (Cass. 6765/2012), per determinare la quale si ricorre alla valutazione effettuata dal consulente tecnico (Cass. 10939/2012).
Quindi, come correttamente chiesto dai ricorrenti, vanno applicati i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile - complessità bassa e con aumento del 60% ex art. 4, comma 2 D.M.
55/2014, avendo essi difeso l'assistito contro tre contraddittori (sul punto, v. Cass. ord. 7774/2023).
Inoltre - come giustamente eccepito dal resistente - tenuto conto dell'attività svolta e delle fasi nelle quali è stato espletato il mandato difensivo (v. Cass. n. 23077/2022), vanno liquidate le sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione, ad esclusione di quella decisoria, giacché i ricorrenti hanno esaurito l'attività processuale con il deposito della prima memoria istruttoria ex art. 183, c. 6 c.p.c., per un totale di € 7.179,20.
Inoltre, in applicazione dei suddetti parametri, tabelle e scaglione valoriale di riferimento, devono essere poste a carico del resistente, per compenso professionale, le spese relative al procedimento di mediazione esperito nell'ambito del giudizio in oggetto, limitatamente alla fase dell'attivazione, essendosi la procedura conclusa a seguito del primo incontro e non essendo stata raggiunta alcuna
9 conciliazione, come liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come novellato dal D.M. n. 37/2018, per l'importo di € 510,00.
Per tutto quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuto, in solido tra loro, un compenso professionale in relazione all'attività difensiva prestata nella misura complessiva di € 7.689,00 (€
7.179,20 + € 510,00), a cui va detratta la somma già percepita in acconto (€ 1.000,00) per un totale dovuto di € 6.689,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Sull'importo spettante ai ricorrenti vanno computati gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo (cfr. sul punto Cass., sez. II, 29.5.1999, n. 5240; Cass., sez. L., 7.6.2005, n. 11777; Cass., sez.
II, 2.2.2011, n. 2431).
Ulteriori domande e questioni restano assorbite.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore del decisum ed in forza dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, in considerazione della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata, esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda, condanna il resistente al pagamento nei confronti dei ricorrenti, in solido tra loro, della somma di € 6.689,00 per compensi professionali, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge ed interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il resistente al pagamento nei confronti dei ricorrenti, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.846,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi professionali, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 10.4.2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
10
SEZIONE CIVILE
Causa n. 922/2023 R.G.
tra
Avv.ti Angelo Polacco (C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_1
), difesi in proprio ex art. 86 c.p.c. C.F._2
ricorrenti
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Fico Controparte_1 C.F._3
resistente
Il Giudice scaduto il termine dell'8 aprile 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 10 aprile 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 922/2023 R.G.
tra Avv.ti Angelo Polacco (C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_1
), difesi in proprio ex art. 86 c.p.c. C.F._2
ricorrenti
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Fico Controparte_1 C.F._3
resistente
OGGETTO
Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025, che qui devono intendersi richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa
2 ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nell'odierno procedimento.
1.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
2. Venendo alla presente controversia, con ricorso promosso ai sensi degli artt. 281-decies e seguenti c.p.c. e 14 D.Lgs. 150/2011, depositato il 28.6.2023, gli odierni ricorrenti agiscono per il riconoscimento dei compensi professionali maturati nei confronti del resistente per l'attività professionale svolta in nome, per conto ed a favore di quest'ultimo, chiedendo che venga loro riconosciuta la somma di € 20.232,68 o quella ritenuta di giustizia, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, giusta applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 37 dell'8.3.2018; vinte le spese.
3 In fatto, hanno dedotto di aver rappresentato e difeso lo dinanzi al Tribunale di Crotone in due CP_1
giudizi civili e precisamente: - nel proc. n. 822/2021 r.g. (avente ad oggetto scioglimento di comunione ereditaria) per attività di studio, rappresentanza processuale ed assistenza nel procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente dopo il primo incontro;
- nel proc. n. 138/2021 r.g. (avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale) per attività di studio e rappresentanza processuale.
Hanno dedotto di aver rinunciato al mandato con missiva recapitata il 14.5.2022 e di aver percepito a titolo di anticipo sulle spese la somma di € 1.000,00 per ciascun procedimento.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente si è costituito, contestando l'avversa domanda.
In particolare, ha sollevato eccezione di inadempimento professionale con riferimento ad entrambi i giudizi ed ha contestato il quantum richiesto, deducendo che dal conteggio doveva essere esclusa la fase decisionale, giusta rinuncia al mandato.
Istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente, la causa è stata rinviata all'udienza indicata in epigrafe, celebrata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. PRELIMINARMENTE.
3.1. Dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
3.2. Ancora preliminarmente, va osservato che la causa petendi della pretesa del ricorrente si fonda sull'aver svolto attività professionale in favore del sig. innanzi al Tribunale di Crotone, come CP_1
sopra precisata e come, altresì, risultante dalla documentazione depositata in atti.
Ne segue l'esclusione, ad opera dell'art. 3, comma 7, D.L. 132/2014 conv. l. 162/2014, dal novero delle controversie in cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità di quelle in cui la parte può stare in giudizio personalmente (come appunto nelle controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, comma 3).
3.3. Infine, si rammenta che l'art. 14 D.Lgs. 150/2011, come novellato dall'art. 35, c. 1 del D.Lgs. n.
149/2022 per i procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023 (tra i quali rientra quello odierno), prescrive che le controversie di cui all'art. 28 della legge n. 794/2012 (insieme alle opposizioni contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali) sono regolate dal rito semplificato di cognizione, che la competenza spetta all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo innanzi al quale l'avvocato ha prestato la propria opera e che il tribunale decide in composizione monocratica.
4 Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 4485 del 23/02/2018 hanno chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. citato, “può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,
649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.”.
Pertanto, avendo i ricorrenti introdotto la domanda di pagamento dei compensi professionali con il procedimento di cui agli art. 281-decies ss. c.p.c., l'individuazione del giudice competente va fatta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 che, enunciando un criterio di competenza funzionale, lo individua nell'ufficio giudiziario (nella specie, il Tribunale di Crotone) presso il quale l'avvocato abbia prestato la propria opera, specificando che il tribunale decide in composizione monocratica.
4. NEL MERITO.
La domanda è fondata solo in parte in virtù delle ragioni che si vanno ad esporre.
E' pacifico e non contestato che i creditori hanno svolto l'opera professionale prospettata, su mandato dell'intimato, avendo essi allegato le circostanze fattuali e documentali da cui rinviene la pretesa creditoria e prodotto la relativa documentazione (allegata al ricorso), pertanto dimostrando di aver espletato l'incarico sino all'atto di rinuncia al mandato.
Ciò detto, le difese articolate dal resistente impongono di sovvertire l'ordine di trattazione delle questioni proposte e di cominciare ad analizzare le argomentazioni poste a fondamento della sollevata eccezione di inadempimento, potendo essere le stesse in astratto idonee ad incidere, paralizzandola, sulla domanda attorea.
Il resistente sostiene che nulla spetta ai ricorrenti a titolo di compenso, potendosi ravvisare la violazione della diligenza richiesta nell'espletamento dell'incarico professionale.
Occorre sul punto svolgere brevi considerazioni preliminari.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare
5 le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. Civ.
2.4.2015 n. 6782/2015; Cass.
5.8.2013 n. 18612; Cass. 18.4.2011 n. 8863; Cass. 27.3.2006 n. 6967).
In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Più in particolare, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto,
l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica
l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire
- circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.6.2016, n. 11906).
Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai sensi dell'art. 2236 c.c. ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b)
l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno
(Cass. Civ. Sez. III 18.4.2007).
Nel dettaglio, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema Corte ha chiarito che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che regola, invece, la responsabilità penale.
6 Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore,
l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cd. giudizio controfattuale).
4.1. PROCEDIMENTO N. 822/2021 R.G..
In relazione all'attività espletata nell'ambito di tale giudizio, l'eccezione in esame si appalesa infondata.
Ed invero, l'asserito inadempimento sarebbe consistito nel non aver consentito il corretto svolgimento del procedimento di mediazione sulla domanda riconvenzionale di usucapione formulata dallo stesso
, nel non aver correttamente informato l'assistito sulla sua necessaria presenza all'incontro di CP_1
mediazione, nonché nel non essersi muniti di procura sostanziale rilasciata con atto notarile per presenziare in mediazione e partecipare al primo incontro nella duplice veste di parte e difensore e, da ultimo, nel non aver chiesto un rinvio della procedura di mediazione per assenza della parte sostanziale.
Tuttavia, come emerge dalla sentenza non definitiva emessa sulla domanda riconvenzionale di usucapione nell'ambito del procedimento in questione (n. 788/2024 depositata l'11.12.2024), il
Tribunale di Crotone ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancata comparizione personale della parte e difetto di procura speciale del suo rappresentante, spiegata da parte attrice, aderendo all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (con sentenza n.
3452 del 7.2.2024), secondo cui la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ex art. 5
d.lgs. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo e non per le domande riconvenzionali, stante il principio di ragionevole durata del processo, da coniugarsi con la finalità deflattiva dell'istituto in questione.
Ciò esclude in nuce la configurabilità di un nesso di causalità tra il lamentato inadempimento professionale ed il preteso danno risarcibile, la cui sussistenza peraltro è rimasta anch'essa indimostrata.
Né, d'altro canto, a sostegno del dedotto inadempimento, lo può utilmente invocare la CP_1
circostanza che la sopra richiamata sentenza abbia rigettato nel merito la spiegata domanda riconvenzionale di usucapione per carenza di prova del possesso.
Sul punto, in disparte il fatto che, ai fini del giudizio di responsabilità, non rileva il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma unicamente le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, va osservato in primo luogo che non può essere addebitata ai legali una difettosa attività di allegazione e prova, in quanto tra la comunicazione della rinuncia al
7 mandato ed il termine per il deposito della seconda memoria istruttoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. - che, nella disciplina applicabile ratione temporis, segna la barriera preclusiva delle richieste di prova diretta - è trascorso un congruo lasso di tempo (circa due mesi).
In secondo luogo, deve evidenziarsi che con tale comunicazione i difensori, al fine di evitare pregiudizi alla difesa, hanno diligentemente avvertito l'assistito delle scadenze temporali relative ai depositi delle tre surrichiamate memorie istruttorie, sollecitandolo a rivolgersi ad altro legale (arg.
S.U. 2755/2019).
Del resto, è noto che la rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non già nei confronti del patrocinato, sicché l'avvocato non ha l'obbligo di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive ed è esclusa la responsabilità del medesimo per la mancata successiva assistenza, quando sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività (v. art. 32 codice deontologico forense).
Sicché non è ravvisabile in capo ai ricorrenti alcun profilo di responsabilità per l'attività professionale espletata.
4.2. PROC. N. 138/2021 R.G..
Con riferimento a tale giudizio, invece, la sollevata eccezione di inadempimento coglie nel segno, atteso che il materiale probatorio raccolto è sufficiente a dimostrare gli errori dei difensori, così come prospettati da parte resistente.
Premesso, infatti, che essi hanno rinunciato al mandato dopo lo spirare del termine per le preclusioni istruttorie, deve ritenersi provato l'inadempimento degli avvocati alle proprie obbligazioni derivanti dal mandato professionale, per averle svolte senza la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., e, in particolare, per avere coltivato una domanda non accoglibile, perché palesemente infondata, tanto da aver comportato a carico dello non soltanto la soccombenza in giudizio e la condanna alle CP_1
spese processuali ma anche la condanna al pagamento del risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c. in ragione della temerarietà della lite, “evincibile dalla grave carenza assertiva e probatoria in cui è incorsa parte attorea” (cfr. sentenza del Tribunale di Crotone
n. 170/2023 dep. il 9.3.2023 che ha definito il giudizio in parola).
E' ovvio che quella che può operarsi in questa sede è solo una valutazione allo stato degli atti ed in termini ipotetici, che non può spingersi fino ad entrare nel merito della vicenda (posto che lo scrivente non può procedere all'esame della fattispecie come se fosse il giudice assegnatario della causa che avrebbe potuto essere proposta); tuttavia, tenuto conto che la causa patrocinata non era connaturata da uno specifico indice di difficoltà e valorizzando la condanna per lite temeraria, nonché le su
8 richiamate ragioni poste alla base della stessa, risulta raggiunta, in modo sufficientemente rassicurante, la prova non soltanto del pregiudizio patrimoniale sofferto dall'assistito (consistito nella condanna ex art. 96 c.p.c.), ma anche del nesso di causalità tra quest'ultimo ed il difetto di diligenza nello svolgimento dell'attività difensiva di allegazione, ossia nell'espletamento dell'incarico professionale.
Pertanto, reputata sussistente la responsabilità professionale dei difensori nel procedimento in oggetto, i relativi compensi non sono dovuti (tra tante, Cass. n. 24519/2018 che richiama Cass. n.
4781/2013).
5. QUANTUM: PROC. N. 822/2021 R.G..
Passando al quantum, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense (L. n.
247/2012), nell'ipotesi in cui il compenso dell'avvocato non sia stato determinato in forma scritta all'atto del conferimento dell'incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
A tale riguardo, deve osservarsi che le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite nel maggio del 2022, dunque nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27.4.2018 al 22.10.2022, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto.
Per il valore della causa, trattandosi di giudizio di divisione, deve farsi riferimento non a quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma a quello della quota in contestazione (Cass. 6765/2012), per determinare la quale si ricorre alla valutazione effettuata dal consulente tecnico (Cass. 10939/2012).
Quindi, come correttamente chiesto dai ricorrenti, vanno applicati i parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile - complessità bassa e con aumento del 60% ex art. 4, comma 2 D.M.
55/2014, avendo essi difeso l'assistito contro tre contraddittori (sul punto, v. Cass. ord. 7774/2023).
Inoltre - come giustamente eccepito dal resistente - tenuto conto dell'attività svolta e delle fasi nelle quali è stato espletato il mandato difensivo (v. Cass. n. 23077/2022), vanno liquidate le sole fasi di studio, introduttiva e di trattazione, ad esclusione di quella decisoria, giacché i ricorrenti hanno esaurito l'attività processuale con il deposito della prima memoria istruttoria ex art. 183, c. 6 c.p.c., per un totale di € 7.179,20.
Inoltre, in applicazione dei suddetti parametri, tabelle e scaglione valoriale di riferimento, devono essere poste a carico del resistente, per compenso professionale, le spese relative al procedimento di mediazione esperito nell'ambito del giudizio in oggetto, limitatamente alla fase dell'attivazione, essendosi la procedura conclusa a seguito del primo incontro e non essendo stata raggiunta alcuna
9 conciliazione, come liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come novellato dal D.M. n. 37/2018, per l'importo di € 510,00.
Per tutto quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuto, in solido tra loro, un compenso professionale in relazione all'attività difensiva prestata nella misura complessiva di € 7.689,00 (€
7.179,20 + € 510,00), a cui va detratta la somma già percepita in acconto (€ 1.000,00) per un totale dovuto di € 6.689,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Sull'importo spettante ai ricorrenti vanno computati gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo (cfr. sul punto Cass., sez. II, 29.5.1999, n. 5240; Cass., sez. L., 7.6.2005, n. 11777; Cass., sez.
II, 2.2.2011, n. 2431).
Ulteriori domande e questioni restano assorbite.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore del decisum ed in forza dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, in considerazione della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata, esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda, condanna il resistente al pagamento nei confronti dei ricorrenti, in solido tra loro, della somma di € 6.689,00 per compensi professionali, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge ed interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il resistente al pagamento nei confronti dei ricorrenti, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.846,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi professionali, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 10.4.2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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