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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Raffella
Tronci , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 14495 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 24 ottobre 2024 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. , vertente
tra
( P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Martella e Giovanni Maria Zito , giusta procura in atti
ATTRICE
e
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Orazio Lagoteta e Fabio Migliaccio
CONVENUTA
e
+ P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall' avv. Diego Rondoni per procura in atti CONVENUTA
Nonché
C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di C.F. CP_2 P.IVA_4 CP_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_5
Roberto Sarra per procura in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI
per parte attrice: come da note di trattazione scritta del 23.10.2024 : “Si reiterano tutte le richieste istruttorie e di merito, nessuna esclusa, formulate nei propri atti e si insiste per il loro accoglimento col rigetto di quelle di controparte”
e quindi come da atto di citazione : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) Adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 222 e ss. cpc e, preliminarmente sospeso il presente giudizio, istruire il procedimento di querela di falso avverso il Verbale di Verifica
n. 22-PI0540-VL-0540 del 02.03.2022 e le fatture n. 4227119337 e n. 149689 per accertare la corrispondenza, o meno, al vero dei fatti ivi rappresentati;
2) Nel merito ritenere e dichiarare l'insussistenza del credito e non dovuta la somma portate dalle fatture n. 4227119337 e n. 149689 respingendo qualsivoglia ulteriore e diversa richiesta di pagamento, per le medesime causali;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite, anche ex art. 96 cpc valutata adeguatamente la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, da liquidarsi con distrazione in favore dei difensori antistatari.”
per la convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria CP_1
istanza, eccezione e deduzione,
- in via pregiudiziale, autorizzare l'esponente a chiamare in causa, ex artt. 106 e 269 cod. proc. civ., la società con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, differendo all'uopo la data CP_3 dell'udienza di prima comparizione al fine di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini di legge;
- in via principale, nel merito, rigettare ogni domanda avanzata dall'attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
rigettare, in particolare, la querela di falso proposta dall'attrice, perché nulla ex art. 221, comma 2, cod. proc. civ. e/o inammissibile, nonché rigettare la connessa richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.; in ogni caso, dichiarare espressamente la carenza di titolarità passiva dell'esponente Società in ordine alle domande dell'attrice che sottendano l'esecuzione di attività di esclusiva spettanza e pertinenza del Distributore territorialmente competente;
- in via riconvenzionale, nel merito, accertare e dichiarare che l'attrice è debitrice della convenuta in ragione dei consumi di energia elettrica descritti nella fatture allegate sub Controparte_1 docc. 6, per il complessivo importo di Euro 152.389,04 e, per l'effetto, condannare l'attrice a pagare all'esponente il ridetto importo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ed all'art. 3 delle condizioni contrattuali di fornitura,
e la rivalutazione monetaria;
- solo in via subordinata,
a) nell'ipotesi in cui il Tribunale accerti che i prelievi di energia elettrica fatturati dall'esponente
Società all'attrice non sono corretti e, pertanto, che non sono dovute in tutto od in parte le somme reclamate con la domanda riconvenzionale formulata ed esposte nelle fatture poste a fondamento della domanda stessa, previo necessario accertamento anche del corrispettivo effettivamente dovuto da ad per il servizio di distribuzione o trasporto relativamente al Controparte_1 CP_3
periodo oggetto delle fatture poste a fondamento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente a corrispondere ad i corrispettivi per il servizio di CP_3 trasporto in misura pari a quanto effettivamente dovuto e, conseguentemente, il diritto dell'esponente
a vedersi rimborsare le eventuali somme corrisposte in eccesso ad stessa;
CP_3
b) ancora, nel caso in cui il Tribunale riconosca l'impossibilità, per per suo fatto e CP_3 colpa, di determinare la misura dei prelievi effettuati dall'attrice, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente ad essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne dalle conseguenze CP_3 economiche, nei rapporti con l'attrice, della stessa pronunzia;
c) nell'ipotesi, infine, in cui il Tribunale affermi sussistere – quale conseguenza del comportamento di – una responsabilità dell'esponente verso l'attrice, in via esclusiva o solidale con CP_3
stessa, per illecito contrattuale od extra-contrattuale, ed in conseguenza accolga, in CP_3
tutto od in parte, la domanda di riduzione delle somme fatturate all'attrice ed azionate in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente stessa ad essere dalla medesima manlevata e tenuta indenne innanzi alle domande formulate dall'attrice. CP_3
Con più ampia riserva di ulteriori deduzioni ed istanze istruttorie.
Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali.”
Per la convenuta + : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, ogni contraria CP_1
istanza, eccezione, deduzione e produzione disattese:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere il presente giudizio per i motivi in narrativa esposti, riconoscendo la competenza territoriale del Tribunale Ordinario di
Spoleto e per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione a parte attrice di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.
In via ulteriormente preliminare:
- disporre il differimento dell'udienza di prima comparizione onde consentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del terzo (P.IVA corrente in CP_3 P.IVA_6
Roma (RM), Piazzale Ostiense n°2 CAP 00154 in persona del legale rapp.te p.t.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso proposta dalla difesa di parte attrice avverso il Verbale di Verifica n. 22/PI 0540/VL/0540 (N. Avviso: A00011852269 N. OdM:
000501364883) del 02/03/2022, per tutte le ragioni in narrativa esposte.
In via principale nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande avversarie per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa e, per l'effetto rigettare le stesse;
In via subordinata nel merito
Nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga accertata
l'irregolarità/erroneità della ricostruzione consumi operata da , con conseguente CP_3
accoglimento totale o parziale delle domande di parte attrice: - ordinare ad di procedere alla rettifica dei quantitativi di energia elettrica e di potenza, CP_3
ricostruiti a seguito della Verifica n. 22/PI 0540/VL/0540 (N. Avviso: A00011852269 N. OdM:
000501364883) del 02/03/2022, sulla base dei dati di misura accertati in corso di causa;
- accertare e dichiarare la responsabilità di nell'irregolare/errata ricostruzione dei CP_3
consumi e per l'effetto condannare quest'ultima ad ogni e qualsiasi onere o responsabilità risarcitoria conseguente agli errori commessi, con condanna alle spese ivi comprese quelle tecniche, tenendo completamente indenne la Controparte_1
In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare che la società è debitrice nei confronti della Parte_1
della somma di € 10.150,43 causa il pagamento soltanto parziale della fattura Controparte_1
n°2022/149689 del 12/04/2022 e per l'effetto
- Condannare l'attrice alla corresponsione in favore di +Energia dell'importo anzidetto ovvero della diversa somma, maggiore o minore che sarà provata nel corso del giudizio, oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.lgs. n°231/2002 dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.”
Per la terza chiamata : “ conclude affinchè le domande dell'attrice Parte_1
vengano rigettate perchè infondate in fatto e diritto, ivi compresa la querela incidentale di falso, nella specie inammissibile. […]Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part 1. La ha citato in giudizio e Parte_2 Controparte_1 Controparte_1
chiedendo di accertare la falsità delle fatture n. 4227119337/2022 (emessa da per CP_1
l'importo di euro 81.861,63) e n. 149689/2022 ( emessa da per l'importo di euro 12.283,30 CP_1
), nonché Verbale di Verifica n. 22-PI0540-VL-0540 del 02.03.2022 , a mezzo del quale il
Distributore territorialmente competente , presso il punto di prelievo apprestato alla fornitura dell'attrice e contraddistinto dal n. POD IT002E3825596A, aveva accertato una manomissione degli impianti di distribuzione ed il conseguente prelievo in frode di energia elettrica. L'attrice nello specifico ha contestato tale accertamento, la successiva ricostruzione dei prelievi in frode e quindi la fatturazione da parte delle convenute dei prelievi ricostruiti dal Distributore, deducendo che le società convenute non hanno osservato la normativa vigente e, in particolare, gli artt. 10 e 11 della Delibera
ARERA n. 200/99 ; ha proposto querela di falso avverso detti documenti e chiesto , quindi , accertarsi l'insussistenza del credito portato dalle fatture.
Si sono costituite le società convenute contestando la fondatezza delle domande avversarie
,eccependo la inammissibilità della proposta querela di falso e svolgendo entrambe domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatture. Hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
Il contraddittorio, su iniziativa di entrambe le convenute, è stato esteso ad distributore CP_3
territorialmente competente , affinchè questa confermasse il ricalcolo effettuato ovvero in subordine le garantisse in ipotesi in cui i consumi rideterminati non fossero confermati.
Si è costituita , indi , la terza chiamata per mezzo della mandataria , la quale ha CP_3 CP_2
chiesto il rigetto della domande della attrice.
All'udienza di prima comparizione del 26.10.2023 , fissata a seguito della autorizzazione alla chiamata in causa, l'avv. Martella per l'attrice ha dichiarato di estendere la querela di falso ai documenti n. 3-4-6-8 ( produzione ), n. 3-4-5-6-7 ( produzione + n. 6-7 ( CP_3 CP_1
produzione riportandosi , quanto alla indicazione degli elementi di falso , alle Controparte_1
pagine 6-7-8-9-10 della citazione ed articolando a verbale capitoli di prova testimoniale in ordine alla falsità ( vedi verbale udienza del 26.10.2023). Le parti si sono riportate alle loro difese già espresse nei rispettivi atti di esordio , anche con riferimento alla proposta querela di falso .
Con ordinanza riservata depositata il 27.10.2023 , il giudice ha :
-disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta sul CP_1
presupposto, che il criterio del cumulo soggettivo consente, per espressa previsione di legge (art. 33
c.p.c.), non suscettibile d'interpretazione estensiva, lo spostamento della competenza con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 cod. proc. civ.) o giuridiche (art. 19 cod. proc. civ.), onde nella specie , posto che la convenuta , ha sede a Roma si delinea la Controparte_1
infondatezza della eccepita incompetenza in favore del Tribunale di Spoleto;
-ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla attrice in citazione ed altresì estesa all'udienza del 26 .10.2023 e non ne ha autorizzato quindi la presentazione;
-respinto la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla attrice sino alla definizione del procedimento penale per furto di energia stante la autonomia dei giudizi . Assegnati i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c. , con ordinanza 9.2.2024 emessa ex art.182 co.
2 c.p.c. è stato assegnato ad termine sino al 4.3.2024 per il deposito di copia delle procure CP_2 notarili richiamate nella propria comparsa di costituzione e , provveduto all'incombente , sono stati emessi i provvedimenti istruttori .
Espletata prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024 ed ivi, all'esito di trattazione scritta, è stata assunta in decisione , sulle conclusioni come in epigrafe riportate con assegnazione dei termini ex art190 c.p.c..
2. Preliminarmente in punto di competenza di ribadisce quanto già espresso nella ordinanza riservata 27.10.2023 .
2.1. Ancora , avendo parte attrice reiterato anche in comparsa conclusionale l'eccezione di nullità della costituzione della terza chiamata quale mandataria di per difetto del mandato che CP_2 CP_3
giustifica i poteri invocati dal legale rappresentante di , si richiama quanto già osservato con CP_2
l'ordinanza riservata 9.2.2024 , ossia che la procura è richiamata nella comparsa di costituzione con indicazione dei relativi estremi ( mandato con rappresentanza per notaio di Roma - rep. Per_1
43066, conferito da ad in data 17.6.15) come pure è citata la procura per notaio CP_3 CP_2 Per_1
del 16.11.16 -rep. 51999, rilasciata a sua volta dal legale rappresentante di ad CP_2 CP_4
, la quale ha conferito il mandato al difensore.
[...]
E' stato in ogni caso assegnato termine alla parte ex art.182 c.p.c. per il deposito in giudizio di detti atti e la stessa vi ha provveduto .
Sul tema, a confutazione delle tesi espresse dalla parte attrice ( pag.3 par. 2 comparsa conclusionale) si ricorda che l'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza
o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa. (Cass. n. 10885 del 07/05/2018 fra le tante ). Quindi sono ampiamente sconfessati gli asserti relativi all'effetto non retroattivo della sanatoria ex art.182 c.p.c. ed altresì alla pretesa operatività della norma solo in ipotesi di nullità. Ne consegue la piena validità della costituzione di in persona della mandataria e la CP_3 CP_2
ammissibilità della relativa produzione documentale. 3. Parimenti deve trovare conferma quanto già osservato nel corso del giudizio in ordine alla inammissibilità della querela di falso, sulla cui ammissione insiste parte attrice argomentando sul punto in comparsa conclusionale.
Sul difetto di procura , quanto alla proposta querela di falso di cui all'atto di citazione avverso il verbale di verifica dei prelievi irregolari in data 2.3.2022 ed alla estensione della querela di cui al verbale della udienza del 26.10.2023 ai documenti n. 3-4-6-8 di , n. 3-4-5-6-7 di CP_3 CP_1
n.
6-7 di , questo giudice ha già osservato che la procura speciale allegata alla
[...] Controparte_1 citazione reca la seguente dicitura ( “esprimo consenso e conferisco formale mandato affinché occorrendo propongano querela di falso , disciplinata dagli artt.221 e seg.c.p.c.”), essa è pertanto priva della indicazione della attività da compiere posto che “la nozione di specialità della procura si correla alla puntuale e specifica indicazione del contenuto dell'affare o della controversia, precisando inoltre che l'espressa previsione della necessità, in determinati casi, della procura speciale è riconducibile all'esigenza di richiamare la volontà del rappresentato sul potere conferito in considerazione della rilevanza dell'atto che il rappresentante è autorizzato a porre in essere…. il che non significa, però, che la procura speciale conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, cod. proc civ. non sia utile alla proposizione della querela di falso in via incidentale quando il suo contenuto riporti — come nel caso di specie - l'espressa indicazione dell'attività da svolgere e dia conto in questo modo della consapevolezza e volontà della parte di presentare la querela di falso” ( così Cass.
1058 del 2021 in motivazione, in fattispecie in cui la Corte d'appello nella sentenza impugnata dava atto che il difensore era “munito di procura alle liti in seno alla quale gli è stato, altresì, esteso il mandato alla proposizione della querela di falso in ordine alla relata in questione con riferimento all'attestazione di aver trovato chiuso alle ore 13.00"). E' evidente infatti che nel caso in esame la formula utilizzata nella procura è oltremodo generica non indicandosi in quale direzione dovesse muoversi il giudizio di falso. Inoltre la procura speciale depositata telematicamente in data
26.10.2023 con indicazione dei documenti impugnati di falso è stata ritenuta del tutto irrituale , poiché non conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, né essa accede ad alcuno dei documenti indicati dall'art.83co. 3 c.p.c..
Oltre al rilevato ed assorbente difetto di procura , si è pure osservato nella ordinanza riservata
27.10.2023, che qui si richiama e conferma integralmente, che i documenti n.. 4-6- 8 di CP_3
consistono in fotografie e prospetti di calcolo ( il n.6 è addirittura una Tabella di conversione di
Ampere in kW in base al numero di fasi ed al voltaggio ), i documenti n. 3-4-5-6-7 di CP_1
consistono in prospetti di calcolo e fatture, idem per i documenti n.
6-7 di , e quindi Controparte_1
sul punto , oltre a rilevare che le pagg. da 6 a 10 della citazione ( richiamate nella querela di falso proposta a verbale) non indicano specificamente gli elementi di falsità dei documenti impugnanti , si è ricordato che la querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, proposta soltanto in appello, volta a far accertare l'inesistenza dell'operazione risultante da una fattura o a dimostrarne la sua realizzazione ad un prezzo diverso da quello ivi indicato). (Cass. n. 12707 del 14/05/2019).
Riguardo infine al verbale di verifica ( sub doc.2 fasc. attrice e sub doc. 3 fasc. ), la CP_3
querelante ne denuncia la falsità sotto il profilo della irritualità della procedura in concreto adottata e che consta dal verbale medesimo ( “le operazioni di verifica sul contatore dell'attrice non sono state effettuate rispettando le modalità previste dalla normativa vigente richiamata al punto precedente…”) e dei criteri utilizzati per il ricalcolo dei consumi, aspetti quindi estranei all'ambito entro il quale si dispiega la valenza probatoria del documento in questione.
Ed infatti deduce parte attrice che il verbale non stabiliva la sussistenza di un prelievo irregolare
, in quanto in esso si leggeva che “a causa della complessità dell'impianto non è stato possibile determinare se era presente uno scambio tra alimentazione regolarmente misurata e quella abusiva
o se l'energia prelevata in modo non regolare fosse diretta a parte dell'impianto sportivo” tanto che i misuratori venivano registrati regolarmente funzionanti.
In definitiva, dunque ,come si vedrà meglio in seguito , non si contesta ai due soggetti accertatori di avere falsamente attestato la presenza del cavo abusivo descritto nel verbale di accertamento quanto piuttosto di aver tratto conseguenze errate dallo stato di fatto verificato in loco. Vale a dire che quanto indicato nel verbale non offre prova del prelievo irregolare , fatto addebitato alla attrice su cui si fondano le fatture contestate .
La querela di falso è pertanto inammissibile.
4. Quanto al merito si osserva quanto segue .
4.1. La valenza probatoria del verbale di verifica 2.3.2022 non può esser messa in dubbio. Essa risulta pure confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dai due accertatori che sono stati escussi quali testimoni sui capitoli articolati dalla attrice .
e , entrambi dipendenti all'udienza del 16.5.2024 Testimone_1 Testimone_2 CP_3 hanno confermato la presenza del cavo abusivo “che si collegava direttamente alla cabina Elettrica
e non passava dal contatore”. A chiarimento di quanto riportato nel verbale “ a causa della CP_3 complessità dell'impianto non è stato possibile determinare se era presente uno scambio tra alimentazione regolarmente misurata e quella abusiva o se l'energia prelevata in modo non regolare fosse diretta a parte dell'impianto sportivo” il teste ha dichiarato: lo scambio indica un Tes_1
meccanismo di commistione temporanea con l'energia proveniente dal contatore finalizzato ad evitare che desti sospetti la totale mancata contabilizzazione di energia …Preciso che stante la complessità dell'impianto non è stato possibile determinare se l'allaccio abusivo alimentasse solo un determinato settore della struttura o se invece ci fosse uno scambio con un'alimentazione regolare. Il responsabile della struttura ci disse che alimentava solo la pista di pattinaggio di ghiaccio ed il ristorante. In definitiva quindi non si è potuto acclarare quale parte dell'impianto alimentasse ma è stata ribadita la abusività dell'allaccio ; nei termini già espresse nel verbale di verifica ( all'interno di un deposito dentro la proprietà del circolo sportivo ..è presente un sezionatore alimentato dalla cabina Areti 17166 mediante due interruttori .., da questo sezionatore riparte CP_3
un cavo 3x150+1x70 in rame che alimenta in modo abusivo un interruttore privato da 400A installato all'interno di un secondo deposito adiacente al primo sempre interno alla proprietà… ).
Di qui anche la inattendibilità della relazione tecnica di parte prodotta dall'attrice sub doc.3 ove a pag. 6 si legge: “si ribadisce in ogni caso il “cavo” oggetto di un PRESUNTO RICALCOLO non era collegato alla rete, quindi non si comprende come abbia potuto consumare”.
Ancora il teste ha precisato che sono state fatte misurazioni dell'assorbimento di Tes_2
energia , verificando quanti Amper passavano nel cavo in quel momento, la ricostruzione dei consumi presunti viene fatta in un momento successivo da altro ufficio. I dati riscontrati sono indicati a pag.
3 del verbale di verifica sotto l'indicazione “dati tecnici rilevati”. Per tale attività abbiamo utilizzato uno strumento che si chiama Itron.”
Orbene alla luce del verbale di verifica e delle ulteriori dichiarazioni dei testi deve ritenersi sussistente adeguata prova della presenza di una derivazione abusiva, avente le caratteristiche ivi indicate (“cavo
3x150 +1x 70 in rame che alimenta in modo abusivo un interruttore privato da 400° installato all'interno di un secondo deposito adiacente al primo sempre interno alla proprietà ”), idonea a consentire alla odierna società attrice di prelevare energia e potenza elettrica senza alcuna registrazione e limitazione (posto che, come anche accertato durante la predetta verifica, “mediante
l'allaccio abusivo alla rete veniva alimentato parte dell'impianto sportivo ”). CP_3
La verifica in questione è stata infatti compiuta da dipendenti del distributore locale (soggetto terzo cui – per normativa di settore avente valenza integrativa della disciplina contrattuale – compete in via esclusiva ogni incombenza al riguardo), i quali sono dunque intervenuti in qualità di incaricati di pubblico servizio (operando il distributore opera in regime di concessione di un servizio pubblico, con ciò che ne consegue in termini di efficacia probatoria dei fatti accertati dai suoi dipendenti nell'esercizio delle funzioni;
cfr. Cass. 7075/2020), nel contraddittorio con soggetto qualificatosi come titolare della struttura (il quale nell'occasione non ha in alcun modo contestato l'esistenza e la funzione della derivazione).
4.2 E' stato sentito il teste il quale ha fornito chiarimenti in ordine alle Testimone_3
modalità di riconteggio (sentito sul capitolo 5 articolato dalla terza chiamata nella comparsa di costituzione ) . Il teste , tecnico ha confermato la circostanza precisando di avere ricostruito i CP_3 consumi sulla base dei dati ricavati dal verbale e dando atto che “il conteggio tiene conto della portata massima dell'interruttore dell'allaccio abusivo così come rilevata dai tecnici in loco”, specificando che “400 Amper corrispondono grosso modo a 294 Kw.”e che “il calcolo dei consumi viene effettuato tenendo conto della potenza moltiplicata per il numero di ore di utilizzazione che per le attività commerciali sono 6 ore, anche se in concreto l'orario può essere più lungo, tuttavia non se ne tiene conto.”
Orbene quanto alla successiva ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore la stessa non ha efficacia probatoria privilegiata e dunque occorre acclarare se il ricalcolo sia conforme alla normativa di settore.
4.3. , per mezzo della mandataria , nel costituirsi ha indicato avere provveduto al CP_3 CP_2 ricalcolo in stima dei consumi aggiuntivi addebitabili all'utenza in ragione dell'allaccio diretto. Il ricalcolo, che secondo la terza chiamata avrebbe potuto retroagire al 27.5.11, data di installazione del contatore, ha avuto inizio dal 2.3.17, ovverosia 5 anni prima del rilevamento dell'allaccio; il consumo
è stato calcolato considerando la potenza sviluppabile dall'interruttore di 400 Ampère alimentato dall'allaccio abusivo, pari a 294,74 kW (secondo la tabella di conversione allegata, conforme alle norme CEI – (doc. 6); questo dato è stato moltiplicato per 6 ore, ovverosia per l'utilizzo medio giornaliero di una fornitura di energia elettrica ad uso non domestico (2.200 ore annue); il risultato è stato a sua volta moltiplicato per il numero dei giorni contenuti nel periodo di competenza dei vari venditori succedutisi sul POD, con la conseguente determinazione delle rispettiva quantità di energia da addebitare.
L'operazione è stata quindi effettuata nel rispetto del criterio della “Potenza tecnicamente prelevabile” (ricavabile anche dalla sezione del cavo) previsto al n.
3.6 del Manuale operativo per la ricostruzione dei consumi a seguito accertamenti di prelievi irregolari (doc. 7), che costituisce l'allegato 1 alla più generale procedura aziendale “Attività di consuntivazione a valle dell'accertamento in campo di Prelievi Irregolari – Revisione del 1° luglio 2019”, elaborata anche sulla scorta dello studio del Politecnico di Milano in riferimento alla “Stima dei consumi elettrici delle utenze connesse alla rete di distribuzione di Roma e non sottoposte a misurazione” (allegato 5 alla procedura medesima), con modalità schematizzate nella “Tabella di riepilogo delle casistiche di prelievi irregolari” che costituisce l'allegato 2 alla procedura.
E quindi per quanto riguarda il rapporto con la venditrice A2A Energia /+Energia, durato dal 1° al 31.5.21 (31 giorni), l'operazione ha evidenziato un consumo aggiuntivo da fatturare pari a 54,822
kWh; riguardo invece al rapporto con , iniziato il 5.11.21 e vigente al momento della CP_1 verifica (durata di 116 giorni al 28.2.22), l'operazione ha evidenziato un consumo aggiuntivo da fatturare pari a 205.139 kWh (doc. 8 – prospetti di calcolo destinati ai venditori succedutisi sul POD, ivi compresi quelli di A2A Energia e ). CP_1
Orbene per quel che qui interessa , al fine cioè dell'accertamento negativo del credito portato dalle due fatture n. 4227119337 e n. 149689 rispettivamente emesse da e da , CP_1 CP_1
la ricostruzione dei consumi ha riguardato il lasso di tempo compreso tra il 5.11.2021 ed il 28.2.2022 quanto ad e tra la data del 1°.5.2021 -31.5.2021 quanto a + Energia ), la retrodatazione CP_1 ad un periodo maggiore rispetto all'anno antecedente alla data della verifica , che lamenta parte attrice , non ha, ai fini che qui interessano , rilievo, poiché le due fatture impugnate attengono a periodi interessati dalla ricostruzione dei consumi che sono entro l'anno dalla verifica.
Si presenta inoltre esente da censure la determinazione dell'entità dei consumi non rilevati – e dunque da recuperare – per ciascun giorno di somministrazione dell'energia.
Il criterio utilizzato – ossia quello della potenza tecnicamente prelevabile in base alle caratteristiche oggettive del cavo tramite il quale è stata effettuata la derivazione, moltiplicata per il numero di ore giornaliere (sei ) mediamente riscontrabili per un'utenza della tipologia indicata ( ed anzi trattandosi di impianto sportivo il calcolo è anzi di estremo favore ) è infatti congruo. E ciò in quanto, in assenza di una precisa percentuale di errore ricavabile da un'anomalia del contatore, il predetto criterio consente di individuare in modo oggettivo, tramite le caratteristiche dell'impianto e l'uso ipotizzabile in base alla tipologia di utenza, il maggiore quantitativo di energia verosimilmente consumato.
Tali risultanze non possono poi considerarsi adeguatamente smentite dalla considerazione della pandemia che ha caratterizzato parte del periodo in questione , poiché come detto il numero giornaliero di ore che si è utilizzato nel ricalcolo è estremamente favorevole alla attrice.
Né la stessa ha offerto specifici elementi di prova (non soccorrendo a tal fine le generiche richieste di prova orale articolate) in ordine alle concrete caratteristiche degli impianti esistenti, tali da escludere che, pur in un periodo di riduzione o sospensione dell'attività d'impresa, il mantenimento degli stessi non richiedesse alcun consumo di energia o comunque un consumo palesemente diverso da quello ricostruito.
Sulla base di quanto precede le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate.
5. ha chiesto in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che l'attrice è CP_1
debitrice della convenuta in ragione dei consumi di energia elettrica descritti Controparte_1 nella fatture allegate sub docc. 6, per il complessivo importo di Euro 152.389,04 e, per l'effetto, condannare l'attrice a pagare all'esponente il ridetto importo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ed all'art. 3 delle condizioni contrattuali di fornitura, e la rivalutazione monetaria .
E' dovuta per quanto già illustrato al paragrafo che precede la somma portata dalla fattura n.
4197767496 . Risulta provata inoltre la restante parte del credito avente ad oggetto i corrispettivi maturati nel periodo per ordinarie fatture per complessivi euro 69.786,87 (cfr. docc. sub 6.2/6.4 e
6.5.6), emesse per somministrazione di energia elettrica presso i tre punti di prelievo nella titolarità dell'attrice, contraddistinti dai n.ri POD IT002E3825596A, IT002E0087166A e IT002E4788171A, tutti siti in Roma, Via Nomentana n. 1070.
Sono dunque dovuti gli importi addebitati con le fatture n. 4197767495 con scadenza 17.02.2022 per Euro 105,68; n. 4197767496 scadenza 17.2.2022 per Euro 6.885,63; n.4197807002 con scadenza
17.02.2022 per Euro 50,22; n. 4197807003 con scadenza 17.02.2022 per Euro 9.911,84; n.
4205286733 scadenza 04.03.2022 per Euro 7.142,21; n. 4205610472 con scadenza 17.03.2022 per
Euro 12.086,94; n. 4205615181
scadenza 17.3.2022 per euro 9.693,74; n. 4211490025 scadenza 1.04.2022 per Eur 47,86; n.
4211490026 scadenza 01.04.2022 per Eur 6.612,39; n. 4211490027 scadenza 01.04.2022 per Euro
8.868,07; n. 4220919676 scadenza 4.05.2022 per Euro 4.186,80; n. 4220919677 scadenza 4.05.2022 per Euro 4.185,20; n. 8102213167 scadenza 9.5.2022 per Euro 10,29.
Non risulta infatti in primo luogo contestata la vigenza del rapporto contrattuale nel periodo considerato.
Richiamato l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova dei consumi in materia di somministrazione di energia elettrica (v. Cass.
13605/2019 e 297/2020), va allora considerato che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione” (con ciò che in linea generale ne consegue in termini di onere per l'utente di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.) e che, nel caso in esame, il regolare funzionamento del contatore installato presso l'utenza è stato riscontrato in occasione della verifica del marzo 2022 , senza che parte opponente abbia all'epoca sollevato alcuna doglianza al riguardo (motivo per cui, in difetto di specifici elementi che facciano ritenere diversamente, si deve presumere che il contatore fosse regolarmente funzionante anche nel periodo immediatamente successivo) e parte opponente non ha né specificamente contestato la corrispondenza fra dati di consumo esposti in fattura e dati rilevati dal distributore locale, né allegato e provato che i consumi siano da imputare a terzi (il cui impiego abusivo non sia stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite).
La somma complessivamente dovuta ad è dunque pari ad euro 152.389,04, oltre CP_1
interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenze delle predette fatture e sui relativi importi.
6 . ha chiesto in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che la società CP_1 [...]
è debitrice nei confronti della della somma di € 10.150,43 causa il Parte_1 Controparte_1
pagamento soltanto parziale della fattura n°2022/149689 del 12/04/2022 e per l'effetto condannare l'attrice alla corresponsione in favore di dell'importo anzidetto ovvero della diversa somma, CP_1
maggiore o minore che sarà provata nel corso del giudizio, oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.lgs.
n°231/2002 dal di del dovuto al saldo.
Per quanto illustrato ai paragrafi 4, 4.1., 4.2.e 4.3 la domanda è fondata e va accolta .
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della attrice e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 .Sono poste a carico dell'attore per il principio di causalità anche le spese della terza chiamata .
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attore ;
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1
152.389,04 oltre interessi D.lgs. n°231/2002 da ciascuna scadenza al saldo ed altresì delle spese di lite liquidate in 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge 3) condanna l'attrice al pagamento in favore di dell'importo di euro € 10.150,43 Controparte_1
oltre interessi D.lgs. n°231/2002 dalla scadenza al saldo ed altresì delle spese di lite liquidate in
5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e
IVA come per legge.
4) condanna l'attrice al pagamento in favore di quale mandataria di delle CP_2 CP_3
spese di lite liquidate in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Raffaella Tronci)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Raffella
Tronci , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 14495 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 24 ottobre 2024 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. , vertente
tra
( P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Martella e Giovanni Maria Zito , giusta procura in atti
ATTRICE
e
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Orazio Lagoteta e Fabio Migliaccio
CONVENUTA
e
+ P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall' avv. Diego Rondoni per procura in atti CONVENUTA
Nonché
C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di C.F. CP_2 P.IVA_4 CP_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_5
Roberto Sarra per procura in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI
per parte attrice: come da note di trattazione scritta del 23.10.2024 : “Si reiterano tutte le richieste istruttorie e di merito, nessuna esclusa, formulate nei propri atti e si insiste per il loro accoglimento col rigetto di quelle di controparte”
e quindi come da atto di citazione : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) Adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 222 e ss. cpc e, preliminarmente sospeso il presente giudizio, istruire il procedimento di querela di falso avverso il Verbale di Verifica
n. 22-PI0540-VL-0540 del 02.03.2022 e le fatture n. 4227119337 e n. 149689 per accertare la corrispondenza, o meno, al vero dei fatti ivi rappresentati;
2) Nel merito ritenere e dichiarare l'insussistenza del credito e non dovuta la somma portate dalle fatture n. 4227119337 e n. 149689 respingendo qualsivoglia ulteriore e diversa richiesta di pagamento, per le medesime causali;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite, anche ex art. 96 cpc valutata adeguatamente la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, da liquidarsi con distrazione in favore dei difensori antistatari.”
per la convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria CP_1
istanza, eccezione e deduzione,
- in via pregiudiziale, autorizzare l'esponente a chiamare in causa, ex artt. 106 e 269 cod. proc. civ., la società con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, differendo all'uopo la data CP_3 dell'udienza di prima comparizione al fine di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini di legge;
- in via principale, nel merito, rigettare ogni domanda avanzata dall'attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
rigettare, in particolare, la querela di falso proposta dall'attrice, perché nulla ex art. 221, comma 2, cod. proc. civ. e/o inammissibile, nonché rigettare la connessa richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.; in ogni caso, dichiarare espressamente la carenza di titolarità passiva dell'esponente Società in ordine alle domande dell'attrice che sottendano l'esecuzione di attività di esclusiva spettanza e pertinenza del Distributore territorialmente competente;
- in via riconvenzionale, nel merito, accertare e dichiarare che l'attrice è debitrice della convenuta in ragione dei consumi di energia elettrica descritti nella fatture allegate sub Controparte_1 docc. 6, per il complessivo importo di Euro 152.389,04 e, per l'effetto, condannare l'attrice a pagare all'esponente il ridetto importo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ed all'art. 3 delle condizioni contrattuali di fornitura,
e la rivalutazione monetaria;
- solo in via subordinata,
a) nell'ipotesi in cui il Tribunale accerti che i prelievi di energia elettrica fatturati dall'esponente
Società all'attrice non sono corretti e, pertanto, che non sono dovute in tutto od in parte le somme reclamate con la domanda riconvenzionale formulata ed esposte nelle fatture poste a fondamento della domanda stessa, previo necessario accertamento anche del corrispettivo effettivamente dovuto da ad per il servizio di distribuzione o trasporto relativamente al Controparte_1 CP_3
periodo oggetto delle fatture poste a fondamento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente a corrispondere ad i corrispettivi per il servizio di CP_3 trasporto in misura pari a quanto effettivamente dovuto e, conseguentemente, il diritto dell'esponente
a vedersi rimborsare le eventuali somme corrisposte in eccesso ad stessa;
CP_3
b) ancora, nel caso in cui il Tribunale riconosca l'impossibilità, per per suo fatto e CP_3 colpa, di determinare la misura dei prelievi effettuati dall'attrice, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente ad essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne dalle conseguenze CP_3 economiche, nei rapporti con l'attrice, della stessa pronunzia;
c) nell'ipotesi, infine, in cui il Tribunale affermi sussistere – quale conseguenza del comportamento di – una responsabilità dell'esponente verso l'attrice, in via esclusiva o solidale con CP_3
stessa, per illecito contrattuale od extra-contrattuale, ed in conseguenza accolga, in CP_3
tutto od in parte, la domanda di riduzione delle somme fatturate all'attrice ed azionate in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto dell'esponente stessa ad essere dalla medesima manlevata e tenuta indenne innanzi alle domande formulate dall'attrice. CP_3
Con più ampia riserva di ulteriori deduzioni ed istanze istruttorie.
Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali.”
Per la convenuta + : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, ogni contraria CP_1
istanza, eccezione, deduzione e produzione disattese:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere il presente giudizio per i motivi in narrativa esposti, riconoscendo la competenza territoriale del Tribunale Ordinario di
Spoleto e per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione a parte attrice di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.
In via ulteriormente preliminare:
- disporre il differimento dell'udienza di prima comparizione onde consentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del terzo (P.IVA corrente in CP_3 P.IVA_6
Roma (RM), Piazzale Ostiense n°2 CAP 00154 in persona del legale rapp.te p.t.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso proposta dalla difesa di parte attrice avverso il Verbale di Verifica n. 22/PI 0540/VL/0540 (N. Avviso: A00011852269 N. OdM:
000501364883) del 02/03/2022, per tutte le ragioni in narrativa esposte.
In via principale nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande avversarie per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa e, per l'effetto rigettare le stesse;
In via subordinata nel merito
Nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga accertata
l'irregolarità/erroneità della ricostruzione consumi operata da , con conseguente CP_3
accoglimento totale o parziale delle domande di parte attrice: - ordinare ad di procedere alla rettifica dei quantitativi di energia elettrica e di potenza, CP_3
ricostruiti a seguito della Verifica n. 22/PI 0540/VL/0540 (N. Avviso: A00011852269 N. OdM:
000501364883) del 02/03/2022, sulla base dei dati di misura accertati in corso di causa;
- accertare e dichiarare la responsabilità di nell'irregolare/errata ricostruzione dei CP_3
consumi e per l'effetto condannare quest'ultima ad ogni e qualsiasi onere o responsabilità risarcitoria conseguente agli errori commessi, con condanna alle spese ivi comprese quelle tecniche, tenendo completamente indenne la Controparte_1
In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare che la società è debitrice nei confronti della Parte_1
della somma di € 10.150,43 causa il pagamento soltanto parziale della fattura Controparte_1
n°2022/149689 del 12/04/2022 e per l'effetto
- Condannare l'attrice alla corresponsione in favore di +Energia dell'importo anzidetto ovvero della diversa somma, maggiore o minore che sarà provata nel corso del giudizio, oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.lgs. n°231/2002 dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.”
Per la terza chiamata : “ conclude affinchè le domande dell'attrice Parte_1
vengano rigettate perchè infondate in fatto e diritto, ivi compresa la querela incidentale di falso, nella specie inammissibile. […]Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part 1. La ha citato in giudizio e Parte_2 Controparte_1 Controparte_1
chiedendo di accertare la falsità delle fatture n. 4227119337/2022 (emessa da per CP_1
l'importo di euro 81.861,63) e n. 149689/2022 ( emessa da per l'importo di euro 12.283,30 CP_1
), nonché Verbale di Verifica n. 22-PI0540-VL-0540 del 02.03.2022 , a mezzo del quale il
Distributore territorialmente competente , presso il punto di prelievo apprestato alla fornitura dell'attrice e contraddistinto dal n. POD IT002E3825596A, aveva accertato una manomissione degli impianti di distribuzione ed il conseguente prelievo in frode di energia elettrica. L'attrice nello specifico ha contestato tale accertamento, la successiva ricostruzione dei prelievi in frode e quindi la fatturazione da parte delle convenute dei prelievi ricostruiti dal Distributore, deducendo che le società convenute non hanno osservato la normativa vigente e, in particolare, gli artt. 10 e 11 della Delibera
ARERA n. 200/99 ; ha proposto querela di falso avverso detti documenti e chiesto , quindi , accertarsi l'insussistenza del credito portato dalle fatture.
Si sono costituite le società convenute contestando la fondatezza delle domande avversarie
,eccependo la inammissibilità della proposta querela di falso e svolgendo entrambe domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatture. Hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
Il contraddittorio, su iniziativa di entrambe le convenute, è stato esteso ad distributore CP_3
territorialmente competente , affinchè questa confermasse il ricalcolo effettuato ovvero in subordine le garantisse in ipotesi in cui i consumi rideterminati non fossero confermati.
Si è costituita , indi , la terza chiamata per mezzo della mandataria , la quale ha CP_3 CP_2
chiesto il rigetto della domande della attrice.
All'udienza di prima comparizione del 26.10.2023 , fissata a seguito della autorizzazione alla chiamata in causa, l'avv. Martella per l'attrice ha dichiarato di estendere la querela di falso ai documenti n. 3-4-6-8 ( produzione ), n. 3-4-5-6-7 ( produzione + n. 6-7 ( CP_3 CP_1
produzione riportandosi , quanto alla indicazione degli elementi di falso , alle Controparte_1
pagine 6-7-8-9-10 della citazione ed articolando a verbale capitoli di prova testimoniale in ordine alla falsità ( vedi verbale udienza del 26.10.2023). Le parti si sono riportate alle loro difese già espresse nei rispettivi atti di esordio , anche con riferimento alla proposta querela di falso .
Con ordinanza riservata depositata il 27.10.2023 , il giudice ha :
-disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta sul CP_1
presupposto, che il criterio del cumulo soggettivo consente, per espressa previsione di legge (art. 33
c.p.c.), non suscettibile d'interpretazione estensiva, lo spostamento della competenza con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 cod. proc. civ.) o giuridiche (art. 19 cod. proc. civ.), onde nella specie , posto che la convenuta , ha sede a Roma si delinea la Controparte_1
infondatezza della eccepita incompetenza in favore del Tribunale di Spoleto;
-ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla attrice in citazione ed altresì estesa all'udienza del 26 .10.2023 e non ne ha autorizzato quindi la presentazione;
-respinto la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla attrice sino alla definizione del procedimento penale per furto di energia stante la autonomia dei giudizi . Assegnati i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c. , con ordinanza 9.2.2024 emessa ex art.182 co.
2 c.p.c. è stato assegnato ad termine sino al 4.3.2024 per il deposito di copia delle procure CP_2 notarili richiamate nella propria comparsa di costituzione e , provveduto all'incombente , sono stati emessi i provvedimenti istruttori .
Espletata prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024 ed ivi, all'esito di trattazione scritta, è stata assunta in decisione , sulle conclusioni come in epigrafe riportate con assegnazione dei termini ex art190 c.p.c..
2. Preliminarmente in punto di competenza di ribadisce quanto già espresso nella ordinanza riservata 27.10.2023 .
2.1. Ancora , avendo parte attrice reiterato anche in comparsa conclusionale l'eccezione di nullità della costituzione della terza chiamata quale mandataria di per difetto del mandato che CP_2 CP_3
giustifica i poteri invocati dal legale rappresentante di , si richiama quanto già osservato con CP_2
l'ordinanza riservata 9.2.2024 , ossia che la procura è richiamata nella comparsa di costituzione con indicazione dei relativi estremi ( mandato con rappresentanza per notaio di Roma - rep. Per_1
43066, conferito da ad in data 17.6.15) come pure è citata la procura per notaio CP_3 CP_2 Per_1
del 16.11.16 -rep. 51999, rilasciata a sua volta dal legale rappresentante di ad CP_2 CP_4
, la quale ha conferito il mandato al difensore.
[...]
E' stato in ogni caso assegnato termine alla parte ex art.182 c.p.c. per il deposito in giudizio di detti atti e la stessa vi ha provveduto .
Sul tema, a confutazione delle tesi espresse dalla parte attrice ( pag.3 par. 2 comparsa conclusionale) si ricorda che l'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza
o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa. (Cass. n. 10885 del 07/05/2018 fra le tante ). Quindi sono ampiamente sconfessati gli asserti relativi all'effetto non retroattivo della sanatoria ex art.182 c.p.c. ed altresì alla pretesa operatività della norma solo in ipotesi di nullità. Ne consegue la piena validità della costituzione di in persona della mandataria e la CP_3 CP_2
ammissibilità della relativa produzione documentale. 3. Parimenti deve trovare conferma quanto già osservato nel corso del giudizio in ordine alla inammissibilità della querela di falso, sulla cui ammissione insiste parte attrice argomentando sul punto in comparsa conclusionale.
Sul difetto di procura , quanto alla proposta querela di falso di cui all'atto di citazione avverso il verbale di verifica dei prelievi irregolari in data 2.3.2022 ed alla estensione della querela di cui al verbale della udienza del 26.10.2023 ai documenti n. 3-4-6-8 di , n. 3-4-5-6-7 di CP_3 CP_1
n.
6-7 di , questo giudice ha già osservato che la procura speciale allegata alla
[...] Controparte_1 citazione reca la seguente dicitura ( “esprimo consenso e conferisco formale mandato affinché occorrendo propongano querela di falso , disciplinata dagli artt.221 e seg.c.p.c.”), essa è pertanto priva della indicazione della attività da compiere posto che “la nozione di specialità della procura si correla alla puntuale e specifica indicazione del contenuto dell'affare o della controversia, precisando inoltre che l'espressa previsione della necessità, in determinati casi, della procura speciale è riconducibile all'esigenza di richiamare la volontà del rappresentato sul potere conferito in considerazione della rilevanza dell'atto che il rappresentante è autorizzato a porre in essere…. il che non significa, però, che la procura speciale conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, cod. proc civ. non sia utile alla proposizione della querela di falso in via incidentale quando il suo contenuto riporti — come nel caso di specie - l'espressa indicazione dell'attività da svolgere e dia conto in questo modo della consapevolezza e volontà della parte di presentare la querela di falso” ( così Cass.
1058 del 2021 in motivazione, in fattispecie in cui la Corte d'appello nella sentenza impugnata dava atto che il difensore era “munito di procura alle liti in seno alla quale gli è stato, altresì, esteso il mandato alla proposizione della querela di falso in ordine alla relata in questione con riferimento all'attestazione di aver trovato chiuso alle ore 13.00"). E' evidente infatti che nel caso in esame la formula utilizzata nella procura è oltremodo generica non indicandosi in quale direzione dovesse muoversi il giudizio di falso. Inoltre la procura speciale depositata telematicamente in data
26.10.2023 con indicazione dei documenti impugnati di falso è stata ritenuta del tutto irrituale , poiché non conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, né essa accede ad alcuno dei documenti indicati dall'art.83co. 3 c.p.c..
Oltre al rilevato ed assorbente difetto di procura , si è pure osservato nella ordinanza riservata
27.10.2023, che qui si richiama e conferma integralmente, che i documenti n.. 4-6- 8 di CP_3
consistono in fotografie e prospetti di calcolo ( il n.6 è addirittura una Tabella di conversione di
Ampere in kW in base al numero di fasi ed al voltaggio ), i documenti n. 3-4-5-6-7 di CP_1
consistono in prospetti di calcolo e fatture, idem per i documenti n.
6-7 di , e quindi Controparte_1
sul punto , oltre a rilevare che le pagg. da 6 a 10 della citazione ( richiamate nella querela di falso proposta a verbale) non indicano specificamente gli elementi di falsità dei documenti impugnanti , si è ricordato che la querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, proposta soltanto in appello, volta a far accertare l'inesistenza dell'operazione risultante da una fattura o a dimostrarne la sua realizzazione ad un prezzo diverso da quello ivi indicato). (Cass. n. 12707 del 14/05/2019).
Riguardo infine al verbale di verifica ( sub doc.2 fasc. attrice e sub doc. 3 fasc. ), la CP_3
querelante ne denuncia la falsità sotto il profilo della irritualità della procedura in concreto adottata e che consta dal verbale medesimo ( “le operazioni di verifica sul contatore dell'attrice non sono state effettuate rispettando le modalità previste dalla normativa vigente richiamata al punto precedente…”) e dei criteri utilizzati per il ricalcolo dei consumi, aspetti quindi estranei all'ambito entro il quale si dispiega la valenza probatoria del documento in questione.
Ed infatti deduce parte attrice che il verbale non stabiliva la sussistenza di un prelievo irregolare
, in quanto in esso si leggeva che “a causa della complessità dell'impianto non è stato possibile determinare se era presente uno scambio tra alimentazione regolarmente misurata e quella abusiva
o se l'energia prelevata in modo non regolare fosse diretta a parte dell'impianto sportivo” tanto che i misuratori venivano registrati regolarmente funzionanti.
In definitiva, dunque ,come si vedrà meglio in seguito , non si contesta ai due soggetti accertatori di avere falsamente attestato la presenza del cavo abusivo descritto nel verbale di accertamento quanto piuttosto di aver tratto conseguenze errate dallo stato di fatto verificato in loco. Vale a dire che quanto indicato nel verbale non offre prova del prelievo irregolare , fatto addebitato alla attrice su cui si fondano le fatture contestate .
La querela di falso è pertanto inammissibile.
4. Quanto al merito si osserva quanto segue .
4.1. La valenza probatoria del verbale di verifica 2.3.2022 non può esser messa in dubbio. Essa risulta pure confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dai due accertatori che sono stati escussi quali testimoni sui capitoli articolati dalla attrice .
e , entrambi dipendenti all'udienza del 16.5.2024 Testimone_1 Testimone_2 CP_3 hanno confermato la presenza del cavo abusivo “che si collegava direttamente alla cabina Elettrica
e non passava dal contatore”. A chiarimento di quanto riportato nel verbale “ a causa della CP_3 complessità dell'impianto non è stato possibile determinare se era presente uno scambio tra alimentazione regolarmente misurata e quella abusiva o se l'energia prelevata in modo non regolare fosse diretta a parte dell'impianto sportivo” il teste ha dichiarato: lo scambio indica un Tes_1
meccanismo di commistione temporanea con l'energia proveniente dal contatore finalizzato ad evitare che desti sospetti la totale mancata contabilizzazione di energia …Preciso che stante la complessità dell'impianto non è stato possibile determinare se l'allaccio abusivo alimentasse solo un determinato settore della struttura o se invece ci fosse uno scambio con un'alimentazione regolare. Il responsabile della struttura ci disse che alimentava solo la pista di pattinaggio di ghiaccio ed il ristorante. In definitiva quindi non si è potuto acclarare quale parte dell'impianto alimentasse ma è stata ribadita la abusività dell'allaccio ; nei termini già espresse nel verbale di verifica ( all'interno di un deposito dentro la proprietà del circolo sportivo ..è presente un sezionatore alimentato dalla cabina Areti 17166 mediante due interruttori .., da questo sezionatore riparte CP_3
un cavo 3x150+1x70 in rame che alimenta in modo abusivo un interruttore privato da 400A installato all'interno di un secondo deposito adiacente al primo sempre interno alla proprietà… ).
Di qui anche la inattendibilità della relazione tecnica di parte prodotta dall'attrice sub doc.3 ove a pag. 6 si legge: “si ribadisce in ogni caso il “cavo” oggetto di un PRESUNTO RICALCOLO non era collegato alla rete, quindi non si comprende come abbia potuto consumare”.
Ancora il teste ha precisato che sono state fatte misurazioni dell'assorbimento di Tes_2
energia , verificando quanti Amper passavano nel cavo in quel momento, la ricostruzione dei consumi presunti viene fatta in un momento successivo da altro ufficio. I dati riscontrati sono indicati a pag.
3 del verbale di verifica sotto l'indicazione “dati tecnici rilevati”. Per tale attività abbiamo utilizzato uno strumento che si chiama Itron.”
Orbene alla luce del verbale di verifica e delle ulteriori dichiarazioni dei testi deve ritenersi sussistente adeguata prova della presenza di una derivazione abusiva, avente le caratteristiche ivi indicate (“cavo
3x150 +1x 70 in rame che alimenta in modo abusivo un interruttore privato da 400° installato all'interno di un secondo deposito adiacente al primo sempre interno alla proprietà ”), idonea a consentire alla odierna società attrice di prelevare energia e potenza elettrica senza alcuna registrazione e limitazione (posto che, come anche accertato durante la predetta verifica, “mediante
l'allaccio abusivo alla rete veniva alimentato parte dell'impianto sportivo ”). CP_3
La verifica in questione è stata infatti compiuta da dipendenti del distributore locale (soggetto terzo cui – per normativa di settore avente valenza integrativa della disciplina contrattuale – compete in via esclusiva ogni incombenza al riguardo), i quali sono dunque intervenuti in qualità di incaricati di pubblico servizio (operando il distributore opera in regime di concessione di un servizio pubblico, con ciò che ne consegue in termini di efficacia probatoria dei fatti accertati dai suoi dipendenti nell'esercizio delle funzioni;
cfr. Cass. 7075/2020), nel contraddittorio con soggetto qualificatosi come titolare della struttura (il quale nell'occasione non ha in alcun modo contestato l'esistenza e la funzione della derivazione).
4.2 E' stato sentito il teste il quale ha fornito chiarimenti in ordine alle Testimone_3
modalità di riconteggio (sentito sul capitolo 5 articolato dalla terza chiamata nella comparsa di costituzione ) . Il teste , tecnico ha confermato la circostanza precisando di avere ricostruito i CP_3 consumi sulla base dei dati ricavati dal verbale e dando atto che “il conteggio tiene conto della portata massima dell'interruttore dell'allaccio abusivo così come rilevata dai tecnici in loco”, specificando che “400 Amper corrispondono grosso modo a 294 Kw.”e che “il calcolo dei consumi viene effettuato tenendo conto della potenza moltiplicata per il numero di ore di utilizzazione che per le attività commerciali sono 6 ore, anche se in concreto l'orario può essere più lungo, tuttavia non se ne tiene conto.”
Orbene quanto alla successiva ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore la stessa non ha efficacia probatoria privilegiata e dunque occorre acclarare se il ricalcolo sia conforme alla normativa di settore.
4.3. , per mezzo della mandataria , nel costituirsi ha indicato avere provveduto al CP_3 CP_2 ricalcolo in stima dei consumi aggiuntivi addebitabili all'utenza in ragione dell'allaccio diretto. Il ricalcolo, che secondo la terza chiamata avrebbe potuto retroagire al 27.5.11, data di installazione del contatore, ha avuto inizio dal 2.3.17, ovverosia 5 anni prima del rilevamento dell'allaccio; il consumo
è stato calcolato considerando la potenza sviluppabile dall'interruttore di 400 Ampère alimentato dall'allaccio abusivo, pari a 294,74 kW (secondo la tabella di conversione allegata, conforme alle norme CEI – (doc. 6); questo dato è stato moltiplicato per 6 ore, ovverosia per l'utilizzo medio giornaliero di una fornitura di energia elettrica ad uso non domestico (2.200 ore annue); il risultato è stato a sua volta moltiplicato per il numero dei giorni contenuti nel periodo di competenza dei vari venditori succedutisi sul POD, con la conseguente determinazione delle rispettiva quantità di energia da addebitare.
L'operazione è stata quindi effettuata nel rispetto del criterio della “Potenza tecnicamente prelevabile” (ricavabile anche dalla sezione del cavo) previsto al n.
3.6 del Manuale operativo per la ricostruzione dei consumi a seguito accertamenti di prelievi irregolari (doc. 7), che costituisce l'allegato 1 alla più generale procedura aziendale “Attività di consuntivazione a valle dell'accertamento in campo di Prelievi Irregolari – Revisione del 1° luglio 2019”, elaborata anche sulla scorta dello studio del Politecnico di Milano in riferimento alla “Stima dei consumi elettrici delle utenze connesse alla rete di distribuzione di Roma e non sottoposte a misurazione” (allegato 5 alla procedura medesima), con modalità schematizzate nella “Tabella di riepilogo delle casistiche di prelievi irregolari” che costituisce l'allegato 2 alla procedura.
E quindi per quanto riguarda il rapporto con la venditrice A2A Energia /+Energia, durato dal 1° al 31.5.21 (31 giorni), l'operazione ha evidenziato un consumo aggiuntivo da fatturare pari a 54,822
kWh; riguardo invece al rapporto con , iniziato il 5.11.21 e vigente al momento della CP_1 verifica (durata di 116 giorni al 28.2.22), l'operazione ha evidenziato un consumo aggiuntivo da fatturare pari a 205.139 kWh (doc. 8 – prospetti di calcolo destinati ai venditori succedutisi sul POD, ivi compresi quelli di A2A Energia e ). CP_1
Orbene per quel che qui interessa , al fine cioè dell'accertamento negativo del credito portato dalle due fatture n. 4227119337 e n. 149689 rispettivamente emesse da e da , CP_1 CP_1
la ricostruzione dei consumi ha riguardato il lasso di tempo compreso tra il 5.11.2021 ed il 28.2.2022 quanto ad e tra la data del 1°.5.2021 -31.5.2021 quanto a + Energia ), la retrodatazione CP_1 ad un periodo maggiore rispetto all'anno antecedente alla data della verifica , che lamenta parte attrice , non ha, ai fini che qui interessano , rilievo, poiché le due fatture impugnate attengono a periodi interessati dalla ricostruzione dei consumi che sono entro l'anno dalla verifica.
Si presenta inoltre esente da censure la determinazione dell'entità dei consumi non rilevati – e dunque da recuperare – per ciascun giorno di somministrazione dell'energia.
Il criterio utilizzato – ossia quello della potenza tecnicamente prelevabile in base alle caratteristiche oggettive del cavo tramite il quale è stata effettuata la derivazione, moltiplicata per il numero di ore giornaliere (sei ) mediamente riscontrabili per un'utenza della tipologia indicata ( ed anzi trattandosi di impianto sportivo il calcolo è anzi di estremo favore ) è infatti congruo. E ciò in quanto, in assenza di una precisa percentuale di errore ricavabile da un'anomalia del contatore, il predetto criterio consente di individuare in modo oggettivo, tramite le caratteristiche dell'impianto e l'uso ipotizzabile in base alla tipologia di utenza, il maggiore quantitativo di energia verosimilmente consumato.
Tali risultanze non possono poi considerarsi adeguatamente smentite dalla considerazione della pandemia che ha caratterizzato parte del periodo in questione , poiché come detto il numero giornaliero di ore che si è utilizzato nel ricalcolo è estremamente favorevole alla attrice.
Né la stessa ha offerto specifici elementi di prova (non soccorrendo a tal fine le generiche richieste di prova orale articolate) in ordine alle concrete caratteristiche degli impianti esistenti, tali da escludere che, pur in un periodo di riduzione o sospensione dell'attività d'impresa, il mantenimento degli stessi non richiedesse alcun consumo di energia o comunque un consumo palesemente diverso da quello ricostruito.
Sulla base di quanto precede le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate.
5. ha chiesto in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che l'attrice è CP_1
debitrice della convenuta in ragione dei consumi di energia elettrica descritti Controparte_1 nella fatture allegate sub docc. 6, per il complessivo importo di Euro 152.389,04 e, per l'effetto, condannare l'attrice a pagare all'esponente il ridetto importo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ed all'art. 3 delle condizioni contrattuali di fornitura, e la rivalutazione monetaria .
E' dovuta per quanto già illustrato al paragrafo che precede la somma portata dalla fattura n.
4197767496 . Risulta provata inoltre la restante parte del credito avente ad oggetto i corrispettivi maturati nel periodo per ordinarie fatture per complessivi euro 69.786,87 (cfr. docc. sub 6.2/6.4 e
6.5.6), emesse per somministrazione di energia elettrica presso i tre punti di prelievo nella titolarità dell'attrice, contraddistinti dai n.ri POD IT002E3825596A, IT002E0087166A e IT002E4788171A, tutti siti in Roma, Via Nomentana n. 1070.
Sono dunque dovuti gli importi addebitati con le fatture n. 4197767495 con scadenza 17.02.2022 per Euro 105,68; n. 4197767496 scadenza 17.2.2022 per Euro 6.885,63; n.4197807002 con scadenza
17.02.2022 per Euro 50,22; n. 4197807003 con scadenza 17.02.2022 per Euro 9.911,84; n.
4205286733 scadenza 04.03.2022 per Euro 7.142,21; n. 4205610472 con scadenza 17.03.2022 per
Euro 12.086,94; n. 4205615181
scadenza 17.3.2022 per euro 9.693,74; n. 4211490025 scadenza 1.04.2022 per Eur 47,86; n.
4211490026 scadenza 01.04.2022 per Eur 6.612,39; n. 4211490027 scadenza 01.04.2022 per Euro
8.868,07; n. 4220919676 scadenza 4.05.2022 per Euro 4.186,80; n. 4220919677 scadenza 4.05.2022 per Euro 4.185,20; n. 8102213167 scadenza 9.5.2022 per Euro 10,29.
Non risulta infatti in primo luogo contestata la vigenza del rapporto contrattuale nel periodo considerato.
Richiamato l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova dei consumi in materia di somministrazione di energia elettrica (v. Cass.
13605/2019 e 297/2020), va allora considerato che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione” (con ciò che in linea generale ne consegue in termini di onere per l'utente di dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.) e che, nel caso in esame, il regolare funzionamento del contatore installato presso l'utenza è stato riscontrato in occasione della verifica del marzo 2022 , senza che parte opponente abbia all'epoca sollevato alcuna doglianza al riguardo (motivo per cui, in difetto di specifici elementi che facciano ritenere diversamente, si deve presumere che il contatore fosse regolarmente funzionante anche nel periodo immediatamente successivo) e parte opponente non ha né specificamente contestato la corrispondenza fra dati di consumo esposti in fattura e dati rilevati dal distributore locale, né allegato e provato che i consumi siano da imputare a terzi (il cui impiego abusivo non sia stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite).
La somma complessivamente dovuta ad è dunque pari ad euro 152.389,04, oltre CP_1
interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenze delle predette fatture e sui relativi importi.
6 . ha chiesto in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che la società CP_1 [...]
è debitrice nei confronti della della somma di € 10.150,43 causa il Parte_1 Controparte_1
pagamento soltanto parziale della fattura n°2022/149689 del 12/04/2022 e per l'effetto condannare l'attrice alla corresponsione in favore di dell'importo anzidetto ovvero della diversa somma, CP_1
maggiore o minore che sarà provata nel corso del giudizio, oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.lgs.
n°231/2002 dal di del dovuto al saldo.
Per quanto illustrato ai paragrafi 4, 4.1., 4.2.e 4.3 la domanda è fondata e va accolta .
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della attrice e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 .Sono poste a carico dell'attore per il principio di causalità anche le spese della terza chiamata .
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attore ;
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1
152.389,04 oltre interessi D.lgs. n°231/2002 da ciascuna scadenza al saldo ed altresì delle spese di lite liquidate in 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge 3) condanna l'attrice al pagamento in favore di dell'importo di euro € 10.150,43 Controparte_1
oltre interessi D.lgs. n°231/2002 dalla scadenza al saldo ed altresì delle spese di lite liquidate in
5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e
IVA come per legge.
4) condanna l'attrice al pagamento in favore di quale mandataria di delle CP_2 CP_3
spese di lite liquidate in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Raffaella Tronci)