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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 512/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 512/2022 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 10,40 innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per Parte_1
l'avv. BUCCI ANTONIO e l'avv. , oggi
[...] sostituito dall'avv. Ilaria Sciarra la quale conclude come da conclusioni rassegnate in atti e si riporta alle note conclusive depositate in data 09.05.2025. Per l'avv. SOLINI COLALÈ ANDREA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Tatiana CP_1
Gavanello la quale si riporta alle proprie note conclusive depositate il 12.05.2025 e insiste nelle conclusioni ivi formulate Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 14,40 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Alle ore 14,40 viene riaperto il verbale, nessuno è presente, il Giudice provvede come da sentenza che deposita.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 512/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. BUCCI ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BUCCI
ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLINI COLALÈ ANDREA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O TOMMASO STELLA 05100 TERNIpresso il difensore avv. SOLINI COLALÈ ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza e note conclusive in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione regolarmente notificata , proponeva Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n.854 /2001 emesso da questo Tribunale in data 23.12.2021 per la somma capitale di € 14.615,60 oltre interessi e spese del monitorio, su istanza di per il CP_1
pagamento delle attività di consulenza e formazione aziendale svolta a favore di
[...]
. Parte_2
In via preliminare eccepiva l'opponente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Terni per essere pagina 2 di 8 competente il Tribunale di Arezzo, foro in cui insiste la sede legale dell'opponente nonché il luogo in cui è stata eseguita la formazione
Sempre in via preliminare eccepiva la mancata attivazione della procedura di mediazione
Eccepiva inoltre la nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633 n 1 e 634 comma 2 in quanto quale prova allegata al ricorso erano state depositate, mere fotocopie di fatture e fotocopia della nota di credito.
Nel merito deduceva l'inesistenza del credito per carenza di prova e l'esistenza di fatti modificativi del rapporto tra le parti in quanto la creditrice aveva emesso una doppia fatturazione a carico sia di sia ai danni del per la medesima Controparte_2 Parte_2 prestazione. L'opposta, per le stesse causali di cui all'odierno ricorso, aveva ottenuto da questo
Tribunale in data 30.08.2001 il DI n.557/2001 a carico di . Avverso tale DI veniva Controparte_2
proposta dalla opposizione, in cui la stessa eccepiva la carenza di legittimazione passiva Parte_3
in quanto il contratto di formazione e la relativa formazione erano stati erogati ad altra società, e precisamente, la . L' opposta, alla luce dei rilievi sollevati Controparte_3
dalla nel giudizio di opposizione n. 557 del 31/08/2021. R.g. 945/2021, ha proposto Controparte_2
quindi ai danni della odierna opponente, medesimo decreto ingiuntivo per le medesime causali, così operando un atto inficiato dalla violazione del principio del “ne bis in idem”.
Infine, sosteneva la parziale estinzione del credito ingiunto in quanto la società alla Controparte_2 luce delle fatture erroneamente emesse dalla aveva già corrisposto un importo di € CP_1
6.000, 00 pagamento che non era stato scomputato dalla somma ingiunta.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna di al pagamento CP_1
delle spese di lite.
Si costituiva l'opposta che contestava quanto eccepito e dedotto dall'opponente ed CP_1
instava preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione svolta con la conferma o comunque per la condanna al pagamento a suo favore dell'importo ingiunto, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 20.12.2022 veniva assegnato termine di giorni 60 per avviare la procedura di mediazione
Con ordinanza del 27.07.2023 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dall'opposta.
La causa veniva istruita mediante espletamento della prova per testi e all'udienza del 27.05.2025 veniva discussa.
pagina 3 di 8 All'esito della discussione la causa veniva decisa mediante la pronunciata della seguente sentenza.
Con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente va premesso che in sede di Parte_1 Parte_2 precisazione delle conclusioni non è stata riproposta la domanda volta a far dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale e la questione non è stata affrontata nemmeno da ultimo nelle note conclusive.
La volontà di rinuncia si evince altresì dal fatto che parte opponente non ha più insistito in tali difese già nel corso della causa, e segnatamente nella memoria ex art. 183 VI c. n. 1 cpc dedicata alla precisazione delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, ed ha concluso solo per il rigetto nel merito delle domande di parte opposta.
Tale valutazione della condotta processuale risponde al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che l'abbandono tacito dell'eccezione di incompetenza può desumersi soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla (Cass.
Civ. n.327/2023).
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo per asserita violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. in relazione alla prova scritta del credito azionato.
Secondo la costante giurisprudenza, anche le copie fotostatiche delle fatture costituiscono valido supporto documentale idoneo a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, purché asseverate e non disconosciute formalmente in modo conforme all'art. 2712 c.c.
Nel caso di specie, la fattura prodotta in sede monitoria è stata allegata in copia e specificamente asseverata circostanza sufficiente a fondare la pronuncia monitoria, atteso che l'art. 634, comma 2,
c.p.c. richiede la produzione di “copie autentiche” solo in determinati casi, e in ogni caso non esclude che, nell'ambito della fase monitoria, possano essere valutate anche le copie semplici purché il giudice ne valuti la coerenza con l'istanza di ingiunzione, come avvenuto nel caso di specie.
Quanto al disconoscimento della fattura n. 2 del 16/09/2021, si rileva che lo stesso non è stato formalizzato con le modalità prescritte dall'art. 2719 c.c., che richiede espressamente il disconoscimento formale e specifico del documento nella prima difesa utile. L'opponente si limita ad una generica contestazione, priva di specifici elementi volti a infirmare l'autenticità del documento.
In ogni caso, va osservato che l'emissione e la ricezione della fattura da parte dell'opponente, nonché
l'assenza di contestazioni specifiche nei termini di legge, costituiscono elementi idonei a comprovare il rapporto sottostante e l'entità del credito azionato.
La giurisprudenza richiamata dall'opponente, nei propri scritti difensivi, si riferisce a ipotesi in cui la fattura non sia supportata da alcun altro elemento, il che non ricorre nel caso di specie, ove le fatture risultano emesse nell'ambito di un rapporto documentato e non contestato nei suoi presupposti pagina 4 di 8 contrattuali. Conclusivamente, l'eccezione è infondata e va rigettata.
Venendo al merito della vicenda si osserva quanto segue: preliminarmente occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. Civ.
n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (Cass.Civ. SU n. 13533/01; Cass. Civ. n. 15659/11; Cass.Civ.n. 7530/12).
Nel caso che in esame il credito azionato in via monitoria riguarda la fattura emessa da CP_1 fattura n. 9/2021 di € 14.615,60 con scadenza il 16.09.2021 per la consulenza e la formazione aziendale svolta in favore dell'opponente (doc.1 all. fascicolo monitorio)
L'istruttoria ha confermato, la sussistenza del contratto intercorso tra la società creditrice CP_1
e la società opponente nonché l'effettiva Parte_2 esecuzione della prestazione contrattuale da parte di e l'inadempimento dell'obbligazione di CP_1 pagamento da parte dell'opponente.
Parte opposta ha prodotto la proposta di consulenza e formazione aziendale (doc. 4 del CP_1 fascicolo monitorio), dalla quale emerge l'accordo contrattuale in forza del quale ha CP_1 erogato i propri servizi in favore dell'opponente. È altresì documentata la richiesta di fatturazione della prestazione con addebito a carico del (doc. 5 Parte_2
all.fascicolo opposta).
I testi escussi hanno concordemente confermato l'esistenza del contratto, l'effettiva prestazione resa da la partecipazione del personale del agli incontri formativi, CP_1 Parte_1
l'inadempimento del pagamento dell'importo di € 14.615,60.
pagina 5 di 8 Il teste socio di ha riferito di aver partecipato a tutti e tre gli incontri Testimone_1 CP_1
svolti presso il , specificando che gli stessi riguardavano: la formazione manageriale, Parte_1
l'organizzazione del team, il marketing e la comunicazione, e gli aspetti commerciali. Ha inoltre indicato la presenza, agli incontri, dei collaboratori del , tra cui: , Parte_1 Tes_2 Tes_3
[...
(front desk), , e . Ha confermato che l'importo Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 di € 14.615,60 era concordato contrattualmente e non è stato corrisposto dall'opponente (cfr. verbale udienza 31.10.2023).
Il teste , ex socio della società creditrice, ha confermato: la propria presenza e quella Testimone_8
degli altri soci agli incontri;
la presenza del personale del Centro Sportivo, incluso il dirigente
[...]
lo svolgimento della formazione rivolta al personale, l'esecuzione anche di attività Tes_9 amministrativa, come l'elaborazione dei dati sugli accessi alla palestra.
Ha ribadito che l'attività è stata effettivamente eseguita e che non è stato versato il corrispettivo dovuto
(cfr. verbale udienza 20.02.2024).
Il teste dipendente dell'opponente, ha confermato di aver partecipato ai primi due Testimone_7
incontri e che in essi venne illustrato il progetto di gestione del centro sportivo e la formazione prevista.
Ha precisato di non aver partecipato al terzo incontro in quanto cessato dal servizio (cfr. verbale udienza 20.02.2024).
Il teste dipendente dell'opponente, ha riferito di non sapere nulla del corso e di non Testimone_10
avervi partecipato, in quanto svolgeva mansioni di bagnino (cfr. verbale udienza 17.09.2024). Trattasi tuttavia di testimonianza marginale, che non smentisce la regolare esecuzione dell'attività, né la partecipazione del restante personale.
Alla luce di quanto sopra esposto l'obbligazione di pagamento oggetto dell'ingiunzione risulta pienamente fondata.
Quanto all'eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui la creditrice avrebbe emesso una doppia fatturazione a carico di e, parallelamente, ai danni del Controparte_2 Parte_2
per la medesima prestazione, risulta infondata e deve essere respinta.
[...]
L'opponente invoca la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che il creditore avrebbe richiesto il pagamento della stessa prestazione a due soggetti distinti, ottenendo due distinti decreti ingiuntivi: il n. 557/2021 del 30.08.2023 e il n. 854/2021 del 23.12.2023, entrambi oggetto di separati giudizi di opposizione dinanzi a questo Tribunale.
Tuttavia, tale ricostruzione non trova riscontro nei fatti accertati giudizialmente. Con sentenza n.
158/2024, questo stesso Tribunale ha già respinto l'opposizione proposta avverso il primo decreto, accertando l'effettiva esecuzione della prestazione da parte di in favore della società CP_1
pagina 6 di 8 ( doc. 1 allegato note conclusive parte opposta). CP_2
Da ciò discende che i rapporti giuridici tra e da un lato, e quelli tra CP_1 Controparte_2
e il , dall'altro, devono considerarsi CP_1 Parte_2 Parte_2
del tutto autonomi e distinti, sia dal punto di vista contrattuale che sotto il profilo degli obblighi derivanti. Nessuna duplicazione indebita può quindi ritenersi perpetrata da ai danni CP_1 dell'opponente . Parte_2
In particolare, non sussiste identità né di soggetti né di titolo né di causa petendi, elementi essenziali per configurare una violazione del principio del ne bis in idem. I due decreti ingiuntivi si fondano su rapporti diversi, ciascuno connesso a prestazioni rese nei confronti di soggetti differenti.
Analogamente, non merita accoglimento l'ulteriore eccezione relativa alla parziale estinzione del credito per effetto del versamento della somma di euro 6.000,00 che l'opponente ritiene essere stata oggetto di un erroneo pagamento da parte di Controparte_2
Trattandosi di un autonomo rapporto obbligatorio, tale aspetto è stato oggetto del giudizio già definito con la sopra citata sentenza n. 158/2024, e comunque non può incidere sulla validità e l'esigibilità del credito fatto valere nel presente procedimento.
Per tali motivi, l'eccezione formulata dall'opponente deve essere integralmente rigettata.
Tanto premesso la presente opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.854/2021 emesso da questo
Tribunale in data 23.12.2021;
Condanna la società opponente del a rimborsare alla società Parte_2 opposta le spese di lite, che si liquidano in € 12,60 per spese, € 919,00 per la fase di CP_1 studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni, lì 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Francesca Panzarola
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 512/2022 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 10,40 innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per Parte_1
l'avv. BUCCI ANTONIO e l'avv. , oggi
[...] sostituito dall'avv. Ilaria Sciarra la quale conclude come da conclusioni rassegnate in atti e si riporta alle note conclusive depositate in data 09.05.2025. Per l'avv. SOLINI COLALÈ ANDREA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Tatiana CP_1
Gavanello la quale si riporta alle proprie note conclusive depositate il 12.05.2025 e insiste nelle conclusioni ivi formulate Dopo breve discussione orale, il Giudice rinvia alle ore 14,40 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Alle ore 14,40 viene riaperto il verbale, nessuno è presente, il Giudice provvede come da sentenza che deposita.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 512/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. BUCCI ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BUCCI
ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLINI COLALÈ ANDREA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O TOMMASO STELLA 05100 TERNIpresso il difensore avv. SOLINI COLALÈ ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza e note conclusive in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione regolarmente notificata , proponeva Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n.854 /2001 emesso da questo Tribunale in data 23.12.2021 per la somma capitale di € 14.615,60 oltre interessi e spese del monitorio, su istanza di per il CP_1
pagamento delle attività di consulenza e formazione aziendale svolta a favore di
[...]
. Parte_2
In via preliminare eccepiva l'opponente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Terni per essere pagina 2 di 8 competente il Tribunale di Arezzo, foro in cui insiste la sede legale dell'opponente nonché il luogo in cui è stata eseguita la formazione
Sempre in via preliminare eccepiva la mancata attivazione della procedura di mediazione
Eccepiva inoltre la nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633 n 1 e 634 comma 2 in quanto quale prova allegata al ricorso erano state depositate, mere fotocopie di fatture e fotocopia della nota di credito.
Nel merito deduceva l'inesistenza del credito per carenza di prova e l'esistenza di fatti modificativi del rapporto tra le parti in quanto la creditrice aveva emesso una doppia fatturazione a carico sia di sia ai danni del per la medesima Controparte_2 Parte_2 prestazione. L'opposta, per le stesse causali di cui all'odierno ricorso, aveva ottenuto da questo
Tribunale in data 30.08.2001 il DI n.557/2001 a carico di . Avverso tale DI veniva Controparte_2
proposta dalla opposizione, in cui la stessa eccepiva la carenza di legittimazione passiva Parte_3
in quanto il contratto di formazione e la relativa formazione erano stati erogati ad altra società, e precisamente, la . L' opposta, alla luce dei rilievi sollevati Controparte_3
dalla nel giudizio di opposizione n. 557 del 31/08/2021. R.g. 945/2021, ha proposto Controparte_2
quindi ai danni della odierna opponente, medesimo decreto ingiuntivo per le medesime causali, così operando un atto inficiato dalla violazione del principio del “ne bis in idem”.
Infine, sosteneva la parziale estinzione del credito ingiunto in quanto la società alla Controparte_2 luce delle fatture erroneamente emesse dalla aveva già corrisposto un importo di € CP_1
6.000, 00 pagamento che non era stato scomputato dalla somma ingiunta.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna di al pagamento CP_1
delle spese di lite.
Si costituiva l'opposta che contestava quanto eccepito e dedotto dall'opponente ed CP_1
instava preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione svolta con la conferma o comunque per la condanna al pagamento a suo favore dell'importo ingiunto, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 20.12.2022 veniva assegnato termine di giorni 60 per avviare la procedura di mediazione
Con ordinanza del 27.07.2023 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dall'opposta.
La causa veniva istruita mediante espletamento della prova per testi e all'udienza del 27.05.2025 veniva discussa.
pagina 3 di 8 All'esito della discussione la causa veniva decisa mediante la pronunciata della seguente sentenza.
Con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente va premesso che in sede di Parte_1 Parte_2 precisazione delle conclusioni non è stata riproposta la domanda volta a far dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale e la questione non è stata affrontata nemmeno da ultimo nelle note conclusive.
La volontà di rinuncia si evince altresì dal fatto che parte opponente non ha più insistito in tali difese già nel corso della causa, e segnatamente nella memoria ex art. 183 VI c. n. 1 cpc dedicata alla precisazione delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, ed ha concluso solo per il rigetto nel merito delle domande di parte opposta.
Tale valutazione della condotta processuale risponde al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che l'abbandono tacito dell'eccezione di incompetenza può desumersi soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla (Cass.
Civ. n.327/2023).
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo per asserita violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. in relazione alla prova scritta del credito azionato.
Secondo la costante giurisprudenza, anche le copie fotostatiche delle fatture costituiscono valido supporto documentale idoneo a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, purché asseverate e non disconosciute formalmente in modo conforme all'art. 2712 c.c.
Nel caso di specie, la fattura prodotta in sede monitoria è stata allegata in copia e specificamente asseverata circostanza sufficiente a fondare la pronuncia monitoria, atteso che l'art. 634, comma 2,
c.p.c. richiede la produzione di “copie autentiche” solo in determinati casi, e in ogni caso non esclude che, nell'ambito della fase monitoria, possano essere valutate anche le copie semplici purché il giudice ne valuti la coerenza con l'istanza di ingiunzione, come avvenuto nel caso di specie.
Quanto al disconoscimento della fattura n. 2 del 16/09/2021, si rileva che lo stesso non è stato formalizzato con le modalità prescritte dall'art. 2719 c.c., che richiede espressamente il disconoscimento formale e specifico del documento nella prima difesa utile. L'opponente si limita ad una generica contestazione, priva di specifici elementi volti a infirmare l'autenticità del documento.
In ogni caso, va osservato che l'emissione e la ricezione della fattura da parte dell'opponente, nonché
l'assenza di contestazioni specifiche nei termini di legge, costituiscono elementi idonei a comprovare il rapporto sottostante e l'entità del credito azionato.
La giurisprudenza richiamata dall'opponente, nei propri scritti difensivi, si riferisce a ipotesi in cui la fattura non sia supportata da alcun altro elemento, il che non ricorre nel caso di specie, ove le fatture risultano emesse nell'ambito di un rapporto documentato e non contestato nei suoi presupposti pagina 4 di 8 contrattuali. Conclusivamente, l'eccezione è infondata e va rigettata.
Venendo al merito della vicenda si osserva quanto segue: preliminarmente occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. Civ.
n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (Cass.Civ. SU n. 13533/01; Cass. Civ. n. 15659/11; Cass.Civ.n. 7530/12).
Nel caso che in esame il credito azionato in via monitoria riguarda la fattura emessa da CP_1 fattura n. 9/2021 di € 14.615,60 con scadenza il 16.09.2021 per la consulenza e la formazione aziendale svolta in favore dell'opponente (doc.1 all. fascicolo monitorio)
L'istruttoria ha confermato, la sussistenza del contratto intercorso tra la società creditrice CP_1
e la società opponente nonché l'effettiva Parte_2 esecuzione della prestazione contrattuale da parte di e l'inadempimento dell'obbligazione di CP_1 pagamento da parte dell'opponente.
Parte opposta ha prodotto la proposta di consulenza e formazione aziendale (doc. 4 del CP_1 fascicolo monitorio), dalla quale emerge l'accordo contrattuale in forza del quale ha CP_1 erogato i propri servizi in favore dell'opponente. È altresì documentata la richiesta di fatturazione della prestazione con addebito a carico del (doc. 5 Parte_2
all.fascicolo opposta).
I testi escussi hanno concordemente confermato l'esistenza del contratto, l'effettiva prestazione resa da la partecipazione del personale del agli incontri formativi, CP_1 Parte_1
l'inadempimento del pagamento dell'importo di € 14.615,60.
pagina 5 di 8 Il teste socio di ha riferito di aver partecipato a tutti e tre gli incontri Testimone_1 CP_1
svolti presso il , specificando che gli stessi riguardavano: la formazione manageriale, Parte_1
l'organizzazione del team, il marketing e la comunicazione, e gli aspetti commerciali. Ha inoltre indicato la presenza, agli incontri, dei collaboratori del , tra cui: , Parte_1 Tes_2 Tes_3
[...
(front desk), , e . Ha confermato che l'importo Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 di € 14.615,60 era concordato contrattualmente e non è stato corrisposto dall'opponente (cfr. verbale udienza 31.10.2023).
Il teste , ex socio della società creditrice, ha confermato: la propria presenza e quella Testimone_8
degli altri soci agli incontri;
la presenza del personale del Centro Sportivo, incluso il dirigente
[...]
lo svolgimento della formazione rivolta al personale, l'esecuzione anche di attività Tes_9 amministrativa, come l'elaborazione dei dati sugli accessi alla palestra.
Ha ribadito che l'attività è stata effettivamente eseguita e che non è stato versato il corrispettivo dovuto
(cfr. verbale udienza 20.02.2024).
Il teste dipendente dell'opponente, ha confermato di aver partecipato ai primi due Testimone_7
incontri e che in essi venne illustrato il progetto di gestione del centro sportivo e la formazione prevista.
Ha precisato di non aver partecipato al terzo incontro in quanto cessato dal servizio (cfr. verbale udienza 20.02.2024).
Il teste dipendente dell'opponente, ha riferito di non sapere nulla del corso e di non Testimone_10
avervi partecipato, in quanto svolgeva mansioni di bagnino (cfr. verbale udienza 17.09.2024). Trattasi tuttavia di testimonianza marginale, che non smentisce la regolare esecuzione dell'attività, né la partecipazione del restante personale.
Alla luce di quanto sopra esposto l'obbligazione di pagamento oggetto dell'ingiunzione risulta pienamente fondata.
Quanto all'eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui la creditrice avrebbe emesso una doppia fatturazione a carico di e, parallelamente, ai danni del Controparte_2 Parte_2
per la medesima prestazione, risulta infondata e deve essere respinta.
[...]
L'opponente invoca la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che il creditore avrebbe richiesto il pagamento della stessa prestazione a due soggetti distinti, ottenendo due distinti decreti ingiuntivi: il n. 557/2021 del 30.08.2023 e il n. 854/2021 del 23.12.2023, entrambi oggetto di separati giudizi di opposizione dinanzi a questo Tribunale.
Tuttavia, tale ricostruzione non trova riscontro nei fatti accertati giudizialmente. Con sentenza n.
158/2024, questo stesso Tribunale ha già respinto l'opposizione proposta avverso il primo decreto, accertando l'effettiva esecuzione della prestazione da parte di in favore della società CP_1
pagina 6 di 8 ( doc. 1 allegato note conclusive parte opposta). CP_2
Da ciò discende che i rapporti giuridici tra e da un lato, e quelli tra CP_1 Controparte_2
e il , dall'altro, devono considerarsi CP_1 Parte_2 Parte_2
del tutto autonomi e distinti, sia dal punto di vista contrattuale che sotto il profilo degli obblighi derivanti. Nessuna duplicazione indebita può quindi ritenersi perpetrata da ai danni CP_1 dell'opponente . Parte_2
In particolare, non sussiste identità né di soggetti né di titolo né di causa petendi, elementi essenziali per configurare una violazione del principio del ne bis in idem. I due decreti ingiuntivi si fondano su rapporti diversi, ciascuno connesso a prestazioni rese nei confronti di soggetti differenti.
Analogamente, non merita accoglimento l'ulteriore eccezione relativa alla parziale estinzione del credito per effetto del versamento della somma di euro 6.000,00 che l'opponente ritiene essere stata oggetto di un erroneo pagamento da parte di Controparte_2
Trattandosi di un autonomo rapporto obbligatorio, tale aspetto è stato oggetto del giudizio già definito con la sopra citata sentenza n. 158/2024, e comunque non può incidere sulla validità e l'esigibilità del credito fatto valere nel presente procedimento.
Per tali motivi, l'eccezione formulata dall'opponente deve essere integralmente rigettata.
Tanto premesso la presente opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.854/2021 emesso da questo
Tribunale in data 23.12.2021;
Condanna la società opponente del a rimborsare alla società Parte_2 opposta le spese di lite, che si liquidano in € 12,60 per spese, € 919,00 per la fase di CP_1 studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni, lì 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Francesca Panzarola
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