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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/11/2024, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
RG 1874/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 1874/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CAITI MONICA presso il cui studio in Reggio Emilia, via M. Clementi n. 8 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CARON MARIA LUISA presso il cui studio in Formigine, (MO), via Trento Trieste 93 è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 07.11.2024, hanno concluso entrambe come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda la domanda di modifica delle condizioni contenute nell'accordo di separazione stipulato dai coniugi avanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Casalgrande (RE) in data 22.06.2023 4 e successivamente confermato in data 25.07.2023 ai sensi dell'art. 12 L. 162/201.
In tale Accordo i coniugi dichiaravano – tra l'altro – di non essere genitori di figli minori o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti nonché di non concordare tra loro alcun patto di trasferimento patrimoniale.
2.Con il ricorso oggi in esame la sig.ra ha chiesto che, in Pt_1 modifica di tali condizioni, il Tribunale voglia assegnarle la casa coniugale ed attribuirle un assegno di mantenimento, da porre a carico del sig.
quantificato in € 300,00 mensili, oltre a condannare il CP_1 resistente “al risarcimento dei danni morali non patrimoniali […] per aver installato a sua insaputa dispositivi di controllo sia nell'abitazione coniugale che nell'autovettura, danni di cui si chiede la liquidazione in via equitativa al Tribunale”.
A sostegno delle domande la ricorrente ha evidenziato che nell'accordo di separazione non era previsto alcun assegno per sé e nemmeno per la figlia maggiorenne sostenendo che quest'ultima fosse “non Per_1 economicamente autosufficiente”; ha riferito che il resistente non provvederebbe al pagamento delle spese condominiali relative alla casa coniugale in comproprietà tra le parti;
ha dedotto di essere “disoccupata dai primi mesi del 2024”; ha riferito che il sig. “nella primavera dello CP_1 scorso anno” (2023) avrebbe installato svariati dispositivi di controllo nell'abitazione ex familiare e nell'autovettura della ricorrente e che il medesimo, prima e dopo la separazione, avrebbe fatto “scenate di gelosia” offendendo la ricorrente e facendola vivere in uno stato di paura;
ha riferito in ogni caso che il sig. ha “lasciato la casa coniugale nel CP_1 novembre 2023”.
3.Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato in toto gli CP_1 assunti e le domande della ricorrente chiedendone il rigetto, eccependo la totale mancanza dei presupposti per le modifiche richieste.
4.Per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” di cui agli artt. 156 c.c. e 473 bis n. 29 c.p.c. che consentono la modifica delle condizioni di separazione devono consistere in “fatti nuovi sopravvenuti” che comportino “una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento (ex multis Cass. n.1119/20);
In quest'ottica rileva il Collegio che nessuna delle allegazioni della ricorrente consente di accogliere le modifiche richieste: in primo luogo sono del tutto inconferenti in questa sede le circostanze che avrebbero condotto la coppia alla separazione (asseriti comportamenti aggressivi del ricorrente, gelosia di quest'ultimo, presunta installazione di dispostivi di controllo ecc..) e nemmeno alcun valore può attribuirsi ai fini dell'accoglimento delle domande di modifica all'eventuale mancata contribuzione del sig. alle spese per l'abitazione in comproprietà. CP_1
Quanto all'affermazione che la figlia maggiorenne sarebbe non autosufficiente, - ed anzi lo sarebbe stata sin dall'epoca della separazione - ciò è in palese contrasto con quanto dichiarato dalla stessa ricorrente avanti all'Ufficiale dello Stato Civile al momento della stipula dell'accordo di separazione.
Ciò rende del tutto infondata la domanda di assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale posto che tale istituto – come noto - è previsto a tutela dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti (il godimento della casa familiare è assegnato tenendo in considerazione essenzialmente l'interesse dei figli e dunque l'esigenza, che ne costituisce l'unica ragione, di conservare alla prole che vede interrotta la convivenza dei genitori, l'ambiente domestico (da ultimo, Cass. n. 27907/21)
In merito poi all'asserito stato di indigenza della sig.ra che Pt_1 sarebbe conseguenza di un licenziamento dalla stessa subito nei primi mesi del 2024, nessuna prova viene fornita al riguardo né con riferimento al lavoro precedentemente svolto di cui nulla è dato sapere (datore di lavoro, inquadramento, retribuzione ecc.), né in merito all'asserito licenziamento (lettera di licenziamento, data, motivi)
Nessuna circostanza nuova sopravvenuta risulta dunque provata dalla ricorrente, ciò che impone l'integrale rigetto delle domande di modifica.
Quanto poi alla domanda di risarcimento dei danni, essa non solo è formulata in via del tutto generica e priva di qualsivoglia riscontro probatorio, ma è in ogni caso inammissibile in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a) Rigetta il ricorso b) Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre 15% spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 14.11.2024
Il presidente est.
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 1874/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CAITI MONICA presso il cui studio in Reggio Emilia, via M. Clementi n. 8 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CARON MARIA LUISA presso il cui studio in Formigine, (MO), via Trento Trieste 93 è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 07.11.2024, hanno concluso entrambe come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda la domanda di modifica delle condizioni contenute nell'accordo di separazione stipulato dai coniugi avanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Casalgrande (RE) in data 22.06.2023 4 e successivamente confermato in data 25.07.2023 ai sensi dell'art. 12 L. 162/201.
In tale Accordo i coniugi dichiaravano – tra l'altro – di non essere genitori di figli minori o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti nonché di non concordare tra loro alcun patto di trasferimento patrimoniale.
2.Con il ricorso oggi in esame la sig.ra ha chiesto che, in Pt_1 modifica di tali condizioni, il Tribunale voglia assegnarle la casa coniugale ed attribuirle un assegno di mantenimento, da porre a carico del sig.
quantificato in € 300,00 mensili, oltre a condannare il CP_1 resistente “al risarcimento dei danni morali non patrimoniali […] per aver installato a sua insaputa dispositivi di controllo sia nell'abitazione coniugale che nell'autovettura, danni di cui si chiede la liquidazione in via equitativa al Tribunale”.
A sostegno delle domande la ricorrente ha evidenziato che nell'accordo di separazione non era previsto alcun assegno per sé e nemmeno per la figlia maggiorenne sostenendo che quest'ultima fosse “non Per_1 economicamente autosufficiente”; ha riferito che il resistente non provvederebbe al pagamento delle spese condominiali relative alla casa coniugale in comproprietà tra le parti;
ha dedotto di essere “disoccupata dai primi mesi del 2024”; ha riferito che il sig. “nella primavera dello CP_1 scorso anno” (2023) avrebbe installato svariati dispositivi di controllo nell'abitazione ex familiare e nell'autovettura della ricorrente e che il medesimo, prima e dopo la separazione, avrebbe fatto “scenate di gelosia” offendendo la ricorrente e facendola vivere in uno stato di paura;
ha riferito in ogni caso che il sig. ha “lasciato la casa coniugale nel CP_1 novembre 2023”.
3.Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato in toto gli CP_1 assunti e le domande della ricorrente chiedendone il rigetto, eccependo la totale mancanza dei presupposti per le modifiche richieste.
4.Per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” di cui agli artt. 156 c.c. e 473 bis n. 29 c.p.c. che consentono la modifica delle condizioni di separazione devono consistere in “fatti nuovi sopravvenuti” che comportino “una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento (ex multis Cass. n.1119/20);
In quest'ottica rileva il Collegio che nessuna delle allegazioni della ricorrente consente di accogliere le modifiche richieste: in primo luogo sono del tutto inconferenti in questa sede le circostanze che avrebbero condotto la coppia alla separazione (asseriti comportamenti aggressivi del ricorrente, gelosia di quest'ultimo, presunta installazione di dispostivi di controllo ecc..) e nemmeno alcun valore può attribuirsi ai fini dell'accoglimento delle domande di modifica all'eventuale mancata contribuzione del sig. alle spese per l'abitazione in comproprietà. CP_1
Quanto all'affermazione che la figlia maggiorenne sarebbe non autosufficiente, - ed anzi lo sarebbe stata sin dall'epoca della separazione - ciò è in palese contrasto con quanto dichiarato dalla stessa ricorrente avanti all'Ufficiale dello Stato Civile al momento della stipula dell'accordo di separazione.
Ciò rende del tutto infondata la domanda di assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale posto che tale istituto – come noto - è previsto a tutela dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti (il godimento della casa familiare è assegnato tenendo in considerazione essenzialmente l'interesse dei figli e dunque l'esigenza, che ne costituisce l'unica ragione, di conservare alla prole che vede interrotta la convivenza dei genitori, l'ambiente domestico (da ultimo, Cass. n. 27907/21)
In merito poi all'asserito stato di indigenza della sig.ra che Pt_1 sarebbe conseguenza di un licenziamento dalla stessa subito nei primi mesi del 2024, nessuna prova viene fornita al riguardo né con riferimento al lavoro precedentemente svolto di cui nulla è dato sapere (datore di lavoro, inquadramento, retribuzione ecc.), né in merito all'asserito licenziamento (lettera di licenziamento, data, motivi)
Nessuna circostanza nuova sopravvenuta risulta dunque provata dalla ricorrente, ciò che impone l'integrale rigetto delle domande di modifica.
Quanto poi alla domanda di risarcimento dei danni, essa non solo è formulata in via del tutto generica e priva di qualsivoglia riscontro probatorio, ma è in ogni caso inammissibile in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a) Rigetta il ricorso b) Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre 15% spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 14.11.2024
Il presidente est.
Francesco Parisoli