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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/01/2024, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 16.05.2023 da:
(C.F. ) nata a [...], il [...], , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti. Gianpaolo Di Pietto, Viviana A. Cugnasca e
Paola Zanoni sito in NO, Viale Bianca Maria n. 33, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...] RO C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Zaira Cicoria sito in NO, viale Beatrice d'Este
n.10, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Con l'intervento del curatore speciale dei minori e avv. Federica Persona_1 Persona_2
Martini ( nominata dalla Corte d'appello con ordinanza depositata il 10.10.2023 ) del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione personale di coniugi n. 9088/2022, emessa dal Tribunale di NO in data 2.11.2022 (pubblicata il 17.11.2022), non notificata, nell'ambito della vertenza avente RG n. 41931/2018
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti dichiarano di avere trovato un accordo prevedendo l'incremento del contributo paterno al mantenimento dei due figli minori ad € 1.700,00 ( millesettecento ) mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di NO, con decorrenza dalla mensilità di Febbraio
2024. Prima rivalutazione Istat Febbraio 2025 con base Febbraio 2024. L'assegno verrà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Fermo tutto il resto. Rinuncia di entrambe le parti alle ulteriori domande reciprocamente svolte. Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Impegno delle parti a presentare domanda di divorzio congiunta, alle medesime suindicate condizioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del presente procedimento.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento di primo grado
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Biella il 23.07.2011 con atto iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune nell'anno 2011, N. 32, p. 1, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati in data 14.7.2014 i due figli e Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13.09.2018 adiva il Tribunale di NO chiedendo la Parte_1 pronuncia di separazione, l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento presso di lei e conseguente assegnazione della ex casa coniugale e previsione di un regime di visite in favore del padre, un contributo di mantenimento paterno per i figli di euro 4.250,00 mensili oltre al 100% delle spese della scuola privata frequentata dai figli e il 75% delle altre spese straordinarie. Allegava che dopo la nascita dei figli iniziavano ad emergere i primi dissidi legati principalmente all'occupazione professionale del marito, da sempre poco chiara;
che nel mese di ottobre 2012 aveva RO deciso di trasferire la famiglia nell'appartamento di Piazza Mirabello 2, provvedendo regolarmente al pagamento del relativo canone (36.000 euro annui) sino al giugno 2018, quando decideva autonomamente di recedere dal contratto;
che nel 2013 il marito aveva iniziato a lavorare per la società del suocero, la e di fatto si era trasferito a Dubai, dove risiedeva stabilmente sino al 2016 Org_1
e per buona parte del 2017; che nel 2016 avevano iniziato un percorso di mediazione per cercare di risolvere i loro problemi, ma che dopo quattro sessioni veva deciso di non presentarsi più agli CP_1 incontri;
che tra il 2016 e il 2017, pertanto, i rapporti tra i coniugi si deterioravano sempre di più fino ad arrivare ad essere nulli;
che nel 2017 i gemelli venivano iscritti alla di Organizzazione_2
NO, la cui retta per ciascun figlio era di 10.000 euro annui che veniva pagata interamente dal
[...]
. Evidenziava, infine, la non chiara situazione lavorativa ed economico/reddituale del marito, CP_1 adducendo che lo stesso dissimulava le proprie ricchezze attraverso lo schermo fiduciario del padre e che aveva redditi occulti ignoti alla stessa, dichiarando che il tenore di vita goduto dalla famiglia negli ultimi tre anni (2015, 2016, 2017) era stato di circa 95.000 euro annui sostenuto unicamente dai redditi del , atteso che ella si era dovuta occupare a tempo pieno dei gemelli, soprattutto nei RO
2 primi anni quando il marito risiedeva stabilmente a Dubai.
Con memoria depositata in data 26.01.2019 si costituiva in giudizio RO aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo che questa venisse addebitata alla moglie, chiedeva poi l'affidamento condiviso dei due figli minori e il loro collocamento a settimane alternate presso entrambi i genitori, nessuna previsione di contributo per il mantenimento indiretto dei figli e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per gli stessi nella misura del 50% ciascuno.
Contestando in toto le argomentazioni di cui al ricorso, allegava che era stata la moglie ad allontanarsi a causa della flessione reddituale che lo stesso stava ormai affrontando da qualche anno, che questa circostanza aveva creato tensioni nella coppia in quanto la moglie aveva dovuto fare affidamento sui propri genitori, e non più sul marito, per vivere in linea con gli elevati standard ai quali era stata abituata dalla famiglia di origine;
che tale disagio aveva determinato nella una tale condizione di stress Pt_1 tale da sentirsi per sua stessa ammissione non amata dal marito;
che in questa delicata situazione la famiglia della moglie aveva promesso a quest'ultima un sostanziale aiuto economico a condizione che ella però si trasferisse in Grecia;
che per questo motivo da allora egli viveva sotto la minaccia che la moglie potesse portare i figli definitivamente in Grecia e che pertanto si era visto costretto a revocare il consenso all'espatrio dei minori recandosi presso l' di NO. Organizzazione_3
Evidenziava, altresì, che la famiglia della moglie aveva sempre aiutato la figlia economicamente, nel passato e nel presente, e che ben avrebbe potuto continuare a farlo senza richiedere un trasferimento in
Grecia della con i figli, allontanandoli dal padre e dalla famiglia paterna. Allegava di essersi Pt_1 sempre occupato quotidianamente della cura dei figli, grazie alla flessibilità del suo lavoro come consulente aziendale, e di aver con loro un legame “quasi materno”, rappresentando per gli stessi una figura fondamentale;
che la moglie non aveva mai avuto la necessità di lavorare perché la famiglia di origine si era sempre fatta carico e continuava a farsi carico di tutte le spese personali della stessa, oltre che di parte delle spese famigliari.
All'udienza presidenziale, tenutasi in data 05.02.2019, venivano ampiamente sentite le parti sui fatti di causa, le quali insistevano nelle rispettive domande e il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava sul resto.
Con ordinanza presidenziale del 01.03.2019 il Presidente assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) Affida i minori e nati il 14.7.2014 in maniera condivisa Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori
2) Dispone che i minori siano collocati in via preferenziale –anche ai fini della residenza anagrafica- presso la madre nella sua attuale abitazione/ residenza di NO P.zza Mirabello
2;
3) Dispone che per i primi 3 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza i minori staranno con il padre a fine settimana alternati dal venerdì alle 18,00 sino alla domenica sera alle 20,00: il padre provvederà a prelevare i minori presso l'abitazione materna e ivi li riaccompagnerà al termine delle visite;
4) Dispone che successivamente ai tre mesi ( di cui al punto 3) e per ulteriori 3 mesi i minori potranno stare con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con onere del padre di prelevarsi e di riaccompagnarli a scuola;
5) Dispone che successivamente ai 6 mesi dalla emissione della presente ordinanza i minori potranno stare con il padre oltre che per i fine settimana anche durante la settimana per 2 giornate infrasettimanali (– indicativamente il martedì e il giovedì -di cui una con
3 pernottamento) nelle settimane in cui i minori non trascorrono con il padre il fine settimana
e una giornata ( indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva nella settimana in cui i minori trascorrono il fine settimana con il padre il tutto salvo diversi e migliori accordi che interverranno tra i genitori in ogni caso tenuto conto delle esigenze specifiche dei bambini;
6) Dispone che per le prossime vacanze estive i minori potranno stare con il padre per 2 settimane non consecutive ( dalla prossima estate 2020 i minori staranno con il padre per 2 settimane anche consecutive) .
7) Dispone che il padre possa stare con i minori ad anni alternati con la madre per le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e, ad anni alternati, per le vacanze scolastiche pasquali;
8) Assegna la casa coniugale attualmente condotta in locazione con un contratto autonomamente sottoscritto dalla ricorrente alla medesima ricorrente unitamente agli arredi
e corredi in essa esistenti;
9) Dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, in via anticipata ed entro i 5 di ogni mee, a tutolo di contributo indiretto per il mantenendo dei figli € 1.400,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal marzo 2020 ( base di calcolo marzo 2019)
- oltre al 50% delle spese di cui alla linee guida approvare dal Tribunale di NO il
14.11.2017 [omissis…]”
Il presidente f.f. nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il 24.10.2019.
Alla suddetta udienza, tenutasi innanzi al Got ER delegato per gli incombenti, i procuratori delle parti, stante la decisione dei propri assistiti di effettuare un percorso di mediazione familiare, chiedevano, fatti salvi i diritti di udienza, di rinviare la causa all'esito di tale percorso e il Giudice rinviava all'udienza del 07.05.2020 per valutare gli esiti della mediazione fatti salvi i diritti di difesa delle parti in caso di esito negativo del percorso.
Alla successiva udienza, i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e il G.I. assegnava tali termini riservando alla scadenza la decisione sui mezzi istruttori.
Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. depositata il 12.10.2020, la ricorrente, a modifica e integrazione delle proprie domande, chiedeva la previsione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli a carico del padre non inferiore a euro 2.500,00; l'autorizzazione a presentare domanda presso la competente Prefettura, nell'interesse dei figli e per Per_2 Persona_1
l'apposizione del cognome materno dopo quello paterno;
l'autorizzazione a presentare domanda per la richiesta della cittadinanza greca per i figli presso il competente . Org_4
Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. depositata il 15.10.2020, il resistente, lamentando la mancanza di equilibrio tra le parti nella frequentazione dei figli, chiedeva che venisse riconosciuto al padre un pernottamento aggiuntivo a settimana legato temporalmente al pernottamento già in essere;
che in considerazione della situazione economica dei genitori nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento per i figli, o in subordine, un contributo al mantenimento attraverso il sostentamento del nonno paterno non superiore ad euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con successive memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. entrambe le parti chiedevano l'espletamento di una Consulenza Tecnica psicodiagnostica sulle capacità genitoriali e deducevano prove orali.
Con ordinanza del 19.12.2020 il G.I. così statuiva:
- “non ammette la prova orale dedotta da parte attrice e da parte convenuta con la memoria ex
4 art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;
- non ammette la richiesta di CTU psicodiagnostica formulata dalle parti;
- ordina ad entrambe le parti di produrre in giudizio, entro la data del 17.5.2021: a. le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2017-2020, ove non già agli atti;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi del dpr n. 445/2000, nella quale sia dettagliatamente rappresentata la propria situazione economica reddituale patrimoniale, allegando i documenti nella stessa indicati, come previsto dalle Linee Guida approvate il 18.3.2019 dalla Corte di Appello di NO, dal Tribunale di NO, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NO e dell'Osservatorio della giustizia civile di NO
(modello disponibile sul sito www.tribunale.milano.it) c.visura camerale della società
[...]
e relativo atto costitutivo, con eventuali modifiche;
d. il proprio certifico storico di CP_2 residenza
- ordina all' di NO di esibire in giudizio ex art. 210 cpc facendoli Organizzazione_5 pervenire a questo Ufficio entro la data del 17.5.2021 copia delle dichiarazioni fiscali depositate dalle parti ( , nato a [...] il [...] C.F. RO
e nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_1
) dal 1.1.2017 ed ogni altro elemento utile a documentare la capacità C.F._1 reddituale e patrimoniale delle parti”; e fissava l'udienza del 27.5.2021 per l'esame della documentazione prodotta,
Alla suddetta udienza il Giudice, rilevato che parte della documentazione richiesta non era stata depositata, rinviava all'udienza del 21.10.2021, anticipando per la precisazione delle conclusioni l'udienza in data 21.12.2021. All'udienza del 21.10.2021 entrambe le parti insistevano per l'ammissione di CTU sulle capacità genitoriali delle parti.
Con ordinanza riservata emessa il 25.10.2021 il Giudice, rilevata la sempre più accesa conflittualità tra le parti, disponeva CTU al fine di verificare le condizioni psico-fisiche dei minori e la natura della relazione degli stessi con i genitori.
Depositata la relazione da parte del CTU nominato in data 26.04.2022, all'udienza del 26.05.2022, le parti davano atto della loro intenzione di nominare un coordinatore genitoriale così come suggerito nella CTU in atti, e il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza in data 11.7.2022, respingendo il ricorso di di cui al procedimento n. 41931-3/2018, in merito alla RO regolamentazione della frequentazione con i genitori secondo un calendario paritetico.
Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 06.07.2022, la ricorrente chiedeva: 1) la pronuncia di separazione;
2) l'assegnazione della casa coniugale;
3) l'affidamento condiviso dei figli con collocamento alternato e regolamentazione delle visite paterne secondo il calendario riportato
(permanenza dei figli con la madre per complessivi giorni 16 e per 12 giorni con il padre secondo uno schema che sostanzialmente prevedeva due weekend lunghi al mese dal giovedì alla domenica e due giorni infrasettimanali, il mercoledì e il giovedì, con pernotto, nelle settimane in cui l'altro genitore ha il proprio weekend di competenza, con la precisazione che tale calendario dovrà essere attuato a fronte di un primo periodo di monitoraggio di un anno circa da parte del coordinatore genitoriale, nominato concordemente dalle parti come suggerito dal CTU); 4) la previsione di un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre non inferiore a € 2.500,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, oltre al
5 75% delle spese straordinarie;
5) l'imposizione al resistente di prestare idonea garanzia reale e/o personale per il pagamento delle somme di cui sopra;
6) l'autorizzazione al rilascio e/o il rinnovo del passaporto o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio della ricorrente nonché del documento di identità valido per l'espatrio e/o passaporto dei figli minori, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare;
7) l'autorizzazione a presentare domanda presso la competente Organizzazione_6
, nell'interesse dei figli e per l'apposizione del cognome materno
[...] Per_2 Persona_1 dopo quello paterno.
Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 06.07.2022, il resistente chiedeva: 1) la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente;
2) l'affidamento dei figli con collocamento paritetico con ciascun genitore, a settimane alternate, da fine scuola lunedì sera a inizio scuola lunedì mattina seguente oppure da fine scuola venerdì sera a inizio scuola venerdì mattina seguente, garantendo una cena infrasettimanale con l'altro genitore al fine di favorire i rapporti reciproci;
3) tempi paritetici di frequentazione anche durante il periodo di vacanze;
4) la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre in misura non superiore a euro 800,00 mensili e suddivisione di tutte le spese “ordinarie e straordinarie” legate ai bambini nella misura del 50% previo consenso alla scelta delle scuole.
All'udienza dell'11.07.2022 che si teneva a trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio e assegnava alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c. così come richiesto.
Con sentenza immediatamente esecutiva n. 9088/2022 emessa in data 2.11.2022, il Tribunale di
NO così statuiva:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio civile in
[...] RO
BIELLA il 23.07.2011 con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di BIELLA nell'anno 2011, N. 32, p. 1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di stato civile del Comune di BIELLA per le annotazioni
e le ulteriori incombenze di legge,
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione svolta da , RO
4. I minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori: Persona_1 Per_2 le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta i figli si troveranno.
5. I minori sono collocati in via alternata presso i genitori con la seguente regolamentazione, salvo migliori accordi tra le parti:
i bambini staranno con la madre tutti i lunedì e martedì di ogni settimana;
i bambini staranno con il padre tutti i mercoledì e giovedì di ogni settimana;
i bambini staranno con ciascun genitore a weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con ri-accompagnamento a scuola.
Durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con i figli, da programmarsi entro il 30 aprile di ogni anno. La settimana di Ferragosto verrà trascorsa con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni.
6 Le vacanze natalizie verranno suddivise in modo paritario fra i genitori, con l'alternanza di anno in anno del Natale e del Capodanno.
Le vacanze scolastiche pasquali e quelle di Carnevale verranno trascorse, ad anni alterni con
l'uno o l'altro genitore.
I ponti e altre festività verranno suddivise in modo paritario con un calendario da definirsi a inizio anno. il genitore che non tiene con sé i figli potrà telefonare ai minori una volta nella fascia oraria dalle ore 19 alle 20; ciascun genitore, quando avrà con sé i figli, avrà la responsabilità di contattare l'altro affinché i bambini possano comunicare con il genitore con il quale non si trovano. La telefonata dovrà essere dedicata esclusivamente alla comunicazione tra i bambini
e il genitore.
6. Pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, con decorrenza dalla RO mensilità successiva a quella di pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di euro 800,00, oltre Org_ rivalutazione monetaria
7. Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli come da Linee Guida del Tribunale e della
Corte d'Appello di NO [omissis…]
8. Compensa tra le parti le spese di lite.
9. Pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU come già liquidate con decreto in data 12.5.2022
Il Tribunale ha accolto la domanda di separazione considerato il fallimento del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni delle parti e tenuto conto dell'importante conflittualità emersa nel corso del giudizio, che non ha consentito nemmeno il raggiungimento di un accordo, nonostante l'esperita CTU sulle capacità genitoriali, richiesta da entrambi le parti e resasi necessaria.. Con riguardo alla responsabilità genitoriale e ai tempi di permanenza con i genitori, il Giudice ha accolto la domanda di affido condiviso dei due minori svolta da entrambe le parti, non essendo emersi elementi ostativi rispetto ad un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e, recependo le indicazioni del CTU in merito a una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza dei minori in quanto conforme all'interesse degli stessi, e considerata la ancora tenera età dei minori, ha disposto la regolamentazione paritetica del collocamento secondo il calendario riportato in dispositivo. In proposito, ha osservato che tale regolamentazione garantisce ai minori la presenza e l'accudimento di entrambi i genitori durante ogni settimana e la riduzione dei “passaggi” (come suggerito dal CTU), che avverranno sempre e comunque tramite la scuola;
e garantisce altresì una stabilità di abitudini, fondamentale in considerazione dell'età dei due minori, ancora esposti alla conflittualità esistente fra i genitori. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale della il Giudice ha ritenuto di non dover Pt_1 provvedere in merito, visto che il contratto di affitto è intestato alla ricorrente e il resistente non ha avanzato nessuna pretesa al riguardo. In punto economico, il Tribunale ha rilevato l'inattendibilità delle situazioni economico-patrimoniali rappresentate dalle parti atteso che entrambi non hanno chiarito in modo adeguato la propria attuale condizione economica, reddituale e lavorativa. La da un Pt_1 lato, non ha depositato il contratto per il lavoro asseritamente iniziato e comunicato solo in sede di
CTU, né chiarito l'ammontare della retribuzione dalla stessa percepito;
ha continuato a mantenere un elevato tenore di vita (sostiene ancora oggi un canone annuo di locazione pari a euro 36.000,00) nonostante il venir meno delle risorse del marito, circostanza che fa ritenere ancora attuale l'apporto a
7 lei fornito dalla famiglia di origine. Anche la situazione economico patrimoniale rappresentata da non è apparsa veritiera, considerata anche la doppia residenza fiscale del resistente RO
(in Italia e negli Emirati Arabi), la maggior parte dell'attività lavorativa di consulenza è risultata essere stata svolta dal all'estero, in particolare a Dubai e i redditi dichiarati in quello Stato non sono CP_1 stati adeguatamente chiariti in modo trasparente. Il resistente ha dichiarato di percepire, ad oggi, una retribuzione mensile di 1.666 euro, tuttavia, ha in essere, sin dall'inizio del procedimento, un contratto di locazione con canone mensile di circa 2.000 euro mensile. Non è neppure apparso verosimile che il faccia affidamento e viva con quanto a lui spontaneamente versato dal padre (che lui RO stesso ha dichiarato essere pensionato e con poche risorse economiche). Ciò posto, il Tribunale, tenuto conto della previsione del collocamento paritario dei minori con conseguenti maggiori esborsi dal er il mantenimento diretto dei figli, ha rideterminato l'ammontare dell'assegno stabilito a carico CP_1 del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli in euro 800,00 con suddivisione delle spese extra assegno nella misura del 50% per ciascun genitore. Ha poi respinto la domanda della di Pt_1 imposizione di idonea garanzia a carico del non sussistendone i presupposti, e ha RO dichiarato inammissibili le altre domande della sul rilievo che i minori sono stati affidati Pt_1 congiuntamente ad entrambi i genitori.
Il procedimento di appello
ha proposto appello per la riforma parziale della sentenza n. 9088/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di NO in data 2.11.2022, depositata in cancelleria il 14.11.2022, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta sentenza, formulando le conclusioni che seguono:
IN VIA PRELIMINARE sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza n. 9088/2022 emessa dal
Tribunale di NO in data 2 novembre 2022 (e pubblicata il 17 novembre 2022), sul capo relativo alla determinazione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei minori, con reviviscenza della statuizione contenuta nell'ordinanza presidenziale sul punto,
NEL MERITO
a parziale riforma della sentenza n. 9088/2022 (R.G. n. 41931/2018) del Tribunale di NO,
1. disporre che i minori siano collocati prevalentemente presso la madre nell'abitazione familiare sita in NO, Piazza Mirabello n. 2, e che il padre possa tenere con sé i minori per complessivi 12 giorni nell'arco di un mese, secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati dal giovedì alla domenica, con prelievo all'uscita da scuola il giovedì pomeriggio e riaccompagnamento a casa della madre la domenica sera dopo cena;
- per due pomeriggi infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materna, con prelievo all'uscita da scuola il mercoledì pomeriggio
e riaccompagnamento a casa della madre il giovedì sera, dopo cena;
2. disporre che, durante le vacanze scolastiche estive (da giugno a settembre), ciascun genitore possa tenere con sé i minori per un numero paritario di giorni in ciascun mese, alternando di anno in anno la settimana in cui cade il compleanno dei minori;
3. disporre che i minori possano trascorrere con la madre, anche se di spettanza paterna secondo la regolare alternanza, i giorni della Pasqua ortodossa, quando non coincidono con
8 quelli della Pasqua cattolica;
4. porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un importo mensile complessivamente non inferiore ad €
2.500,00 (€ 1.250,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della sentenza, oltre al
75% delle spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di NO;
5. condannare il Signor al pagamento delle spese di lite, nonché alla RO refusione delle spese processuali del presente giudizio di secondo grado;
Con istanze istruttorie di prova orale per testi e accertamenti ex art. 210 c.p.c.
L'appellante a dedotto i seguenti motivi di impugnazione: Parte_1
1. In punto di collocamento dei minori e determinazione dei periodi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore (capo 5 sentenza impugnata): errata interpretazione e contraddittoria motivazione in merito alle richieste dell'appellante, erronea valutazione degli elementi alla base della decisione e violazione dell'art. 337-ter c.c. ha lamentato che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire acriticamente quanto evidenziato dalla CTU su presupposti fattualmente erronei senza dare conto di quali elementi, invece, avrebbero portato a considerare contrario all'interesse dei minori il collocamento prevalente dei minori presso la madre come dalla stessa richiesto. Invero, l'appellante ha rilevato la contraddizione in cui sarebbe incorso il Tribunale che dapprima ha riconosciuto il contrasto tra i genitori in merito alle modalità di collocamento dei minori, ma poi ha affermato che “le parti sono d'accordo venga disposto in modo paritario”; affermazione, quest'ultima, che non troverebbe riscontro nelle domande della ricorrente, la quale avrebbe sempre domandato – sia nei propri atti difensivi, sia per mezzo del proprio CTP, sia in sede di udienza all'esito della CTU – l'affidamento condiviso dei minori con loro collocamento prevalente presso la madre e un regime di frequentazioni padre/figli standard. Sostiene la i essersi sempre opposta al collocamento paritario dei figli, posto che il padre: 1) Pt_1 avrebbe tenuto comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei bambini, permettendo ai figli di sviluppare abitudini diseducative (eccessiva permissività, regali di devices tecnologici) e impedendo ai minori continuità e stabilità nello svolgimento delle loro attività extrascolastiche, vincolate alle sue autonome ed estemporanee decisioni;
2) avrebbe dimostrato scarso interesse per il loro benessere fisico e psichico, opponendosi alle diverse sollecitazioni materne rispetto alla necessità di svolgere approfondimenti di carattere psicologico e comportamentale sui minori
(recentemente i genitori sono stati invitati dalle insegnanti a sottoporre i minori ad una valutazione per sospetto Disturbo Specifico dell'Apprendimento) e altresì in otto anni non avrebbe mai acconsentito le visite dentistiche per i figli, rendendo necessario l'intervento del coordinatore genitoriale;
3) in corso di CTU, avrebbe mostrato un atteggiamento a tratti reticente nel favorire l'accesso alla figura materna. Ha poi affermato l'appellante che la domanda di collocamento paritetico avanzata dal padre sarebbe unicamente e strumentalmente finalizzata a ridurre, ovvero azzerare il contributo paterno al mantenimento degli stessi in quanto a seguito della pubblicazione della sentenza controparte avrebbe improvvisamente ridotto il tempo a disposizione con i figli durante i periodi di sua spettanza, lasciandoli con una babysitter o con la sua nuova compagna. A titolo esemplificativo ha riferito che durante lo scorso mese di gennaio, il sig. , RO dovendo trascorrere una settimana fuori dall'Italia, avrebbe delegato l'accudimento dei minori alla babysitter (durante il giorno) e alla di lui compagna (di notte), senza informare di ciò la sig.ra
Il comportamento del padre avrebbe avuto come conseguenza quella di danneggiare i Pt_1 minori, i quali si sarebbero resi conto dell'improvviso calo della presenza paterna avvenuto
9 all'esito del giudizio, e avrebbero altresì avvertito un mutamento della propensione paterna ad assecondare i loro desiderata. L'appellante ha inoltre rilevato che nonostante le indicazioni della CTU abbiano evidenziato la necessità di evitare troppi “passaggi” dei minori da un genitore all'altro nel corso della settimana, la calendarizzazione stabilita con la sentenza impugnata non sembrerebbe rispondere a tale esigenza atteso che nelle settimane con weekend di spettanza materna i bambini devono spostarsi da un'abitazione all'altra praticamente ogni due giorni. Parimenti, in sede di CTU l'effettiva praticabilità di un collocamento paritario era stata condizionata all'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale, percorso che attualmente
è stato interrotto a causa delle impossibilità delle parti di trovare un punto di incontro rispetto alla gestione delle spese straordinarie in favore dei minori. Infine, la difesa ha segnalato gravi fatti dei quali è venuta a conoscenza solo recentemente la sua assistita, la quale avrebbe appreso dal figlio che il padre sarebbe solito, alla presenza dei figli, maneggiare ingenti quantità di Persona_1 denaro contante, che l'uomo custodirebbe (suddiviso in “pacchetti” di banconote) nascosto in un
(solo apparentemente) piccolo sportello chiuso a chiave situato nel bagno, sotto il wc, nonché nelle federe dei propri cuscini. L'appellante ha pertanto chiesto di disporre il collocamento prevalente di e presso la madre con periodi di permanenza dei figli Persona_1 Per_2 presso il padre per complessivi 12 giorni nell'arco del mese, secondo il calendario già illustrato nelle richieste conclusive formulate in primo grado, e di recepire l'accordo delle parti – immotivatamente ignorato dal Tribunale – circa l'equa suddivisione tra i genitori durante le vacanze estive dei minori, affinché gli stessi possano trascorrere in ogni mese metà del tempo con ciascun genitore.
2. In punto di contributo paterno al mantenimento dei minori e al pagamento delle spese straordinarie per i figli (capi 6 e 7 sentenza impugnata): errata ricostruzione della situazione economica del signor e violazione dell'art. 337-ter c.c. ha contestato RO
l'affermazione del Tribunale secondo cui al ménage familiare ha contribuito economicamente la famiglia di origine della sig.ra la quale si sarebbe limitata a contribuire talvolta ad alcune Pt_1 spese personali dell'appellante e a intervenire più consistentemente solo per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare, quando il nel luglio 2018 aveva RO unilateralmente deciso di disdire il contratto di locazione del quale si era sempre fatto esclusivamente carico. La scelta della di continuare a vivere nell'abitazione familiare è Pt_1 da ricondursi alla volontà della madre di garantire ai bambini stabilità e continuità quantomeno a livello abitativo proprio nel momento della disgregazione del nucleo familiare. Ha poi affermato che l'odierna appellante, prima della separazione e nel periodo immediatamente successivo ad essa, non ha svolto alcuna attività lavorativa, in ragione della posizione economica del marito, il quale ha sempre provveduto alle esigenze familiari garantendo anche alla moglie l'elevato tenore di vita cui lui stesso era abituato. Per tale motivo la stessa non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi, essendosi limitata a svolgere saltuarie attività come libera professionista. Sul punto ha precisato che la mancata produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi percepiti tramite le predette attività occasionali è dovuta al fatto che sino alla conclusione del giudizio di primo grado, non erano ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti in quell'anno di imposta (dichiarazione che, infatti, è stata regolarmente presentata in epoca successiva). Circa la situazione economica del , vista l'assoluta RO inverosimiglianza della sua posizione lavorativa e la mancata corrispondenza (sia durante l'unione matrimoniale, sia a seguito della separazione) tra il tenore di vita da lui goduto e i redditi
10 dallo stesso dichiarati nel corso del giudizio di primo – laddove è altresì emerso che lo stesso avrebbe effettuato diverse operazioni societarie e intestazioni fittizie al fine di sottrarre dalla sua disponibilità risorse rilevanti – il Tribunale avrebbe potuto disporre un accertamento da parte della polizia tributaria, anche avente ad oggetto beni intestati a soggetti diversi. Pur essendo l'esercizio di tale potere rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice, è comunque necessario che – in presenza della richiesta di una delle parti – lo stesso fornisca congrua motivazione qualora ritenga di non dover disporre gli approfondimenti richiesti. Inoltre, l'appellante ha dedotto che essendo l'obbligo di mantenimento dei figli gravante primariamente e integralmente sui genitori, non si può fare affidamento su eventuali aiuti economici degli ascendenti, la cui obbligazione è meramente sussidiaria, qualora uno dei genitori sia in grado di far fronte alle esigenze dei figli con tutte le proprie sostanze patrimoniali e reddituali. Sul punto, ha allegato che l'importo del contributo mensile paterno al mantenimento dei figli stabilito in sentenza (pari ad € 800,00), oltre a non essere assolutamente adeguato rispetto alla capacità economica del e a RO non trovare giustificazione nel modesto aumento dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, non è sufficiente a garantire ai minori il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, e di cui godono tuttora nei tempi di permanenza paterni. Da ultimo, secondo la difesa, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto che oggi è la a Pt_1 corrispondere mensilmente il canone di locazione dell'abitazione coniugale, precedentemente pagato integralmente dall'odierno appellato. Ha pertanto chiesto che venga posto a carico del padre un assegno di mantenimento a favore dei figli non inferiore a complessivi € 2.500,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie per i minori, spese ulteriori che il padre si sarebbe sempre rifiutato di rimborsare.
3. In punto di suddivisione delle spese di lite (capo 8 sentenza impugnata): mancata considerazione
(e menzione) dei molteplici ricorsi ex art. 709 u.c. c.p.c. promossi dall'odierno appellato e tutti rigettati e conseguente errata valutazione dei fatti alla base della decisione sul punto e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ha dedotto che il Giudice avrebbe dovuto considerare che l'odierno appellato ha abusato dello strumento processuale, proponendo ben tre ricorsi ex art. 709 u.c. c.p.c., che hanno dato origine ad altrettanti subprocedimenti, conclusi con il rigetto delle domande stante l'infondatezza delle pretese avanzate. Così facendo, controparte ha complicato ulteriormente la difficile vicenda processuale, inasprendo oltremodo il già esasperato conflitto genitoriale e determinando una dilatazione dei tempi processuali e ha altresì costretto la sig.ra a Pt_1 resistere – con conseguente aggravio di costi a suo carico – ad una serie di azioni evidentemente strumentali e infondate.
*******
In data 15.09.2023 si è costituito in appello con comparsa chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettata ogni richiesta istruttoria, respingere l'appello proposto dalla signora Parte_2
[...] in via preliminare perché inammissibile;
nel merito perchè infondato in fatto ed in diritto e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza gravata.
Condannare l'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite
11 temeraria da liquidarsi in via equitativa.
Condannare, altresi, l'appellante alla rifusione di tutte le spese di lite da distrarsi al difensore che si dichiara antistatario.
Con istanze istruttorie di prova orale per testi e accertamenti ex art. 210 c.p.c. ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione RO del dovere di chiarezza, sinteticità e specificità, fissato dall'art. 342 c.p.c., così come riformulato dal legislatore della riforma Cartabia, espressamente richiamato dall'art. 473 bis.30 c.p.c. L'appellato ha dedotto che l'atto di appello, lungo ben 51 pagine, nonostante la semplicità delle quaestio iuris e delle quaestio facti poste alla base della decisione impugnata, contiene un'imponente massa d'informazioni non soltanto ripetutamente e confusamente illustrate ma irrilevanti ai fini della decisione e non provate rendendo così impossibile focalizzare i fatti dirimenti. Di tanto si dovrà tener conto in sede di liquidazione delle spese.
Nel merito, sul primo motivo di appello riguardante il collocamento dei minori, la difesa appellata ha contestato integralmente le allegazioni avversarie rilevando che la collocazione paritaria è stata disposta non perché richiesto dalle parti ma per decisione del Collegio dopo un'attenta e ponderata valutazione di quanto rilevato e indicato dalla C.T.U; che all'udienza del 26 maggio 2022 la difesa dell'odierna appellante aveva dichiarato di ritenere “più confacente all'interesse dei minori un calendario paritetico, ma non a settimane alternate dal lunedì alla domenica”; che i presunti “gravi fatti dei quali è venuta a conoscenza solo recentemente” non sono supportati da alcuna prova e non possono trovare ingresso in questo grado di giudizio;
che le affermazioni circa le abitudini diseducative del padre e il suo presunto disinteresse nei confronti dei figli non trovano alcun riscontro con quanto emerso in sede di CTU laddove, invece, è emersa l'adeguatezza genitoriale del
[...]
, il quale è risultato in grado di garantire l'accesso alla madre;
che nel gennaio 2023, per la CP_1 prima volta e per un viaggio di lavoro l'appellato si è dovuto allontanare da NO affidando i minori a terzi per 48 ore, e informando tempestivamente la di tale circostanza;
che l'intervento del Pt_1 coordinatore genitoriale, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, è stato proposto – non condizionato – dalla CTU per fornire ai genitori un “supporto rispetto ad una evoluzione del conflitto verso la risoluzione o, perlomeno, una mitigazione”; che peraltro il percorso di coordinazione genitoriale è stato avviato fin da luglio 2022 ma poi sospeso dalla mediatrice dott.ssa avendo CP_4 percepito scarsa fiducia nei suoi confronti in modo particolare da parte della sig.ra che il Pt_1
Tribunale ha regolamentato le modalità di collocazione durante l'estate facendo salvi “migliori accordi tra le parti”.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello in ordine al contributo paterno al mantenimento dei minori, ha osservato che l'appellante – oggi poco più che quarantenne, che ha RO conseguito una laurea in psicologia, che parla fluentemente più lingue (greco, inglese, tedesco e spagnolo) e che in passato, stando in Italia, ha lavorato per l'azienda di famiglia – è disoccupata per sua decisione in quanto non ha la necessità di lavorare grazie all'aiuto economico che riceve dai suoi genitori. Sostiene che il volontario stato di disoccupazione dell'appellante non rileva ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per la prole. Circa la ricostruzione riportata nell'atto di appello in merito della situazione economica del sig. , la difesa ha rilevato che tali RO circostanze sono già state portate all'attenzione del Giudice del primo grado, il quale non le ha tenute in considerazione proprio perché prive di alcun fondamento e prova. In particolare, nel contestare integralmente le deduzioni avversarie e a chiarimento della propria situazione lavorativa,
[...]
ha precisato di essere laureato in economia e commercio e di svolgere attività di consulente CP_1
12 aziendale;
ha la propria residenza fiscale anche a Dubai con visto che scadrà a breve e che non verrà rinnovata mancandone i presupposti. Attualmente, dispone di un'entrata mensile complessiva di €
3.666,00 (in quanto Amministratore Delegato nonché Socio Unico della , e Org_8 Org_9
e co-amministratore della oltre ad alcuni fringe benefits (come il
[...] Organizzazione_10 pagamento dell'affitto dell'appartamento a NO, peraltro sede legale della ”, in cui vive Org_8 con i figli, un'auto del 2021 ed una carta di credito con un rimborso spese forfettario Org_11 fino a €1.000,00, e il pagamento del cellulare in dotazione). Ha allegato di aver subito un decremento delle proprie entrate anche a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro e collaborazione con il padre della signora a seguito della separazione. Circa le attuali esigenze economiche dei Pt_1 figli, l'appellato ha evidenziato che poiché i minori frequentano la IV classe della scuola elementare pubblica, non hanno problemi di salute, usufruiscono della mensa durante il periodo scolastico, svolgono regolarmente attività sportive extrascolastiche che sono suddivise al 50% tra i genitori, sarebbe necessario per il loro mantenimento una spesa in eccesso di € 16.000,00 annui escludendo le spese per la locazione e per i viaggi, che dovrebbe essere sostenuta da entrambi i genitori nella misura del 50%. Ciononostante, e sebbene sia stato disposto il collocamento paritario, il RO continua a versare alla madre un contributo per i minori pari ad € 9.600,00 annui, con la conseguenza che allo stato le spese ordinarie sono integralmente a carico del padre. Tuttavia l'appellato, non chiede di riconoscere non dovuto l'assegno per il mantenimento dei figli, nel tentativo di ridurre la conflittualità con la controparte, ma formula ferma opposizione alla richiesta di aumento dell'assegno ad € 2.500,00.
Con riferimento al terzo motivo di appello relativo alla suddivisione delle spese di lite, secondo parte appellata vi è stata una reciproca soccombenza atteso che le domande svolte dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado riguardanti la richiesta di collocamento dei minori presso di lei, il contributo di mantenimento paterno di € 4.250,00 mensili oltre il 100% delle spese della scuola privata frequentata dei figli ed il 75% delle altre spese straordinarie sono state rigettate.
***
Le parti hanno depositato nei termini le note scritte, con le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, e il P.G. ha espresso parere scritto negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ex art 127 ter cpc il 4.10.2023 e il parere del
Procuratore Generale che ha chiesto la conferma del decreto impugnato, ha riservato la decisione in data 5.10.2023.
Con ordinanza depositata il 10.10.2023 la Corte ha nominato l'avv. Federica Martini curatore speciale dei minori e rinviando all'udienza dell'11.1.2024 e Persona_1 Persona_2 disponendo la trattazione orale della causa con comparizione personale delle parti.
Con memoria depositata il 4.12.2023 si è costituito il curatore speciale dei minori concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Ha sottolineato il curatore speciale che i genitori, pur avendo insistito entrambi per l'esecuzione della
CTU, che inevitabilmente espone i minori ad una valutazione clinica non semplice, non hanno poi saputo cogliere i suggerimenti e le indicazioni espresse in quella sede rimanendo sulle reciproche posizioni.
A sostegno delle conclusioni rassegnate il curatore speciale ha quindi sostenuto che l'attuale assetto di collocamento dei minori è ancora rispondente all'interesse degli stessi in ragione delle difficoltà relazionali dei genitori, della fragilità dei figli e dal fatto che entrambi i genitori sono parsi nel
13 complesso adeguati ed i minori legati ad entrambi, come evidenziato in primo grado dal CTU le cui valutazioni in ordine alla suggerita suddivisione paritaria dei tempi di permanenza risultano ancora attuali. Ciò al fine di evitare che la continua rivendicazione reciproca del proprio ruolo possa esporre i figli ad un rischio evolutivo maggiore.
Quanto alla richiesta modifica del contributo al mantenimento avanzata dall'appellante il curatore speciale si è rimesso al Collegio, pur sottolineando che la documentazione prodotta dalle parti non consenta di valutare pienamente la consistenza dei rispettivi patrimoni, situazione che richiederebbe approfondimenti nelle sedi opportune.
All'udienza dell'11.1.2024 le parti hanno formulato conclusioni congiunte e la Corte, acquisito il parere favorevole del Procuratore Generale, ha trattenuto la causa in decisione.
Si riportano di seguito le conclusioni congiunte: “ Le parti dichiarano di avere trovato un accordo prevedendo l'incremento del contributo paterno al mantenimento dei due figli minori ad € 1.700,00
( millesettecento ) mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di NO, con decorrenza dalla mensilità di Febbraio 2024. Prima rivalutazione Istat Febbraio 2025 con base Febbraio 2024. L'assegno verrà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Fermo tutto il resto. Rinuncia di entrambe le parti alle ulteriori domande reciprocamente svolte.
Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Impegno delle parti a presentare domanda di divorzio congiunta, alle medesime suindicate condizioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del presente procedimento.”
Motivi della decisione
Si rileva preliminarmente che esorbita dalla cognizione di questa Corte qualsiasi domanda inerente al divorzio.
Ciò posto, osserva la Corte che l'accordo raggiunto dalle parti appare suscettibile di positivo apprezzamento, frutto com'è della consapevole volontà da loro espressa assistiti dai rispettivi procuratori e non emergendo dalla pattuizione alcun contrasto con norme imperative.
Pertanto, alla Corte non resta che provvedere per quanto di competenza, dando atto dell'accordo concluso inter partes e statuendo in conformità con riferimento alle conclusioni congiunte proposte in relazione alle domande avanzate dalle parti nel presente giudizio di appello avverso la sentenza di separazione.
Le spese processuali del curatore speciale dei minori, considerata la solvibilità dei genitori dei due minori, devono essere poste a carico di e in Parte_1 RO solido tra loro. Data l'ammissione al gratuito patrocinio del curatore speciale le spese vengono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 9088/2022,
[...] RO pronunciata dal Tribunale di NO in data 2.11.2022, assorbita ogni altra questione, così provvede:
- Provvede in conformità alle conclusioni congiunte che qui si trascrivono:
Le parti dichiarano di avere trovato un accordo prevedendo l'incremento del contributo paterno al mantenimento dei due figli minori ad € 1.700,00 ( millesettecento ) mensili, oltre al
14 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di NO, con decorrenza dalla mensilità di Febbraio 2024. Prima rivalutazione Istat Febbraio 2025 con base Febbraio
2024. L'assegno verrà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Fermo tutto il resto. Rinuncia di entrambe le parti alle ulteriori domande reciprocamente svolte. Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
- Pone a carico di e in solido tra loro le Parte_1 RO spese processuali del curatore speciale dei minori ammesso al gratuito patrocinio, che vengono liquidate con separato decreto, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in NO in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Manuela Scudieri Anna Maria Pizzi
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 16.05.2023 da:
(C.F. ) nata a [...], il [...], , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti. Gianpaolo Di Pietto, Viviana A. Cugnasca e
Paola Zanoni sito in NO, Viale Bianca Maria n. 33, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...] RO C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Zaira Cicoria sito in NO, viale Beatrice d'Este
n.10, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Con l'intervento del curatore speciale dei minori e avv. Federica Persona_1 Persona_2
Martini ( nominata dalla Corte d'appello con ordinanza depositata il 10.10.2023 ) del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione personale di coniugi n. 9088/2022, emessa dal Tribunale di NO in data 2.11.2022 (pubblicata il 17.11.2022), non notificata, nell'ambito della vertenza avente RG n. 41931/2018
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti dichiarano di avere trovato un accordo prevedendo l'incremento del contributo paterno al mantenimento dei due figli minori ad € 1.700,00 ( millesettecento ) mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di NO, con decorrenza dalla mensilità di Febbraio
2024. Prima rivalutazione Istat Febbraio 2025 con base Febbraio 2024. L'assegno verrà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Fermo tutto il resto. Rinuncia di entrambe le parti alle ulteriori domande reciprocamente svolte. Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Impegno delle parti a presentare domanda di divorzio congiunta, alle medesime suindicate condizioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del presente procedimento.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento di primo grado
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Biella il 23.07.2011 con atto iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune nell'anno 2011, N. 32, p. 1, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati in data 14.7.2014 i due figli e Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13.09.2018 adiva il Tribunale di NO chiedendo la Parte_1 pronuncia di separazione, l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento presso di lei e conseguente assegnazione della ex casa coniugale e previsione di un regime di visite in favore del padre, un contributo di mantenimento paterno per i figli di euro 4.250,00 mensili oltre al 100% delle spese della scuola privata frequentata dai figli e il 75% delle altre spese straordinarie. Allegava che dopo la nascita dei figli iniziavano ad emergere i primi dissidi legati principalmente all'occupazione professionale del marito, da sempre poco chiara;
che nel mese di ottobre 2012 aveva RO deciso di trasferire la famiglia nell'appartamento di Piazza Mirabello 2, provvedendo regolarmente al pagamento del relativo canone (36.000 euro annui) sino al giugno 2018, quando decideva autonomamente di recedere dal contratto;
che nel 2013 il marito aveva iniziato a lavorare per la società del suocero, la e di fatto si era trasferito a Dubai, dove risiedeva stabilmente sino al 2016 Org_1
e per buona parte del 2017; che nel 2016 avevano iniziato un percorso di mediazione per cercare di risolvere i loro problemi, ma che dopo quattro sessioni veva deciso di non presentarsi più agli CP_1 incontri;
che tra il 2016 e il 2017, pertanto, i rapporti tra i coniugi si deterioravano sempre di più fino ad arrivare ad essere nulli;
che nel 2017 i gemelli venivano iscritti alla di Organizzazione_2
NO, la cui retta per ciascun figlio era di 10.000 euro annui che veniva pagata interamente dal
[...]
. Evidenziava, infine, la non chiara situazione lavorativa ed economico/reddituale del marito, CP_1 adducendo che lo stesso dissimulava le proprie ricchezze attraverso lo schermo fiduciario del padre e che aveva redditi occulti ignoti alla stessa, dichiarando che il tenore di vita goduto dalla famiglia negli ultimi tre anni (2015, 2016, 2017) era stato di circa 95.000 euro annui sostenuto unicamente dai redditi del , atteso che ella si era dovuta occupare a tempo pieno dei gemelli, soprattutto nei RO
2 primi anni quando il marito risiedeva stabilmente a Dubai.
Con memoria depositata in data 26.01.2019 si costituiva in giudizio RO aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo che questa venisse addebitata alla moglie, chiedeva poi l'affidamento condiviso dei due figli minori e il loro collocamento a settimane alternate presso entrambi i genitori, nessuna previsione di contributo per il mantenimento indiretto dei figli e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per gli stessi nella misura del 50% ciascuno.
Contestando in toto le argomentazioni di cui al ricorso, allegava che era stata la moglie ad allontanarsi a causa della flessione reddituale che lo stesso stava ormai affrontando da qualche anno, che questa circostanza aveva creato tensioni nella coppia in quanto la moglie aveva dovuto fare affidamento sui propri genitori, e non più sul marito, per vivere in linea con gli elevati standard ai quali era stata abituata dalla famiglia di origine;
che tale disagio aveva determinato nella una tale condizione di stress Pt_1 tale da sentirsi per sua stessa ammissione non amata dal marito;
che in questa delicata situazione la famiglia della moglie aveva promesso a quest'ultima un sostanziale aiuto economico a condizione che ella però si trasferisse in Grecia;
che per questo motivo da allora egli viveva sotto la minaccia che la moglie potesse portare i figli definitivamente in Grecia e che pertanto si era visto costretto a revocare il consenso all'espatrio dei minori recandosi presso l' di NO. Organizzazione_3
Evidenziava, altresì, che la famiglia della moglie aveva sempre aiutato la figlia economicamente, nel passato e nel presente, e che ben avrebbe potuto continuare a farlo senza richiedere un trasferimento in
Grecia della con i figli, allontanandoli dal padre e dalla famiglia paterna. Allegava di essersi Pt_1 sempre occupato quotidianamente della cura dei figli, grazie alla flessibilità del suo lavoro come consulente aziendale, e di aver con loro un legame “quasi materno”, rappresentando per gli stessi una figura fondamentale;
che la moglie non aveva mai avuto la necessità di lavorare perché la famiglia di origine si era sempre fatta carico e continuava a farsi carico di tutte le spese personali della stessa, oltre che di parte delle spese famigliari.
All'udienza presidenziale, tenutasi in data 05.02.2019, venivano ampiamente sentite le parti sui fatti di causa, le quali insistevano nelle rispettive domande e il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava sul resto.
Con ordinanza presidenziale del 01.03.2019 il Presidente assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) Affida i minori e nati il 14.7.2014 in maniera condivisa Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori
2) Dispone che i minori siano collocati in via preferenziale –anche ai fini della residenza anagrafica- presso la madre nella sua attuale abitazione/ residenza di NO P.zza Mirabello
2;
3) Dispone che per i primi 3 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza i minori staranno con il padre a fine settimana alternati dal venerdì alle 18,00 sino alla domenica sera alle 20,00: il padre provvederà a prelevare i minori presso l'abitazione materna e ivi li riaccompagnerà al termine delle visite;
4) Dispone che successivamente ai tre mesi ( di cui al punto 3) e per ulteriori 3 mesi i minori potranno stare con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con onere del padre di prelevarsi e di riaccompagnarli a scuola;
5) Dispone che successivamente ai 6 mesi dalla emissione della presente ordinanza i minori potranno stare con il padre oltre che per i fine settimana anche durante la settimana per 2 giornate infrasettimanali (– indicativamente il martedì e il giovedì -di cui una con
3 pernottamento) nelle settimane in cui i minori non trascorrono con il padre il fine settimana
e una giornata ( indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva nella settimana in cui i minori trascorrono il fine settimana con il padre il tutto salvo diversi e migliori accordi che interverranno tra i genitori in ogni caso tenuto conto delle esigenze specifiche dei bambini;
6) Dispone che per le prossime vacanze estive i minori potranno stare con il padre per 2 settimane non consecutive ( dalla prossima estate 2020 i minori staranno con il padre per 2 settimane anche consecutive) .
7) Dispone che il padre possa stare con i minori ad anni alternati con la madre per le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e, ad anni alternati, per le vacanze scolastiche pasquali;
8) Assegna la casa coniugale attualmente condotta in locazione con un contratto autonomamente sottoscritto dalla ricorrente alla medesima ricorrente unitamente agli arredi
e corredi in essa esistenti;
9) Dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, in via anticipata ed entro i 5 di ogni mee, a tutolo di contributo indiretto per il mantenendo dei figli € 1.400,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal marzo 2020 ( base di calcolo marzo 2019)
- oltre al 50% delle spese di cui alla linee guida approvare dal Tribunale di NO il
14.11.2017 [omissis…]”
Il presidente f.f. nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il 24.10.2019.
Alla suddetta udienza, tenutasi innanzi al Got ER delegato per gli incombenti, i procuratori delle parti, stante la decisione dei propri assistiti di effettuare un percorso di mediazione familiare, chiedevano, fatti salvi i diritti di udienza, di rinviare la causa all'esito di tale percorso e il Giudice rinviava all'udienza del 07.05.2020 per valutare gli esiti della mediazione fatti salvi i diritti di difesa delle parti in caso di esito negativo del percorso.
Alla successiva udienza, i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e il G.I. assegnava tali termini riservando alla scadenza la decisione sui mezzi istruttori.
Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. depositata il 12.10.2020, la ricorrente, a modifica e integrazione delle proprie domande, chiedeva la previsione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli a carico del padre non inferiore a euro 2.500,00; l'autorizzazione a presentare domanda presso la competente Prefettura, nell'interesse dei figli e per Per_2 Persona_1
l'apposizione del cognome materno dopo quello paterno;
l'autorizzazione a presentare domanda per la richiesta della cittadinanza greca per i figli presso il competente . Org_4
Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. depositata il 15.10.2020, il resistente, lamentando la mancanza di equilibrio tra le parti nella frequentazione dei figli, chiedeva che venisse riconosciuto al padre un pernottamento aggiuntivo a settimana legato temporalmente al pernottamento già in essere;
che in considerazione della situazione economica dei genitori nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento per i figli, o in subordine, un contributo al mantenimento attraverso il sostentamento del nonno paterno non superiore ad euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con successive memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. entrambe le parti chiedevano l'espletamento di una Consulenza Tecnica psicodiagnostica sulle capacità genitoriali e deducevano prove orali.
Con ordinanza del 19.12.2020 il G.I. così statuiva:
- “non ammette la prova orale dedotta da parte attrice e da parte convenuta con la memoria ex
4 art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;
- non ammette la richiesta di CTU psicodiagnostica formulata dalle parti;
- ordina ad entrambe le parti di produrre in giudizio, entro la data del 17.5.2021: a. le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2017-2020, ove non già agli atti;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi del dpr n. 445/2000, nella quale sia dettagliatamente rappresentata la propria situazione economica reddituale patrimoniale, allegando i documenti nella stessa indicati, come previsto dalle Linee Guida approvate il 18.3.2019 dalla Corte di Appello di NO, dal Tribunale di NO, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NO e dell'Osservatorio della giustizia civile di NO
(modello disponibile sul sito www.tribunale.milano.it) c.visura camerale della società
[...]
e relativo atto costitutivo, con eventuali modifiche;
d. il proprio certifico storico di CP_2 residenza
- ordina all' di NO di esibire in giudizio ex art. 210 cpc facendoli Organizzazione_5 pervenire a questo Ufficio entro la data del 17.5.2021 copia delle dichiarazioni fiscali depositate dalle parti ( , nato a [...] il [...] C.F. RO
e nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_1
) dal 1.1.2017 ed ogni altro elemento utile a documentare la capacità C.F._1 reddituale e patrimoniale delle parti”; e fissava l'udienza del 27.5.2021 per l'esame della documentazione prodotta,
Alla suddetta udienza il Giudice, rilevato che parte della documentazione richiesta non era stata depositata, rinviava all'udienza del 21.10.2021, anticipando per la precisazione delle conclusioni l'udienza in data 21.12.2021. All'udienza del 21.10.2021 entrambe le parti insistevano per l'ammissione di CTU sulle capacità genitoriali delle parti.
Con ordinanza riservata emessa il 25.10.2021 il Giudice, rilevata la sempre più accesa conflittualità tra le parti, disponeva CTU al fine di verificare le condizioni psico-fisiche dei minori e la natura della relazione degli stessi con i genitori.
Depositata la relazione da parte del CTU nominato in data 26.04.2022, all'udienza del 26.05.2022, le parti davano atto della loro intenzione di nominare un coordinatore genitoriale così come suggerito nella CTU in atti, e il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza in data 11.7.2022, respingendo il ricorso di di cui al procedimento n. 41931-3/2018, in merito alla RO regolamentazione della frequentazione con i genitori secondo un calendario paritetico.
Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 06.07.2022, la ricorrente chiedeva: 1) la pronuncia di separazione;
2) l'assegnazione della casa coniugale;
3) l'affidamento condiviso dei figli con collocamento alternato e regolamentazione delle visite paterne secondo il calendario riportato
(permanenza dei figli con la madre per complessivi giorni 16 e per 12 giorni con il padre secondo uno schema che sostanzialmente prevedeva due weekend lunghi al mese dal giovedì alla domenica e due giorni infrasettimanali, il mercoledì e il giovedì, con pernotto, nelle settimane in cui l'altro genitore ha il proprio weekend di competenza, con la precisazione che tale calendario dovrà essere attuato a fronte di un primo periodo di monitoraggio di un anno circa da parte del coordinatore genitoriale, nominato concordemente dalle parti come suggerito dal CTU); 4) la previsione di un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre non inferiore a € 2.500,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, oltre al
5 75% delle spese straordinarie;
5) l'imposizione al resistente di prestare idonea garanzia reale e/o personale per il pagamento delle somme di cui sopra;
6) l'autorizzazione al rilascio e/o il rinnovo del passaporto o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio della ricorrente nonché del documento di identità valido per l'espatrio e/o passaporto dei figli minori, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare;
7) l'autorizzazione a presentare domanda presso la competente Organizzazione_6
, nell'interesse dei figli e per l'apposizione del cognome materno
[...] Per_2 Persona_1 dopo quello paterno.
Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 06.07.2022, il resistente chiedeva: 1) la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente;
2) l'affidamento dei figli con collocamento paritetico con ciascun genitore, a settimane alternate, da fine scuola lunedì sera a inizio scuola lunedì mattina seguente oppure da fine scuola venerdì sera a inizio scuola venerdì mattina seguente, garantendo una cena infrasettimanale con l'altro genitore al fine di favorire i rapporti reciproci;
3) tempi paritetici di frequentazione anche durante il periodo di vacanze;
4) la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre in misura non superiore a euro 800,00 mensili e suddivisione di tutte le spese “ordinarie e straordinarie” legate ai bambini nella misura del 50% previo consenso alla scelta delle scuole.
All'udienza dell'11.07.2022 che si teneva a trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio e assegnava alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c. così come richiesto.
Con sentenza immediatamente esecutiva n. 9088/2022 emessa in data 2.11.2022, il Tribunale di
NO così statuiva:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio civile in
[...] RO
BIELLA il 23.07.2011 con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di BIELLA nell'anno 2011, N. 32, p. 1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di stato civile del Comune di BIELLA per le annotazioni
e le ulteriori incombenze di legge,
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione svolta da , RO
4. I minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori: Persona_1 Per_2 le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta i figli si troveranno.
5. I minori sono collocati in via alternata presso i genitori con la seguente regolamentazione, salvo migliori accordi tra le parti:
i bambini staranno con la madre tutti i lunedì e martedì di ogni settimana;
i bambini staranno con il padre tutti i mercoledì e giovedì di ogni settimana;
i bambini staranno con ciascun genitore a weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con ri-accompagnamento a scuola.
Durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con i figli, da programmarsi entro il 30 aprile di ogni anno. La settimana di Ferragosto verrà trascorsa con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni.
6 Le vacanze natalizie verranno suddivise in modo paritario fra i genitori, con l'alternanza di anno in anno del Natale e del Capodanno.
Le vacanze scolastiche pasquali e quelle di Carnevale verranno trascorse, ad anni alterni con
l'uno o l'altro genitore.
I ponti e altre festività verranno suddivise in modo paritario con un calendario da definirsi a inizio anno. il genitore che non tiene con sé i figli potrà telefonare ai minori una volta nella fascia oraria dalle ore 19 alle 20; ciascun genitore, quando avrà con sé i figli, avrà la responsabilità di contattare l'altro affinché i bambini possano comunicare con il genitore con il quale non si trovano. La telefonata dovrà essere dedicata esclusivamente alla comunicazione tra i bambini
e il genitore.
6. Pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, con decorrenza dalla RO mensilità successiva a quella di pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di euro 800,00, oltre Org_ rivalutazione monetaria
7. Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli come da Linee Guida del Tribunale e della
Corte d'Appello di NO [omissis…]
8. Compensa tra le parti le spese di lite.
9. Pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU come già liquidate con decreto in data 12.5.2022
Il Tribunale ha accolto la domanda di separazione considerato il fallimento del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni delle parti e tenuto conto dell'importante conflittualità emersa nel corso del giudizio, che non ha consentito nemmeno il raggiungimento di un accordo, nonostante l'esperita CTU sulle capacità genitoriali, richiesta da entrambi le parti e resasi necessaria.. Con riguardo alla responsabilità genitoriale e ai tempi di permanenza con i genitori, il Giudice ha accolto la domanda di affido condiviso dei due minori svolta da entrambe le parti, non essendo emersi elementi ostativi rispetto ad un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e, recependo le indicazioni del CTU in merito a una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza dei minori in quanto conforme all'interesse degli stessi, e considerata la ancora tenera età dei minori, ha disposto la regolamentazione paritetica del collocamento secondo il calendario riportato in dispositivo. In proposito, ha osservato che tale regolamentazione garantisce ai minori la presenza e l'accudimento di entrambi i genitori durante ogni settimana e la riduzione dei “passaggi” (come suggerito dal CTU), che avverranno sempre e comunque tramite la scuola;
e garantisce altresì una stabilità di abitudini, fondamentale in considerazione dell'età dei due minori, ancora esposti alla conflittualità esistente fra i genitori. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale della il Giudice ha ritenuto di non dover Pt_1 provvedere in merito, visto che il contratto di affitto è intestato alla ricorrente e il resistente non ha avanzato nessuna pretesa al riguardo. In punto economico, il Tribunale ha rilevato l'inattendibilità delle situazioni economico-patrimoniali rappresentate dalle parti atteso che entrambi non hanno chiarito in modo adeguato la propria attuale condizione economica, reddituale e lavorativa. La da un Pt_1 lato, non ha depositato il contratto per il lavoro asseritamente iniziato e comunicato solo in sede di
CTU, né chiarito l'ammontare della retribuzione dalla stessa percepito;
ha continuato a mantenere un elevato tenore di vita (sostiene ancora oggi un canone annuo di locazione pari a euro 36.000,00) nonostante il venir meno delle risorse del marito, circostanza che fa ritenere ancora attuale l'apporto a
7 lei fornito dalla famiglia di origine. Anche la situazione economico patrimoniale rappresentata da non è apparsa veritiera, considerata anche la doppia residenza fiscale del resistente RO
(in Italia e negli Emirati Arabi), la maggior parte dell'attività lavorativa di consulenza è risultata essere stata svolta dal all'estero, in particolare a Dubai e i redditi dichiarati in quello Stato non sono CP_1 stati adeguatamente chiariti in modo trasparente. Il resistente ha dichiarato di percepire, ad oggi, una retribuzione mensile di 1.666 euro, tuttavia, ha in essere, sin dall'inizio del procedimento, un contratto di locazione con canone mensile di circa 2.000 euro mensile. Non è neppure apparso verosimile che il faccia affidamento e viva con quanto a lui spontaneamente versato dal padre (che lui RO stesso ha dichiarato essere pensionato e con poche risorse economiche). Ciò posto, il Tribunale, tenuto conto della previsione del collocamento paritario dei minori con conseguenti maggiori esborsi dal er il mantenimento diretto dei figli, ha rideterminato l'ammontare dell'assegno stabilito a carico CP_1 del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli in euro 800,00 con suddivisione delle spese extra assegno nella misura del 50% per ciascun genitore. Ha poi respinto la domanda della di Pt_1 imposizione di idonea garanzia a carico del non sussistendone i presupposti, e ha RO dichiarato inammissibili le altre domande della sul rilievo che i minori sono stati affidati Pt_1 congiuntamente ad entrambi i genitori.
Il procedimento di appello
ha proposto appello per la riforma parziale della sentenza n. 9088/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di NO in data 2.11.2022, depositata in cancelleria il 14.11.2022, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta sentenza, formulando le conclusioni che seguono:
IN VIA PRELIMINARE sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza n. 9088/2022 emessa dal
Tribunale di NO in data 2 novembre 2022 (e pubblicata il 17 novembre 2022), sul capo relativo alla determinazione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei minori, con reviviscenza della statuizione contenuta nell'ordinanza presidenziale sul punto,
NEL MERITO
a parziale riforma della sentenza n. 9088/2022 (R.G. n. 41931/2018) del Tribunale di NO,
1. disporre che i minori siano collocati prevalentemente presso la madre nell'abitazione familiare sita in NO, Piazza Mirabello n. 2, e che il padre possa tenere con sé i minori per complessivi 12 giorni nell'arco di un mese, secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati dal giovedì alla domenica, con prelievo all'uscita da scuola il giovedì pomeriggio e riaccompagnamento a casa della madre la domenica sera dopo cena;
- per due pomeriggi infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materna, con prelievo all'uscita da scuola il mercoledì pomeriggio
e riaccompagnamento a casa della madre il giovedì sera, dopo cena;
2. disporre che, durante le vacanze scolastiche estive (da giugno a settembre), ciascun genitore possa tenere con sé i minori per un numero paritario di giorni in ciascun mese, alternando di anno in anno la settimana in cui cade il compleanno dei minori;
3. disporre che i minori possano trascorrere con la madre, anche se di spettanza paterna secondo la regolare alternanza, i giorni della Pasqua ortodossa, quando non coincidono con
8 quelli della Pasqua cattolica;
4. porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un importo mensile complessivamente non inferiore ad €
2.500,00 (€ 1.250,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della sentenza, oltre al
75% delle spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di NO;
5. condannare il Signor al pagamento delle spese di lite, nonché alla RO refusione delle spese processuali del presente giudizio di secondo grado;
Con istanze istruttorie di prova orale per testi e accertamenti ex art. 210 c.p.c.
L'appellante a dedotto i seguenti motivi di impugnazione: Parte_1
1. In punto di collocamento dei minori e determinazione dei periodi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore (capo 5 sentenza impugnata): errata interpretazione e contraddittoria motivazione in merito alle richieste dell'appellante, erronea valutazione degli elementi alla base della decisione e violazione dell'art. 337-ter c.c. ha lamentato che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire acriticamente quanto evidenziato dalla CTU su presupposti fattualmente erronei senza dare conto di quali elementi, invece, avrebbero portato a considerare contrario all'interesse dei minori il collocamento prevalente dei minori presso la madre come dalla stessa richiesto. Invero, l'appellante ha rilevato la contraddizione in cui sarebbe incorso il Tribunale che dapprima ha riconosciuto il contrasto tra i genitori in merito alle modalità di collocamento dei minori, ma poi ha affermato che “le parti sono d'accordo venga disposto in modo paritario”; affermazione, quest'ultima, che non troverebbe riscontro nelle domande della ricorrente, la quale avrebbe sempre domandato – sia nei propri atti difensivi, sia per mezzo del proprio CTP, sia in sede di udienza all'esito della CTU – l'affidamento condiviso dei minori con loro collocamento prevalente presso la madre e un regime di frequentazioni padre/figli standard. Sostiene la i essersi sempre opposta al collocamento paritario dei figli, posto che il padre: 1) Pt_1 avrebbe tenuto comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei bambini, permettendo ai figli di sviluppare abitudini diseducative (eccessiva permissività, regali di devices tecnologici) e impedendo ai minori continuità e stabilità nello svolgimento delle loro attività extrascolastiche, vincolate alle sue autonome ed estemporanee decisioni;
2) avrebbe dimostrato scarso interesse per il loro benessere fisico e psichico, opponendosi alle diverse sollecitazioni materne rispetto alla necessità di svolgere approfondimenti di carattere psicologico e comportamentale sui minori
(recentemente i genitori sono stati invitati dalle insegnanti a sottoporre i minori ad una valutazione per sospetto Disturbo Specifico dell'Apprendimento) e altresì in otto anni non avrebbe mai acconsentito le visite dentistiche per i figli, rendendo necessario l'intervento del coordinatore genitoriale;
3) in corso di CTU, avrebbe mostrato un atteggiamento a tratti reticente nel favorire l'accesso alla figura materna. Ha poi affermato l'appellante che la domanda di collocamento paritetico avanzata dal padre sarebbe unicamente e strumentalmente finalizzata a ridurre, ovvero azzerare il contributo paterno al mantenimento degli stessi in quanto a seguito della pubblicazione della sentenza controparte avrebbe improvvisamente ridotto il tempo a disposizione con i figli durante i periodi di sua spettanza, lasciandoli con una babysitter o con la sua nuova compagna. A titolo esemplificativo ha riferito che durante lo scorso mese di gennaio, il sig. , RO dovendo trascorrere una settimana fuori dall'Italia, avrebbe delegato l'accudimento dei minori alla babysitter (durante il giorno) e alla di lui compagna (di notte), senza informare di ciò la sig.ra
Il comportamento del padre avrebbe avuto come conseguenza quella di danneggiare i Pt_1 minori, i quali si sarebbero resi conto dell'improvviso calo della presenza paterna avvenuto
9 all'esito del giudizio, e avrebbero altresì avvertito un mutamento della propensione paterna ad assecondare i loro desiderata. L'appellante ha inoltre rilevato che nonostante le indicazioni della CTU abbiano evidenziato la necessità di evitare troppi “passaggi” dei minori da un genitore all'altro nel corso della settimana, la calendarizzazione stabilita con la sentenza impugnata non sembrerebbe rispondere a tale esigenza atteso che nelle settimane con weekend di spettanza materna i bambini devono spostarsi da un'abitazione all'altra praticamente ogni due giorni. Parimenti, in sede di CTU l'effettiva praticabilità di un collocamento paritario era stata condizionata all'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale, percorso che attualmente
è stato interrotto a causa delle impossibilità delle parti di trovare un punto di incontro rispetto alla gestione delle spese straordinarie in favore dei minori. Infine, la difesa ha segnalato gravi fatti dei quali è venuta a conoscenza solo recentemente la sua assistita, la quale avrebbe appreso dal figlio che il padre sarebbe solito, alla presenza dei figli, maneggiare ingenti quantità di Persona_1 denaro contante, che l'uomo custodirebbe (suddiviso in “pacchetti” di banconote) nascosto in un
(solo apparentemente) piccolo sportello chiuso a chiave situato nel bagno, sotto il wc, nonché nelle federe dei propri cuscini. L'appellante ha pertanto chiesto di disporre il collocamento prevalente di e presso la madre con periodi di permanenza dei figli Persona_1 Per_2 presso il padre per complessivi 12 giorni nell'arco del mese, secondo il calendario già illustrato nelle richieste conclusive formulate in primo grado, e di recepire l'accordo delle parti – immotivatamente ignorato dal Tribunale – circa l'equa suddivisione tra i genitori durante le vacanze estive dei minori, affinché gli stessi possano trascorrere in ogni mese metà del tempo con ciascun genitore.
2. In punto di contributo paterno al mantenimento dei minori e al pagamento delle spese straordinarie per i figli (capi 6 e 7 sentenza impugnata): errata ricostruzione della situazione economica del signor e violazione dell'art. 337-ter c.c. ha contestato RO
l'affermazione del Tribunale secondo cui al ménage familiare ha contribuito economicamente la famiglia di origine della sig.ra la quale si sarebbe limitata a contribuire talvolta ad alcune Pt_1 spese personali dell'appellante e a intervenire più consistentemente solo per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare, quando il nel luglio 2018 aveva RO unilateralmente deciso di disdire il contratto di locazione del quale si era sempre fatto esclusivamente carico. La scelta della di continuare a vivere nell'abitazione familiare è Pt_1 da ricondursi alla volontà della madre di garantire ai bambini stabilità e continuità quantomeno a livello abitativo proprio nel momento della disgregazione del nucleo familiare. Ha poi affermato che l'odierna appellante, prima della separazione e nel periodo immediatamente successivo ad essa, non ha svolto alcuna attività lavorativa, in ragione della posizione economica del marito, il quale ha sempre provveduto alle esigenze familiari garantendo anche alla moglie l'elevato tenore di vita cui lui stesso era abituato. Per tale motivo la stessa non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi, essendosi limitata a svolgere saltuarie attività come libera professionista. Sul punto ha precisato che la mancata produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi percepiti tramite le predette attività occasionali è dovuta al fatto che sino alla conclusione del giudizio di primo grado, non erano ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti in quell'anno di imposta (dichiarazione che, infatti, è stata regolarmente presentata in epoca successiva). Circa la situazione economica del , vista l'assoluta RO inverosimiglianza della sua posizione lavorativa e la mancata corrispondenza (sia durante l'unione matrimoniale, sia a seguito della separazione) tra il tenore di vita da lui goduto e i redditi
10 dallo stesso dichiarati nel corso del giudizio di primo – laddove è altresì emerso che lo stesso avrebbe effettuato diverse operazioni societarie e intestazioni fittizie al fine di sottrarre dalla sua disponibilità risorse rilevanti – il Tribunale avrebbe potuto disporre un accertamento da parte della polizia tributaria, anche avente ad oggetto beni intestati a soggetti diversi. Pur essendo l'esercizio di tale potere rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice, è comunque necessario che – in presenza della richiesta di una delle parti – lo stesso fornisca congrua motivazione qualora ritenga di non dover disporre gli approfondimenti richiesti. Inoltre, l'appellante ha dedotto che essendo l'obbligo di mantenimento dei figli gravante primariamente e integralmente sui genitori, non si può fare affidamento su eventuali aiuti economici degli ascendenti, la cui obbligazione è meramente sussidiaria, qualora uno dei genitori sia in grado di far fronte alle esigenze dei figli con tutte le proprie sostanze patrimoniali e reddituali. Sul punto, ha allegato che l'importo del contributo mensile paterno al mantenimento dei figli stabilito in sentenza (pari ad € 800,00), oltre a non essere assolutamente adeguato rispetto alla capacità economica del e a RO non trovare giustificazione nel modesto aumento dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, non è sufficiente a garantire ai minori il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, e di cui godono tuttora nei tempi di permanenza paterni. Da ultimo, secondo la difesa, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto che oggi è la a Pt_1 corrispondere mensilmente il canone di locazione dell'abitazione coniugale, precedentemente pagato integralmente dall'odierno appellato. Ha pertanto chiesto che venga posto a carico del padre un assegno di mantenimento a favore dei figli non inferiore a complessivi € 2.500,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie per i minori, spese ulteriori che il padre si sarebbe sempre rifiutato di rimborsare.
3. In punto di suddivisione delle spese di lite (capo 8 sentenza impugnata): mancata considerazione
(e menzione) dei molteplici ricorsi ex art. 709 u.c. c.p.c. promossi dall'odierno appellato e tutti rigettati e conseguente errata valutazione dei fatti alla base della decisione sul punto e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ha dedotto che il Giudice avrebbe dovuto considerare che l'odierno appellato ha abusato dello strumento processuale, proponendo ben tre ricorsi ex art. 709 u.c. c.p.c., che hanno dato origine ad altrettanti subprocedimenti, conclusi con il rigetto delle domande stante l'infondatezza delle pretese avanzate. Così facendo, controparte ha complicato ulteriormente la difficile vicenda processuale, inasprendo oltremodo il già esasperato conflitto genitoriale e determinando una dilatazione dei tempi processuali e ha altresì costretto la sig.ra a Pt_1 resistere – con conseguente aggravio di costi a suo carico – ad una serie di azioni evidentemente strumentali e infondate.
*******
In data 15.09.2023 si è costituito in appello con comparsa chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, rigettata ogni richiesta istruttoria, respingere l'appello proposto dalla signora Parte_2
[...] in via preliminare perché inammissibile;
nel merito perchè infondato in fatto ed in diritto e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza gravata.
Condannare l'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite
11 temeraria da liquidarsi in via equitativa.
Condannare, altresi, l'appellante alla rifusione di tutte le spese di lite da distrarsi al difensore che si dichiara antistatario.
Con istanze istruttorie di prova orale per testi e accertamenti ex art. 210 c.p.c. ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione RO del dovere di chiarezza, sinteticità e specificità, fissato dall'art. 342 c.p.c., così come riformulato dal legislatore della riforma Cartabia, espressamente richiamato dall'art. 473 bis.30 c.p.c. L'appellato ha dedotto che l'atto di appello, lungo ben 51 pagine, nonostante la semplicità delle quaestio iuris e delle quaestio facti poste alla base della decisione impugnata, contiene un'imponente massa d'informazioni non soltanto ripetutamente e confusamente illustrate ma irrilevanti ai fini della decisione e non provate rendendo così impossibile focalizzare i fatti dirimenti. Di tanto si dovrà tener conto in sede di liquidazione delle spese.
Nel merito, sul primo motivo di appello riguardante il collocamento dei minori, la difesa appellata ha contestato integralmente le allegazioni avversarie rilevando che la collocazione paritaria è stata disposta non perché richiesto dalle parti ma per decisione del Collegio dopo un'attenta e ponderata valutazione di quanto rilevato e indicato dalla C.T.U; che all'udienza del 26 maggio 2022 la difesa dell'odierna appellante aveva dichiarato di ritenere “più confacente all'interesse dei minori un calendario paritetico, ma non a settimane alternate dal lunedì alla domenica”; che i presunti “gravi fatti dei quali è venuta a conoscenza solo recentemente” non sono supportati da alcuna prova e non possono trovare ingresso in questo grado di giudizio;
che le affermazioni circa le abitudini diseducative del padre e il suo presunto disinteresse nei confronti dei figli non trovano alcun riscontro con quanto emerso in sede di CTU laddove, invece, è emersa l'adeguatezza genitoriale del
[...]
, il quale è risultato in grado di garantire l'accesso alla madre;
che nel gennaio 2023, per la CP_1 prima volta e per un viaggio di lavoro l'appellato si è dovuto allontanare da NO affidando i minori a terzi per 48 ore, e informando tempestivamente la di tale circostanza;
che l'intervento del Pt_1 coordinatore genitoriale, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, è stato proposto – non condizionato – dalla CTU per fornire ai genitori un “supporto rispetto ad una evoluzione del conflitto verso la risoluzione o, perlomeno, una mitigazione”; che peraltro il percorso di coordinazione genitoriale è stato avviato fin da luglio 2022 ma poi sospeso dalla mediatrice dott.ssa avendo CP_4 percepito scarsa fiducia nei suoi confronti in modo particolare da parte della sig.ra che il Pt_1
Tribunale ha regolamentato le modalità di collocazione durante l'estate facendo salvi “migliori accordi tra le parti”.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello in ordine al contributo paterno al mantenimento dei minori, ha osservato che l'appellante – oggi poco più che quarantenne, che ha RO conseguito una laurea in psicologia, che parla fluentemente più lingue (greco, inglese, tedesco e spagnolo) e che in passato, stando in Italia, ha lavorato per l'azienda di famiglia – è disoccupata per sua decisione in quanto non ha la necessità di lavorare grazie all'aiuto economico che riceve dai suoi genitori. Sostiene che il volontario stato di disoccupazione dell'appellante non rileva ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per la prole. Circa la ricostruzione riportata nell'atto di appello in merito della situazione economica del sig. , la difesa ha rilevato che tali RO circostanze sono già state portate all'attenzione del Giudice del primo grado, il quale non le ha tenute in considerazione proprio perché prive di alcun fondamento e prova. In particolare, nel contestare integralmente le deduzioni avversarie e a chiarimento della propria situazione lavorativa,
[...]
ha precisato di essere laureato in economia e commercio e di svolgere attività di consulente CP_1
12 aziendale;
ha la propria residenza fiscale anche a Dubai con visto che scadrà a breve e che non verrà rinnovata mancandone i presupposti. Attualmente, dispone di un'entrata mensile complessiva di €
3.666,00 (in quanto Amministratore Delegato nonché Socio Unico della , e Org_8 Org_9
e co-amministratore della oltre ad alcuni fringe benefits (come il
[...] Organizzazione_10 pagamento dell'affitto dell'appartamento a NO, peraltro sede legale della ”, in cui vive Org_8 con i figli, un'auto del 2021 ed una carta di credito con un rimborso spese forfettario Org_11 fino a €1.000,00, e il pagamento del cellulare in dotazione). Ha allegato di aver subito un decremento delle proprie entrate anche a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro e collaborazione con il padre della signora a seguito della separazione. Circa le attuali esigenze economiche dei Pt_1 figli, l'appellato ha evidenziato che poiché i minori frequentano la IV classe della scuola elementare pubblica, non hanno problemi di salute, usufruiscono della mensa durante il periodo scolastico, svolgono regolarmente attività sportive extrascolastiche che sono suddivise al 50% tra i genitori, sarebbe necessario per il loro mantenimento una spesa in eccesso di € 16.000,00 annui escludendo le spese per la locazione e per i viaggi, che dovrebbe essere sostenuta da entrambi i genitori nella misura del 50%. Ciononostante, e sebbene sia stato disposto il collocamento paritario, il RO continua a versare alla madre un contributo per i minori pari ad € 9.600,00 annui, con la conseguenza che allo stato le spese ordinarie sono integralmente a carico del padre. Tuttavia l'appellato, non chiede di riconoscere non dovuto l'assegno per il mantenimento dei figli, nel tentativo di ridurre la conflittualità con la controparte, ma formula ferma opposizione alla richiesta di aumento dell'assegno ad € 2.500,00.
Con riferimento al terzo motivo di appello relativo alla suddivisione delle spese di lite, secondo parte appellata vi è stata una reciproca soccombenza atteso che le domande svolte dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado riguardanti la richiesta di collocamento dei minori presso di lei, il contributo di mantenimento paterno di € 4.250,00 mensili oltre il 100% delle spese della scuola privata frequentata dei figli ed il 75% delle altre spese straordinarie sono state rigettate.
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Le parti hanno depositato nei termini le note scritte, con le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, e il P.G. ha espresso parere scritto negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ex art 127 ter cpc il 4.10.2023 e il parere del
Procuratore Generale che ha chiesto la conferma del decreto impugnato, ha riservato la decisione in data 5.10.2023.
Con ordinanza depositata il 10.10.2023 la Corte ha nominato l'avv. Federica Martini curatore speciale dei minori e rinviando all'udienza dell'11.1.2024 e Persona_1 Persona_2 disponendo la trattazione orale della causa con comparizione personale delle parti.
Con memoria depositata il 4.12.2023 si è costituito il curatore speciale dei minori concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Ha sottolineato il curatore speciale che i genitori, pur avendo insistito entrambi per l'esecuzione della
CTU, che inevitabilmente espone i minori ad una valutazione clinica non semplice, non hanno poi saputo cogliere i suggerimenti e le indicazioni espresse in quella sede rimanendo sulle reciproche posizioni.
A sostegno delle conclusioni rassegnate il curatore speciale ha quindi sostenuto che l'attuale assetto di collocamento dei minori è ancora rispondente all'interesse degli stessi in ragione delle difficoltà relazionali dei genitori, della fragilità dei figli e dal fatto che entrambi i genitori sono parsi nel
13 complesso adeguati ed i minori legati ad entrambi, come evidenziato in primo grado dal CTU le cui valutazioni in ordine alla suggerita suddivisione paritaria dei tempi di permanenza risultano ancora attuali. Ciò al fine di evitare che la continua rivendicazione reciproca del proprio ruolo possa esporre i figli ad un rischio evolutivo maggiore.
Quanto alla richiesta modifica del contributo al mantenimento avanzata dall'appellante il curatore speciale si è rimesso al Collegio, pur sottolineando che la documentazione prodotta dalle parti non consenta di valutare pienamente la consistenza dei rispettivi patrimoni, situazione che richiederebbe approfondimenti nelle sedi opportune.
All'udienza dell'11.1.2024 le parti hanno formulato conclusioni congiunte e la Corte, acquisito il parere favorevole del Procuratore Generale, ha trattenuto la causa in decisione.
Si riportano di seguito le conclusioni congiunte: “ Le parti dichiarano di avere trovato un accordo prevedendo l'incremento del contributo paterno al mantenimento dei due figli minori ad € 1.700,00
( millesettecento ) mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di NO, con decorrenza dalla mensilità di Febbraio 2024. Prima rivalutazione Istat Febbraio 2025 con base Febbraio 2024. L'assegno verrà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Fermo tutto il resto. Rinuncia di entrambe le parti alle ulteriori domande reciprocamente svolte.
Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Impegno delle parti a presentare domanda di divorzio congiunta, alle medesime suindicate condizioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del presente procedimento.”
Motivi della decisione
Si rileva preliminarmente che esorbita dalla cognizione di questa Corte qualsiasi domanda inerente al divorzio.
Ciò posto, osserva la Corte che l'accordo raggiunto dalle parti appare suscettibile di positivo apprezzamento, frutto com'è della consapevole volontà da loro espressa assistiti dai rispettivi procuratori e non emergendo dalla pattuizione alcun contrasto con norme imperative.
Pertanto, alla Corte non resta che provvedere per quanto di competenza, dando atto dell'accordo concluso inter partes e statuendo in conformità con riferimento alle conclusioni congiunte proposte in relazione alle domande avanzate dalle parti nel presente giudizio di appello avverso la sentenza di separazione.
Le spese processuali del curatore speciale dei minori, considerata la solvibilità dei genitori dei due minori, devono essere poste a carico di e in Parte_1 RO solido tra loro. Data l'ammissione al gratuito patrocinio del curatore speciale le spese vengono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 9088/2022,
[...] RO pronunciata dal Tribunale di NO in data 2.11.2022, assorbita ogni altra questione, così provvede:
- Provvede in conformità alle conclusioni congiunte che qui si trascrivono:
Le parti dichiarano di avere trovato un accordo prevedendo l'incremento del contributo paterno al mantenimento dei due figli minori ad € 1.700,00 ( millesettecento ) mensili, oltre al
14 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di NO, con decorrenza dalla mensilità di Febbraio 2024. Prima rivalutazione Istat Febbraio 2025 con base Febbraio
2024. L'assegno verrà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Fermo tutto il resto. Rinuncia di entrambe le parti alle ulteriori domande reciprocamente svolte. Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
- Pone a carico di e in solido tra loro le Parte_1 RO spese processuali del curatore speciale dei minori ammesso al gratuito patrocinio, che vengono liquidate con separato decreto, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in NO in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Manuela Scudieri Anna Maria Pizzi
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