Articolo 11 della Legge 6 giugno 2025, n. 82
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 luglio 2025
Art. 11. Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 134, in materia di sanzioni amministrative 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 , e' inserito il seguente:
« 1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non e' dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata ». Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante: «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 , ai sensi dell' articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , g) , h) , i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all'articolo 16). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 16, comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si riferisce. Nel caso in cui non vengano comunicate le variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento e salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si riferisce.
1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non e' dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 3, che non adempie agli obblighi di competenza previsti dal presente decreto e suo manuale operativo ed alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro, per ciascuna irregolarita'.».
Entrata in vigore il 1 luglio 2025