TRIB
Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/10/2024, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 2 ottobre
2024 – ha pronunciato in data 16 ottobre 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1207, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. BIANCHINI FRANCESCA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/02/2024 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i Pt_1 CP_1
1 fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
8-9 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì
d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c.
Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.
Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., quantificate secondo parametri forensi D.M. 147/2022, nei minimi inderogabili C. 9815/2023 in favore dello scrivente
Avvocato distrattario.
Nel dettaglio, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 9720249024141390000, notificata dall'agente della riscossione in data 12.02.2024, e taluni avvisi di addebito ad essa sottesi (n.
39720160011331601, n. 3972018 0007387349, n. 39720180024543728, n.
39720190011122389000, n. 39720190029029240000, n.
39720210013214855000 e n. 39720220011061783000), presentando i seguenti motivi di ricorso:
1) nel merito, insussistenza originaria dei diritti di credito portati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
2) decadenza della controparte dal potere di procedere all'iscrizione a ruolo e alla riscossione coattiva a mezzo ruolo;
2 3) estinzione, per sopravvenuta prescrizione, dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
4) omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando le CP_1 affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre eccepito il proprio parziale difetto di CP_1 legittimazione passiva (in relazione ai motivi di ricorso afferenti ai vizi del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo e alla estinzione, per sopravvenuta prescrizione, dei crediti portati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata ex adverso), l'intervenuta decadenza della parte ricorrente dall'azione ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n.
46/1999 e l'inammissibilità parziale del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
L'eccezione preliminare, sollevata dalla parte convenuta di CP_1
(parziale) difetto di legittimazione passiva è fondata.
La giurisprudenza ha chiarito che “nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
3 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Quelle appena esposte sono le ragioni logiche e giuridiche alla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nelle opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione dei crediti a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, l'unico legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione. […] l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del
11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv.
642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749
– 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n.
112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007 […]. Diversa è la situazione in caso di opposizioni proposte dopo la notificazione di una cartella di pagamento che non possono, però, qualificarsi come opposizioni esecutive, ma vanno qualificate come opposizioni cd. recuperatorie. […] In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti.
Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente [creditore], mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento […]. Tale situazione, però, come premesso è del tutto eccezionale, in quanto, nella normalità dei casi, e cioè per le opposizioni esecutive vere e proprie proposte nell'ambito della riscossione a mezzo
4 ruolo, nelle quali non vi è da recuperare un momento di tutela necessario che non ha potuto aver luogo per vizi degli atti presupposti, la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva opera pienamente e, di conseguenza, la legittimazione passiva necessaria, in caso di contestazione di quest'ultima, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
[…] In caso di opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo non sussiste, quindi, alcun litisconsorzio necessario con l'ente creditore e l'unico legittimato passivo, per tali opposizioni, è l'agente della riscossione. […] Ma, se non sussiste alcun litisconsorzio necessario e, dunque, l'evocazione dell'ente creditore non è necessaria ai fini dell'integrità del contraddittorio, ne consegue inevitabilmente che, in tali casi, l'opponente è certamente e comunque tenuto, sin dall'instaurazione del giudizio, ad evocare l'unico legittimato passivo necessario rispetto alla sua domanda e che, laddove non lo faccia, non essendo possibile alcun ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102
c.p.c. (non ricorrendo l'ipotesi in cui "la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti"), al giudice non resterà altro che prendere atto dell'inammissibilità della domanda proposta, per la mancata evocazione dell'unico legittimato passivo necessario. […] l'ente creditore non è litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive vere e proprie (diversamente da quelle cc.dd. recuperatorie sopra descritte), in caso di riscossione a mezzo ruolo, anche se può essere chiamato in causa. […] laddove venga evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione (processuale) passiva, senza la contestuale evocazione in giudizio del legittimato passivo necessario effettivo, la conseguenza, sul piano processuale, è inevitabilmente quella dell'inammissibilità della domanda” (Cassazione civile sez. III,
12/02/2024, n. 3870).
Nel caso di specie, difetta la legittimazione passiva della parte convenuta in relazione al motivo di ricorso riguardante l'asserita estinzione, per CP_1 sopravvenuta prescrizione, dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata: tale motivo di ricorso
è infatti qualificabile in termini di opposizione esecutiva e avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dell'agente della riscossione, non evocato in giudizio.
5 Pertanto il motivo di ricorso in questione è inammissibile per mancata evocazione in giudizio dell'unico soggetto avente la legittimazione passiva in relazione ad esso, vale a dire l'agente della riscossione.
Per il resto il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza della parte ricorrente dall'azione ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999.
L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (in materia di “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) prevede che "1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio,
l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. […]”.
6 La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D.
Lgs. cit., che “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti,
l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506).
Inoltre, in ragione del rinvio contenuto nel comma 14 dell'art. 30 del
D.L. cit., si applica anche agli avvisi di addebito la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999.
La giurisprudenza ha pure chiarito che l'opposizione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito per motivi sostanziali e/o di merito deve essere proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs.
n. 46/1999, decorrente dalla data di ricezione della notificazione delle singole cartelle o dei singoli avvisi in questione e che tale termine decorre comunque – anche in caso di omessa o irregolare notificazione di tali cartelle di pagamento o avvisi di addebito – dalla data di notificazione del primo atto successivo posto in essere dall'agente della riscossione, vale a dire l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo o il preavviso di ipoteca (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n. 7156; nello stesso senso cfr. Cassazione civile sez. VI,
30/11/2016, n. 24506).
In altri termini, il debitore è tenuto a far valere i motivi di opposizione aventi natura sostanziale e/o afferenti al merito della pretesa creditoria contributiva o assicurativa – come pure i motivi di opposizione aventi natura meramente formale o procedimentale – tramite la c.d. “azione recuperatoria” proposta – nella prima ipotesi entro il termine di cui all'art. 24, co. 5, del D.
Lgs. n. 46/1999 e, nella seconda ipotesi, entro il termine di cui all'art. 617
c.p.c. – avverso il primo atto successivo alla notificazione dell'originario atto
7 impositivo (cartella di pagamento o avviso di addebito): difatti “questa Corte
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01)” (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n.
7156).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
- l'avviso di addebito n. 39720160011331601 è stato regolarmente notificato a mezzo posta alla parte ricorrente, temporaneamente assente, e tale notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza in data 27.06.2016 (all. 1-
2 al fascicolo di parte convenuta);
- l'avviso di addebito n. 3972018 0007387349 è stato regolarmente notificato a mezzo PEC alla parte ricorrente in data 20.06.2018 (all. 3, 4, 5 al fascicolo di parte convenuta);
- l'avviso di addebito n. 39720180024543728 è stato regolarmente notificato a mezzo PEC alla parte ricorrente in data 5.12.2018 (all. 6, 7, 8 al fascicolo di parte convenuta); ,
- l'avviso di addebito n. 39720190011122389000 è stato regolarmente notificato a mezzo PEC alla parte ricorrente in data 22.08.2019 (all. 9, 10, 11 al fascicolo di parte convenuta);
8 - l'avviso di addebito n. 39720190029029240000 è stato regolarmente notificato a mezzo PEC alla parte ricorrente in data 4.12.2019 (all. 12, 13, 14 al fascicolo di parte convenuta);
- l'avviso di addebito n. 39720210013214855000 è stato regolarmente notificato a mezzo posta nelle mani della parte ricorrente o ad altra persona legittimata a ricevere la notificazione in data 26.01.2022 (all. 15-16 al fascicolo di parte convenuta);
- l'avviso di addebito n. 39720220011061783000 è stato regolarmente notificato a mezzo posta alla parte ricorrente, temporaneamente assente, e tale notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza in data 22.12.2022 (all.
17-18 al fascicolo di parte convenuta).
I crediti contributivi previdenziali portati dai suddetti avvisi di addebito sono quindi divenuti irretrattabili – in assenza della tempestiva presentazione delle correlate opposizioni – allo spirare del termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrente da ciascuna delle date in cui è avvenuta la notificazione dei singoli avvisi: pertanto la parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di far valere la (asserita) originaria inesistenza dei crediti portati dai medesimi avvisi di addebito, nonché dalla possibilità di far valere la (asserita) decadenza dell'ente creditore dal potere di procedere all'iscrizione a ruolo e alla riscossione coattiva a mezzo ruolo.
In conclusione, il ricorso deve essere interamente dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento delle altre domande e/o eccezioni non espressamente esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente: tali spese sono liquidate nella misura di euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
9 - condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Velletri, 16 ottobre 2024
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
10