Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 39/2024 R.G.
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, nel proc. n. 39/2024 R.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
'nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Isola Parte_1
del Liri, via Tevere 71, presso lo studio dell'Avv. IMPERANTE ERICA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Parte 2 nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in
Veroli, piazza Palestrina n. 8, presso lo studio dell'Avv. BEFANI GIANLUCA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 15.01.2025.
FATTO E DIRITTO
i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza di omologa di separazione consensuale
-
pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 14.05.2024);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla
1. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
· i provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa (assegnazione della casa coniugale alla Parte 1 affido congiunto ai genitori della figlia minorenne con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, con inserimento del pernottamento a partire dal terzo anno di età; obbligo del Parte 2 di versare alla
Parte 1 la somma mensile di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minorenne, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
ulteriori intese, per le quali si rimanda al ricorso);
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 09/07/2022 in Castelliri tra Parte 2Parte 1 e ' come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Castelliri al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2022, alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto depositato il 8.1.2024, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 15.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Virgilio Notari Dr.ssa Michela Grillo