Versione
7 luglio 2017
7 luglio 2017
>
Versione
19 dicembre 2018
19 dicembre 2018
Art. 651-bis. (Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri) 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente:
a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di eta';
c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli ((degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri)) dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di eta'.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono:
a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito;
b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno;
c) ammessi a frequentare un corso applicativo.
(( 3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso. ))
a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di eta';
c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli ((degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri)) dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di eta'.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono:
a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito;
b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno;
c) ammessi a frequentare un corso applicativo.
(( 3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso. ))
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 06/02/2020, n. 1581Provvedimento: […] III. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 651 BIS DEL D.LGS. 66/2010 (“CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE”) PER COME MODIFICATO DALL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 95/2017 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE – CONTRADDITTORIETA' ALLA STREGUA DELLA DETERMINA N. 70/2-1 DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI EMANATA IL 21 LUGLIO 2017, in ragione della mancata corretta valutazione dei titoli di studio dal predetto posseduti e, ancora, del rilievo che i sig.ri EL e IN “sono risultati vincitori della procedura di avanzamento nonostante fossero in difetto del titolo di studio della Laurea Magistrale”.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- valutazione discrezionale della commissione·
- valutazione di avanzamento·
- disparità di trattamento·
- art. 46 c.p.a.·
- discrezionalità tecnica·
- eccesso di potere·
- violazione art. 1058 d.lgs. 66/2010·
- giudizio di legittimità