Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 339 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 19/09/1972, elettivamente domiciliato in Palermo Via Parte_1
Notarbartolo n. 38, presso lo studio dell'avv. Grimaldi Maria Carla, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 28/02/1973, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Palermo, Piazzale Ungheria n.73, presso lo studio dell'avv. Cascio Pietro, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/01/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ Art. 1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere della coabitazione e da quello della mutua assistenza;
Art. 2) La casa coniugale sita in Palermo, V.le Strasburgo n. 373 - di proprietà della Sig.ra
- sarà assegnata alla stessa che vi abiterà insieme ai figli e;
Controparte_1 Per_1 Per_2
Art. 3) Il Sig. in considerazione del fatto che i figli, ancorché maggiorenni, non sono Parte_1 economicamente autosufficienti, corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Controparte_1 mantenimento degli stessi la somma mensile di euro 400,00 (€ 200,00 ciascuno), da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, importo che dovrà essere adeguato annualmente secondo le variazioni accertate dall'ISTAT, senza preventiva richiesta. Entrambi i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Palermo e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo nell'anno 2019, in ragione del 50% per ciascuno di essi. Le spese straordinarie dovranno essere tutte previamente concordate tra le parti ad eccezione di quelle per cui è prevista la sola comunicazione come individuate specificamente dal Protocollo. Il coniuge che le anticiperà per intero avrà diritto al rimborso da parte dell'altro. Le autovetture “Mini Cooper e Audi A1”, di proprietà del Sig. resteranno assegnate in uso Pt_1 ai figli e e le eventuali e correlate spese straordinarie, preventivamente concordate Per_1 Per_2 tra le parti, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%. Per ciò che concerne il mantenimento dei coniugi nulla le parti verseranno reciprocamente in quanto gli stessi sono economicamente autosufficienti;
Art. 4) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni di loro rispettiva proprietà, mentre i beni immobili, mobili registrati e le quote della società “GIADATO S.r.l.s.” resteranno di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari.
Per ciò che concerne, invece, il conto corrente bancario cointestato n. 2490936 acceso presso lo stesso verrà mantenuto al solo scopo di estinguere i prestiti e i finanziamenti Controparte_2 contratti dagli stessi durante il matrimonio ed ammontanti, ad oggi, ad euro 51.000,00 circa.
I coniugi, infatti, provvederanno a versare le relative rate mensili, ripartite al 50%, mediante la corresponsione diretta della quota di propria spettanza. All'estinzione dei finanziamenti il conto verrà chiuso con spese ripartite al 50%.
Art. 5) I coniugi potranno stabilire liberamente la loro residenza ed il loro domicilio ove riterranno opportuno”.
P.Q.M
2 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/01/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 05/07/2001 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 67 - P. II – serie A – Anno 2001).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 23/04/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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