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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2290 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2018, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 12 gennaio 2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), elett.te domiciliata in Bari, alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Trevisani n. 106, presso lo studio dell'avv. Paolo Tangari, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Filograsso e Michele Guarrieri come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( , subentrata a titolo universale a Controparte_1 P.IVA_1
elett.te domiciliata in Bari, alla Via Matarrese n.20 presso Controparte_2 lo studio Cafagna, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cirillo come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
, CONTUMACE;
Controparte_3 CodiceFiscale_2
APPELLATI oggetto: contratti e obbligazioni;
appello avverso la sentenza n. 2291/2018 resa dal Tribunale di Foggia del 17.09.2018
Conclusioni
All'udienza del 12 gennaio 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 04/12/2013 -quale mutuataria- e Parte_1 Controparte_3
-in qualità di fideiussore- convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia il
[...] chiedendo dichiararsi la nullità parziale, ai sensi dell'art. 1422 c.c., del Controparte_2
contratto di mutuo sottoscritto con l'istituto di credito convenuto e l'accertamento del saldo finale, con la condanna del mutuante al pagamento di quanto illegittimamente ricevuto in esecuzione del contratto, ex art. 2033 c.c.
A sostegno della domanda, gli attori dedussero che: in data 29.07.2007 la aveva Pt_1 stipulato con il un contratto di mutuo fondiario per l'importo di Controparte_2
400.000,00 euro, garantito con fideiussione dal da restituirsi in 240 rate mensili, CP_3
comprensive di capitale e interessi, dell'ammontare di euro 2.923,7 ciascuna, con tasso annuo nominale fissato al 6,25% e tasso di mora dell'8,500%; tra le condizioni economiche presenti nell'allegato A) del contratto di mutuo erano state indicate le spese addebitate e addebitabili, tra cui l'importo di €. 1200,00 euro per l'istruttoria pratica,
Par
€.1.000,00 a titolo di imposta sostitutiva; pari al 6,476%; spese tutte che concorrevano a determinare il TAEG;
inoltre, dalla documentazione in possesso dell'attrice non emergeva nel contratto la pattuizione dei tassi e delle altre competenze a titolo di spese e di commissioni di massimo scoperto e nel contratto non era stata previsto un piano di ammortamento.
Si costituì in giudizio il eccependo l'infondatezza della domanda Controparte_2
attorea, deducendo che i tassi d'interesse e le condizioni applicate al contratto di mutuo de quibus erano da ritenersi legittimi, mai superiori al tasso soglia, e comunque frutto di trattive svoltesi in autonomia tra le parti, chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento di quanto ancora dovuto.
Fu espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'applicazione di interessi passivi eccedenti la soglia di usura e trimestralmente capitalizzati.
Con sentenza n 2291/2018, il Tribunale di Foggia ha rigetto le domande degli attori, condannandoli al rimborso delle spese di lite in favore della parte convenuta.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio hanno escluso la capitalizzazione degli interessi.
Per quanto riguardava il superamento del TAN, il primo giudice ha affermato la fisiologicità della mancanza di coincidenza tra TAEG e TAN, ricorrente nella specie di ammortamento mensile, e la mancanza di incidenza di tale aspetto sulla validità delle pattuizioni contrattuali, per l'espressa previsione nel contratto di mutuo sia del tasso nominale annuo (del 6,25%) sia del costo di indicatore sintetico massimo (ISC o TAEG) in misura del 6,476%, sia del tasso di interesse per il caso di mora, conformemente a quanto prescritto dall'art. 117 TUB, tenuto comunque conto del fatto che non vi era mai stato superamento dell'ISC (indicatore di costo sintetico), la cui voce coincideva con il TAEG (tasso annuo effettivo globale).
Infine, ha escluso la pattuizione di interessi usurari.
Ha, poi, ritenuto implicitamente rinunciata la domanda riconvenzionale proposta dall'Istituto di credito.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello , chiedendone la riforma all'esito Parte_1 di una nuova consulenza tecnica diretta a valutare l'illegittimità del mutuo per anatocismo implicito nel piano di ammortamento, l'indeterminatezza del tasso applicato in violazione dell'art. 117 TUB e 1284 c.c., nonché il superamento del tasso soglia antiusura includendo, nel calcolo, spese ed interessi di mora.
Si è costituita in giudizio la in qualità di successore a titolo universale Controparte_4
del per effetto di fusione per incorporazione, resistendo al gravame. Controparte_2
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha insistito nella denuncia di nullità del contratto per effetto dell'anatocismo insito nel piano di ammortamento alla francese, non correttamente percepita dal consulente di ufficio. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha ribadito l'usurarietà del mutuo in considerazione della circostanza che il tasso effettivo applicato risulta superiore a quello c.d. soglia, dovendosi in esso includere tutte le spese e gli interessi di mora.
Con ordinanza del 30 giugno 2023 è stata disposta una nuova consulenza tecnica, volta a rielaborare il piano di ammortamento al tasso nominale convenzionalmente pattuito, secondo il regime finanziario della capitalizzazione semplice, la verifica delle somme eventualmente corrisposte in eccesso dalla mutuataria, sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, alla data della domanda e quelle ulteriori sulle rate a scadere sino all'estinzione del mutuo, nonché ad accertare, in base alle risultanze della relazione già depositata in prime cure, per il periodo in cui risultava superato il tasso soglia (primo trimestre 2011), le somme eccedenti il limite del detto tasso corrisposte dalla mutuataria per interessi corrispettivi ed eventuali interessi di mora.
Nella comparsa conclusionale l'istituto di credito appellato ha richiamato la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 15130 del 29.05.2024, che ha affermato la validità del piano di ammortamento alla francese perché non implicante la capitalizzazione degli interessi, salvo specifiche anomalie, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno lo scorso
19 luglio 2023.
La Corte regolatrice ha affermato il seguente principio di diritto:
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Risulta così decisa la questione relativa alle conseguenze dell'omessa indicazione, all'interno del contratto, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”.
Il giudice di legittimità, nella sua massima espressione, ha escluso che l'ammortamento alla francese produca un effetto anatocistico, rilevando che esso prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma allo stesso tempo che “la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo”.
Sotto altro profilo, conclude che è legittimo “che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
Più nello specifico, con riguardo alla questione della determinabilità dell'oggetto del contratto, la sentenza in commento esclude che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese comporti, in sé, la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2,
c.c., allorché contenga le indicazioni proprie del tipo legale la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, come accaduto nel caso di specie.
Inoltre, il meccanismo delineato non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Pertanto, non essendo ravvisabile nella normativa primaria e secondaria l'obbligo a carico della banca di esplicitare il regime di ammortamento nel contratto, la Corte conclude che è assolto l'obbligo di trasparenza contrattuale mediante l'allegazione del piano di ammortamento “in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”.
Sta di fatto, però, che il giudice di legittimità ha ulteriormente precisato che “non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione del TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti.”
Nel caso specifico, la consulenza tecnica espletata in primo grado ha evidenziato l'assenza di anatocismo ma un'inesatta indicazione del tasso annuo degli interessi corrispettivi che, per effetto dell'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese con rimborso mensile, è risulta essere superiore al TAN del 6,25% e pari al 6,4322 % ma, comunque, inferiore all'ISC del
6,476%.
Il consulente ha sostanzialmente affermato che l'inesatta indicazione del tasso d'interessi corrispettivi, per effetto dell'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese con rimborso mensile, comporta un aumento del valore pattuito. Nell'elaborato peritale in primo grado, in riscontro alle osservazioni delle parti, ha rielaborato il piano d'ammortamento applicando l'interesse sostituivo ex art.117 TUB, così come avvenuto per la consulenza tecnica d'ufficio condotta nel presente giudizio, che ha rielaborato il piano d'ammortamento applicando l'interesse pattuito e non l'interesse sostitutivo e, in entrambi i casi, il dato conclusivo ha posto in evidenza una quota d'interessi nettamente inferiore a quella in parte pagata e che resta da pagare, considerando che il rapporto era ancora in corso.
In sintesi, è emerso un evidente scostamento tra il tasso d'interesse pattuito e quello in effetti corrisposto, che integra una delle ipotesi patologiche che la pronuncia delle sezioni unite rimette alla valutazione da condursi “caso per caso”.
Questa discrasia, risolvendosi in un'esatta indicazione del tasso in concreto applicato, che per effetto dell'ammortamento alla francese è superiore al TAN, anche se è inferiore all'ISC
(quindi al TAEG) si traduce nell'applicazione di un valore su cui non vi è espressa pattuizione né accordo tra le parti determinando, pertanto, la nullità del tasso d'interesse indicato nel contratto, perché non oggetto di una chiara e comprensibile pattuizione, con conseguente applicazione del tasso nominale convenzionale così come rideterminato dalla nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Da tanto discende l'accoglimento del primo motivo di appello sicché, dandosi luogo alla applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello convenzionale, perché nullo, si è proceduto anche al riconteggio degli interessi al tasso annuo effettivo pari al 3,429% e corrispondente quindi ad un tasso nominale pari al 3,3763%. Sulla scorta di tale criterio, il consulente ha testualmente affermato che “prendendo a riferimento la rata n° 74, avremo che nel piano di ammortamento originario la quota interessi corrisposta dai mutuatari risulta essere pari ad € 142.663,91, comprensivi degli interessi di preammortamento, mentre dalla Tav. 3 l'importo degli interessi, comprensivo della quota di pre-ammortamento risulta essere pari ad € 74.904,76, con una differenza pari ad € 67.759,15 rispetto a quanto corrisposto dalla mutuataria. Essendo l'obbligazione di rimborso non ancora estinta, tale differenza andrebbe quindi imputata a quota capitale, sicché il nuovo debito residuo sarebbe pari ad €256.605,57 anziché € 324.364,72”.
Infondato invece, sulla base delle risultanze della intervenuta CTU, il secondo motivo di gravame in relazione alla lamentata applicazione degli interessi usurari.
Sul punto il CTU ha affermato “Con riferimento, invece, al I trimestre 2011 (periodo nel quale sulla base della perizia originaria è stato accertato il superamento del tasso soglia) non si rilevano somme corrisposte in eccedenza dalla mutuataria sulla base degli interessi pagati e di quelli calcolati con il tasso soglia pro-tempore vigente”.
In particolare, il tecnico, applicando i criteri dettati dalla Banca d'Italia, ha accertato che la soglia prevista per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori non è mai stata superata.
Nella relazione di consulenza, perfettamente condivisibile perché immune da vizi e perché, per l'appunto, ha tenuto conto di tutti gli oneri rilevanti e indicati dall'Autorità di vigilanza nazionale, è specificato che il tasso è risultato contenuto entro i limiti della legalità, al momento della pattuizione, con riguardo ad entrambe le sue voci che, ovviamente, non possono mai essere cumulate sicché il fatto che occorre tener conto anche dell'interesse moratorio non sta a significare che esso vada, poi, sommato a quello corrispettivo per verificare se, la somma, superi il tetto dell'usura.
Né alcuna rilevanza può assumere la c.d. usura sopravvenuta (che, secondo il tecnico, si sarebbe prodotta in alcuni trimestri), ovvero il superamento del tasso soglia non quando gli interessi sono convenuti ma quando essi sono pagati (cfr. Cass. 2017/n. 24675, a Sezioni
Unite; Cass. 2023/n. 24743).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della differenza tra quanto già versato e da versare dall'appellante a titolo di interessi e quanto, invece, dovuto in forza della rilevata nullità della clausola relativa alla determinazione del tasso di interesse.
Le spese saranno liquidate in misura pari ai valori medi e contenute nei limiti delle richieste del difensore dell'appellante, inferiore a quelle effettivamente spettanti applicando lo scaglione compreso tra € 25.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2291/2018 del Tribunale di Foggia del 17 settembre 2018, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• -accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto ridetermina il debito residuo del mutuo, al tasso legale, in €256.605,57 partire dalla rata n. 74, al tasso annuo effettivo pari al 3,429% e corrispondente quindi ad un tasso nominale pari al 3,3763%;
• Condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio CP_1 Controparte_1
grado di giudizio in favore di che liquida, quanto al primo Parte_1 grado, in € 454,45 per spese ed € 7.254,00 per compenso al difensore e, per il secondo grado, in € 804,00 per spese ed € 9.991,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA;
• Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellata.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello, addì 5 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE