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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2637 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Matteo Russo, Sergio Russo e Francesco Scozzafava
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Andrea Circi
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 3 aprile 2023, esponeva: Controparte_1
che (d'ora in avanti, - società partecipata al 100% da Controparte_2 CP_3 CP_4
- in conformità al suo statuto, svolge, tra le altre, attività di realizzazione di iniziative volte a valorizzare i beni artistici e culturali in ambito cittadino e nazionale anche mediante la gestione di musei e biblioteche, la valorizzazione delle aree archeologiche e monumentali, delle fontane artistiche ed ornamentali, di sale teatrali e, in generale, l'esercizio di tutte le attività strumentali alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale quali mostre, manifestazioni culturali e di spettacolo;
che l'Istituzione Sistema Biblioteche di Roma ha affidato a l'espletamento dei servizi strumentali CP_3
inerenti al supporto alle attività bibliotecarie;
che egli nel 2007 aveva partecipato al concorso per personale front office da impiegare presso le biblioteche del Comune di Roma;
che era stato assunto a tempo indeterminato da nel “Progetto Biblioteche” di a far CP_3 CP_4
data dal 16 gennaio 2008, con inquadramento come impiegato “addetto biblioteca”, part-time, al livello B1,
secondo le previsioni del CCNL Federculture;
che a far data dal giugno 2019 era stato inquadrato nella II fascia livello II (ex livello C1), secondo le previsioni del CCNL di riferimento;
che dal 2014 aveva svolto e continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la biblioteca “Colli
Portuensi” sita in via dei Colli Portuensi n. 275, espletando mansioni di bibliotecario, in conformità al CP_4
profilo professionale pacificamente riconosciuto dalla convenuta nei prospetti di paga;
che si era sempre occupato delle seguenti attività: a) informazione ed orientamento agli utenti;
b) assistenza all'uso della biblioteca ed alla fruizione delle raccolte;
c) supporto all'utenza nelle ricerche bibliografiche e documentarie;
d) organizzazione e gestione del servizio di reference;
e) ricerche bibliografiche su richiesta degli utenti sul catalogo OPAC (Online Public Access Catalogue) e BIBLIOTU e conseguente messa a disposizione del materiale prescelto;
f) assistenza nella predisposizione della richiesta degli utenti del prestito bibliotecario del testo ricercato;
che dal mese di dicembre 2020 aveva iniziato ad occuparsi in maniera prevalente della catalogazione dell'ingente materiale librario acquistato dalla biblioteca “Colli Portuensi” con il contributo MIBACT;
che si era occupato della catalogazione del materiale librario tramite l'utilizzo del software SOL (Sebina Open
Library) al quale si accede con credenziali personali rilasciate dai funzionari della committente;
CP_4
che dal dicembre 2020, aveva svolto anche le seguenti attività:
- controllo di corrispondenza tra il materiale fisicamente presente presso la biblioteca e quello inserito nel catalogo on line (OPAC/BIBLIOTU) e correzione, tramite il sistema gestionale SOL, di eventuali incongruenze;
- interventi tecnici volti al reinserimento nel catalogo online, tramite il sistema gestionale SOL, del materiale librario presente fisicamente presso la biblioteca “Colli Portuensi” ma non visibile per motivi tecnici nel suddetto catalogo;
- inventario del patrimonio librario e documentario appartenente alla biblioteca “Colli Portuensi” con continuo aggiornamento dello stesso;
- ricerche bibliografiche sul catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) a cui aderiscono biblioteche statali e di enti locali (tra cui la biblioteca “Colli Portuensi”), tramite l'identificazione dei documenti di interesse,
- individuazione delle biblioteche in possesso dei documenti di interesse ed accesso ai loro cataloghi per informazioni sulla disponibilità del documento;
- acquisizione dalle altre biblioteche del patrimonio librario, dei periodici, degli audiovisivi, delle risorse elettroniche finalizzata alla messa a disposizione per l'utenza;
- accesso al servizio di prestito da remoto o fornitura di documenti in riproduzione (ILL SBN) tramite le biblioteche che partecipano a tale servizio;
- gestione del prestito con altri sistemi bibliotecari di altre regioni (c.d prestito interbibliotecario) tramite la ricerca del materiale negli archivi delle oltre 7000 biblioteche sparse sul territorio nazionale, individuazione della struttura bibliotecaria in cui il materiale risulta essere presente, richiesta della disponibilità e di invio tramite servizio postale del materiale richiesto, comunicazione all'utente dell'arrivo e messa in disponibilità
del testo richiesto;
- gestione e controllo del prestito intersistemico con le biblioteche del Comune di Roma, verifica di eventuali irregolarità (a titolo esemplificativo: mancata restituzione alla scadenza pattuita di materiale fornito in prestito) e risoluzione delle stesse;
- proposizione di soluzioni alle problematiche contingenti afferenti alla gestione della biblioteca sia di carattere informatico che pratico-logistico;
- redazione dell'inventario delle riviste periodiche della biblioteca;
- supervisione e formazione del personale addetto alla biblioteca;
- interventi sul sistema gestionale per l'iscrizione degli utenti delle biblioteche di attivazione del CP_4
servizio del prestito bibliotecario e risoluzione di qualsiasi problematica inerente al funzionamento dello stesso;
- assistenza all'utenza nell'uso delle risorse digitali (edicola digitale, libri digitali, audiolibri in formato digitale)
messe a disposizione dalla struttura bibliotecaria;
- supporto nelle ricerche bibliografiche e documentarie e risoluzione di qualsivoglia problematica (a titolo esemplificativo: ricerche dettagliate di testi difficili da reperire;
informazioni sul sistema di accesso on line,
etc.);
- informazioni e consulenza bibliografica all'utenza;
- accoglienza e supporto all'utenza di nazionalità straniera e risoluzione delle problematiche da quest'ultima incontrate nell'utilizzo del sistema del prestito bibliotecario;
che da dicembre 2020 gli erano state assegnate anche funzioni di coordinamento del personale addetto al front office della biblioteca Colli Portuensi e della formazione dei nuovi dipendenti;
che nel mese di dicembre 2020 aveva partecipato, su richiesta della ad un corso di formazione sul CP_3
MLOL, ovvero sulla piattaforma del prestito bibliotecario digitale al fine di acquisire ulteriori competenze specialistiche in materia di prestito bibliotecario di e-book, edicola digitale ed audiolibri;
che call'1 dicembre 2020, data in cui il responsabile della biblioteca dott. funzionario III Persona_1
fascia, III livello (ex livello D3) era andato in pensione lasciando vacante il posto di responsabile della biblioteca “Colli Portuensi”, aveva svolto, oltre a quelle sopra indicate, anche l'attività operativa precedentemente svolta da quest'ultimo occupandosi della gestione della struttura bibliotecaria;
che sempre a far data dal dicembre 2020 si era occupato anche della risoluzione di ogni problematica inerente la gestione della biblioteca quali, a titolo esemplificativo, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia della struttura bibliotecaria, gestione e risoluzione delle problematiche insorte con gli utenti, gestione e risoluzione delle problematiche dei sistemi informatici, etc.
che ad inizio maggio 2021 era stato assegnato alla struttura bibliotecaria “Colli Portuensi” un nuovo responsabile nella persona della dott.ssa Persona_2
che pertanto, nel periodo dall'1 dicembre 2020 sino al 2 maggio 2021 aveva provveduto alla sostituzione del dott. responsabile della struttura bibliotecaria “Colli Portuensi”, occupandosi delle Persona_1
mansioni da quest'ultimo svolte relative alla gestione della biblioteca, del coordinamento e della formazione del personale, della risoluzione di tutte le problematiche contingenti alla gestione quotidiana della struttura bibliotecaria;
che a seguito dello svolgimento delle predette mansioni almeno a far data dal gennaio 2013 e, comunque,
certamente dal dicembre del 2020 aveva diritto all'inquadramento superiore nella III fascia al livello II° (ex livello D1) secondo le previsioni del CCNL di riferimento, o, comunque, in una fascia superiore a quella riconosciutagli dall'azienda.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
prospetti di paga, che il ricorrente a far data dall'1 gennaio 2013 o, comunque in via gradata, a far data dall'1 dicembre 2020, ha svolto mansioni di bibliotecario o, comunque, sussumibili nel livello II della III fascia (ex livello D1) previsto dal CCNL di riferimento con conseguente diritto all'inquadramento in tale fascia e livello,
ovvero al diverso inquadramento ritenuto di giustizia e/o per il diverso periodo ritenuto di giustizia.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse che l'attività svolta dal ricorrente sia inquadrabile nella III fascia livello II (ex D1) prevista dal CCNL di riferimento, Voglia, comunque, accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti, il diritto del ricorrente all'inquadramento, per l'attività lavorativa svolta dall'1 dicembre 2020 ad oggi, nel livello I° della III fascia (ex livello C3) e/o livello V° (nuovo livello C3) e/o livello IV° (nuovo livello) della II fascia, ovvero il diverso inquadramento ritenuto di giustizia e/o per il diverso periodo ritenuto di giustizia>>.
Radicatosi il contraddittorio, la chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata. CP_3
3. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale, con sentenza n. 6371/2024 del 30 maggio 2024, così statuiva:
<
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5323,00 oltre iva cpa e spese generali>>.
4. Affermava il primo giudice:
4.1 che l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dalla convenuta, per inapplicabilità ad una società a totale partecipazione pubblica del disposto di cui all'art 2103 cc era destituita di giuridico fondamento, giusta sentenza n. 35421/2022 della S.C.;
che ugualmente infondata era l'eccezione di genericità del ricorso;
Testimone_ 4.2 che la teste aveva precisato che <
con la quale si abbinava un determinato testo in entrata presso la biblioteca “Colli Portuensi” ad un catalogo delle biblioteche chiamato Polo>>;
che < dalla email di cui al doc Tes_2
9 allegato al ricorso di funzionaria dell'Istituzione biblioteche di con cui veniva consegnato, Parte_2 CP_4 in allegato alla email, l'opuscolo, intitolato gestione catalogo front office, da stampare e leggere dopo l'attivazione del;
Pt_3
che la stessa società aveva ammesso che <
gestione inventari-collocazione per la quale serviva l'abilitazione di II livello, ma non alla catalogazione ex novo delle notizie non presenti in indice>>;
che la teste , responsabile dei servizi bibliotecari per la resistente, aveva precisato che per Testimone_3
la catalogazione Polo occorrevano credenziali per accedere al terzo livello rilasciate da un ufficio preposto e che la catalogazione per la quale era chiesto il III livello consisteva nell'identificazione con dei codici del libro presente nel sistema delle biblioteche di CP_4
Par che la teste , gestore del coordinatrice del front e back office delle biblioteche, referente Testimone_4
Part del catalogo POLO aveva affermato che i dipendenti accedevano tramite il ai cataloghi che lato utente si chiamavano OPAC BLIBLIOTU e OPAC SBN e che la biblioteca “Colli Portuensi” era una struttura semplice per essere una delle biblioteche più piccole del circuito cittadino;
che alla luce delle deposizioni è emerso che il ricorrente <
catalogo di un libro, poteva inserire nel catalogo delle biblioteche vari dati del libro, così che risultata dove si trovava il libro e per far ciò doveva vedere il formato come indicato dalla teste;
Tes_1
che era stato poi confermato lo svolgimento delle attività di cui al cap 15 dalla quali: a) controllo di Tes_1
corrispondenza tra il materiale fisicamente presente presso la biblioteca e quello inserito nel catalogo on line
(OPAC/BIBLIOTU) e correzione, tramite il sistema gestionale SOL, di eventuali incongruenze;
b) interventi tecnici volti al reinserimento nel catalogo online, tramite il sistema gestionale SOL, del materiale librario presente fisicamente presso la biblioteca “Colli Portuensi” ma non visibile per motivi tecnici nel suddetto catalogo;
c) inventario del patrimonio librario e documentario appartenente alla biblioteca “Colli Portuensi”
con continuo aggiornamento dello stesso;
d)ricerche bibliografiche sul catalogo del Servizio Bibliotecario
Nazionale (SBN) a cui aderiscono biblioteche statali e di enti locali (tra cui la biblioteca “Colli Portuensi”),
tramite l'identificazione dei documenti di interesse, e) individuazione delle biblioteche in possesso dei documenti di interesse ed accesso ai loro cataloghi per informazioni sulla disponibilità del documento;
f)
acquisizione dalle altre biblioteche del patrimonio librario, dei periodici, degli audiovisivi, delle risorse elettroniche finalizzata alla messa a disposizione per l'utenza; g) accesso al servizio di prestito da remoto o fornitura di documenti in riproduzione (ILL SBN) tramite le biblioteche che partecipano a tale servizio;
h)
gestione del prestito con altri sistemi bibliotecari di altre regioni (c.d prestito interbibliotecario) tramite la ricerca del materiale negli archivi delle oltre 7000 biblioteche sparse sul territorio nazionale, individuazione della struttura bibliotecaria in cui il materiale risulta essere presente, richiesta della disponibilità e di invio tramite servizio postale del materiale richiesto, comunicazione all'utente dell'arrivo e messa in disponibilità
del testo richiesto;
i)gestione e controllo del prestito intersistemico con le biblioteche del Comune di Roma,
verifica di eventuali irregolarità (a titolo esemplificativo: mancata restituzione alla scadenza pattuita di materiale fornito in prestito) e risoluzione delle stesse;
l)proposizione di soluzioni alle problematiche contingenti afferenti alla gestione della biblioteca sia di carattere informatico che pratico-logistico; m)
redazione dell'inventario delle riviste periodiche della biblioteca;
n)supervisione e formazione del personale addetto alla biblioteca;
o)interventi sul sistema gestionale per l'iscrizione degli utenti delle biblioteche di attivazione del servizio del prestito bibliotecario e risoluzione di qualsiasi problematica inerente al CP_4
funzionamento dello stesso;
p)assistenza all'utenza nell'uso delle risorse digitali (edicola digitale, libri digitali,
audiolibri in formato digitale) messe a disposizione dalla struttura bibliotecaria;
q) supporto nelle ricerche bibliografiche e documentarie e risoluzione di qualsivoglia problematica (a titolo esemplificativo: ricerche dettagliate di testi difficili da reperire;
informazioni sul sistema di accesso on line, etc.); r)informazioni e consulenza bibliografica all'utenza; s)accoglienza e supporto all'utenza di nazionalità straniera e risoluzione delle problematiche da quest'ultima incontrate nell'utilizzo del sistema del prestito bibliotecario>>;
che < dichiarava che il Tes_1
ricorrente diceva alla addetta al front office il lavoro da svolgere e la affermava che si Pt_4 Pt_4
rivolgeva a lui per difficoltà, per cui si può ritenere che in qualche modi supervisionasse l'attività della sia assegnandole del lavoro o quanto meno per essere il suo punto di riferimento per anzianità>>; Pt_4 che <
responsabilità della biblioteca era di pertinenza dell'Istituzione e non della resistente>>;
che <
confacente alle mansioni svolte>>;
che <
supporto delle attività di assistenza al pubblico, reference e front office, al fascicolo di parte ricorrente,
l'attività svolta dall'addetto al supporto inquadrato nella seconda fascia al livello II ( livello riconosciuto al ricorrente) riguarda l'iscrizione e gestione utenza, il supporto alla circolazione dei documenti prestito/restituzioni mediante utilizzo di software gestionale, il supporto alla circolazione documenti,
l'attività di reference ricerca informazione bibliografica, il supporto nell'organizzazione di attività culturali e di attività di promozione della letteratura per valorizzazione dei servizi di biblioteca rivolti ad adulti bambini e ragazzi e a specifiche tipologie di utenza. Dalla lettura dello stesso avviso destinato al personale da inquadrarsi nella II fascia II livello appare che in nessuna di queste attività è inclusa la catalogazione, pur se effettuata dal ricorrente al secondo livello e tipica attività del bibliotecario figura compresa dalla stesso ccnl nella terza fascia, laddove nella seconda fascia è invece prevista la figura di aiuto bibliotecario, tanto più che
è emerso che nel periodo dicembre 20 maggio 21 il ricorrente era la figura più anziana, quanto ad esperienza,
presente nella biblioteca, per essere andato in pensione il responsabile, per essere la responsabilità della biblioteca demandata ad un ufficio esterno, per essere insieme al ricorrente presenti temporaneamente (da novembre 2020 all'aprile 2021) la signora appartenente al ruolo comunale, e la dipendente Tes_1 Tes_2
di Euro & Promos, addetta alla mera attività di front office, come dalla stessa dichiarato e confermato anche dalla teste;
Tes_1
che <
tramite istruzione superiore consolidata esperienza e/o tramite istruzione universitaria;
- che svolge attività
tecnico – amministrativo di elevato contenuto professionale;
- che opera in unità organizzative complesse e diversificate;
- che ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'attività svolta;
- che svolge attività a contenuto specialistico complesso;
- che svolge funzioni di supervisione e/o coordinamento di altri lavoratori, in unità organizzative complesse e diversificate;
- che ha responsabilità sui risultati quanti - qualitativi delle attività svolte e sulle risorse, ove affidate. Rientrano nella III^ FASCIA, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti Profili professionali:…bibliotecario…”>>;
che <
attività tecno amministrative di elevato contenuto professionale polispecialistici, anche supervisionando e sovraintendendo altri lavoratori, mentre non si ritiene che possa operare il riconoscimento del II livello,
mancando l'operatività in unità organizzative complesse>>;
che <
fascia, se il ricorrente avrà diritto al corrispondente trattamento superiore dal dicembre 2020, non richiesto nel presente ricorso, il diritto all'inquadramento superiore scatterà dall'aprile 2021>>.
Con ricorso del 24 settembre 2024 la interponeva appello. CP_3
L'appellato resisteva.
5. Con il primo motivo l'appellante reitera l'eccezione di inapplicabilità della norma di cui all'art. 2013 c.c.
alle società a totale partecipazione pubblica, richiamando pronunce della S.C. che hanno espresso un principio difforme da quello affermato da Cass. 35421/2022.
6. Con il secondo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza “in relazione al riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento nella III fascia, I livello, del ccnl federculture”.
Rappresenta la Zedema:
che <
personale con funzioni direttive “che svolge attività tecnico-amministrative di elevato contenuto professionale poli specialistiche, anche supervisionando e sovraintendendo altri lavoratori”>>;
che il Tribunale:
a) <
dal ; CP_1 b) <
amministrativa e di risultato della biblioteca, e, quindi, conseguentemente che potesse avere poteri direttivi/decisionali e/o autonoma iniziativa, condizioni che costituiscono le caratteristiche identificative e qualificanti degli autentici bibliotecari e, più in generale, dei lavoratori di FASCIA III con funzioni direttive>>.
7. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la “erroneità della sentenza nella parte in cui, con motivazione aporetica, apparente e perplessa, ha accertato che il ricorrente fosse un “bibliotecario” con diritto all'inquadramento nella III fascia, I livello, del ccnl federculture”.
Deduce la Zedema:
che il Tribunale ha, infatti, ignorato e/o comunque, erroneamente valutato:
-a) la decisività del documento 14, allegato al fascicolo di nemmeno contestato da parte ricorrente, Pt_1
che dimostrava che il era abilitato –e solo dal 2 novembre 2020- al secondo livello del programma Pt_5
gestionale “Sol”, che agisce su 5 diversi livelli di abilitazione, secondo il seguente ordine valoriale crescente:
-1^ livello, servizi di prestito, anagrafica utenti, antitaccheggio, stampa etichette;
-2^ livello, servizi di prestito, anagrafica utenti, antitaccheggio, gestione inventari- collocazione;
-3^ livello, servizi di prestito, anagrafica utenti, catalogatore del Polo;
-4^ livello, servizi di prestito, anagrafica utenti, bibliotecario referente di biblioteca;
-5^ livello, servizi di prestito, anagrafica utenti, bibliotecario gestore di biblioteca;
Costituiva, pertanto, circostanza documentale, pacifica e non contestata che il ricorrente, abilitato solo dal 2
novembre 2020 al secondo livello (su una scala di cinque) non aveva alcuna accesso/abilitazione al livello 3^,
che è propriamente quello della catalogazione;
-b) i docc. 13 e 13 bis allegati al fascicolo di –anche questi non contestati dal ricorrente- che Pt_1
descrivevano e registravano le attività del che, nello specifico, riguardavano unicamente la CP_1 gestione inventari, anagrafica clienti, registrazione prestiti a privati e gestioni prestiti inter-bibliotecari PIM
ed ILL, senza alcun riferimento all'attività di catalogazione;
-c) le testimonianze della (Responsabile Zètema dei servizi di supporto alle Biblioteche comunali) e Tes_3
della (dipendente del Comune di Roma, Responsabile del Catalogo Polo) le quali, confermando la Tes_4
circostanza di cui al capitolo 18 b della memoria di primo grado ossia che il livello di abilitazione del CP_1
era solo il 2^, avevano precisato che il ricorrente non aveva alcun accesso al catalogo del Polo, svolgendo unicamente attività di inventariazione e collocazione del libro nello scaffale;
-d) la testimonianza della –testimone indotto da parte ricorrente- la quale, sebbene avesse utilizzato Tes_1
impropriamente la parola “catalogazione”, aveva dovuto ammettere, a precisa domanda, che la catalogazione alla quale Lei faceva riferimento era solo quella di primo livello, ossia quella più elementare che è appunto la semplice gestione degli inventari>>;
che, in ogni caso, < avesse effettivamente svolto attività di catalogazione questa, CP_1
certamente, non avrebbe giustificato il riconoscimento anche di una posizione direttiva e/o di responsabilità
(anzi espressamente esclusa nella sentenza) e, quindi, di un avanzamento di Fascia ma semmai, a tutto concedere, avrebbe potuto comportare solo un mero e modesto avanzamento di livello (da II a III) all'interno della stessa II Fascia nella quale rientra il personale di ordine e di concetto, come appunto è l'appellato>>;
che <
mansioni di bibliotecario>>;
che, invero, <
descritte nel “Disciplinare” intercorrente all'epoca dei fatti tra e l' , che gestisce Pt_1 Controparte_5
le biblioteche del Comune di Roma, come anche rinnovato il 6.9.2023>>;
che il < CP_1
supervisione del personale>> e <
professionali specialistici limitandosi a compiti di accoglienza della clientela, gestione dei libri e dei prestiti ed inventariazione del materiale bibliotecario>>; che le attività svolte attività <
“Federculture” ossia quella contrattualmente attribuita al ricorrente>>.
8. Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante lamenta di essere stata condannata al pagamento integrale delle spese di primo grado, sebbene la domanda sia stata accolta dal Tribunale soltanto parzialmente.
9. Il primo motivo è infondato.
Più di recente Cass. 25600/2023 ha ribadito i principi affermati da Cass. n. 35421/2022 in tema di società a controllo pubblico, in relazione alla quale, sviluppando l'orientamento più generale da tempo consolidatosi
nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017,
Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016), si è detto che "il rapporto di lavoro alle dipendenze delle
società a controllo pubblico non è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una
disciplina speciale derogatoria. Il D.L. n. 112 del 2008, art. 18..., che fa divieto alle società a partecipazione
totale o maggioritaria... di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa
per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art.
2103 c.c.".
Il Collegio condivide e fa propri i dicta dei recenti arresti della S.C.
10. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Secondo le declaratorie contrattuali, appartiene alla II Fascia il personale:
- in possesso di conoscenze e competenze acquisite tramite istruzione superiore, consolidata esperienza, e/o formazione professionale;
- che svolge attività d'ordine a carattere tecnico – amministrativo, operando con autonomia e relativa discrezionalità rispetto alle procedure e ai processi relativi alla propria attività;
- che svolge attività tecnico – amministrative in strutture di media complessità, anche supervisionando altri lavoratori. Tra le figure esemplificative, il CCNL indica il profilo di aiuto bibliotecario.
Appartiene alla III fascia il personale direttivo
- in possesso di conoscenze e competenze acquisite tramite istruzione superiore e consolidata esperienza e/o tramite istruzione universitaria;
- che svolge attività tecnico – amministrativo di elevato contenuto professionale;
- che opera in unità organizzative complesse e diversificate;
- che ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'attività svolta;
- che svolge attività a contenuto specialistico complesso;
- che svolge funzioni di supervisione e/o coordinamento di altri lavoratori, in unità organizzative complesse e diversificate;
- che ha responsabilità sui risultati quanti - qualitativi delle attività svolte e sulle risorse, ove affidate.
Rientra in tale fascia, a titolo esemplificativo, il profilo di bibliotecario.
Dunque, per stessa qualificazione operata dal contratto collettivo, rientra nella III fascia colui che svolge funzioni di bibliotecario.
Dalle buste paga esibite dal ricorrente (e non contestate dalla , risulta che l'azienda gli ha attribuito CP_3
la qualifica e mansioni di bibliotecario.
che non può ritenersi impropriamente conferita dalla atteso che dalle buste paga del CP_6 CP_3
2012 emerge che al era stata assegnata la qualifica di “imp. add. bibl.”. CP_1
Pertanto, la società ha espressamente riconosciuto con le buste paga che l'appellato, inizialmente impiegato come addetto alla biblioteca, aveva successivamente ricoperto la funzione di bibliotecario.
Accertato che, per decisione aziendale, la qualifica spettante al era quella di bibliotecario, CP_1
all'appellato spettava (e spetta) l'inquadramento nella III Fascia. Va, invero, rammentato che ove il contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre ad enunciare i criteri generali di assegnazione dei lavoratori ai vari gruppi e categorie in relazione alle mansioni, individui direttamente -
con riferimento o alla sola funzione svolta o anche all'entità quantitativa di determinati parametri obiettivi -
le qualifiche più tipiche, indicandole con elencazione esemplificativa, le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale non possono inquadrarsi che nelle categoria da questa individuate (Cass.
12639/1998; conf.: 317/1986).
D'altra parte, secondo la nozione corrente, bibliotecario è colui che accoglie e guida gli utenti nell'uso dei servizi bibliotecari, svolge le attività tecniche legate alla consultazione e al prestito dei documenti,
intraprende ricerche bibliografiche per conto degli utenti ecc.
11. Dalle deposizioni dei testi è emerso quanto segue.
Testimone_ Il teste ha confermato i capitoli 12) (Il ricorrente si è sempre occupato delle seguenti attività: a)
informazione ed orientamento agli utenti;
b) assistenza all'uso della biblioteca ed alla fruizione delle raccolte;
c) supporto all'utenza nelle ricerche bibliografiche e documentarie;
d) organizzazione e gestione del servizio
di reference;
e) ricerche bibliografiche su richiesta degli utenti sul catalogo OPAC (Online Public Access
Catalogue) e BIBLIOTU e conseguente messa a disposizione del materiale prescelto;
f) assistenza nella
predisposizione della richiesta degli utenti del prestito bibliotecario del testo ricercato) e 13 (A far data dal
mese di dicembre 2020, il ricorrente, su espresso incarico della funzionaria dell'istituzione biblioteche di
[...]
nella persona della dott.ssa ha iniziato ad occuparsi in maniera prevalente della CP_4 Parte_2
catalogazione dell'ingente materiale librario acquistato dalla biblioteca “Colli Portuensi” con il contributo
MIBACT).
Anche il teste ha dichiarato che il ricorrente svolgeva le predette mansioni. Testimone_5
I testi di parte resistente e hanno confermato parte dei i capitoli 16, 17 e Testimone_3 Testimone_4
e 18 della memoria di costituzione della (e cioè: la Biblioteca “Colli Portuensi” sita in via Colli CP_3
Portuensi n 275, ove il ricorrente lavora ininterrottamente dal 2014, è una struttura semplice trattandosi di una delle più piccole biblioteche del circuito cittadino, il ricorrente non si occupava dell'attività di organizzazione e gestione del servizio di “reference” e non possedeva alcuna autorizzazione/abilitazione al livello 3^, che è propriamente quello della catalogazione;
il ricorrente svolgeva attività basiche di front office e gestioni inventari).
Ma quand'anche il non fosse stato adibito a mansioni di reference e non avesse CP_1
autorizzazione/abilitazione al livello 3, resta il dato inconfutabile che i restanti compiti sono quelli propri di un bibliotecario, che l'appellato aveva la qualifica di bibliotecario e che a tale qualifica corrisponde, a norma del CCNL, l'inquadramento nella terza fascia.
L'affermazione della società secondo cui la dicitura “bibliotecario” sul prospetto paga <<è semplicemente una sigla del programma di contabilità per indicare i dipendenti di che agiscono all'interno del Pt_1
progetto biblioteche del >> non ha trovato riscontri probatori e non spiega perché Parte_6
mai in precedenza era stata attribuita al guadagno la qualifica di semplice addetto alla biblioteca.
12. Vanamente la contesta che non vi sarebbe la prova dell'espletamento, da parte del , di CP_3 CP_1
attività direttiva.
La norma contrattuale, attraverso le esemplificazioni, ha individuato alcune figure tipiche (tra le quali quella del bibliotecario) che, per le mansioni cui sono adibite, svolgono funzioni direttive.
In sostanza, le parti collettive, attraverso le esemplificazioni, hanno già individuato i profili professionali aventi titolo all'inquadramento nella III fascia (vd. Cass. cit.).
La declaratoria serve a stabilire quali sono le caratteristiche che devono avere le attività svolte da chi, non in possesso di un profilo rientrante tra quelli contrattualmente previsti, ambisce ugualmente all'inquadramento nella III fascia.
In conclusione, il ha diritto al superiore livello invocato per aver ricoperto il ruolo e svolto le CP_1
mansioni di bibliotecario.
13. Anche l'ultimo motivo è infondato. L'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi.
Ciò può giustificare una compensazione delle spese, se presenti i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
(Cass. 23641/2024; Cass. SS.UU. 32061/2022).
Nella specie, l'unica domanda proposta (riconoscimento di un livello superiore) è stata accolta parzialmente
(ossia con decorrenza successiva alla richiesta formulata in via principale), sicché, non essendo ravvisabili i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., merita conferma la statuizione sulle spese di primo grado adottata dal Tribunale,
poiché, secondo il criterio di causalità, soccombente è risultata la società convenuta.
14. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 24 settembre 2024, dalla Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data30 maggio
[...] Controparte_1
2024.
Condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2637 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Matteo Russo, Sergio Russo e Francesco Scozzafava
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. Andrea Circi
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 3 aprile 2023, esponeva: Controparte_1
che (d'ora in avanti, - società partecipata al 100% da Controparte_2 CP_3 CP_4
- in conformità al suo statuto, svolge, tra le altre, attività di realizzazione di iniziative volte a valorizzare i beni artistici e culturali in ambito cittadino e nazionale anche mediante la gestione di musei e biblioteche, la valorizzazione delle aree archeologiche e monumentali, delle fontane artistiche ed ornamentali, di sale teatrali e, in generale, l'esercizio di tutte le attività strumentali alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale quali mostre, manifestazioni culturali e di spettacolo;
che l'Istituzione Sistema Biblioteche di Roma ha affidato a l'espletamento dei servizi strumentali CP_3
inerenti al supporto alle attività bibliotecarie;
che egli nel 2007 aveva partecipato al concorso per personale front office da impiegare presso le biblioteche del Comune di Roma;
che era stato assunto a tempo indeterminato da nel “Progetto Biblioteche” di a far CP_3 CP_4
data dal 16 gennaio 2008, con inquadramento come impiegato “addetto biblioteca”, part-time, al livello B1,
secondo le previsioni del CCNL Federculture;
che a far data dal giugno 2019 era stato inquadrato nella II fascia livello II (ex livello C1), secondo le previsioni del CCNL di riferimento;
che dal 2014 aveva svolto e continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la biblioteca “Colli
Portuensi” sita in via dei Colli Portuensi n. 275, espletando mansioni di bibliotecario, in conformità al CP_4
profilo professionale pacificamente riconosciuto dalla convenuta nei prospetti di paga;
che si era sempre occupato delle seguenti attività: a) informazione ed orientamento agli utenti;
b) assistenza all'uso della biblioteca ed alla fruizione delle raccolte;
c) supporto all'utenza nelle ricerche bibliografiche e documentarie;
d) organizzazione e gestione del servizio di reference;
e) ricerche bibliografiche su richiesta degli utenti sul catalogo OPAC (Online Public Access Catalogue) e BIBLIOTU e conseguente messa a disposizione del materiale prescelto;
f) assistenza nella predisposizione della richiesta degli utenti del prestito bibliotecario del testo ricercato;
che dal mese di dicembre 2020 aveva iniziato ad occuparsi in maniera prevalente della catalogazione dell'ingente materiale librario acquistato dalla biblioteca “Colli Portuensi” con il contributo MIBACT;
che si era occupato della catalogazione del materiale librario tramite l'utilizzo del software SOL (Sebina Open
Library) al quale si accede con credenziali personali rilasciate dai funzionari della committente;
CP_4
che dal dicembre 2020, aveva svolto anche le seguenti attività:
- controllo di corrispondenza tra il materiale fisicamente presente presso la biblioteca e quello inserito nel catalogo on line (OPAC/BIBLIOTU) e correzione, tramite il sistema gestionale SOL, di eventuali incongruenze;
- interventi tecnici volti al reinserimento nel catalogo online, tramite il sistema gestionale SOL, del materiale librario presente fisicamente presso la biblioteca “Colli Portuensi” ma non visibile per motivi tecnici nel suddetto catalogo;
- inventario del patrimonio librario e documentario appartenente alla biblioteca “Colli Portuensi” con continuo aggiornamento dello stesso;
- ricerche bibliografiche sul catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) a cui aderiscono biblioteche statali e di enti locali (tra cui la biblioteca “Colli Portuensi”), tramite l'identificazione dei documenti di interesse,
- individuazione delle biblioteche in possesso dei documenti di interesse ed accesso ai loro cataloghi per informazioni sulla disponibilità del documento;
- acquisizione dalle altre biblioteche del patrimonio librario, dei periodici, degli audiovisivi, delle risorse elettroniche finalizzata alla messa a disposizione per l'utenza;
- accesso al servizio di prestito da remoto o fornitura di documenti in riproduzione (ILL SBN) tramite le biblioteche che partecipano a tale servizio;
- gestione del prestito con altri sistemi bibliotecari di altre regioni (c.d prestito interbibliotecario) tramite la ricerca del materiale negli archivi delle oltre 7000 biblioteche sparse sul territorio nazionale, individuazione della struttura bibliotecaria in cui il materiale risulta essere presente, richiesta della disponibilità e di invio tramite servizio postale del materiale richiesto, comunicazione all'utente dell'arrivo e messa in disponibilità
del testo richiesto;
- gestione e controllo del prestito intersistemico con le biblioteche del Comune di Roma, verifica di eventuali irregolarità (a titolo esemplificativo: mancata restituzione alla scadenza pattuita di materiale fornito in prestito) e risoluzione delle stesse;
- proposizione di soluzioni alle problematiche contingenti afferenti alla gestione della biblioteca sia di carattere informatico che pratico-logistico;
- redazione dell'inventario delle riviste periodiche della biblioteca;
- supervisione e formazione del personale addetto alla biblioteca;
- interventi sul sistema gestionale per l'iscrizione degli utenti delle biblioteche di attivazione del CP_4
servizio del prestito bibliotecario e risoluzione di qualsiasi problematica inerente al funzionamento dello stesso;
- assistenza all'utenza nell'uso delle risorse digitali (edicola digitale, libri digitali, audiolibri in formato digitale)
messe a disposizione dalla struttura bibliotecaria;
- supporto nelle ricerche bibliografiche e documentarie e risoluzione di qualsivoglia problematica (a titolo esemplificativo: ricerche dettagliate di testi difficili da reperire;
informazioni sul sistema di accesso on line,
etc.);
- informazioni e consulenza bibliografica all'utenza;
- accoglienza e supporto all'utenza di nazionalità straniera e risoluzione delle problematiche da quest'ultima incontrate nell'utilizzo del sistema del prestito bibliotecario;
che da dicembre 2020 gli erano state assegnate anche funzioni di coordinamento del personale addetto al front office della biblioteca Colli Portuensi e della formazione dei nuovi dipendenti;
che nel mese di dicembre 2020 aveva partecipato, su richiesta della ad un corso di formazione sul CP_3
MLOL, ovvero sulla piattaforma del prestito bibliotecario digitale al fine di acquisire ulteriori competenze specialistiche in materia di prestito bibliotecario di e-book, edicola digitale ed audiolibri;
che call'1 dicembre 2020, data in cui il responsabile della biblioteca dott. funzionario III Persona_1
fascia, III livello (ex livello D3) era andato in pensione lasciando vacante il posto di responsabile della biblioteca “Colli Portuensi”, aveva svolto, oltre a quelle sopra indicate, anche l'attività operativa precedentemente svolta da quest'ultimo occupandosi della gestione della struttura bibliotecaria;
che sempre a far data dal dicembre 2020 si era occupato anche della risoluzione di ogni problematica inerente la gestione della biblioteca quali, a titolo esemplificativo, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia della struttura bibliotecaria, gestione e risoluzione delle problematiche insorte con gli utenti, gestione e risoluzione delle problematiche dei sistemi informatici, etc.
che ad inizio maggio 2021 era stato assegnato alla struttura bibliotecaria “Colli Portuensi” un nuovo responsabile nella persona della dott.ssa Persona_2
che pertanto, nel periodo dall'1 dicembre 2020 sino al 2 maggio 2021 aveva provveduto alla sostituzione del dott. responsabile della struttura bibliotecaria “Colli Portuensi”, occupandosi delle Persona_1
mansioni da quest'ultimo svolte relative alla gestione della biblioteca, del coordinamento e della formazione del personale, della risoluzione di tutte le problematiche contingenti alla gestione quotidiana della struttura bibliotecaria;
che a seguito dello svolgimento delle predette mansioni almeno a far data dal gennaio 2013 e, comunque,
certamente dal dicembre del 2020 aveva diritto all'inquadramento superiore nella III fascia al livello II° (ex livello D1) secondo le previsioni del CCNL di riferimento, o, comunque, in una fascia superiore a quella riconosciutagli dall'azienda.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
prospetti di paga, che il ricorrente a far data dall'1 gennaio 2013 o, comunque in via gradata, a far data dall'1 dicembre 2020, ha svolto mansioni di bibliotecario o, comunque, sussumibili nel livello II della III fascia (ex livello D1) previsto dal CCNL di riferimento con conseguente diritto all'inquadramento in tale fascia e livello,
ovvero al diverso inquadramento ritenuto di giustizia e/o per il diverso periodo ritenuto di giustizia.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse che l'attività svolta dal ricorrente sia inquadrabile nella III fascia livello II (ex D1) prevista dal CCNL di riferimento, Voglia, comunque, accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti, il diritto del ricorrente all'inquadramento, per l'attività lavorativa svolta dall'1 dicembre 2020 ad oggi, nel livello I° della III fascia (ex livello C3) e/o livello V° (nuovo livello C3) e/o livello IV° (nuovo livello) della II fascia, ovvero il diverso inquadramento ritenuto di giustizia e/o per il diverso periodo ritenuto di giustizia>>.
Radicatosi il contraddittorio, la chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata. CP_3
3. Espletata prova per testi, l'adito Tribunale, con sentenza n. 6371/2024 del 30 maggio 2024, così statuiva:
<
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5323,00 oltre iva cpa e spese generali>>.
4. Affermava il primo giudice:
4.1 che l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dalla convenuta, per inapplicabilità ad una società a totale partecipazione pubblica del disposto di cui all'art 2103 cc era destituita di giuridico fondamento, giusta sentenza n. 35421/2022 della S.C.;
che ugualmente infondata era l'eccezione di genericità del ricorso;
Testimone_ 4.2 che la teste aveva precisato che <
con la quale si abbinava un determinato testo in entrata presso la biblioteca “Colli Portuensi” ad un catalogo delle biblioteche chiamato Polo>>;
che < dalla email di cui al doc Tes_2
9 allegato al ricorso di funzionaria dell'Istituzione biblioteche di con cui veniva consegnato, Parte_2 CP_4 in allegato alla email, l'opuscolo, intitolato gestione catalogo front office, da stampare e leggere dopo l'attivazione del;
Pt_3
che la stessa società aveva ammesso che <
gestione inventari-collocazione per la quale serviva l'abilitazione di II livello, ma non alla catalogazione ex novo delle notizie non presenti in indice>>;
che la teste , responsabile dei servizi bibliotecari per la resistente, aveva precisato che per Testimone_3
la catalogazione Polo occorrevano credenziali per accedere al terzo livello rilasciate da un ufficio preposto e che la catalogazione per la quale era chiesto il III livello consisteva nell'identificazione con dei codici del libro presente nel sistema delle biblioteche di CP_4
Par che la teste , gestore del coordinatrice del front e back office delle biblioteche, referente Testimone_4
Part del catalogo POLO aveva affermato che i dipendenti accedevano tramite il ai cataloghi che lato utente si chiamavano OPAC BLIBLIOTU e OPAC SBN e che la biblioteca “Colli Portuensi” era una struttura semplice per essere una delle biblioteche più piccole del circuito cittadino;
che alla luce delle deposizioni è emerso che il ricorrente <
catalogo di un libro, poteva inserire nel catalogo delle biblioteche vari dati del libro, così che risultata dove si trovava il libro e per far ciò doveva vedere il formato come indicato dalla teste;
Tes_1
che era stato poi confermato lo svolgimento delle attività di cui al cap 15 dalla quali: a) controllo di Tes_1
corrispondenza tra il materiale fisicamente presente presso la biblioteca e quello inserito nel catalogo on line
(OPAC/BIBLIOTU) e correzione, tramite il sistema gestionale SOL, di eventuali incongruenze;
b) interventi tecnici volti al reinserimento nel catalogo online, tramite il sistema gestionale SOL, del materiale librario presente fisicamente presso la biblioteca “Colli Portuensi” ma non visibile per motivi tecnici nel suddetto catalogo;
c) inventario del patrimonio librario e documentario appartenente alla biblioteca “Colli Portuensi”
con continuo aggiornamento dello stesso;
d)ricerche bibliografiche sul catalogo del Servizio Bibliotecario
Nazionale (SBN) a cui aderiscono biblioteche statali e di enti locali (tra cui la biblioteca “Colli Portuensi”),
tramite l'identificazione dei documenti di interesse, e) individuazione delle biblioteche in possesso dei documenti di interesse ed accesso ai loro cataloghi per informazioni sulla disponibilità del documento;
f)
acquisizione dalle altre biblioteche del patrimonio librario, dei periodici, degli audiovisivi, delle risorse elettroniche finalizzata alla messa a disposizione per l'utenza; g) accesso al servizio di prestito da remoto o fornitura di documenti in riproduzione (ILL SBN) tramite le biblioteche che partecipano a tale servizio;
h)
gestione del prestito con altri sistemi bibliotecari di altre regioni (c.d prestito interbibliotecario) tramite la ricerca del materiale negli archivi delle oltre 7000 biblioteche sparse sul territorio nazionale, individuazione della struttura bibliotecaria in cui il materiale risulta essere presente, richiesta della disponibilità e di invio tramite servizio postale del materiale richiesto, comunicazione all'utente dell'arrivo e messa in disponibilità
del testo richiesto;
i)gestione e controllo del prestito intersistemico con le biblioteche del Comune di Roma,
verifica di eventuali irregolarità (a titolo esemplificativo: mancata restituzione alla scadenza pattuita di materiale fornito in prestito) e risoluzione delle stesse;
l)proposizione di soluzioni alle problematiche contingenti afferenti alla gestione della biblioteca sia di carattere informatico che pratico-logistico; m)
redazione dell'inventario delle riviste periodiche della biblioteca;
n)supervisione e formazione del personale addetto alla biblioteca;
o)interventi sul sistema gestionale per l'iscrizione degli utenti delle biblioteche di attivazione del servizio del prestito bibliotecario e risoluzione di qualsiasi problematica inerente al CP_4
funzionamento dello stesso;
p)assistenza all'utenza nell'uso delle risorse digitali (edicola digitale, libri digitali,
audiolibri in formato digitale) messe a disposizione dalla struttura bibliotecaria;
q) supporto nelle ricerche bibliografiche e documentarie e risoluzione di qualsivoglia problematica (a titolo esemplificativo: ricerche dettagliate di testi difficili da reperire;
informazioni sul sistema di accesso on line, etc.); r)informazioni e consulenza bibliografica all'utenza; s)accoglienza e supporto all'utenza di nazionalità straniera e risoluzione delle problematiche da quest'ultima incontrate nell'utilizzo del sistema del prestito bibliotecario>>;
che < dichiarava che il Tes_1
ricorrente diceva alla addetta al front office il lavoro da svolgere e la affermava che si Pt_4 Pt_4
rivolgeva a lui per difficoltà, per cui si può ritenere che in qualche modi supervisionasse l'attività della sia assegnandole del lavoro o quanto meno per essere il suo punto di riferimento per anzianità>>; Pt_4 che <
responsabilità della biblioteca era di pertinenza dell'Istituzione e non della resistente>>;
che <
confacente alle mansioni svolte>>;
che <
supporto delle attività di assistenza al pubblico, reference e front office, al fascicolo di parte ricorrente,
l'attività svolta dall'addetto al supporto inquadrato nella seconda fascia al livello II ( livello riconosciuto al ricorrente) riguarda l'iscrizione e gestione utenza, il supporto alla circolazione dei documenti prestito/restituzioni mediante utilizzo di software gestionale, il supporto alla circolazione documenti,
l'attività di reference ricerca informazione bibliografica, il supporto nell'organizzazione di attività culturali e di attività di promozione della letteratura per valorizzazione dei servizi di biblioteca rivolti ad adulti bambini e ragazzi e a specifiche tipologie di utenza. Dalla lettura dello stesso avviso destinato al personale da inquadrarsi nella II fascia II livello appare che in nessuna di queste attività è inclusa la catalogazione, pur se effettuata dal ricorrente al secondo livello e tipica attività del bibliotecario figura compresa dalla stesso ccnl nella terza fascia, laddove nella seconda fascia è invece prevista la figura di aiuto bibliotecario, tanto più che
è emerso che nel periodo dicembre 20 maggio 21 il ricorrente era la figura più anziana, quanto ad esperienza,
presente nella biblioteca, per essere andato in pensione il responsabile, per essere la responsabilità della biblioteca demandata ad un ufficio esterno, per essere insieme al ricorrente presenti temporaneamente (da novembre 2020 all'aprile 2021) la signora appartenente al ruolo comunale, e la dipendente Tes_1 Tes_2
di Euro & Promos, addetta alla mera attività di front office, come dalla stessa dichiarato e confermato anche dalla teste;
Tes_1
che <
tramite istruzione superiore consolidata esperienza e/o tramite istruzione universitaria;
- che svolge attività
tecnico – amministrativo di elevato contenuto professionale;
- che opera in unità organizzative complesse e diversificate;
- che ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'attività svolta;
- che svolge attività a contenuto specialistico complesso;
- che svolge funzioni di supervisione e/o coordinamento di altri lavoratori, in unità organizzative complesse e diversificate;
- che ha responsabilità sui risultati quanti - qualitativi delle attività svolte e sulle risorse, ove affidate. Rientrano nella III^ FASCIA, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti Profili professionali:…bibliotecario…”>>;
che <
attività tecno amministrative di elevato contenuto professionale polispecialistici, anche supervisionando e sovraintendendo altri lavoratori, mentre non si ritiene che possa operare il riconoscimento del II livello,
mancando l'operatività in unità organizzative complesse>>;
che <
fascia, se il ricorrente avrà diritto al corrispondente trattamento superiore dal dicembre 2020, non richiesto nel presente ricorso, il diritto all'inquadramento superiore scatterà dall'aprile 2021>>.
Con ricorso del 24 settembre 2024 la interponeva appello. CP_3
L'appellato resisteva.
5. Con il primo motivo l'appellante reitera l'eccezione di inapplicabilità della norma di cui all'art. 2013 c.c.
alle società a totale partecipazione pubblica, richiamando pronunce della S.C. che hanno espresso un principio difforme da quello affermato da Cass. 35421/2022.
6. Con il secondo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza “in relazione al riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento nella III fascia, I livello, del ccnl federculture”.
Rappresenta la Zedema:
che <
personale con funzioni direttive “che svolge attività tecnico-amministrative di elevato contenuto professionale poli specialistiche, anche supervisionando e sovraintendendo altri lavoratori”>>;
che il Tribunale:
a) <
dal ; CP_1 b) <
amministrativa e di risultato della biblioteca, e, quindi, conseguentemente che potesse avere poteri direttivi/decisionali e/o autonoma iniziativa, condizioni che costituiscono le caratteristiche identificative e qualificanti degli autentici bibliotecari e, più in generale, dei lavoratori di FASCIA III con funzioni direttive>>.
7. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la “erroneità della sentenza nella parte in cui, con motivazione aporetica, apparente e perplessa, ha accertato che il ricorrente fosse un “bibliotecario” con diritto all'inquadramento nella III fascia, I livello, del ccnl federculture”.
Deduce la Zedema:
che il Tribunale ha, infatti, ignorato e/o comunque, erroneamente valutato:
-a) la decisività del documento 14, allegato al fascicolo di nemmeno contestato da parte ricorrente, Pt_1
che dimostrava che il era abilitato –e solo dal 2 novembre 2020- al secondo livello del programma Pt_5
gestionale “Sol”, che agisce su 5 diversi livelli di abilitazione, secondo il seguente ordine valoriale crescente:
-1^ livello, servizi di prestito, anagrafica utenti, antitaccheggio, stampa etichette;
-2^ livello, servizi di prestito, anagrafica utenti, antitaccheggio, gestione inventari- collocazione;
-3^ livello, servizi di prestito, anagrafica utenti, catalogatore del Polo;
-4^ livello, servizi di prestito, anagrafica utenti, bibliotecario referente di biblioteca;
-5^ livello, servizi di prestito, anagrafica utenti, bibliotecario gestore di biblioteca;
Costituiva, pertanto, circostanza documentale, pacifica e non contestata che il ricorrente, abilitato solo dal 2
novembre 2020 al secondo livello (su una scala di cinque) non aveva alcuna accesso/abilitazione al livello 3^,
che è propriamente quello della catalogazione;
-b) i docc. 13 e 13 bis allegati al fascicolo di –anche questi non contestati dal ricorrente- che Pt_1
descrivevano e registravano le attività del che, nello specifico, riguardavano unicamente la CP_1 gestione inventari, anagrafica clienti, registrazione prestiti a privati e gestioni prestiti inter-bibliotecari PIM
ed ILL, senza alcun riferimento all'attività di catalogazione;
-c) le testimonianze della (Responsabile Zètema dei servizi di supporto alle Biblioteche comunali) e Tes_3
della (dipendente del Comune di Roma, Responsabile del Catalogo Polo) le quali, confermando la Tes_4
circostanza di cui al capitolo 18 b della memoria di primo grado ossia che il livello di abilitazione del CP_1
era solo il 2^, avevano precisato che il ricorrente non aveva alcun accesso al catalogo del Polo, svolgendo unicamente attività di inventariazione e collocazione del libro nello scaffale;
-d) la testimonianza della –testimone indotto da parte ricorrente- la quale, sebbene avesse utilizzato Tes_1
impropriamente la parola “catalogazione”, aveva dovuto ammettere, a precisa domanda, che la catalogazione alla quale Lei faceva riferimento era solo quella di primo livello, ossia quella più elementare che è appunto la semplice gestione degli inventari>>;
che, in ogni caso, < avesse effettivamente svolto attività di catalogazione questa, CP_1
certamente, non avrebbe giustificato il riconoscimento anche di una posizione direttiva e/o di responsabilità
(anzi espressamente esclusa nella sentenza) e, quindi, di un avanzamento di Fascia ma semmai, a tutto concedere, avrebbe potuto comportare solo un mero e modesto avanzamento di livello (da II a III) all'interno della stessa II Fascia nella quale rientra il personale di ordine e di concetto, come appunto è l'appellato>>;
che <
mansioni di bibliotecario>>;
che, invero, <
descritte nel “Disciplinare” intercorrente all'epoca dei fatti tra e l' , che gestisce Pt_1 Controparte_5
le biblioteche del Comune di Roma, come anche rinnovato il 6.9.2023>>;
che il < CP_1
supervisione del personale>> e <
professionali specialistici limitandosi a compiti di accoglienza della clientela, gestione dei libri e dei prestiti ed inventariazione del materiale bibliotecario>>; che le attività svolte attività <
“Federculture” ossia quella contrattualmente attribuita al ricorrente>>.
8. Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante lamenta di essere stata condannata al pagamento integrale delle spese di primo grado, sebbene la domanda sia stata accolta dal Tribunale soltanto parzialmente.
9. Il primo motivo è infondato.
Più di recente Cass. 25600/2023 ha ribadito i principi affermati da Cass. n. 35421/2022 in tema di società a controllo pubblico, in relazione alla quale, sviluppando l'orientamento più generale da tempo consolidatosi
nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017,
Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016), si è detto che "il rapporto di lavoro alle dipendenze delle
società a controllo pubblico non è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una
disciplina speciale derogatoria. Il D.L. n. 112 del 2008, art. 18..., che fa divieto alle società a partecipazione
totale o maggioritaria... di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa
per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art.
2103 c.c.".
Il Collegio condivide e fa propri i dicta dei recenti arresti della S.C.
10. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Secondo le declaratorie contrattuali, appartiene alla II Fascia il personale:
- in possesso di conoscenze e competenze acquisite tramite istruzione superiore, consolidata esperienza, e/o formazione professionale;
- che svolge attività d'ordine a carattere tecnico – amministrativo, operando con autonomia e relativa discrezionalità rispetto alle procedure e ai processi relativi alla propria attività;
- che svolge attività tecnico – amministrative in strutture di media complessità, anche supervisionando altri lavoratori. Tra le figure esemplificative, il CCNL indica il profilo di aiuto bibliotecario.
Appartiene alla III fascia il personale direttivo
- in possesso di conoscenze e competenze acquisite tramite istruzione superiore e consolidata esperienza e/o tramite istruzione universitaria;
- che svolge attività tecnico – amministrativo di elevato contenuto professionale;
- che opera in unità organizzative complesse e diversificate;
- che ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali connessi all'attività svolta;
- che svolge attività a contenuto specialistico complesso;
- che svolge funzioni di supervisione e/o coordinamento di altri lavoratori, in unità organizzative complesse e diversificate;
- che ha responsabilità sui risultati quanti - qualitativi delle attività svolte e sulle risorse, ove affidate.
Rientra in tale fascia, a titolo esemplificativo, il profilo di bibliotecario.
Dunque, per stessa qualificazione operata dal contratto collettivo, rientra nella III fascia colui che svolge funzioni di bibliotecario.
Dalle buste paga esibite dal ricorrente (e non contestate dalla , risulta che l'azienda gli ha attribuito CP_3
la qualifica e mansioni di bibliotecario.
che non può ritenersi impropriamente conferita dalla atteso che dalle buste paga del CP_6 CP_3
2012 emerge che al era stata assegnata la qualifica di “imp. add. bibl.”. CP_1
Pertanto, la società ha espressamente riconosciuto con le buste paga che l'appellato, inizialmente impiegato come addetto alla biblioteca, aveva successivamente ricoperto la funzione di bibliotecario.
Accertato che, per decisione aziendale, la qualifica spettante al era quella di bibliotecario, CP_1
all'appellato spettava (e spetta) l'inquadramento nella III Fascia. Va, invero, rammentato che ove il contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre ad enunciare i criteri generali di assegnazione dei lavoratori ai vari gruppi e categorie in relazione alle mansioni, individui direttamente -
con riferimento o alla sola funzione svolta o anche all'entità quantitativa di determinati parametri obiettivi -
le qualifiche più tipiche, indicandole con elencazione esemplificativa, le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale non possono inquadrarsi che nelle categoria da questa individuate (Cass.
12639/1998; conf.: 317/1986).
D'altra parte, secondo la nozione corrente, bibliotecario è colui che accoglie e guida gli utenti nell'uso dei servizi bibliotecari, svolge le attività tecniche legate alla consultazione e al prestito dei documenti,
intraprende ricerche bibliografiche per conto degli utenti ecc.
11. Dalle deposizioni dei testi è emerso quanto segue.
Testimone_ Il teste ha confermato i capitoli 12) (Il ricorrente si è sempre occupato delle seguenti attività: a)
informazione ed orientamento agli utenti;
b) assistenza all'uso della biblioteca ed alla fruizione delle raccolte;
c) supporto all'utenza nelle ricerche bibliografiche e documentarie;
d) organizzazione e gestione del servizio
di reference;
e) ricerche bibliografiche su richiesta degli utenti sul catalogo OPAC (Online Public Access
Catalogue) e BIBLIOTU e conseguente messa a disposizione del materiale prescelto;
f) assistenza nella
predisposizione della richiesta degli utenti del prestito bibliotecario del testo ricercato) e 13 (A far data dal
mese di dicembre 2020, il ricorrente, su espresso incarico della funzionaria dell'istituzione biblioteche di
[...]
nella persona della dott.ssa ha iniziato ad occuparsi in maniera prevalente della CP_4 Parte_2
catalogazione dell'ingente materiale librario acquistato dalla biblioteca “Colli Portuensi” con il contributo
MIBACT).
Anche il teste ha dichiarato che il ricorrente svolgeva le predette mansioni. Testimone_5
I testi di parte resistente e hanno confermato parte dei i capitoli 16, 17 e Testimone_3 Testimone_4
e 18 della memoria di costituzione della (e cioè: la Biblioteca “Colli Portuensi” sita in via Colli CP_3
Portuensi n 275, ove il ricorrente lavora ininterrottamente dal 2014, è una struttura semplice trattandosi di una delle più piccole biblioteche del circuito cittadino, il ricorrente non si occupava dell'attività di organizzazione e gestione del servizio di “reference” e non possedeva alcuna autorizzazione/abilitazione al livello 3^, che è propriamente quello della catalogazione;
il ricorrente svolgeva attività basiche di front office e gestioni inventari).
Ma quand'anche il non fosse stato adibito a mansioni di reference e non avesse CP_1
autorizzazione/abilitazione al livello 3, resta il dato inconfutabile che i restanti compiti sono quelli propri di un bibliotecario, che l'appellato aveva la qualifica di bibliotecario e che a tale qualifica corrisponde, a norma del CCNL, l'inquadramento nella terza fascia.
L'affermazione della società secondo cui la dicitura “bibliotecario” sul prospetto paga <<è semplicemente una sigla del programma di contabilità per indicare i dipendenti di che agiscono all'interno del Pt_1
progetto biblioteche del >> non ha trovato riscontri probatori e non spiega perché Parte_6
mai in precedenza era stata attribuita al guadagno la qualifica di semplice addetto alla biblioteca.
12. Vanamente la contesta che non vi sarebbe la prova dell'espletamento, da parte del , di CP_3 CP_1
attività direttiva.
La norma contrattuale, attraverso le esemplificazioni, ha individuato alcune figure tipiche (tra le quali quella del bibliotecario) che, per le mansioni cui sono adibite, svolgono funzioni direttive.
In sostanza, le parti collettive, attraverso le esemplificazioni, hanno già individuato i profili professionali aventi titolo all'inquadramento nella III fascia (vd. Cass. cit.).
La declaratoria serve a stabilire quali sono le caratteristiche che devono avere le attività svolte da chi, non in possesso di un profilo rientrante tra quelli contrattualmente previsti, ambisce ugualmente all'inquadramento nella III fascia.
In conclusione, il ha diritto al superiore livello invocato per aver ricoperto il ruolo e svolto le CP_1
mansioni di bibliotecario.
13. Anche l'ultimo motivo è infondato. L'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi.
Ciò può giustificare una compensazione delle spese, se presenti i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
(Cass. 23641/2024; Cass. SS.UU. 32061/2022).
Nella specie, l'unica domanda proposta (riconoscimento di un livello superiore) è stata accolta parzialmente
(ossia con decorrenza successiva alla richiesta formulata in via principale), sicché, non essendo ravvisabili i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., merita conferma la statuizione sulle spese di primo grado adottata dal Tribunale,
poiché, secondo il criterio di causalità, soccombente è risultata la società convenuta.
14. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 24 settembre 2024, dalla Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data30 maggio
[...] Controparte_1
2024.
Condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis