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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1796 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato ad Alcamo in [...] Parte_1 C.F._1
23.12.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Ciacio ed elettiva- mente domiciliato presso il suo studio, sito in Alcamo, alla via Soldato En- rico Toti n. 33;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
03.06.1955, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Coppola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Alcamo, alla Via Cap. Stefano Gar- risi n. 35;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 706/2020, resa in data 13.10.2020, il Tribunale di
Trapani ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Pt_1
, Decreto per mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento imme-
[...] diato della somma di euro 71.000,00, oltre interessi nei confronti di
[...]
. Il Tribunale ha riconosciuto infatti che la pretesa creditoria CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 dell'opposta si fonda su assegni bancari che costituiscono promessa di pa- gamento ex art. 1988 c.c., dunque un titolo che ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e che, dando vita a un'astrazione processuale della causa debendi, comporta un'inversione dell'onere della prova, che ricadrebbe dunque sul . Quanto all'effettuato disconosci- Pt_1 mento da parte del di due dei tre assegni bancari dall'ingiungente Pt_1 posti a fondamento della domanda, sulla scorta di un asserito abusivo riempimento degli stessi, il giudice ha rilevato il disconoscimento non co- stituisce un mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco.
Avverso la menzionata sentenza ha interposto gravame l'appellante, chiedendo, in riforma, revocarsi il decreto ingiuntivo poiché nullo e/o ille- gittimo. In particolare l'appellante sostiene che, in relazione a uno dei tre titoli, fosse già stata versata la somma di euro 14.000,00 nei confronti della circostanza dalla medesima confermata nell'ambito della memoria CP_1 ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., mentre in relazione agli altri due che il primo giudice non abbia tenuto conto degli effetti della mancata proposi- zione dell'istanza di verificazione da parte della con conseguente CP_1 implicita rinuncia ad avvalersi degli stessi come mezzi di prova del credito.
In secondo luogo lamenta l'assenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. in ordine alla liquidità del credito, in quanto la che nel procedimento CP_1 monitorio aveva quantificato lo stesso in euro 71.000,00 - somma comples- siva risultante dai tre titoli allegati - ometteva di evidenziare che una parte di questa somma, ossia euro 14.000, era già stata corrisposta dal , Pt_1 come per l'appunto poi confessato in corso di giudizio, per poi contraddirsi e parlare di un possesso di ulteriori titoli che non esprimerebbero oramai più alcun credito, ammettendo però che quest'ultimo sarebbe assurto a mi- nori Lire 103.000,000, poi però rinnovati coi tre titoli di importo maggiore per cui è causa. Infine, chiede condannarsi la ai sensi dell'art. 96 CP_1
c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 17.5.2020 si è costituita l'appellata, la quale chiede la conferma dell'impugnata sentenza.
Con riferimento alla mancata proposizione dell'istanza di verificazione, as- serisce che i titoli sui quali si fonda la pretesa creditoria dell'appellata pre- sentano una sottoscrizione perfettamente e pacificamente riconducibile al
, aggiungendo che con la sottoscrizione di un assegno viene contrat- Pt_1 ta un'obbligazione e che, dunque, l'unica verifica eventualmente da com- piere poteva attenere alla legittimità̀ del possesso, invece nemmeno conte- stata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
Il procedimento monitorio avviato dalla si concludeva con CP_1
l'emissione del Decreto ingiuntivo n. 413/2017 D.I. del 16.5.2017, con il quale veniva ingiunto al il pagamento immediato della complessiva Pt_1 somma di euro 71.000,00, quantificata sulla base di tre assegni bancari ap- parentemente emessi dal predetto in suo favore.
Costituisce tuttavia dato pacifico che una parte del credito azionato con il monitorio venne invero già adempiuto in epoca precedente al ricorso per Decreto ingiuntivo. Precisamente, in relazione all'assegno bancario n.
8246248068-06, il ebbe a versare alla la somma di euro Pt_1 CP_1
14.000,00 mediante due assegni circolari emessi da Banca Unicredit. Tale circostanza, rappresentata in sede di opposizione (cfr. atto di citazione, pag.
3), risulta infatti non solo incontestata, ma perfino confermata dalla stessa nell'ambito della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., ove si fa CP_1 riferimento alla “consegna da parte del di assegni mai pagati, tran- Pt_1 ne un solo acconto che corrisponde con il pagamento indicato da
contro
- parte” (cfr. Memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. nell'interesse di
[...]
, depositata in primo grado, pag. 3). CP_1
Come è noto, allora, nel giudizio di opposizione a decreto ingiunti- vo, l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposi- zione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione, deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'e- ventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissio- ne suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (vedasi fra le altre
Cass., n. 21432 del 2011; Cass., n. 21840 del 2013).
Il Decreto ingiuntivo andava, dunque, revocato già solo per l'accertato pagamento parziale.
Quanto invece agli altri due assegni bancari allegati dall'opposta a sostegno della propria pretesa creditoria, è a rilevarsi che l'opponente, af- fermando l'insussistenza del credito vantato dalla ha subito discono- CP_1 sciuto ex art. 214 c.p.c. i suddetti titoli, lamentando una difformità di grafia rispetto all'unico assegno bancario non disconosciuto (A/B n.
8246248068-06), deducendo di averli consegnati “in bianco” e che il riem- pimento degli stessi sia stato poi abusivamente effettuato, dalla medesima opposta o da terzi (cfr. Banca Intesa San Paolo, A/B n. 8223835645-12 del valore di euro 31.000,00, del giorno 1.9.2014; e A/B 8223835644-11 del valore di euro 20.000,00, del giorno 1.8.2014, depositati in primo grado da parte opposta).
Orbene, argomenta allora sul punto il Tribunale che l'eccezione del
, piuttosto che collocarsi nell'ambito del disconoscimento delle sot- Pt_1 toscrizioni (che nel caso in esame sono anzi espressamente riconosciute), si colloca nell'area della eccezione di riempimento absque pactis, e che il di- sconoscimento non costituisce un mezzo processuale idoneo a contestare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento
"absque pactis" sia che si tratti di riempimento "contra pacta", come pure già asseverato dalla Cassazione (cita al riguardo Cass. n. 25445 del
16/12/2010). Aggiunge che la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell'art.2702 c.c., a inge- nerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al conte- nuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemen-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 te dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sotto- scrittore, e che se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest'ultima debba aversi per ricono- sciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, mentre è il sottoscrittore ad avere l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto senza la copertura di accordi. Non avendo allora il offerto dimostrazione alcuna dell'uno e dell'altro, l'opposizione Pt_1 doveva quindi ritenersi infondata in parte qua.
Il primo motivo d'appello si rivela allora in parte inammissibile ed in parte infondato: inammissibile nella parte in cui, in violazione all'art. 342 c.p.c., omette del tutto di confrontarsi con la specifica argomentazione giudiziale sull'inutilizzabilità allo scopo dell'istituto del disconoscimento, di cui solo si rimarca la fruibilità senza spendere argomento alcuno sulla diversa – e tra l'altro condivisibile – opzione ermeneutica giudiziale;
in- fondato là dove deduce che l'opposto non avrebbe mai contestato quanto eccepito dall'opponente a fondamento del disconoscimento dei titoli, im- plicitamente confermando il mancato riempimento degli stessi (pag. 5), rinvenendosi invece nella primigenia comparsa di risposta sia la contesta- zione di tutte le allegazioni in fatto di controparte, sia la specifica eccezio- ne di inammissibilità e irrilevanza dell'invocata verificazione (pure chie- dendosi il difensore “su cosa?”).
Di talchè, come già asseverato dal Tribunale di Trapani,
l'allegazione di consegna di moduli in bianco (qui gli assegni bancari mi- steriosamente consegnati con firma vergata e addirittura senza accordo di completamento) e di abusivo riempimento degli stessi, è rimasta quindi in- dimostrata.
Col secondo motivo d'appello si deduce invece carenza del requisi- to della liquidità, necessario per l'emissione del Decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., per non essere il credito precisamente determinato nel suo am- montare alla luce delle difese di parte avversa.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 Gli è, però, da una parte, che il requisito della liquidità solo richiede che l'ammontare sia determinato, e dall'altra – in disparte la considerazio- ne che le censure dell'ingiunto non possono che essere successive all'emissione dell'atto, poiché privo di contraddittorio – che, come da giu- risprudenza tralatizia, la censura si rivelerebbe irrilevante allo scopo, poi- chè l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione con il quale il giudice è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento mo- nitorio, senza che gli sia quindi consentito limitarsi ad accertare e dichiara- re la nullità del decreto stesso (ex pluribus, vedasi già Cass., n. 807 del
1999).
Infondato è dunque il dedotto vizio del monitorio, che, come tale, si sarebbe comunque rilevato inconducente ai fini della fausta sorte del con- dannatorio.
Ad abuntantiam aggiungasi, comunque, che l'ingiunto odierno ap- pellante, pur citando e confermando i plurimi titoli emessi in favore della e pur a fronte della ricostruzione causale da questa offerta, non ostan- CP_1 te le plurime promesse di pagamento si è ben guardato dal chiarire scopi e imputazioni degli assegni consapevolmente consegnati alla controparte.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata, dovendosi revocare, per le ragioni predette, il Decreto ingiuntivo n. 413/2017 del 16.5.2017 av- verso il quale è stata proposta opposizione, e l'opponente condannato al pagamento del residuo non ancora saldato, pari ad € 57.000,00 oltre inte- ressi al tasso legale dalle singole scadenze, avuto tuttavia riguardo al pre- detto pagamento parziale dell'assegno bancario n. 8246248068-06.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva a carico del , che all'esito del Pt_1 processo, come da domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo,
è risultato essere debitore. Avuto tuttavia riguardo alla parziale soccom-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 benza anche della la quale ebbe a pretendere in via giudiziale un CP_1 credito pecuniario che per 1/5 circa risultava già saldato, devesi disporre la compensazione di 1/3 delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 706/2020 resa in data 13.10.2020 CP_1 dal Tribunale di Trapani:
1. Revoca il Decreto ingiuntivo Tribunale di Trapani n. 413/2017 del
16.5.2017.
2. Condanna al pagamento di € 57.000,00 in favo- Parte_1 re di , oltre interessi come da parte motiva;
CP_1
3. Condanna al pagamento dei 2/3 delle spese Parte_1 processuali riferibili a , che si liquidano, per CP_1
l'intero, in euro 4.015,00, oltre spese generali al 15%, IVA, se do- vuta, e CPA, per il primo grado di giudizio, ed in euro 5.000,00, ol- tre spese generali al 15%, IVA se dovuta, e CPA, per il presente grado d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7
dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1796 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato ad Alcamo in [...] Parte_1 C.F._1
23.12.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Ciacio ed elettiva- mente domiciliato presso il suo studio, sito in Alcamo, alla via Soldato En- rico Toti n. 33;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
03.06.1955, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Coppola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Alcamo, alla Via Cap. Stefano Gar- risi n. 35;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 706/2020, resa in data 13.10.2020, il Tribunale di
Trapani ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Pt_1
, Decreto per mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento imme-
[...] diato della somma di euro 71.000,00, oltre interessi nei confronti di
[...]
. Il Tribunale ha riconosciuto infatti che la pretesa creditoria CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 dell'opposta si fonda su assegni bancari che costituiscono promessa di pa- gamento ex art. 1988 c.c., dunque un titolo che ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e che, dando vita a un'astrazione processuale della causa debendi, comporta un'inversione dell'onere della prova, che ricadrebbe dunque sul . Quanto all'effettuato disconosci- Pt_1 mento da parte del di due dei tre assegni bancari dall'ingiungente Pt_1 posti a fondamento della domanda, sulla scorta di un asserito abusivo riempimento degli stessi, il giudice ha rilevato il disconoscimento non co- stituisce un mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco.
Avverso la menzionata sentenza ha interposto gravame l'appellante, chiedendo, in riforma, revocarsi il decreto ingiuntivo poiché nullo e/o ille- gittimo. In particolare l'appellante sostiene che, in relazione a uno dei tre titoli, fosse già stata versata la somma di euro 14.000,00 nei confronti della circostanza dalla medesima confermata nell'ambito della memoria CP_1 ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., mentre in relazione agli altri due che il primo giudice non abbia tenuto conto degli effetti della mancata proposi- zione dell'istanza di verificazione da parte della con conseguente CP_1 implicita rinuncia ad avvalersi degli stessi come mezzi di prova del credito.
In secondo luogo lamenta l'assenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. in ordine alla liquidità del credito, in quanto la che nel procedimento CP_1 monitorio aveva quantificato lo stesso in euro 71.000,00 - somma comples- siva risultante dai tre titoli allegati - ometteva di evidenziare che una parte di questa somma, ossia euro 14.000, era già stata corrisposta dal , Pt_1 come per l'appunto poi confessato in corso di giudizio, per poi contraddirsi e parlare di un possesso di ulteriori titoli che non esprimerebbero oramai più alcun credito, ammettendo però che quest'ultimo sarebbe assurto a mi- nori Lire 103.000,000, poi però rinnovati coi tre titoli di importo maggiore per cui è causa. Infine, chiede condannarsi la ai sensi dell'art. 96 CP_1
c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 17.5.2020 si è costituita l'appellata, la quale chiede la conferma dell'impugnata sentenza.
Con riferimento alla mancata proposizione dell'istanza di verificazione, as- serisce che i titoli sui quali si fonda la pretesa creditoria dell'appellata pre- sentano una sottoscrizione perfettamente e pacificamente riconducibile al
, aggiungendo che con la sottoscrizione di un assegno viene contrat- Pt_1 ta un'obbligazione e che, dunque, l'unica verifica eventualmente da com- piere poteva attenere alla legittimità̀ del possesso, invece nemmeno conte- stata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
Il procedimento monitorio avviato dalla si concludeva con CP_1
l'emissione del Decreto ingiuntivo n. 413/2017 D.I. del 16.5.2017, con il quale veniva ingiunto al il pagamento immediato della complessiva Pt_1 somma di euro 71.000,00, quantificata sulla base di tre assegni bancari ap- parentemente emessi dal predetto in suo favore.
Costituisce tuttavia dato pacifico che una parte del credito azionato con il monitorio venne invero già adempiuto in epoca precedente al ricorso per Decreto ingiuntivo. Precisamente, in relazione all'assegno bancario n.
8246248068-06, il ebbe a versare alla la somma di euro Pt_1 CP_1
14.000,00 mediante due assegni circolari emessi da Banca Unicredit. Tale circostanza, rappresentata in sede di opposizione (cfr. atto di citazione, pag.
3), risulta infatti non solo incontestata, ma perfino confermata dalla stessa nell'ambito della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., ove si fa CP_1 riferimento alla “consegna da parte del di assegni mai pagati, tran- Pt_1 ne un solo acconto che corrisponde con il pagamento indicato da
contro
- parte” (cfr. Memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. nell'interesse di
[...]
, depositata in primo grado, pag. 3). CP_1
Come è noto, allora, nel giudizio di opposizione a decreto ingiunti- vo, l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposi- zione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione, deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'e- ventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissio- ne suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (vedasi fra le altre
Cass., n. 21432 del 2011; Cass., n. 21840 del 2013).
Il Decreto ingiuntivo andava, dunque, revocato già solo per l'accertato pagamento parziale.
Quanto invece agli altri due assegni bancari allegati dall'opposta a sostegno della propria pretesa creditoria, è a rilevarsi che l'opponente, af- fermando l'insussistenza del credito vantato dalla ha subito discono- CP_1 sciuto ex art. 214 c.p.c. i suddetti titoli, lamentando una difformità di grafia rispetto all'unico assegno bancario non disconosciuto (A/B n.
8246248068-06), deducendo di averli consegnati “in bianco” e che il riem- pimento degli stessi sia stato poi abusivamente effettuato, dalla medesima opposta o da terzi (cfr. Banca Intesa San Paolo, A/B n. 8223835645-12 del valore di euro 31.000,00, del giorno 1.9.2014; e A/B 8223835644-11 del valore di euro 20.000,00, del giorno 1.8.2014, depositati in primo grado da parte opposta).
Orbene, argomenta allora sul punto il Tribunale che l'eccezione del
, piuttosto che collocarsi nell'ambito del disconoscimento delle sot- Pt_1 toscrizioni (che nel caso in esame sono anzi espressamente riconosciute), si colloca nell'area della eccezione di riempimento absque pactis, e che il di- sconoscimento non costituisce un mezzo processuale idoneo a contestare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento
"absque pactis" sia che si tratti di riempimento "contra pacta", come pure già asseverato dalla Cassazione (cita al riguardo Cass. n. 25445 del
16/12/2010). Aggiunge che la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell'art.2702 c.c., a inge- nerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al conte- nuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemen-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 te dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sotto- scrittore, e che se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest'ultima debba aversi per ricono- sciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, mentre è il sottoscrittore ad avere l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto senza la copertura di accordi. Non avendo allora il offerto dimostrazione alcuna dell'uno e dell'altro, l'opposizione Pt_1 doveva quindi ritenersi infondata in parte qua.
Il primo motivo d'appello si rivela allora in parte inammissibile ed in parte infondato: inammissibile nella parte in cui, in violazione all'art. 342 c.p.c., omette del tutto di confrontarsi con la specifica argomentazione giudiziale sull'inutilizzabilità allo scopo dell'istituto del disconoscimento, di cui solo si rimarca la fruibilità senza spendere argomento alcuno sulla diversa – e tra l'altro condivisibile – opzione ermeneutica giudiziale;
in- fondato là dove deduce che l'opposto non avrebbe mai contestato quanto eccepito dall'opponente a fondamento del disconoscimento dei titoli, im- plicitamente confermando il mancato riempimento degli stessi (pag. 5), rinvenendosi invece nella primigenia comparsa di risposta sia la contesta- zione di tutte le allegazioni in fatto di controparte, sia la specifica eccezio- ne di inammissibilità e irrilevanza dell'invocata verificazione (pure chie- dendosi il difensore “su cosa?”).
Di talchè, come già asseverato dal Tribunale di Trapani,
l'allegazione di consegna di moduli in bianco (qui gli assegni bancari mi- steriosamente consegnati con firma vergata e addirittura senza accordo di completamento) e di abusivo riempimento degli stessi, è rimasta quindi in- dimostrata.
Col secondo motivo d'appello si deduce invece carenza del requisi- to della liquidità, necessario per l'emissione del Decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., per non essere il credito precisamente determinato nel suo am- montare alla luce delle difese di parte avversa.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 Gli è, però, da una parte, che il requisito della liquidità solo richiede che l'ammontare sia determinato, e dall'altra – in disparte la considerazio- ne che le censure dell'ingiunto non possono che essere successive all'emissione dell'atto, poiché privo di contraddittorio – che, come da giu- risprudenza tralatizia, la censura si rivelerebbe irrilevante allo scopo, poi- chè l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione con il quale il giudice è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento mo- nitorio, senza che gli sia quindi consentito limitarsi ad accertare e dichiara- re la nullità del decreto stesso (ex pluribus, vedasi già Cass., n. 807 del
1999).
Infondato è dunque il dedotto vizio del monitorio, che, come tale, si sarebbe comunque rilevato inconducente ai fini della fausta sorte del con- dannatorio.
Ad abuntantiam aggiungasi, comunque, che l'ingiunto odierno ap- pellante, pur citando e confermando i plurimi titoli emessi in favore della e pur a fronte della ricostruzione causale da questa offerta, non ostan- CP_1 te le plurime promesse di pagamento si è ben guardato dal chiarire scopi e imputazioni degli assegni consapevolmente consegnati alla controparte.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata, dovendosi revocare, per le ragioni predette, il Decreto ingiuntivo n. 413/2017 del 16.5.2017 av- verso il quale è stata proposta opposizione, e l'opponente condannato al pagamento del residuo non ancora saldato, pari ad € 57.000,00 oltre inte- ressi al tasso legale dalle singole scadenze, avuto tuttavia riguardo al pre- detto pagamento parziale dell'assegno bancario n. 8246248068-06.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva a carico del , che all'esito del Pt_1 processo, come da domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo,
è risultato essere debitore. Avuto tuttavia riguardo alla parziale soccom-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 benza anche della la quale ebbe a pretendere in via giudiziale un CP_1 credito pecuniario che per 1/5 circa risultava già saldato, devesi disporre la compensazione di 1/3 delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 706/2020 resa in data 13.10.2020 CP_1 dal Tribunale di Trapani:
1. Revoca il Decreto ingiuntivo Tribunale di Trapani n. 413/2017 del
16.5.2017.
2. Condanna al pagamento di € 57.000,00 in favo- Parte_1 re di , oltre interessi come da parte motiva;
CP_1
3. Condanna al pagamento dei 2/3 delle spese Parte_1 processuali riferibili a , che si liquidano, per CP_1
l'intero, in euro 4.015,00, oltre spese generali al 15%, IVA, se do- vuta, e CPA, per il primo grado di giudizio, ed in euro 5.000,00, ol- tre spese generali al 15%, IVA se dovuta, e CPA, per il presente grado d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7