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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1973/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di VI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1973/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CAPPARELLI GIOVANNI GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
CAPPARELLI GIOVANNI GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato l'8/11/2024 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto, in data 25/7/2009, matrimonio civile, che dalla unione era nato il figlio minorenne e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa e nel reciproco rispetto.
2) Il figlio minorenne è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso il padre.
3) La madre a causa del suo lavoro che l'ha costretta ad emigrare in Lombardia potrà
esercitare il diritto di visita previo accordo con il padre del figlio minore. In mancanza di
accordo la madre potrà vedere il figlio due pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì
dalle ore 16,00 alle ore 20,00; la madre potrà tenere con sé il figlio il fine settimana a
settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica alle ore 20,00 quando lo
riaccompagnerà dal padre, cinque giorni nel periodo natalizio (comprensivo del Natale
ovvero del Capodanno, ad anni alterni); quattro giorni nel periodo pasquale (comprensivi
della Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni) e quindici giorni nel periodo
estivo (da concordare entro il 10 giugno).
4) Il padre percepirà per intero l'assegno unico spettante al figlio minore.
parteciperà al mantenimento del figlio versando al padre, entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, la somma mensile di €. 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. 5) Entrambi i genitori parteciperanno al 50% delle spese straordinarie, decise di comune
accordo tra di loro ovvero assolutamente indispensabili per il figlio;
per spese straordinarie
si intendono anche i libri di testo e il restante corredo scolastico per consentire al figlio di
frequentare dignitosamente la scuola. Il padre fornirà alla madre le ricevute per le spese
effettuate.
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità
valida anche per l'espatrio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
22/07/1980 e nata a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
VI , 27 gennaio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di VI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1973/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CAPPARELLI GIOVANNI GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
CAPPARELLI GIOVANNI GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato l'8/11/2024 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto, in data 25/7/2009, matrimonio civile, che dalla unione era nato il figlio minorenne e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa e nel reciproco rispetto.
2) Il figlio minorenne è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso il padre.
3) La madre a causa del suo lavoro che l'ha costretta ad emigrare in Lombardia potrà
esercitare il diritto di visita previo accordo con il padre del figlio minore. In mancanza di
accordo la madre potrà vedere il figlio due pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì
dalle ore 16,00 alle ore 20,00; la madre potrà tenere con sé il figlio il fine settimana a
settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica alle ore 20,00 quando lo
riaccompagnerà dal padre, cinque giorni nel periodo natalizio (comprensivo del Natale
ovvero del Capodanno, ad anni alterni); quattro giorni nel periodo pasquale (comprensivi
della Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni) e quindici giorni nel periodo
estivo (da concordare entro il 10 giugno).
4) Il padre percepirà per intero l'assegno unico spettante al figlio minore.
parteciperà al mantenimento del figlio versando al padre, entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, la somma mensile di €. 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. 5) Entrambi i genitori parteciperanno al 50% delle spese straordinarie, decise di comune
accordo tra di loro ovvero assolutamente indispensabili per il figlio;
per spese straordinarie
si intendono anche i libri di testo e il restante corredo scolastico per consentire al figlio di
frequentare dignitosamente la scuola. Il padre fornirà alla madre le ricevute per le spese
effettuate.
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità
valida anche per l'espatrio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
22/07/1980 e nata a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
VI , 27 gennaio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento