Sentenza breve 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 19/04/2021, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 00515/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex ricorso numero di registro generale 272 del 2021, proposto da
AZ VE S.r.l. Soc Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Russo e Andrea Pistone Dal Verme, con domicilio digitale come da Pec registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del diniego al rilascio del Documento Unico Regolarità Fiscale di cui all'art. 17 bis , dpr. n. 241/1997 provvedimento AGEDP-VE_136178_2020_1503, trasmesso in data 22 dicembre 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 10 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha notificato ad AZ VE S.r.l. (d’ora in poi AZ) tre distinti avvisi di accertamento (nn. T6303DE03094/2019, T6303DE03095/2019 e T6303DE03097/2019) relativi ai periodi di imposta 2012, 2013 e 2014, avverso i quali la società ricorrente ha interposto ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, tuttora pendente senza che risulti ancora fissata l’udienza per la decisione sull’istanza di sospensione formulata da AZ.
A fronte della richiesta di rilascio del c.d. “D.U.R.F.” (Documento Unico di Regolarità Fiscale) ex art. 17 bis, d.lgs. del 28 luglio 1997, n. 241 (così come introdotto dalla l. n. 157/2019) l’Agenzia delle Entrate ha emesso, in data 9 ottobre 2020, provvedimento di diniego rilevando che <<non sussistono i requisiti previsti dall’articolo 17 bis , comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997. Si riportano i requisiti mancanti: 1. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione>>.
AZ VE, successivamente, ha presentato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di sospensione in via amministrativa degli importi iscritti a ruolo oggetto degli atti impugnati avanti alle Commissioni tributarie.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del giorno 11 novembre 2020 prot ENTRATE|AGEDP-VE|REGISTRO UFFICIALE|116014|11-11- 2020][165060782|159334907, ha respinto l’istanza sulla scorta della seguente motivazione: <<..si rappresenta che il 20 ottobre 2020 è stato emanato il D.L. n. 129, il cui art. 1, comma 1, lett. a) ha differito la sospensione legale della esigibilità delle pretese fiscali, in fase riscossiva, al 31 dicembre 2020. L’operare, pertanto, di tale sospensione legale comporta il difetto di attualità del c.d. periculum in mora sino a fine anno>>..<<a seguito dell’affidamento delle somme in carico all’agente della riscossione - non è immediatamente individuabile un termine di versamento […]>>…<<in forza della richiamata normativa (articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010) – in linea generale l’esecuzione forzata da parte dell’agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa incarico inviata dall’agente al debitore, non è previsto un termine di versamento>>.
In data 18 novembre 2020, AZ ha, quindi, chiesto nuovamente l’emissione del DURF, esplicitando che <<appare evidente dalla lettura del provvedimento ENTRATE|AGEDP-VE|REGISTRO UFFICIALE|116014|11- 11-2020][165060782|159334907 che l’affidamento a ruolo delle somme portate dagli avvisi di accertamento n. T6303DE03094/2019, n. T6303DE03095/2019 e T6303DE03097/2019 non determini – ad oggi – l’insorgenza di un debito scaduto in capo alla Società ostativo al rilascio del DURF>>.
L’Agenzia delle entrate, d’altronde, con provvedimento del 22 dicembre 2020 AGEDPVE_136178_2020_1503, nuovamente, non ha emesso una certificazione positiva: l’Amministrazione, pur prendendo atto della sospensione ex lege , ha affermato che <<al momento dell’elaborazione del certificato (30/09/2020) gli affidamenti all’agente della Riscossione degli importi relativi agli avvisi di accertamento che vi riguardano, e i cui termini di pagamento risultano scaduti, integrano i requisiti richiesti dall’articolo 17 bis . La sospensione delle azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei 9 carichi affidati alla riscossione che da ultimo è stata prorogata dal d.l. 129/2020 fino al 31/12/2020, non impedendo al contribuente di versare autonomamente quanto dovuto, non ha alcun rilievo ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti per il rilascio di un certificato ex arti. 17 bis>>.
Avverso tale ultimo atto la società ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso depositato in data 18 marzo 2021, chiedendone l’annullamento e chiedendo che fosse ordinato all’Agenzia delle Entrate di emettere il Documento Unico Regolarità Fiscale richiesto da AZ VE ed a questa intestato, con validità di 4 mesi dalla data di emissione.
A fondamento del ricorso la società ricorrente, asserendo la sussistenza della giurisdizione dell’intestato TAR, ha dedotto i seguenti motivi: 1. l’Agenzia delle Entrate avrebbe violato l’art. 17 bis , d.lgs. n. 241 del 1997, in quanto il rilascio del DURF è connesso all’esecutività dell’iscrizione a ruolo e alla possibilità per l’Agente della Riscossione di agire esecutivamente per la riscossione di quanto dovuto ex art. 1, comma 1, lett. C), d.p.r. n. 602/1973; per contro, l’esecutività degli avvisi di accertamento notificati alla ricorrente risulterebbe sospesa per effetto dell’art. 68, d.l. n. 18/2020 che concerne tanto i termini per i versamenti diretti che quelli per la riscossione; per contro, la circostanza che il contribuente possa adempiere spontaneamente sarebbe irrilevante, poiché la normativa in materia di Documento di Regolarità Fiscale riconnette il rilascio del predetto certificato alla verifica che non siano decorsi i termini per l’esecuzione coattiva della pretesa tributaria, non alla possibilità giuridica di provvedere al versamento; inoltre, il diniego all’emissione del DURF sarebbe collegato non alla notifica di un avviso di accertamento, bensì alla scadenza del termine per pagare quanto portato dall’atto in pendenza di ricorso (ovvero il 31 marzo 2021); quindi, non essendovi iscrizioni a ruolo per le quali è spirato il termine di versamento, secondo parte ricorrente, il diniego al DURF chiesto da AZ VE deve essere annullato.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 14 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.
E’ necessario, in via pregiudiziale, esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Agenzia delle Entrate.
La legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”), ha introdotto, nel d.lgs. 28 luglio 1997, n. 241 (contenente <<norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni>>), l’art. 17 bis - recante <<ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera>>- ai sensi del quale, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio:
- comma 1: in deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
- comma 2: al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- comma 3: nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finche' perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute;
- comma 4: in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione;
- comma 5: gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti: a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione…..;
- comma 6: a decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
La disposizione legislativa che precede, derogando al precedente art. 17, comma 1, in materia di versamenti e compensazioni sugli appalti, introduce alcune misure volte a garantire, con specifico ed esclusivo riguardo al settore degli “appalti, subappalti e affidamenti” con prevalente utilizzo di manodopera di valore superiore a 200.000 euro, un controllo più intenso ed effettivo del corretto adempimento, da parte delle imprese appaltatrici, aggiudicatarie o affidatarie, degli obblighi sulle stesse gravanti relativamente al versamento delle ritenute che le stesse devono operare sui redditi da lavoro dipendente erogati.
Proprio per garantire l’effettività del controllo da parte del committente in ordine al rispetto della suddetta disciplina in materia di versamento delle ritenute, i commi da 1 a 3 prevedono degli obblighi/oneri di comunicazione documentale a carico degli imprenditori, che a seconda della dimensione dell’azienda, possono anche risultare molto gravosi.
In termini strettamente derogatori agli stringenti e potenzialmente gravosi obblighi che precedono, quindi, il legislatore ha previsto l’istituto oggetto del presente giudizio ovvero il certificato che l’impresa appaltatrice/aggiudicataria/affidataria deve allegare alla comunicazione di cui al comma 5, nel quale deve essere attestata la sussistenza dei requisiti specifici previsti dal suddetto comma alle lettere a) e b) sopra richiamate.
Si tratta, sinteticamente, di una certificazione di regolarità fiscale: di qui l’espressione DURF o “Documento Unico di Regolarità Fiscale”, da taluni anche già ridenominato, evocativamente, “DURC fiscale”.
Infatti, l’analogia con l’istituto del “DURC” – dichiarazione unica di regolarità contributiva – si giustifica in quanto ne condivide la sostanziale ratio , quella di offrire alla committenza la certificazione (nel caso del DURC da parte degli Enti previdenziali) della regolarità nei versamenti, nel caso del DURC, dei contributi previdenziali da parte dell’impresa appaltatrice/aggiudicatrice/affidataria.
Dal punto di vista, quindi, dell’ambito di efficacia del DURF, la finalità di certificazione della regolarità fiscale che lo stesso garantisce, allo stato, può dirsi strettamente limitata ai contratti indicati nel comma 1 che precede.
Per quanto concerne, invece, la natura e le caratteristiche di tale “documento”, esso costituisce il risultato di un’attività di “certificazione” da parte dell’Agenzia delle Entrate: un atto pubblico, cioè, certativo di una serie di dati di fatto, puntualmente indicati dalle citate lettere a) e b) che precedono, che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a “mettere a disposizione” delle singole imprese.
Si tratta, quindi, come nel caso del DURC, di una dichiarazione di scienza che si colloca tra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso.
Come per esso, quindi, la situazione giuridica vantata dall’impresa richiedente il Durc nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e che si ritiene lesa da una certificazione negativa erronea o non veridica integra una posizione di diritto soggettivo, non incidendo direttamente o indirettamente su di essa l’esercizio, da parte della P.A., di poteri pubblicistici tali da incardinare la giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 133 c.p.a. (circa la giurisdizione del Giudice ordinario relativamente all’accertamento della regolarità contributiva ai fini del rilascio del Durc, si veda Cass. civ., sez. lav., 03 marzo 2021, n. 5825)
La contestazione circa l’erroneità e, quindi, la non veridicità contenuta nell’atto pubblico di cui sopra, laddove venga promossa in via principale, per mezzo, cioè, di un giudizio specificamente ed esclusivamente finalizzato a censurare tali vizi della certificazione, deve, pertanto, rivestire le forme del giudizio per querela di falso, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., la cui decisione spetta al Giudice ordinario.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, c.p.a., infatti, la “risoluzione dell’incidente di falso” resta riservata all’autorità giudiziaria.
Rimane fermo, per contro, l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 6 del 2016 e del 25 maggio 2016, n. 10 (ribadito dalla giurisprudenza successiva, ex plurimis , C. Stato, sez. V, 05 giugno 2018, n. 3384), secondo il quale, nell’ambito dei giudizi afferenti procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, il giudice amministrativo può conoscere, senza travalicare i limiti della propria giurisdizione, la questione relativa alla sussistenza del requisito della regolarità contributiva, senza che occorra l'espressa impugnazione del DURC, oggetto solo di un sindacato incidenter tantum ai sensi dell'art. 8 c.p.a.
Si tratta di insegnamento che, come sottolineato anche dallo stesso Consiglio di Stato, <<anche se affermato con riferimento ai documenti di regolarità contributiva rilasciati dagli enti previdenziali, è applicabile pure con riferimento alle certificazioni di regolarità fiscale rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (così già Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2017, n. 5888) e va qui ribadito, anche in coerenza con il conforme indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, poiché la produzione della certificazione che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. "durc") costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione (Cass. S.U., 11 dicembre 2007, n. 25818 e id., 9 febbraio 2011, n. 3169, nonché, in motivazione, Cass. S.U., 29 marzo 2017, n. 8117)>> (C, Stato, sez. III, 19 settembre 2019, n. 6248).
Nel caso di specie, ove la contestazione della regolarità del DURF non si iscrive nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto una procedura di gara, ma è assunta in via principale ed esclusiva, la società ricorrente contestandone l’erroneità e non veridicità, non è invocabile il sindacato “ incidenter tantum ” da parte dell’intesto TAR, il quale, pertanto, non può che declinare la propria giurisdizione.
Così definita la “ pars destruens ” del ragionamento in ordine al riparto di giurisdizione, d’altronde, occorre accertare quale sia l’Autorità giudiziaria effettivamente titolare del potere di decidere sulla controversia in questione.
Infatti, a differenza del DURC, che involge profili contributivi come tali afferenti alla materia lavoristica e previdenziale, comunque di spettanza del giudice ordinario, il DURF presuppone la sussistenza di un rapporto tributario e concerne l’adempimento dei relativi obblighi.
Quindi, si tratta, comunque, di una certificazione che si inserisce in un ambito “tributario”.
A questo proposito, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ss.mm.ii. (recante disposizioni sul processo tributario) <<1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; 2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie [relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie] attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio>>.
La norma che precede, poi, deve essere letta in combinato disposto con l’art. 19 che precisa quali atti possono formare in concreto oggetto di ricorso avanti al Giudice Tributario ovvero: <<a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ; f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2; g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie. 2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20. 3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo>>.
Ciò che non è ricompreso nell’ambito di applicazione del suddetto combinato disposto, pertanto, (e fatti salvi i casi di giurisdizione del giudice amministrativo, nel caso di specie, come detto, non sussistente) pertiene alla giurisdizione del Giudice ordinario come emerge, indirettamente, dal disposto dell’art. 9, comma 2, c.p.c., ancorché dettato in materia di riparto della competenza e non di giurisdizione.
Ebbene, nel caso che ci occupa, in primo luogo, va ribadito che l’azione esperita da parte ricorrente, essendo volta a contestare l’erroneità e la non veridicità della certificazione facente prova fino a querela di falso, va sussunta, come detto, nell’ipotesi di cui all’art. 221 c.p.c. la cui giurisdizione spetta al giudice ordinaria in considerazione della testuale previsione del comma 3 dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992 che precede.
In secondo luogo, il certificato in questione non rientra comunque tra gli atti impugnabili ex art. 19 richiamato, sicché, comunque, andrebbe dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
In conclusione, pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, e la giurisdizione del Giudice ordinario.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Attesa la novità e la particolarità delle questioni oggetto di causa le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e la giurisdizione del Giudice ordinario.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO