Decreto cautelare 16 giugno 2015
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2015
Sentenza 13 luglio 2017
Parere definitivo 4 marzo 2019
Decreto presidenziale 22 novembre 2019
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2019
Accoglimento
Sentenza 22 luglio 2022
Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/04/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03484/2025REG.PROV.COLL.
N. 09145/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9145 del 2024, proposto da GI AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Salvati, con domicilio eletto presso il suo studio in Poggiomarino, via A. D'AM n. 13
contro
Istituto Tecnico Industriale E. Fermi Sarno, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 6460/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico Industriale E. Fermi di Sarno e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Sergio Zeuli.
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. GI AM ricorre per l’ottemperanza alla sentenza di questa sezione, n.1622 del 22 luglio del 2022, che ha accolto l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tar Campania, Sezione di Salerno, n.1174/2017.
La suddetta decisione, riformando il giudizio di primo grado, aveva riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere, al momento dello scrutinio per l’esame di stato, quattro crediti scolastici e un credito formativo, per un totale di cinque punti di merito complessivi.
Questi crediti, aggiunge la parte ricorrente, sommati al punteggio già riconosciutogli dall’Istituto E. Fermi di 55/100, gli avrebbero consentito di raggiungere la sufficienza, di superare l’esame finale, e quindi, di conseguire il Diploma di Stato.
In definitiva, secondo il ricorrente, quella sentenza aveva riconosciuto il suo diritto al rilascio del Diploma di Stato che, ciò non pertanto fino ad oggi gli è stato negato, nonostante siano decorsi più di due anni dalla pubblicazione della sentenza e malgrado avesse posto in essere numerosi tentativi bonari presso l’amministrazione per ottenere il suddetto titolo.
Ad ogni modo, il 21 maggio del 2024 la sentenza veniva notificata sia all’Istituto Fermi che al Ministero dell’Istruzione.
La parte rappresentava che, a prescindere dalla suddetta notifica, il 22 febbraio del 2023, e cioè sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza, era comunque spirato per tutte le controparti il termine cd. “lungo” per proporre ricorso in Cassazione o revocazione ex art.395 c.p.c. (art. 106 c.p.a.), senza che le soccombenti avessero proposto alcuna impugnazione.
La sentenza era dunque già passata in cosa giudicata, circostanza ufficialmente certificata, il 22 novembre del 2024, dal Dirigente di questa sezione che le rilasciava un apposito attestato.
La parte ricorrente aggiungeva in ogni caso di avere più volte (il 22 settembre 2022, il 16 novembre 2022, il 28 maggio del 2023) chiesto in via bonaria alle amministrazioni resistenti di eseguire la suindicata sentenza, ma che tali richieste erano rimaste tuttavia inevase.
Sicché si era vista costretta a rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza.
In tali sensi concludeva la sua esposizione, rivolgendo a questo giudice, tra le altre, le seguenti richieste:
a) accertare l’obbligo delle resistenti di ottemperare alla suddetta sentenza; b) fissare il termine di trenta giorni (o diverso) per provvedere; c) disporre, sin da ora, la nomina di un Commissario ad acta ; d) stabilire ex art.114 co.4 lett. e) c.p.a. una somma dovuta dalle Amministrazioni resistenti al ricorrente, per ogni violazione e/o inosservanza successive e/o per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
La sentenza n.1622 del 22 luglio del 2022 è passata in cosa giudicata come da certificazione rilasciata dalla Dirigente della Sezione Settima del Consiglio di Stato in data 22 novembre del 2024 (vedasi allegato 4 della produzione della parte appellante).
Quest’ultima, oltre ad aver notificato la sentenza all’amministrazione, ha anche ripetutamente sollecitato sia il Ministero dell’Istruzione che l’Istituto Fermi ad ottemperare alla suddetta sentenza, senza ottenere risposta; tanto meno risulta che gli enti intimati abbiano avviato conseguenti azioni e/o iniziative per corrispondere alla richiesta, o rappresentare elementi ostativi al suo accoglimento, nonostante sia trascorso un considerevole lasso di tempo dalla pubblicazione del provvedimento.
4. Tanto premesso va senz’altro ordinato alle amministrazioni intimate, ognuna per quanto di rispettiva competenza, di eseguire il dictum contenuto nella sentenza n.1622 del 22 luglio del 2022 di questa settima sezione del Consiglio di Stato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che, in caso di ulteriore inerzia, è sin d’ora nominato quale Commissario ad acta per lo svolgimento del suddetto incombente, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, con facoltà di sub-delega, e spese della procedura a carico degli enti commissariati, in solido fra loro.
Allo stato, non ricorrendone i presupposti, non si ritiene, per contro, di accogliere la richiesta formulata dalla parte ai sensi dell’art.114 comma 4 lett. e) del c.p.a. .
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, con attribuzione al procuratore antistatario, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie il ricorso, e, per l’effetto, ordina agli enti intimati di eseguire l’incombente di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Sin d’ora nomina, quale Commissario ad acta , in caso di perdurante inerzia delle amministrazioni appellate, col compito di eseguire quanto indicato in parte motiva, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, con facoltà di sub-delega e spese della procedura a carico degli enti sostituiti.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellante, con attribuzione al procuratore antistatario, che si liquidano in complessivi euro 2000,00 (euroduemila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO