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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 621/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 621/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Asti
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Asti entrambi rappresentati e difesi dall' ROAGNA IVANA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in ASTI il 02/09/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 141 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nate le figlie , nata ad [...] il [...] e , nata ad [...] il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 26/02/2025 i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 214/2025 pubblicata il 14/04/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 02/12/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in ASTI il 02/09/2000, iscritto nel registro del detto Parte_1 CP_1 Comune all'anno 2000 parte II serie A n. 141 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
1. Affidamento della figlia e collocazione genitoriale
La figlia minore , nata ad [...] il [...] viene affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La figlia manterrà la residenza anagrafica presso la dimora materna, già familiare, sita in Asti, Strada Falletti n. 46, La dimora costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della figlia all'altro genitore.
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della minore a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse
2 per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia.
I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con entrambe le famiglie di origine dei genitori, cui la minore è legata e che le parti intendono continuare a coltivare e mantenere.
2. Frequentazione con la figlia
Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della figlia con il padre, questo sarà regolamentato come segue: per due weekend al mese (durante i quali il padre rientra dall'estero) il padre prenderà venerdì Per_2 intorno alle 19 e la riporterà a casa della mamma la domenica tardo pomeriggio ovvero la porterà direttamente a scuola il lunedì mattina, prima della ripartenza per il luogo di lavoro. I weekend in cui il padre terrà la figlia con sè verranno comunicati alla madre al più tardi entro il 3 di ogni mese;
In considerazione degli impegni lavorativi delle parti, le stesse si impegnano a disporre che le vacanze natalizie e pasquali vengano trascorse dalla figlia per metà presso la madre e per metà presso il padre, ad anni alterni, alternando altresì fra loro il giorno di Natale e di capodanno/primo dell'anno, ovvero quello di Pasqua e di pasquetta. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori.
La figlia trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà ed i loro compleanni con i rispettivi genitori, mentre nel giorno di compleanno del minore verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della figlia con i genitori e tenendo comunque conto dei suoi desideri.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà avere con sé la figlia per almeno 2 settimane consecutive, durante il mese di luglio/agosto (in considerazione degli impegni lavorativi). Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato entro il 30 giugno di ogni anno. Per il restante periodo di vacanza scolastica si manterrà il periodo di visita normale, salvo miglior accordo tra genitori.
3. Mantenimento
Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la complessiva somma di euro350,00 mensili oltre al 100% dell'assegno unico, al 50% del materiale scolastico, sportivo, spese dentistiche (anche relative ad apparecchi e altri accessori per l'igiene orale), ricariche cellulare, spese estetiche e spese per viaggi di istruzione di durata giornaliera. La paghetta settimanale verrà corrisposta per due weekend al mese dal papà e per due dalla mamma. L'importo del contributo di mantenimento sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno unico dovrà essere trasferito entro 3 giorni dal suo accredito. Il padre si impegna altresì a farsi carico del 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, secondo attuale tenore di vita e/o preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
PRENDE ATTO CHE:
4. Gestione del mutuo 3 Le parti continueranno a pagare ciascuna la metà della rata del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale, fino alla completa estinzione dello stesso. All'estinzione del mutuo, le parti decideranno come gestire il bene comune.
5. Assenso al rilascio del passaporto
I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per la figlia, che potrà essere portata all'estero dai genitori nei rispettivi periodi di vacanze.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa BR ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 621/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Asti
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Asti entrambi rappresentati e difesi dall' ROAGNA IVANA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in ASTI il 02/09/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 141 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nate le figlie , nata ad [...] il [...] e , nata ad [...] il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 26/02/2025 i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 214/2025 pubblicata il 14/04/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 02/12/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in ASTI il 02/09/2000, iscritto nel registro del detto Parte_1 CP_1 Comune all'anno 2000 parte II serie A n. 141 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
1. Affidamento della figlia e collocazione genitoriale
La figlia minore , nata ad [...] il [...] viene affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La figlia manterrà la residenza anagrafica presso la dimora materna, già familiare, sita in Asti, Strada Falletti n. 46, La dimora costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della figlia all'altro genitore.
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della minore a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse
2 per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia.
I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con entrambe le famiglie di origine dei genitori, cui la minore è legata e che le parti intendono continuare a coltivare e mantenere.
2. Frequentazione con la figlia
Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della figlia con il padre, questo sarà regolamentato come segue: per due weekend al mese (durante i quali il padre rientra dall'estero) il padre prenderà venerdì Per_2 intorno alle 19 e la riporterà a casa della mamma la domenica tardo pomeriggio ovvero la porterà direttamente a scuola il lunedì mattina, prima della ripartenza per il luogo di lavoro. I weekend in cui il padre terrà la figlia con sè verranno comunicati alla madre al più tardi entro il 3 di ogni mese;
In considerazione degli impegni lavorativi delle parti, le stesse si impegnano a disporre che le vacanze natalizie e pasquali vengano trascorse dalla figlia per metà presso la madre e per metà presso il padre, ad anni alterni, alternando altresì fra loro il giorno di Natale e di capodanno/primo dell'anno, ovvero quello di Pasqua e di pasquetta. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori.
La figlia trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà ed i loro compleanni con i rispettivi genitori, mentre nel giorno di compleanno del minore verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della figlia con i genitori e tenendo comunque conto dei suoi desideri.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà avere con sé la figlia per almeno 2 settimane consecutive, durante il mese di luglio/agosto (in considerazione degli impegni lavorativi). Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato entro il 30 giugno di ogni anno. Per il restante periodo di vacanza scolastica si manterrà il periodo di visita normale, salvo miglior accordo tra genitori.
3. Mantenimento
Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la complessiva somma di euro350,00 mensili oltre al 100% dell'assegno unico, al 50% del materiale scolastico, sportivo, spese dentistiche (anche relative ad apparecchi e altri accessori per l'igiene orale), ricariche cellulare, spese estetiche e spese per viaggi di istruzione di durata giornaliera. La paghetta settimanale verrà corrisposta per due weekend al mese dal papà e per due dalla mamma. L'importo del contributo di mantenimento sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno unico dovrà essere trasferito entro 3 giorni dal suo accredito. Il padre si impegna altresì a farsi carico del 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, secondo attuale tenore di vita e/o preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
PRENDE ATTO CHE:
4. Gestione del mutuo 3 Le parti continueranno a pagare ciascuna la metà della rata del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale, fino alla completa estinzione dello stesso. All'estinzione del mutuo, le parti decideranno come gestire il bene comune.
5. Assenso al rilascio del passaporto
I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per la figlia, che potrà essere portata all'estero dai genitori nei rispettivi periodi di vacanze.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa BR ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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