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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 593/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Floro Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese
e Valentina Schilirò;
Appellante
CONTRO
), in proprio e n.q. di genitore Controparte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , entrambi Persona_1
nella qualità di eredi di , rappresentata e difesa dall'avv. Persona_2
Massimiliano Piazza;
Appellata
OGGETTO: appello – ripetizione d'indebito assistenziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, Persona_2
riconosciuto, con visita medica effettuata il 30.4.2001, soggetto invalido con totale e
1 permanente inabilità lavorativa al 100% ai sensi degli artt. 2 e 12 della legge n.
110/1971 e titolare di pensione cat IVICIV n. 07078388, impugnava il provvedimento datato 27.10.2020, con il quale l' rigettava la sua domanda di ricostituzione Pt_1
reddituale per maggiorazione sociale e chiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite in quanto “soggetto non più invalido dal 07/2013, come da verbale 3930530808760”. Lamentava la mancata notifica del verbale con il quale era stata ridotta la percentuale di invalidità e chiedeva dichiararsi l'illegittimità, oltre che l'infondatezza, del provvedimento del 27.10.2020, con conseguente annullamento e/o revoca dello stesso, nonché riconoscersi il proprio diritto a percepire la pensione di invalidità, sospesa a seguito del contestato provvedimento, con percentuale pari al
100%.
Con sentenza n. 2706/2023 del 16 giugno 2023, il giudice adito, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava illegittimo il provvedimento emanato dall' Pt_1
escludeva la ripetibilità dell'indebito comunicato con il predetto provvedimento;
dichiarava che nessuna somma era dovuta dal all' Per_1 Pt_1
Ricostruito il quadro giurisprudenziale in tema di indebito assistenziale, il primo giudice riteneva che la ripetibilità delle somme non potesse retroagire alla data della mancata visita di revisione, tenuto conto del fatto che l' non aveva provato né di Pt_1
aver comunicato al ricorrente l'esito del verbale della visita medica del 2011, in occasione della quale era stata ridotta la percentuale invalidità e disposta la revisione, né tantomeno di aver effettuato alcuna comunicazione in riferimento alla mancata presentazione alla visita di revisione del 2013.
Disattendeva, invece, la domanda volta al ripristino della prestazione in quanto il a seguito del provvedimento del 27.10.2020, non aveva provveduto, nei Per_1
termini, ad esperire i rimendi previsti dall'ordinamento per l'accertamento del requisito sanitario.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con ricorso del 17.7.2023. Pt_1
Resisteva al gravame , in proprio e nella qualità di esercente la Controparte_1
2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , entrambi nella qualità di eredi Persona_1
di . Persona_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, all'esito della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione degli artt. 4 del d.l. n. 323/1996, 2729 c.c. e 2033 c.c.
Deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio enunciato dalla
Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 12907/2013), secondo cui ad integrare il dolo che fonda il diritto alla ripetizione dell'indebito è sufficiente la consapevolezza da parte dell'accipiens dell'insussistenza del diritto all'emolumento percepito. Assume che detta consapevolezza si evincerebbe dal verbale n. 3930530808760 del 10.10.11, con il quale la Commissione Invalidi Civili ha ritenuto il Pennisi non invalido. Sostiene che “è logico presumere che il ricorrente abbia conosciuto tale giudizio il 10.10.2021 (rectius 2011)”.
Aggiunge che, peraltro, difetterebbero i requisiti socioeconomici.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
La sentenza impugnata si sottrae alle critiche mosse dall' appellante, avendo Pt_1
fatto buon governo dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Il regime dell'indebito assistenziale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è soggetto a una disciplina peculiare, derogatoria rispetto alla regola della ripetibilità, propria del sistema civilistico di cui all'art. 2033 c.c., in quanto le prestazioni assistenziali sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri del beneficiario e della famiglia e si esclude la ripetizione se l'erogazione non sia dovuta a dolo del percettore.
La Corte di cassazione ha stabilito di recente con la sentenza n. 24180 del 4.8.2022 che
“In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte"
3 (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn.
10642 e 31372 del 2019);(…)in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea
a generare affidamento;
(….)”.
Con riferimento all'indebito per assenza del requisito sanitario la Suprema Corte ha stabilito che “(…) l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
(…)” (cfr. Cass. n. 24180/2022).
Come emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata, il de cuius era Persona_2
titolare di pensione cat. INVCIV n. 07078388 quale soggetto, riconosciuto, con visita del 30.4.2001, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ai sensi degli artt. 2 e 12 della legge n. 110/1971. A seguito di domanda presentata il 14.7.2011 per l'ottenimento dello status di soggetto portatore di handicap ex art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 e per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato, con visita medica effettuata il 10.10.2011 il è stato riconosciuto Per_1
soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%, con revisione da effettuare nel mese di luglio 2013.
Risulta incontestato che l'esito di detto verbale non sia mai stato comunicato al de cuius. Il giudice di primo, a riguardo, ha osservato che: “Nel caso di specie, peraltro,
l' non ha dato prova di aver comunicato il verbale della visita medica del 2011 e Pt_1
quindi che il ricorrente fosse a conoscenza dell'esito del predetto verbale, come pure non ha provato di avere effettuato alcuna comunicazione in ordine alla mancata visita di revisione del 2013.”.
4 A fronte di detta statuizione l' si è limitato a dedurre, peraltro genericamente, che Pt_1
“è logico presumere che il ricorrente abbia conosciuto tale giudizio il 10.10.2021 (rectius
2011)”, ma non ha in alcun modo allegato e, quindi, provato di aver adeguatamente provveduto alla relativa comunicazione dell'esito e, anzi, dalla documentazione in atti – già prodotta in primo grado – risulta che il verbale della visita medica del 2011 è stato notificato ad un indirizzo non riconducibile al destinatario, in un comune diverso da quello di residenza del Per_1
La pretesa restitutoria dell' appare, dunque, priva di fondamento con Controparte_2
riferimento alle somme percepite dal de cuius prima della notifica del provvedimento del
27.10.2020.
Quanto alla carenza dei requisiti socioeconomici deve dichiararsi l'inammissibilità della relativa eccezione formulata dall'ente previdenziale soltanto in questo grado di giudizio. Nel costituirsi in primo grado, l' ha dedotto la carenza del requisito Pt_1
reddituale in modo del tutto generico ed esclusivamente con riferimento alla domanda volta ad ottenere il ripristino della prestazione e non anche in merito alla domanda diretta all'annullamento dell'indebito, rispetto al quale ha precisato che lo stesso “è stato generato dal venir meno del diritto all'assegno mensile di assistenza per sopravvenuta carenza del requisito sanitario”.
3. In definitiva l'appello va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA disponendo la distrazione in favore dell'Erario.
5 Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, all'esito della camera di consiglio della Sezione Lavoro, l'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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