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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2260/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2260/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi” promossa da
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Federazione Russa) il 14/05/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Daniela La Runa, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a Siracusa il Controparte_1 C.F._2
17/08/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Nicola Di
Mauro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 26/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza i termini di legge.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 25/05/2023 Parte_2
premettendo di avere contratto matrimonio con in
[...] Controparte_1
YA (Russia) in data 24/12/2021 (trascritto al Comune di Siracusa Anno 2022 –
Atto n. 101- Parte II- Serie C) e che dall'unione non nascevano figli, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale con addebito in capo al marito, nonché la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma di euro 1.000,00 al mese a titolo di mantenimento per sé.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1 pur non opponendosi alla pronuncia della separazione dei coniugi, contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e domandava il rigetto delle ulteriori domande. In subordine, chiedeva di disporre a suo carico un assegno di mantenimento per la moglie non superiore ad euro 100,00 al mese.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 5/3/2024, il Giudice, con ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c., in via provvisoria ed urgente stabiliva l'obbligo a carico di di corrispondere a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
250,00 al mese a titolo di mantenimento.
Con la medesima ordinanza, il Giudice rinviava la causa per l'escussione dei testimoni di parte ricorrente.
Con nota scritta congiunta depositata in data 25/11/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di scegliere la residenza che riterranno più opportuna, obbligandosi a rispettarsi reciprocamente, a non arrecarsi disturbi o molestie;
2) Il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
quale attribuzione forfettaria a titolo di mantenimento della stessa, la
[...] somma di euro 12.000,00 di cui:
-quanto ad euro 6.000,00 da corrispondersi immediatamente alla sottoscrizione del presente accordo, a mezzo bonifico bancario al seguente conto corrente recante
IBAN: [...] presso BANCO BPM;
-quanto alla residua somma di euro 6.000,00 a mezzo pagamenti mensili di euro pagina 2 di 4 500,00 cadauno, presso il medesimo conto corrente, entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di Novembre 2025 e sino al soddisfo.
3) A fronte dell'esatto adempimento da parte del sig. degli obblighi CP_1 economici assunti col presente accordo:
-la sig.ra si impegna a rinunciare a ogni ulteriore Parte_1 pretesa nei confronti dello stesso a titolo di assegno di mantenimento salva diversa decisione del Tribunale in sede di verifica;
-entrambe le parti si impegnano reciprocamente a rinunciare ad ogni domanda proposta nel presente giudizio e ad ogni ulteriore azione reciproca a carattere civile instaurata tra gli stessi, compensando tra le stesse le spese dell'odierno giudizio;
-entrambe le parti si impegnano a presentare ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio rinunciando sin d'ora, salva diversa decisione di codesto Ill.mo
Tribunale, ad ogni reciproca pretesa e azione ad esso afferente, a condizione che le somme dovute dal sig. alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 siano state versate interamente alla stessa.
4) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra controversia di natura economica e di non avere null'altro a pretendere.
5) Il sig. con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a Controparte_1 fornire contestualmente copia della rimessione della querela, sporta in danno della sig.ra per la quale è stato iscritto proc. num. 2864/2023 Parte_1 rgnr avanti al Tribunale di Siracusa, da parte sig.ra nata a [...] il Persona_1
18/2/1954, madre del sig. e a depositarla in atti come allegato Controparte_1 dello stesso”.
Con provvedimento del 26/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice poneva la causa innanzi al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di legge, atteso l'esito concordato della controversia.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 3 di 4 Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2260/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1 prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, l'1.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2260/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi” promossa da
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Federazione Russa) il 14/05/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Daniela La Runa, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a Siracusa il Controparte_1 C.F._2
17/08/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Nicola Di
Mauro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 26/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza i termini di legge.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 25/05/2023 Parte_2
premettendo di avere contratto matrimonio con in
[...] Controparte_1
YA (Russia) in data 24/12/2021 (trascritto al Comune di Siracusa Anno 2022 –
Atto n. 101- Parte II- Serie C) e che dall'unione non nascevano figli, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale con addebito in capo al marito, nonché la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma di euro 1.000,00 al mese a titolo di mantenimento per sé.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1 pur non opponendosi alla pronuncia della separazione dei coniugi, contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e domandava il rigetto delle ulteriori domande. In subordine, chiedeva di disporre a suo carico un assegno di mantenimento per la moglie non superiore ad euro 100,00 al mese.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 5/3/2024, il Giudice, con ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c., in via provvisoria ed urgente stabiliva l'obbligo a carico di di corrispondere a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
250,00 al mese a titolo di mantenimento.
Con la medesima ordinanza, il Giudice rinviava la causa per l'escussione dei testimoni di parte ricorrente.
Con nota scritta congiunta depositata in data 25/11/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di scegliere la residenza che riterranno più opportuna, obbligandosi a rispettarsi reciprocamente, a non arrecarsi disturbi o molestie;
2) Il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
quale attribuzione forfettaria a titolo di mantenimento della stessa, la
[...] somma di euro 12.000,00 di cui:
-quanto ad euro 6.000,00 da corrispondersi immediatamente alla sottoscrizione del presente accordo, a mezzo bonifico bancario al seguente conto corrente recante
IBAN: [...] presso BANCO BPM;
-quanto alla residua somma di euro 6.000,00 a mezzo pagamenti mensili di euro pagina 2 di 4 500,00 cadauno, presso il medesimo conto corrente, entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di Novembre 2025 e sino al soddisfo.
3) A fronte dell'esatto adempimento da parte del sig. degli obblighi CP_1 economici assunti col presente accordo:
-la sig.ra si impegna a rinunciare a ogni ulteriore Parte_1 pretesa nei confronti dello stesso a titolo di assegno di mantenimento salva diversa decisione del Tribunale in sede di verifica;
-entrambe le parti si impegnano reciprocamente a rinunciare ad ogni domanda proposta nel presente giudizio e ad ogni ulteriore azione reciproca a carattere civile instaurata tra gli stessi, compensando tra le stesse le spese dell'odierno giudizio;
-entrambe le parti si impegnano a presentare ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio rinunciando sin d'ora, salva diversa decisione di codesto Ill.mo
Tribunale, ad ogni reciproca pretesa e azione ad esso afferente, a condizione che le somme dovute dal sig. alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 siano state versate interamente alla stessa.
4) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra controversia di natura economica e di non avere null'altro a pretendere.
5) Il sig. con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a Controparte_1 fornire contestualmente copia della rimessione della querela, sporta in danno della sig.ra per la quale è stato iscritto proc. num. 2864/2023 Parte_1 rgnr avanti al Tribunale di Siracusa, da parte sig.ra nata a [...] il Persona_1
18/2/1954, madre del sig. e a depositarla in atti come allegato Controparte_1 dello stesso”.
Con provvedimento del 26/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice poneva la causa innanzi al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di legge, atteso l'esito concordato della controversia.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 3 di 4 Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2260/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1 prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, l'1.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4