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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 26/11/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1015 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TU RI LA, elettivamente domiciliata in VIA TUVERI N. 94, CAGLIARI, presso lo studio del difensore e (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. PATTERI CRISTIANA RI GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA PIRANDELLO N. 7, OROSEI, presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia:
1.- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori
[...]
e contratto in Tuili (SU) il 20 aprile 2014, atto trascritto nel Pt_1 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tuili per l'anno 2014 al n. 1, Parte I;
2.- ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tuili (SU) di procedere alla trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3.- omologare le seguenti condizioni, già richiamate nella separazione: a.- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si impegnano a rilasciarsi sin da ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per l'espatrio e per l'inserimento del nominativo dei figli nel passaporto di entrambi;
b.- le figlie e verranno affidate a entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per le stesse, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, mentre per quanto riguarda la gestione ordinaria e quotidiana ciascun genitore eserciterà la potestà anche separatamente;
c.- le figlie avranno la residenza prevalente presso l'abitazione della nonna materna ove risiedono con la mamma, ovvero a Tuili nella via Sa Giara n.14;
d.- la signora si impegna a restituire al signor degli oggetti di sua Pt_1 Pt_2 proprietà che si trovano ancora nella casa della madre della signora e in particolare: Pt_1 dei gioielli in oro, il crick auto, una scala, un soundbar nonché tutti gli attrezzi da lavoro;
e.- atteso che il signor svolge lavori stagionali fuori dalla Sardegna, la signora Pt_2 si rende disponibile a che lo stesso possa frequentare le bambine ogni volta che Pt_1 tornerà in Sardegna, compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie, consentendogli anche di portarle con sé a RO (magari nel fine settimana) affinchè il rapporto con le bambine possa essere continuativo;
f.- quando il signor sarà fuori Sardegna per lavoro, si impegnerà ad acquistare Pt_2
i biglietti aerei per le bambine (andata e ritorno) una volta al mese in modo tale che possano raggiungerlo e pernottare con lui nel week end. La signora si impegnerà ad Pt_1 accompagnarle in aeroporto e a riprenderle;
g.- il signor verserà alla signora a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento delle figlie la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) che sarà aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita e dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la signora indicherà. Entro lo stesso termine concorrerà altresì al pagamento, nella Pt_1 misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie alle due figlie, da concordare e documentare di volta in volta, salvo casi urgenti, nelle quali si intendono incluse: le spese concernenti eventi eccezionali nella vita dei figli, le spese necessarie a soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (ad esempio: spese per interventi chirurgici,
Pag. 2 di 6 odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia e le altre spese mediche non convenzionate, visite oculistiche e occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e le spese concernenti eventi ordinari quali tasse scolastiche, libri di testo, attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro o musica, informatica, spese sanitarie non rimborsate dal Servizio
Sanitario Nazionale;
h.- i coniugi, dichiarano che l'assegno unico (ovvero la misura di sostegno delle famiglie in cui sia presente figlio a carico con età inferiore ai ventuno ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età) viene percepito interamente dalla sig.ra
[...] al 100%. Al decorso del 21° anno di età di ciascun figlio, il sig. si Pt_1 Pt_2 impegnerà a corrispondere la somma dell'assegno unico erogata dall'Inps;
i.- i coniugi, con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra assunte, dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi ed al contestuale scioglimento del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso cumulativo congiunto del 30.07.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2024 e hanno esposto Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio il 20.04.2014 in Tuili, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Tuili al n. 1, parte I, dell'anno 2014; che dall'unione sono nate due figlie: (nata il [...]) e (nata il [...]); che la convivenza tra Per_1 Per_2
i coniugi si è progressivamente deteriorata facendo venir meno ogni forma di comunione materiale e spirituale, al punto da rendere intollerabile la convivenza;
che i coniugi hanno deciso di separarsi alle condizioni sopra indicate e proporre contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 16.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
Pag. 3 di 6 Con sentenza n. 16/2025 pubblicata il 3.2.2025, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2 ricorso.
Con ordinanza del 3.2.2025 il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 7.10.2025, sostituita dal deposito note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti le figlie minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi da allora non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Le condizioni relative alle figlie minori su cui i coniugi hanno trovato l'accordo appaiono corrispondenti all'interesse delle stesse.
Stante l'accordo congiunto, non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Tuili il 20.4.2014, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tuili Pt_2 al n. 1, parte I, dell'anno 2014;
Pag. 4 di 6 2) ordina all'Ufficiale di stato civile le conseguenti trascrizioni;
3) dispone l'affidamento condiviso delle figlie e a entrambi i Persona_3 Per_2 genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per le stesse, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, mentre per quanto riguarda la gestione ordinaria e quotidiana ciascun genitore eserciterà la potestà anche separatamente;
4) dispone la collocazione prevalente delle figlie e presso la madre, Per_1 Per_2 con la quale abiteranno presso l'abitazione della nonna materna in Tuili, Via Sa Giara n.
14;
5) dispone che il signor possa frequentare le bambine ogni volta che tornerà in Pt_2
Sardegna, compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie, e portarle con sé a
RO (magari nel fine settimana) affinché il rapporto con le bambine possa essere continuativo;
6) prende atto che, quando il signor sarà fuori Sardegna per lavoro, si Pt_2 impegnerà ad acquistare i biglietti aerei per le bambine (andata e ritorno) una volta al mese in modo tale che possano raggiungerlo e pernottare con lui nel week end, e che la signora si impegnerà ad accompagnarle in aeroporto e a riprenderle;
Pt_1
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle Parte_2 figlie mediante versamento della somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) che sarà aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita e dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la signora indicherà. Entro lo stesso termine concorrerà altresì al Pt_1 pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie alle due figlie, da concordare e documentare di volta in volta, salvo casi urgenti, nelle quali si intendono incluse: le spese concernenti eventi eccezionali nella vita dei figli, le spese necessarie a soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (ad esempio: spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia e le altre spese mediche non convenzionate, visite oculistiche e occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e le spese concernenti eventi ordinari quali tasse scolastiche, libri di testo, attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura,
Pag. 5 di 6 corsi di lingua straniera, corsi di teatro o musica, informatica, spese sanitarie non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale;
8) prende atto che i coniugi dichiarano che l'assegno unico viene percepito interamente dalla sig.ra al 100% e che, al decorso del 21° anno di età di Parte_1 ciascuna figlia, il sig. si impegnerà a corrispondere la somma dell'assegno unico Pt_2 erogata dall'Inps;
9) prende atto che la signora si impegna a restituire al signor degli Pt_1 Pt_2 oggetti di sua proprietà che si trovano ancora nella casa della madre della signora e Pt_1 in particolare: dei gioielli in oro, il crick auto, una scala, un soundbar nonché tutti gli attrezzi da lavoro;
10) prende atto che i coniugi si impegnano a rilasciarsi sin da ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per l'espatrio e per l'inserimento del nominativo delle figlie nel passaporto di entrambi;
11) prende atto che i coniugi, con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra assunte, dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente est. dott. Tiziana Longu
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1015 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TU RI LA, elettivamente domiciliata in VIA TUVERI N. 94, CAGLIARI, presso lo studio del difensore e (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. PATTERI CRISTIANA RI GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA PIRANDELLO N. 7, OROSEI, presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia:
1.- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori
[...]
e contratto in Tuili (SU) il 20 aprile 2014, atto trascritto nel Pt_1 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tuili per l'anno 2014 al n. 1, Parte I;
2.- ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tuili (SU) di procedere alla trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3.- omologare le seguenti condizioni, già richiamate nella separazione: a.- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si impegnano a rilasciarsi sin da ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per l'espatrio e per l'inserimento del nominativo dei figli nel passaporto di entrambi;
b.- le figlie e verranno affidate a entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per le stesse, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, mentre per quanto riguarda la gestione ordinaria e quotidiana ciascun genitore eserciterà la potestà anche separatamente;
c.- le figlie avranno la residenza prevalente presso l'abitazione della nonna materna ove risiedono con la mamma, ovvero a Tuili nella via Sa Giara n.14;
d.- la signora si impegna a restituire al signor degli oggetti di sua Pt_1 Pt_2 proprietà che si trovano ancora nella casa della madre della signora e in particolare: Pt_1 dei gioielli in oro, il crick auto, una scala, un soundbar nonché tutti gli attrezzi da lavoro;
e.- atteso che il signor svolge lavori stagionali fuori dalla Sardegna, la signora Pt_2 si rende disponibile a che lo stesso possa frequentare le bambine ogni volta che Pt_1 tornerà in Sardegna, compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie, consentendogli anche di portarle con sé a RO (magari nel fine settimana) affinchè il rapporto con le bambine possa essere continuativo;
f.- quando il signor sarà fuori Sardegna per lavoro, si impegnerà ad acquistare Pt_2
i biglietti aerei per le bambine (andata e ritorno) una volta al mese in modo tale che possano raggiungerlo e pernottare con lui nel week end. La signora si impegnerà ad Pt_1 accompagnarle in aeroporto e a riprenderle;
g.- il signor verserà alla signora a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento delle figlie la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) che sarà aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita e dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la signora indicherà. Entro lo stesso termine concorrerà altresì al pagamento, nella Pt_1 misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie alle due figlie, da concordare e documentare di volta in volta, salvo casi urgenti, nelle quali si intendono incluse: le spese concernenti eventi eccezionali nella vita dei figli, le spese necessarie a soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (ad esempio: spese per interventi chirurgici,
Pag. 2 di 6 odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia e le altre spese mediche non convenzionate, visite oculistiche e occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e le spese concernenti eventi ordinari quali tasse scolastiche, libri di testo, attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro o musica, informatica, spese sanitarie non rimborsate dal Servizio
Sanitario Nazionale;
h.- i coniugi, dichiarano che l'assegno unico (ovvero la misura di sostegno delle famiglie in cui sia presente figlio a carico con età inferiore ai ventuno ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età) viene percepito interamente dalla sig.ra
[...] al 100%. Al decorso del 21° anno di età di ciascun figlio, il sig. si Pt_1 Pt_2 impegnerà a corrispondere la somma dell'assegno unico erogata dall'Inps;
i.- i coniugi, con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra assunte, dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi ed al contestuale scioglimento del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso cumulativo congiunto del 30.07.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2024 e hanno esposto Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio il 20.04.2014 in Tuili, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Tuili al n. 1, parte I, dell'anno 2014; che dall'unione sono nate due figlie: (nata il [...]) e (nata il [...]); che la convivenza tra Per_1 Per_2
i coniugi si è progressivamente deteriorata facendo venir meno ogni forma di comunione materiale e spirituale, al punto da rendere intollerabile la convivenza;
che i coniugi hanno deciso di separarsi alle condizioni sopra indicate e proporre contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 16.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
Pag. 3 di 6 Con sentenza n. 16/2025 pubblicata il 3.2.2025, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2 ricorso.
Con ordinanza del 3.2.2025 il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 7.10.2025, sostituita dal deposito note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti le figlie minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi da allora non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Le condizioni relative alle figlie minori su cui i coniugi hanno trovato l'accordo appaiono corrispondenti all'interesse delle stesse.
Stante l'accordo congiunto, non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Tuili il 20.4.2014, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tuili Pt_2 al n. 1, parte I, dell'anno 2014;
Pag. 4 di 6 2) ordina all'Ufficiale di stato civile le conseguenti trascrizioni;
3) dispone l'affidamento condiviso delle figlie e a entrambi i Persona_3 Per_2 genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per le stesse, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, mentre per quanto riguarda la gestione ordinaria e quotidiana ciascun genitore eserciterà la potestà anche separatamente;
4) dispone la collocazione prevalente delle figlie e presso la madre, Per_1 Per_2 con la quale abiteranno presso l'abitazione della nonna materna in Tuili, Via Sa Giara n.
14;
5) dispone che il signor possa frequentare le bambine ogni volta che tornerà in Pt_2
Sardegna, compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie, e portarle con sé a
RO (magari nel fine settimana) affinché il rapporto con le bambine possa essere continuativo;
6) prende atto che, quando il signor sarà fuori Sardegna per lavoro, si Pt_2 impegnerà ad acquistare i biglietti aerei per le bambine (andata e ritorno) una volta al mese in modo tale che possano raggiungerlo e pernottare con lui nel week end, e che la signora si impegnerà ad accompagnarle in aeroporto e a riprenderle;
Pt_1
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle Parte_2 figlie mediante versamento della somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) che sarà aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita e dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la signora indicherà. Entro lo stesso termine concorrerà altresì al Pt_1 pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie alle due figlie, da concordare e documentare di volta in volta, salvo casi urgenti, nelle quali si intendono incluse: le spese concernenti eventi eccezionali nella vita dei figli, le spese necessarie a soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (ad esempio: spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia e le altre spese mediche non convenzionate, visite oculistiche e occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e le spese concernenti eventi ordinari quali tasse scolastiche, libri di testo, attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura,
Pag. 5 di 6 corsi di lingua straniera, corsi di teatro o musica, informatica, spese sanitarie non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale;
8) prende atto che i coniugi dichiarano che l'assegno unico viene percepito interamente dalla sig.ra al 100% e che, al decorso del 21° anno di età di Parte_1 ciascuna figlia, il sig. si impegnerà a corrispondere la somma dell'assegno unico Pt_2 erogata dall'Inps;
9) prende atto che la signora si impegna a restituire al signor degli Pt_1 Pt_2 oggetti di sua proprietà che si trovano ancora nella casa della madre della signora e Pt_1 in particolare: dei gioielli in oro, il crick auto, una scala, un soundbar nonché tutti gli attrezzi da lavoro;
10) prende atto che i coniugi si impegnano a rilasciarsi sin da ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per l'espatrio e per l'inserimento del nominativo delle figlie nel passaporto di entrambi;
11) prende atto che i coniugi, con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra assunte, dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente est. dott. Tiziana Longu
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