Articolo 17 bis del Codice del processo tributario
Articolo 17Articolo 18
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Art. 17-bis. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220)) ((52)) ------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
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