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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. CO TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 6 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2779/2024 vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CO Vezzola e Paolo Mondini Parte_1
RICORRENTI
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to Angela CP_1
CA RI CU
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to Anna CP_2
IA OR
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Caprioli
CONVENUTO
1 Oggetto: opposizione ex art 615 e 618 bis cpc. Avverso intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.24 parte opponente ha esposto di avere ricevuto in data 26.11.24 notifica di intimazione di pagamento n. 022 2024 90109007 02/000 della somma complessiva di €.450.338,88 dovuta in relazione ai crediti contenuti nelle seguenti cartelle esattoriali:
• cartella n. 02220080031978238000 asseritamente notificata il 18.09.2009, ente impositore per omesso versamento di premi per l'anno 2006; CP_2
• cartella n. 02220090005886562000; asseritamente notificata il 18.12.2009, ente impositore sede di Brescia per omesso versamento di controbuti per gli anni CP_1
2003, 2004, 2005, 2006.
Parte ricorrente ha impugnato in questa sede l'intimazione di pagamento ricevuta ex art. 29 d.lgs n. 46/1999 ed ex artt. 615, 618bis e 442 cpc, contestando, in particolare, il difetto e/o l'inesistenza del titolo esecutivo e del diritto di procedere in via esecutiva per estinzione dei crediti sottostanti la pretesa.
Ha allegato parte opponente che le cartelle riportate nell'intimazione di pagamento impugnata erano già state oggetto del procedimento RG. n. 1862/2018 avente ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 022 2018 90036388 25/000 notificata il 19.07.2018. Tale procedimento si era concluso con la sentenza n. 410/2020, pubblicata il 15.10.2020, con la quale il Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro aveva annullato “in toto” le cartelle di pagamento n.02220080031978238000 e limitatamente ai crediti relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 la cartella n. 02220090005886562000.
La sentenza suddetta n. 410/2020, veniva appellata dall' ed Controparte_3
all'esito del giudizio di appello RG. n. 22/2021 la Corte d'Appello di Brescia emetteva
2 sentenza n. 172/2021 che in parziale accoglimento dell'appello dichirava sussistente l'obbligo del di versare i contributi relativi agli anni 2005 e 2006 portati Pt_1 CP_1
dalla cartella n. 022 2009 0005886562000.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione.
Alla luce di tutto quanto osservato parte ricorrente ha rilevato l'impossibilità per
L di agire per il pagamento dei premi riferiti all'anno 2006 di cui alla CP_4 CP_2
cartella n. 02220080031978238000 e dei contributi riferiti agli anni 2003 e 2004 di CP_1
cui alla cartella n. 022 2009 0005886562000 in quanto posizioni/annualità in relazione alla quali è stata accertata, con la sentenza di secondo grado predetta, l'intervenuta prescrizione con statuizione ormai coperta dal giudicato.
Sulla base delle motivazioni addotte in ricorso parte ricorrente ha chiesto di : accertare e dichiarare che i carichi e posizioni creditorie per premi riferiti CP_2
all'anno 2006 e per contributi riferiti agli anni 2003 e 2004 di cui alle cartelle n. CP_1
02220080031978238000, n. 02220090005886562000 sottese all'intimazione di pagamento n. 022 2024 90109007 02/000 sono prescritti e/o estinti e/o inesistenti. per l'effetto: - accertare e dichiarare che alcuna pretesa creditoria può essere legittimamente avanzata nei confronti del sig. e che non sussiste il diritto di Pt_1
agire in via esecutiva e che il sig. nulla deve in relazione ai carichi e posizioni Pt_1
creditorie per premi riferiti all'anno 2006 di cui alla cartella n. CP_2
02220080031978238000 e per contributi riferiti agli anni 2003 e 2004 di cui alla CP_1
cartella n. 02220090005886562000, cartelle entrambe sottese all'intimazione di pagamento n. 022 2024 90109007 02/000, adottarsi ogni conseguente provvedimento in ordine alle suddette cartelle ed annullarsi l'intimazione di pagamento n. 022 2024
90109007 02/000
L' ed si sono costituite in giudizio ed hanno in CP_1 Controparte_3
particolare dedotto la inammissibilità della opposizione e chiesto il rigetto del ricorso.
3 L' si costituiva allegando di aver posto in essere tutti gli adempimenti CP_2
previsti dai regolamenti interni per la dichiarazione di non debenza dei crediti di cui alla citata cartella e di essere sollevato dal pagamento delle spese di giudizio.
Occorre in via preliminare procedere alla qualificazione della spiegata opposizione partendo da premesse di carattere generale.
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615-618 bis cpc, consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo, estinto per prescrizione.
Orbene, questo Giudice rileva, in aderenza alle deduzioni attoree, che difetta, nel caso di specie, la sussistenza stessa di un titolo esecutivo che possa fondare la pretesa esecuzione di cui all'intimazione di pagamento, essendo estinto e/o inesistente il diritto dell'ente creditore/impositore, e per esso del concessionario, a procedere esecutivamente, in quanto l'asserita posizione debitoria per i premi riferiti all'anno CP_2
2006 di cui alla cartella n. 02220080031978238000 e quella riguardante i contributi CP_1
degli anni 2003 e 2004 di cui alla cartella n. 022 2009 0005886562000 è estinta in forza di un accertamento giudiziale divenuto definitivo.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
CO TI, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale n.
02220080031978238000 e non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale n. n.
02220090005886562000 limitatamente alle annualità 2003 e 2004, incorporati nell'intimazione di pagamento n. 022 2024 90109007 02/000 in quanto riguardanti posizioni creditorie estinte per prescrizione e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del
4 diritto di agire in via esecutiva in relazione ai suddetti carichi e posizioni creditorie con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 022 2024 90109007 02/000 condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1815,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori;
Brescia, 7.11.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
CO TI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. CO TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 6 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2779/2024 vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CO Vezzola e Paolo Mondini Parte_1
RICORRENTI
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to Angela CP_1
CA RI CU
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to Anna CP_2
IA OR
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Caprioli
CONVENUTO
1 Oggetto: opposizione ex art 615 e 618 bis cpc. Avverso intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.24 parte opponente ha esposto di avere ricevuto in data 26.11.24 notifica di intimazione di pagamento n. 022 2024 90109007 02/000 della somma complessiva di €.450.338,88 dovuta in relazione ai crediti contenuti nelle seguenti cartelle esattoriali:
• cartella n. 02220080031978238000 asseritamente notificata il 18.09.2009, ente impositore per omesso versamento di premi per l'anno 2006; CP_2
• cartella n. 02220090005886562000; asseritamente notificata il 18.12.2009, ente impositore sede di Brescia per omesso versamento di controbuti per gli anni CP_1
2003, 2004, 2005, 2006.
Parte ricorrente ha impugnato in questa sede l'intimazione di pagamento ricevuta ex art. 29 d.lgs n. 46/1999 ed ex artt. 615, 618bis e 442 cpc, contestando, in particolare, il difetto e/o l'inesistenza del titolo esecutivo e del diritto di procedere in via esecutiva per estinzione dei crediti sottostanti la pretesa.
Ha allegato parte opponente che le cartelle riportate nell'intimazione di pagamento impugnata erano già state oggetto del procedimento RG. n. 1862/2018 avente ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 022 2018 90036388 25/000 notificata il 19.07.2018. Tale procedimento si era concluso con la sentenza n. 410/2020, pubblicata il 15.10.2020, con la quale il Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro aveva annullato “in toto” le cartelle di pagamento n.02220080031978238000 e limitatamente ai crediti relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 la cartella n. 02220090005886562000.
La sentenza suddetta n. 410/2020, veniva appellata dall' ed Controparte_3
all'esito del giudizio di appello RG. n. 22/2021 la Corte d'Appello di Brescia emetteva
2 sentenza n. 172/2021 che in parziale accoglimento dell'appello dichirava sussistente l'obbligo del di versare i contributi relativi agli anni 2005 e 2006 portati Pt_1 CP_1
dalla cartella n. 022 2009 0005886562000.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione.
Alla luce di tutto quanto osservato parte ricorrente ha rilevato l'impossibilità per
L di agire per il pagamento dei premi riferiti all'anno 2006 di cui alla CP_4 CP_2
cartella n. 02220080031978238000 e dei contributi riferiti agli anni 2003 e 2004 di CP_1
cui alla cartella n. 022 2009 0005886562000 in quanto posizioni/annualità in relazione alla quali è stata accertata, con la sentenza di secondo grado predetta, l'intervenuta prescrizione con statuizione ormai coperta dal giudicato.
Sulla base delle motivazioni addotte in ricorso parte ricorrente ha chiesto di : accertare e dichiarare che i carichi e posizioni creditorie per premi riferiti CP_2
all'anno 2006 e per contributi riferiti agli anni 2003 e 2004 di cui alle cartelle n. CP_1
02220080031978238000, n. 02220090005886562000 sottese all'intimazione di pagamento n. 022 2024 90109007 02/000 sono prescritti e/o estinti e/o inesistenti. per l'effetto: - accertare e dichiarare che alcuna pretesa creditoria può essere legittimamente avanzata nei confronti del sig. e che non sussiste il diritto di Pt_1
agire in via esecutiva e che il sig. nulla deve in relazione ai carichi e posizioni Pt_1
creditorie per premi riferiti all'anno 2006 di cui alla cartella n. CP_2
02220080031978238000 e per contributi riferiti agli anni 2003 e 2004 di cui alla CP_1
cartella n. 02220090005886562000, cartelle entrambe sottese all'intimazione di pagamento n. 022 2024 90109007 02/000, adottarsi ogni conseguente provvedimento in ordine alle suddette cartelle ed annullarsi l'intimazione di pagamento n. 022 2024
90109007 02/000
L' ed si sono costituite in giudizio ed hanno in CP_1 Controparte_3
particolare dedotto la inammissibilità della opposizione e chiesto il rigetto del ricorso.
3 L' si costituiva allegando di aver posto in essere tutti gli adempimenti CP_2
previsti dai regolamenti interni per la dichiarazione di non debenza dei crediti di cui alla citata cartella e di essere sollevato dal pagamento delle spese di giudizio.
Occorre in via preliminare procedere alla qualificazione della spiegata opposizione partendo da premesse di carattere generale.
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615-618 bis cpc, consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo, estinto per prescrizione.
Orbene, questo Giudice rileva, in aderenza alle deduzioni attoree, che difetta, nel caso di specie, la sussistenza stessa di un titolo esecutivo che possa fondare la pretesa esecuzione di cui all'intimazione di pagamento, essendo estinto e/o inesistente il diritto dell'ente creditore/impositore, e per esso del concessionario, a procedere esecutivamente, in quanto l'asserita posizione debitoria per i premi riferiti all'anno CP_2
2006 di cui alla cartella n. 02220080031978238000 e quella riguardante i contributi CP_1
degli anni 2003 e 2004 di cui alla cartella n. 022 2009 0005886562000 è estinta in forza di un accertamento giudiziale divenuto definitivo.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
CO TI, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale n.
02220080031978238000 e non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale n. n.
02220090005886562000 limitatamente alle annualità 2003 e 2004, incorporati nell'intimazione di pagamento n. 022 2024 90109007 02/000 in quanto riguardanti posizioni creditorie estinte per prescrizione e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del
4 diritto di agire in via esecutiva in relazione ai suddetti carichi e posizioni creditorie con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 022 2024 90109007 02/000 condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1815,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori;
Brescia, 7.11.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
CO TI
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