Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 1
Nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, poiché la produzione della certificazione (nella specie proveniente dalla Cassa Edile) che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. "durc") costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione; ne consegue che - ove il Consiglio di Stato, dopo aver accertato l'assenza di gravi violazioni di carattere contributivo, oltre ad annullare il provvedimento di esclusione dalla gara abbia, nel contempo, annullato anche la documentazione di regolarità contributiva - non rileva che tale ultima decisione possa aver esorbitato dal novero di quelle consentite al giudice amministrativo, qualora - come nella specie - l'annullamento della certificazione non abbia avuto alcuna influenza sulla decisione di annullamento del rifiuto di aggiudicazione dell'appalto.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/02/2011, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
*0 169/1 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto (APPALTI SEZIONI UNITE CIVILI PUBBLICI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12748/10 8. Dott. Paolo Vittoria Primo Presidente ff Cron. 3163 Presidente di sezione Dott. Roberto Preden Dott. Carlo Piccininni Consigliere Rep. Dott. Saverio Toffoli Consigliere Ud. 1/2/2011 Dott. Giovanni Amoroso Consigliere Dott. Ulpiano Morcavallo Consigliere Dott. Giacomo Travaglino Consigliere Dott. Stefano Petitti Consigliere |ir Dott. Francesco Tirelli Cons.rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Azienda Sanitaria Locale To 1, elettivamente domi- cillata in Roma, viale Parioli 180, presso lo stu- dio dell'avv. Mario Sanino, che la rappresenta 1 e 1 . . ** difende per procura in atti unitamente all' avv. Mario E. Comba;
- ricorrente
contro
MU AR, in proprio e srl srl AR Costruzioni e 208 11 0 2 quali capogruppo e mandante della costituenda ATI - H AR Costruzioni MU AR, elettivamente domici- liate in Roma, largo Messico 7, presso lo studio dell'avv. Federico Tedeschini, che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Accarino;
controricorrenti Cassa Edile della Provincia di Firenze e Cassa Edi- le della Provincia di Perugia;
intimate Pite per la cassazione della decisione n. 2874/09, depo- sitata dal Consiglio di Stato 1' 11/5/2009 OGGETTO: Impugnazione della mancata aggiudicazione di un appalto per irregolarità contributive. Udita la relazione della causa svolta nella pubbli- ca udienza del 1°/2/2011 dal Relatore Cons. France- sco Tirelli;
Sentiti gli avv. Arbib per delega ed Accarino;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dr. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per la dichiarazione della inam- missibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto;
La Corte, rilevato che la srl AR Costruzioni ha partecipa- to, in proprio e quale capogruppo della costituenda ATI con la srl MU AR, alla gara indetta dalla ASL TO 1 per la realizzazione di opere di amplia- mento e ristrutturazione dell'Ospedale Martini di Torino;
che all'esito delle operazioni concorsuali, la AR è risultata vincitrice con un ribasso del 19,508% sull'importo a base d'asta; che nonostante ciò, l'ASL TO 1 ha aggiudicato defi- nitivamente l'appalto e stipulato il contratto con altra impresa perché dal documento unico di regola- rità contributiva (DURC) era emerso che la MU AR non aveva provveduto al regolare versamento di quanto dovuto alla Cassa Edile;
che la srl AR si è rivolta al TAR del Piemo nte per ottenere l'annullamento dei predetti atti e di que li da essi presupposti;
che con sentenza n. 3360 del 31/10/2007, il giudice + adito ha accolto il ricorso con riferimento, fra l'altro, anche al DURC redatto dalla Cassa Edile di Napoli;
che la ASL TO 1 ha interposto appello, che è stato rigettato dal Consiglio di Stato con la decisione in epigrafe richiamata;
che la ASL ha proposto allora ricorso per cassazio- CON HHP 442, comma 1 cpc C i ne per violazione degli artt. e 3 244, comma 1 del D. Lvo n. 163/2006, in quanto ditie * "nell'affermare la propria giurisdizione e il conseguente sindacato di legittimità sulle risul- tanze di segno negativo contenute nel DURC datato 6 novembre 2006, a loro volta poste a fondamento del- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 259/C/20/06 del 14 novembre 2006", il Consiglio di Stato aveva finito per conoscere di "posizioni so- stanziali di diritto soggettivo demandate alla CO- gnizione del Giudice Ordinario in funzione di giu- H dice delle controversie sorte in materia di previ- denza e di assistenza obbligatorie"; Y che a chiusura del ricorso, la ASL TO 1 ha chiesto alla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 366 bis cpc, di voler dire "se l'impugnata decisione del Consi- + glio di Stato, la quale ha ritenuto la giurisdizio- Brok ne esclusiva del Giudice Amministrativo con riferi- + mento alla domanda proposta dalle società odierne resistenti per l'annullamento per vizi di legitti- mità del Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 6 novembre 2006 dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli, abbia violato i limiti W esterni della giurisdizione esclsiva attribuita al Giudice Amministrativo dall'articolo 244, comma 1, L del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 4 (nel testo previgente alle modifiche apportate F dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53), avendo cons ciuto di posi- zioni sostanziali di diritto soggettivo, afferenti al rapporto contributivo fondato sull'obbligazione ex articolo 2115, comma 2, cod. civ., devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, ai sensi dell'articolo 442, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 11 a- に H gosto 1973, n. 533)"; che la srl AR Costruzioni ha resitito con
contro
- ricorso, con il quale ha eccepito la mancata noti- ficazione dell'impugnazione a tutti i litisconsorti Y necessari, nonché l'infondatezza del ricorso e, prima ancora, la sua inammissibilità per violazione dell'art. 360 bis cpc;
che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che i contraddittori ef- fettivamente necessari sono stati tutti citati dal- la ASL, che avendo impugnato una decisione deposi- tata prima del 4 luglio 2009, non aveva l'obbligo di rispettare il dettato dell'art. 360 bis cpc, OS- serva il Collegio che con sentenza n. 25817/2007 queste Sezioni Unite hanno riconosciuto al giudice amministrativo il potere di valutare il contenuto 5 delle certficazioni relative alla regolarità della יון- THP posizione contributiva delle imprese concorrenti, perché la stessa costituisce requisito di ammissio- ne alle gare per l' affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture;
che nella fattispecie in esame il Consiglio di Sta- to ha proceduto alla predetta valutazione e dopo aver accertato che la MU AR non aveva, in real- tà, commesSO alcuna grave violazione al riguardo, + ha rigettato di conseguenza l'appello; che il Consiglio di Stato si è dunque, limitato ad un controllo sicuramente consentito ed anzi dovero- SO, che non ha comportato alcuno sconfinamento dai limiti esterni della sua giurisdizione;
che per quanto interessa in questa sede, appare i- noltre irrilevante che nel respingere totalmente il 1. gravame, il giudice a quo abbia finito per confer- ++ sentenza del TAR anche in ordine mare la all'annullamento del DURC e che tale pronuncia pos- sa aver esorbitato dal novero di quelle consentite al giudice amministrativo;
che come già detto sopra, infatti, il Consiglio di Stato ha definito la controversia prescindendo com- pletamente dall' annullamento del DURC, la cui le- gittimità o meno costituisce pertanto una questione 6 priva di effettivo interesse per l'ASL, in quanto 1.k capace semmai d'incidere sulla diversa sfera giuri- dica della Cassa Edile che l'aveva emesso e non su quella della ASL, cui la caducazione del documento non può aver arrecato alcun apprezzabile pregiudi- zio perché totalmente estranea ed ininfluente ai fini del percorso logico seguito dal giudice a quo per arrivare alla conclusione della illegittimità יין. del rifiuto di aggiudicazione dell' appalto e della conclusione del contratto con altra impresa;
che il ricorso va, quindi, rigettato con la condan- na della ricorrente al pagamento delle spese di li- te, che si liquidano in complessivi 5.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrati- vo, rigetta il ricorso e condanna la ASL TO 1 al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in complessivi 5.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge. Roma, il 1° febbraio 2011 IL PRESIDENTE IL NSIGLIER EST. pool fr Il Funzionario Giudiziario + Giovanni GIAMBATTISTA T