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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1323/2022 R.G. promossa da:
, titolare dell'Agenzia affiliata Promocasa, con sede in Rivalta di Torino E_
(P.I. ), elettivamente domiciliato in Torino, via S. Francesco da Paola n. 37, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Andrea Castelnuovo, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in OP C.F._1
Torino, C.so Montevecchio n. 58, presso lo studio degli avv.ti Isabella Secci e Davide Medda, che lo rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 19867/2022 della Corte di Cassazione
Pagamento provvigione mediazione immobiliare
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, preso atto che è passato in giudicato il capo della sentenza n. 1668/14 pronunciata dal Tribunale di
Torino il 3 marzo 2014, pubblicata il 7 marzo 2014 che ha dichiarato che l'attività mediatoria svolta da in favore di e li ha condotti alla stipula di un affare foriero E_ CP_1 CP_2
del diritto alla provvigione;
preso atto che la Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata il 20 giugno 2022 ha cassato con rinvio la sentenza 1916 / 2016 della Corte d'Appello di Torino statuendo che il diritto di credito provvigionale di non è prescritto;
E_
così provvedere: confermare la sentenza n. 1668/14 pronunciata dal Tribunale di Torino il 3 marzo 2014, pubblicata il
7 marzo 2014, che aveva confermato il decreto ingiuntivo rigettando l'opposizione di CP_1
accertare e dichiarare che è tenuto a pagare a a titolo di OP E_
provvigione mediatoria la somma di Euro 9.360 già oggetto di ingiunzione, e pertanto condannarlo a pagare la medesima in conferma delle statuizione di cui alla sentenza n. 1668/14 del Tribunale di
Torino dichiarare tenuto e condannare a restituire a l'importo OP E_
complessivo di Euro 19.715,70 (maggiorato degli interessi legali dalla data del pagamento alla data dell'effettiva restituzione) versatogli in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata dalla Corte di
Cassazione condannare a rifondere a spese ed onorari di assistenza OP E_ legale 1) per il giudizio d'appello R.G. 1950 / 2014 , 2) per il giudizio di cassazione R.G. 10125 / 2017
3) per il giudizio di rinvio introdotto all'esito del giudizio di cassazione.”
Per il convenuto in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
Controparte_3
[...] preso atto del fatto che, nelle conclusioni del proprio controricorso, l'odierno convenuto domandava, in ultimo subordine, di cassare la sentenza di secondo grado con rinvio, affinché la Corte territoriale, in diversa composizione, potesse procedere all'esame del secondo motivo d'appello che, nella pronuncia impugnata, veniva ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo motivo,
pagina 2 di 11 - accertare e dichiarare che, stante la responsabilità ex art. 1759 c.c. del mediatore,
[...]
, venuto meno all'adempimento dei propri obblighi di legge, nulla è dovuto allo stesso per E_ compensi provvigionali in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, e per l'effetto
- respingere le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprese quelle del giudizio di
Cassazione, e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16/06/2010 proponeva opposizione OP
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.360,00, a titolo di provvigione, oltre interessi e spese della procedura, in favore di , titolare dell'Agenzia immobiliare, affiliata alla Promocasa, avente sede E_
in Rivalta di Torino, chiedendo la revoca di detto decreto ingiuntivo.
L'opponente contestava sotto svariati profili il diritto del mediatore alla provvigione, sostenendo:
l'intervenuta prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2950 c.c.; il mancato perfezionamento dell'accordo, non potendosi ravvisare la conclusione dell'affare al momento della formulazione della proposta irrevocabile da parte del potenziale acquirente, ; il fatto che il pagamento Controparte_4
della provvigione dovesse avvenire entro e non oltre il preliminare di compravendita, preliminare che, per fatto imputabile al , non era mai stato stipulato, sicché non si era verificato l'evento CP_2
dedotto in condizione.
L'opponente chiamava altresì in giudizio , dal quale pretendeva di essere garantito, Controparte_4
per il caso di sua soccombenza, in quanto si era reso inadempiente rispetto alla stipula del contratto preliminare.
Si costituiva in giudizio , contestando i motivi posti a fondamento dell'opposizione E_
e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Parimenti si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda Controparte_4
proposta nei suoi confronti.
Con sentenza pronunciata in data 07/03/2014 il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione e condannava al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto e del OP
terzo chiamato. proponeva appello avverso la predetta sentenza, con atto di citazione OP
ritualmente notificato, con cui chiedeva l'integrale riforma dell'impugnata sentenza sulla base di due motivi di gravarne, lamentando, con il primo motivo, la reiezione dell'eccezione di prescrizione del pagina 3 di 11 diritto alla provvigione, sull'assunto che il Giudice di primo grado avesse erroneamente interpretato la normativa codicistica, attribuendo efficacia interruttiva alla comunicazione in data 12/02/2010, intercorsa tra i professionisti, che assistevano le parti, nonché deducendo, con il secondo motivo di gravame, la mancata valutazione della prova documentale, rappresentata dal doc. 6 prodotto, dalla quale avrebbe dovuto evincersi la responsabilità del mediatore nella mancata conclusione dell'affare, per avere egli mancato di ottemperare agli obblighi su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1759 c.c.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e E_
348 bis c.p.c., e chiedendo comunque, nel merito, la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva altresì in giudizio anche il terzo chiamato, , il quale chiedeva, in via Controparte_4
preliminare, che fosse accertato il passaggio in giudicato di altra sentenza resa dal Tribunale di Torino
(la n. 4998/011) tra il e per il resto chiedeva la reiezione CP_2 OP
dell'appello.
Con sentenza depositata in data 09/11/2016 la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto da dichiarava prescritto il diritto alla provvigione e OP
conseguentemente condannava a restituire quanto a lui corrisposto in esecuzione E_
della sentenza di primo grado, a titolo di capitale e spese;
confermava invece la sentenza di primo grado con riferimento alle statuizioni relative alla rifusione delle spese di lite da parte dell' in CP_1
favore di , infine condannava il a rifondere ad le Controparte_4 Pt_1 OP
spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione, nei confronti del solo E_
denunciando, con un primo motivo d'impugnazione, la violazione e falsa OP
applicazione dell'art. 2943 c.c., atteso che la comunicazione inviata dal suo legale in data 12/02/2010 esprimeva la chiara manifestazione da parte del creditore della volontà di esercitare il diritto ad ottenere il pagamento della provvigione;
con il secondo motivo di ricorso, censurava la decisione della Corte
d'Appello per avere ritenuto che, al fine di produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, la comunicazione del creditore debba anche contenere l'indicazione di un termine entro il quale adempiere;
infine con il terzo motivo lamentava che la Corte territoriale avesse ritenuto che la comunicazione del 12/02/2010 esprimesse più la disponibilità a definire la controversia, che non l'invito ad adempiere.
notificava in data 31/05/2016 controricorso, con il quale chiedeva che fosse OP
dichiarata inammissibile o comunque rigettata l'impugnazione proposta da , E_
chiedendo, in subordine, che la sentenza fosse cassata con rinvio, affinché la Corte d'Appello potesse pagina 4 di 11 procedere all'esame del secondo motivo d'appello da lui proposto, che era stato ritenuto assorbito in virtù dell'accoglimento del primo motivo di gravame.
Con l'ordinanza n. 19867, pronunciata in data 20/06/2022, la Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i tre motivi di ricorso, vista la loro connessione oggettiva, cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, riassumeva il giudizio, chiedendo la E_
conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo che fosse accertata la responsabilità, ex OP
art. 1759 c.c., del mediatore, , per essere venuto meno all'adempimento dei propri E_
obblighi di legge e che conseguentemente fossero respinte le domande avversarie, non essendogli dovuto nulla per compensi provvigionali, in virtù dell'eccezione d'inadempimento formulata.
All'udienza del 21/02/2023 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Suprema Corte, nel cassare con rinvio la pronuncia resa da questa Corte d'Appello in data
09/11/2016, con cui è stato ritenuto prescritto il diritto alla provvigione fatto valere in via monitoria da nei confronti di ha richiamato, anzitutto, il proprio E_ OP
insegnamento, secondo cui "un atto, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, deve contenere, oltre una chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.".
Ciò precisato, ha quindi ritenuto che l'assunto della sentenza impugnata, secondo cui la comunicazione del 12/02/2010 non avrebbe contenuto una richiesta di adempimento, apparisse smentito dal suo stesso tenore letterale, riportato nella medesima sentenza "ove il legale, a proposito del credito vantato dal proprio assistito verso il sig. comunicava al collega di controparte che "il mio cliente mi ha CP_1
confermato di voler procedere". Dalle parole usate appare invero evidente la manifestazione della volontà del creditore di ottenere, anche in via giudiziale, la soddisfazione della propria pretesa." Così pure è stato ritenuto non condivisibile il ragionamento della Corte distrettuale nella parte in cui ha escluso valore interruttivo della prescrizione a quella comunicazione per il fatto che essa non avrebbe pagina 5 di 11 esplicitato una vera e propria pretesa, mancando l'indicazione sia dell'ammontare del credito, che del termine, osservando come: "Questa affermazione non è condivisibile. Da un lato, perché essa muove dal presupposto che il quantum debeatur fosse un dato incerto e non acquisito o comunque non conosciuto dal convenuto, non considerando che, come dedotto dal ricorrente, la comunicazione del
12.2.2010 non era una iniziativa isolata, ma si inseriva nell'ambito di una serie di contatti intercorsi tra le parti tramite i loro legali. La stessa sentenza richiama la precedente comunicazione del
10.4.2009, precisando che ad essa è stato pacificamente riconosciuto dalle parti effetto interruttivo, facendo così presumere che il credito vantato dall'attore fosse già stato puntualmente identificato nel titolo e nel quantum.
Dall'altro lato, con riferimento alla mancata indicazione del termine, va osservato che la richiesta di adempimento del creditore al fine di interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., non esige anche la fissazione di un termine, che non è richiesto dalla disposizione normativa, né, può aggiungersi, è richiesto dall'art. 1219 per la validità dell'atto di costituzione in mora, diversamente da quanto disposto dall'art. 1454 per la diffida ad adempiere, che però è figura giuridica affatto diversa, con riguardo alla quale la necessità del termine è funzionale a verificare la definitività dell'inadempimento."
Sulla scorta, e in applicazione di tali principi, deve pertanto ritenersi – come del resto riconosciuto da entrambe le parti, alla luce delle argomentazioni esposte dalla Corte di Cassazione – che la comunicazione a mezzo fax del 12/02/2010, inviata dal legale, che assisteva all'epoca il al Pt_1 difensore dell' abbia avuto l'effetto di interrompere la prescrizione, rispetto al nuovo termine CP_1
annuale, che aveva cominciato a decorrere dopo il precedente atto interruttivo, rappresentato dalla raccomandata del 10/04/2009.
Al momento dell'invio della comunicazione era pendente dinanzi al Tribunale di Torino il giudizio proposto da , con atto di citazione notificato il 07/05/2019, per ottenere la revoca Controparte_4
del decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da , avente ad oggetto il E_
pagamento del compenso provvigionale dovuto dall'acquirente; in quel giudizio era stato chiamato l' atteso che assumeva che l'interruzione delle trattative fosse addebitabile CP_1 Controparte_4 all'inadempimento del mediatore e di , nei confronti del quale, con autonoma OP
domanda, chiedeva che fosse accertata la legittimità del suo recesso dalle trattative, con condanna dell' a restituirgli il doppio di quanto versato a titolo di caparra confirmatoria. CP_1
In quel giudizio veniva raggiunto un accordo tra e , tanto che Controparte_4 E_ quest'ultimo veniva estromesso ed il giudizio proseguiva tra il e l' per poi CP_2 CP_1
concludersi con la sentenza n. 4998/2011, con la quale, ritenuto legittimo il recesso esercitato da pagina 6 di 11 veniva condannato a corrispondergli l'importo di € Controparte_4 OP
20.000,00, pari al doppio della caparra ricevuta.
Le odierne parti, entrambe costituite in quel giudizio, si stavano quindi confrontando allo scopo di verificare - in occasione di quella vertenza giudiziale, che riguardava il diritto alla provvigione nei confronti del promissario acquirente - la disponibilità da parte dell' a corrispondere il CP_1
compenso provvigionale da lui dovuto in qualità di promittente venditore, il cui ammontare, oltre ad essere indicato percentualmente nell'incarico affidato al mediatore, era comunque stato quantificato con precisione nella precedente richiesta del 10/04/2019, nell'importo di “euro 9.360,00 (7.800+iva)”.
La missiva dunque non ha quale unico contenuto quello di sollecitare la manifestazione di una volontà transattiva, ma esprime anche la chiara intenzione di agire giudizio, così esplicitando il creditore la volontà di esigere il proprio credito, il che chiaramente sottende, in modo imprescindibile, la richiesta di adempiere.
2. Occorre a questo punto procedere all'esame della contestazione del diritto alla provvigione, riproposto nel presente giudizio da , e in cui si sostanziava il secondo motivo OP
di gravame, non esaminato dalla Corte d'Appello e dedotto con controricorso dinanzi alla Suprema
Corte.
Invoca l il disposto dell'art. 1759 c.c., assumendo che il mancato perfezionamento dell'affare CP_1
sia dipeso dalla condotta del mediatore, il quale, benché il venditore gli avesse comunicato, al momento della sottoscrizione dell'incarico di mediazione, una serie di irregolarità, anche edilizie, relative all'immobile, non le avrebbe rese note all'acquirente, il quale, pertanto, nel momento in cui le ha scoperte, ha scelto di recedere.
Sostiene che il non avrebbe mai contestato tali sue affermazioni, che CP_1 Pt_1
dovrebbero quindi ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. ed inoltre sarebbe stata omessa dal
Giudice di primo grado la valutazione di un documento prodotto, e cioè il doc. 6 allegato alla memoria n. 1 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., vale a dire un Addendum, che non sarebbe stato porato a conoscenza del promissario acquirente.
La tesi è infondata.
L'art. 1759 c.c. prevede che il mediatore debba comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
La norma è, anzitutto, volta configurare una responsabilità risarcitoria del mediatore, in caso di sua omissione nel fornire le informazioni cui è tenuto, nei confronti della parte, alla quale le informazioni avrebbero dovuto essere fornite, e che, in assenza di esse, ha concluso un affare rivelatosi poi dannoso.
In tale senso, infatti, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ritiene che: “L'art.
pagina 7 di 11 1759, comma primo, codice civile - che impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell'affare che possano influire sulla sua conclusione - deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché con la disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989 - che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6); ne consegue che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione (che si dipana in ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico - giuridica (come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie) al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, è pur tuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza
e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con
l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente” (Cass., 3, n. 16009 del 24/10/2003; Cass., 3, n. 16623 del 16/7/2010,
Cass., 2, 18140 del16/9/2015)” (v. Cass. 11/12/2023 n. 34503).
Nel caso di specie l'obbligo del mediatore viene richiamato dal venditore (cioè dalla parte che quelle informazioni avrebbe dovuto dare ai potenziali acquirenti), allo scopo di eccepirne l'inadempimento e paralizzare la pretesa al pagamento della provvigione, assumendo che non sarebbe stato adempiuto l'incarico con le modalità impartite dal venditore, poiché non sarebbero state fornite le informazioni relative ad irregolarità edilizie dell'immobile, che pure erano state esplicitate al momento del conferimento dell'incarico.
sin dal giudizio di primo grado ha eccepito la tardiva proposizione dell'eccezione E_
d'inadempimento, sollevata solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. e non con l'atto di citazione in opposizione. Tale profilo non è stata esaminato dal Tribunale, che ha respinto l'eccezione nel merito, ed è ora riproposto nella presente sede di rinvio.
Il rilievo è fondato.
pagina 8 di 11 L'eccezione d'inadempimento è un'eccezione di merito in senso proprio che dunque l'opponente, convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto proporre con l'atto di citazione in opposizione, contestando sotto tale profilo l'esigibilità del credito da parte del mediatore.
In ogni caso, la ricostruzione in fatto, proposta dall tempestivamente contestata dal CP_1 Pt_1
risulta destituita di fondamento, se si pongono a raffronto le ragioni, che hanno condotto a riconoscere la legittimità del recesso esercitato dal promissario acquirente, per come Controparte_4
compendiate nella sentenza del Tribunale di Torino n. 4998/2011, e la documentazione reiteratamente richiamata da . OP
Innanzitutto, occorre rilevare come, secondo quanto accertato, nel corso della CTU svolta nel giudizio tra e , per l'immobile, oggetto della promessa di vendita, Controparte_4 OP
l'originario proprietario avesse ottenuto nel 1962 una licenza edilizia per la sopraelevazione, che tuttavia prevedeva la contestuale totale demolizione di un basso fabbricato interno al cortile, non oggetto della promessa di vendita, al fine di compensare l'aumento volumetrico di cubatura, determinato dall'innalzamento del fabbricato principale. Tale demolizione non era poi avvenuta, il
Comune di Rivalta aveva sospeso la pratica edilizia concernente la ristrutturazione del basso fabbricato e aveva emesso un'ordinanza di demolizione del medesimo, che era stata sospesa dal TAR, sicché la regolarità edilizia del fabbricato, oggetto della promessa di vendita, dipendeva dalla sorte del basso fabbricato, che avrebbe dovuto essere demolito sin dal 1962.
Il c.t.u. ha inoltre riscontrato l'esistenza di altre irregolarità meno gravi, che concernevano la distribuzione interna degli ambienti, in particolare dovute alla creazione di cucinini, per sanare i quali avrebbe dovuto essere presentata una domanda di sanatoria con pagamento di una sanzione.
Appare del tutto evidente quindi come l'immobile oggetto della promessa di vendita non fosse suscettibile di essere commercializzato, poiché affetto da una irregolarità non sanabile, consistita nel fatto di avere realizzato un ampliamento, oltre la volumetria assentita e assentibile.
La conoscenza di tale difformità avrebbe quindi precluso la conclusione di qualsivoglia affare da parte di soggetti potenzialmente interessati all'acquisto, ma di essa, in ogni caso, non è fatta alcuna menzione nei documenti che vengono richiamati dall CP_1
In calce all'incarico di mediazione, sottoscritto da in data 08/05/2008, nel OP rigo relativo a “Eventuali note” è riportato a mano “Vedi “Addendum” allegato.”
Orbene l'Addendum (doc. 2 nel presente grado di giudizio), nei 12 punti in cui si articola, CP_1
contiene svariate informazioni relative all'immobile offerto in vendita, composto da plurime unità immobiliari, ivi compresa l'indicazione della situazione di morosità di alcuni conduttori.
Tuttavia, in nessun punto dell'Addendum vi è il riferimento all'esistenza di irregolarità o abusi edilizi,
pagina 9 di 11 visto che le uniche difformità di cui viene fatta menzione sono quelle relative all'impianto elettrico delle scale e del quadro contatori, “non a norma” (punto 4); oltre all'esistenza di un impianto di riscaldamento in disuso, che avrebbe dovuto essere rimosso a spese del costituendo condominio, ivi compresa la cisterna, ubicata all'interno di altra proprietà, con impegno a realizzare un impianto autonomo di riscaldamento entro un anno dall'acquisto, così scollegandosi dalla centrale termica di altro numero civico.
La tesi secondo cui il promissario acquirente sarebbe receduto per non essergli state date le informazioni contenute nell'Addendum è dunque infondata, atteso che il è receduto per avere CP_2
scoperto gravi irregolarità edilizie dell'immobile, di cui il mediatore non era stato portato a conoscenza in forza dei documenti richiamati da . OP
Conseguentemente, dovendo ritenersi acclarata - sulla scorta di quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, che sul punto non ha formato oggetto d'impugnazione - l'intervenuta conclusione dell'affare, per effetto dell'accettazione da parte di della proposta d'acquisto di OP
, deve essere riconosciuta, in favore del mediatore, la provvigione nella misura del Controparte_4
2% del prezzo offerto dall'acquirente e quindi nell'importo di euro 9.360,00, già comprensivo di IVA.
Giova precisare, con riferimento alle conclusioni articolate dell'attore in riassunzione, come il giudice del rinvio, per effetto della portata demolitoria della sentenza n. 1916/2016 emessa da altra sezione di questa Corte, debba nuovamente pronunciare sulla domanda proposta in primo grado, nel rispetto del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione e nei limiti di quanto devoluto, avuto riguardo al giudicato frattanto formatosi su alcune delle questioni già oggetto del giudizio di primo grado.
Pertanto, deve essere condannato a corrispondere a OP E_
l'importo sopra indicato maggiorato di interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 2, c.c., dalla data della domanda monitoria, non potendo trovare applicazione alla fattispecie in esame la modifica introdotta dal D.L. 132/2014, che ha aggiunto il comma 4 all'art. 1284 c.c., trovando quella applicazione ai soli giudizi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
3. All'accoglimento della domanda segue, in conformità al principio della soccombenza, la condanna di alla rifusione in favore di delle spese di tutti i gradi del OP E_
giudizio.
Tenuto conto del valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00), della natura delle controversia e del numero dele questioni trattate, la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado deve essere confermata nell'importo già liquidato dal Tribunale di Torino con la sentenza emessa in data
07/03/2014, e quindi nell'importo totale di € 2.100,00; le spese del giudizio d'appello, conclusosi con pagina 10 di 11 la sentenza cassata, debbono essere liquidate in base ai valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, previsti dal D.M. 55/2014 e s.m., per le fasi di studio (€ 1.134,00), introduttiva (€ 921,00)
e decisionale (€ 1.911,00) e così in complessivi € 3.966,00; per il giudizio di cassazione deve essere liquidato l'importo di € 2.410,00 (e cioè € 1.276,00 per la fase di studio della controversia, € 1.134,00 per la fase introduttiva del giudizio, essendo stata decisa la causa in adunanza camerale non partecipata) ed € 674,00 per esposti, indicati nella nota spese depositata;
infine, per il presente giudizio di rinvio, tenuto conto che le difese svolte sono consistite essenzialmente nella riproposizione di temi ed argomenti già trattati nelle precedenti fasi, la liquidazione deve essere contenuta in misura prossima ai medi per la fase di studio ed introduttiva e al minimo per la fase decisionale, e così in complessivi €
3.155,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.100,00 per la fase decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, a seguito dell'ordinanza n. 19867/2022 della Corte di Cassazione, sulla domanda proposta da nei confronti di E_ OP
,
[...]
accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna E_ OP
a corrispondere a la somma di euro 9.360,00, oltre interessi legali, ex art.
[...] E_
1284, co. 2, c.c. dal 22/04/2010 al saldo: condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del OP E_
primo grado di giudizio, che liquida in € 2.100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA;
del grado d'appello, liquidate in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, C.P.A., IVA;
del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.410,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed € 674,00 per esposti;
del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 3.155,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1323/2022 R.G. promossa da:
, titolare dell'Agenzia affiliata Promocasa, con sede in Rivalta di Torino E_
(P.I. ), elettivamente domiciliato in Torino, via S. Francesco da Paola n. 37, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Andrea Castelnuovo, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in OP C.F._1
Torino, C.so Montevecchio n. 58, presso lo studio degli avv.ti Isabella Secci e Davide Medda, che lo rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 19867/2022 della Corte di Cassazione
Pagamento provvigione mediazione immobiliare
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, preso atto che è passato in giudicato il capo della sentenza n. 1668/14 pronunciata dal Tribunale di
Torino il 3 marzo 2014, pubblicata il 7 marzo 2014 che ha dichiarato che l'attività mediatoria svolta da in favore di e li ha condotti alla stipula di un affare foriero E_ CP_1 CP_2
del diritto alla provvigione;
preso atto che la Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata il 20 giugno 2022 ha cassato con rinvio la sentenza 1916 / 2016 della Corte d'Appello di Torino statuendo che il diritto di credito provvigionale di non è prescritto;
E_
così provvedere: confermare la sentenza n. 1668/14 pronunciata dal Tribunale di Torino il 3 marzo 2014, pubblicata il
7 marzo 2014, che aveva confermato il decreto ingiuntivo rigettando l'opposizione di CP_1
accertare e dichiarare che è tenuto a pagare a a titolo di OP E_
provvigione mediatoria la somma di Euro 9.360 già oggetto di ingiunzione, e pertanto condannarlo a pagare la medesima in conferma delle statuizione di cui alla sentenza n. 1668/14 del Tribunale di
Torino dichiarare tenuto e condannare a restituire a l'importo OP E_
complessivo di Euro 19.715,70 (maggiorato degli interessi legali dalla data del pagamento alla data dell'effettiva restituzione) versatogli in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata dalla Corte di
Cassazione condannare a rifondere a spese ed onorari di assistenza OP E_ legale 1) per il giudizio d'appello R.G. 1950 / 2014 , 2) per il giudizio di cassazione R.G. 10125 / 2017
3) per il giudizio di rinvio introdotto all'esito del giudizio di cassazione.”
Per il convenuto in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
Controparte_3
[...] preso atto del fatto che, nelle conclusioni del proprio controricorso, l'odierno convenuto domandava, in ultimo subordine, di cassare la sentenza di secondo grado con rinvio, affinché la Corte territoriale, in diversa composizione, potesse procedere all'esame del secondo motivo d'appello che, nella pronuncia impugnata, veniva ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo motivo,
pagina 2 di 11 - accertare e dichiarare che, stante la responsabilità ex art. 1759 c.c. del mediatore,
[...]
, venuto meno all'adempimento dei propri obblighi di legge, nulla è dovuto allo stesso per E_ compensi provvigionali in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, e per l'effetto
- respingere le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprese quelle del giudizio di
Cassazione, e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16/06/2010 proponeva opposizione OP
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.360,00, a titolo di provvigione, oltre interessi e spese della procedura, in favore di , titolare dell'Agenzia immobiliare, affiliata alla Promocasa, avente sede E_
in Rivalta di Torino, chiedendo la revoca di detto decreto ingiuntivo.
L'opponente contestava sotto svariati profili il diritto del mediatore alla provvigione, sostenendo:
l'intervenuta prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2950 c.c.; il mancato perfezionamento dell'accordo, non potendosi ravvisare la conclusione dell'affare al momento della formulazione della proposta irrevocabile da parte del potenziale acquirente, ; il fatto che il pagamento Controparte_4
della provvigione dovesse avvenire entro e non oltre il preliminare di compravendita, preliminare che, per fatto imputabile al , non era mai stato stipulato, sicché non si era verificato l'evento CP_2
dedotto in condizione.
L'opponente chiamava altresì in giudizio , dal quale pretendeva di essere garantito, Controparte_4
per il caso di sua soccombenza, in quanto si era reso inadempiente rispetto alla stipula del contratto preliminare.
Si costituiva in giudizio , contestando i motivi posti a fondamento dell'opposizione E_
e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Parimenti si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda Controparte_4
proposta nei suoi confronti.
Con sentenza pronunciata in data 07/03/2014 il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione e condannava al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto e del OP
terzo chiamato. proponeva appello avverso la predetta sentenza, con atto di citazione OP
ritualmente notificato, con cui chiedeva l'integrale riforma dell'impugnata sentenza sulla base di due motivi di gravarne, lamentando, con il primo motivo, la reiezione dell'eccezione di prescrizione del pagina 3 di 11 diritto alla provvigione, sull'assunto che il Giudice di primo grado avesse erroneamente interpretato la normativa codicistica, attribuendo efficacia interruttiva alla comunicazione in data 12/02/2010, intercorsa tra i professionisti, che assistevano le parti, nonché deducendo, con il secondo motivo di gravame, la mancata valutazione della prova documentale, rappresentata dal doc. 6 prodotto, dalla quale avrebbe dovuto evincersi la responsabilità del mediatore nella mancata conclusione dell'affare, per avere egli mancato di ottemperare agli obblighi su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1759 c.c.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e E_
348 bis c.p.c., e chiedendo comunque, nel merito, la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva altresì in giudizio anche il terzo chiamato, , il quale chiedeva, in via Controparte_4
preliminare, che fosse accertato il passaggio in giudicato di altra sentenza resa dal Tribunale di Torino
(la n. 4998/011) tra il e per il resto chiedeva la reiezione CP_2 OP
dell'appello.
Con sentenza depositata in data 09/11/2016 la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto da dichiarava prescritto il diritto alla provvigione e OP
conseguentemente condannava a restituire quanto a lui corrisposto in esecuzione E_
della sentenza di primo grado, a titolo di capitale e spese;
confermava invece la sentenza di primo grado con riferimento alle statuizioni relative alla rifusione delle spese di lite da parte dell' in CP_1
favore di , infine condannava il a rifondere ad le Controparte_4 Pt_1 OP
spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione, nei confronti del solo E_
denunciando, con un primo motivo d'impugnazione, la violazione e falsa OP
applicazione dell'art. 2943 c.c., atteso che la comunicazione inviata dal suo legale in data 12/02/2010 esprimeva la chiara manifestazione da parte del creditore della volontà di esercitare il diritto ad ottenere il pagamento della provvigione;
con il secondo motivo di ricorso, censurava la decisione della Corte
d'Appello per avere ritenuto che, al fine di produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, la comunicazione del creditore debba anche contenere l'indicazione di un termine entro il quale adempiere;
infine con il terzo motivo lamentava che la Corte territoriale avesse ritenuto che la comunicazione del 12/02/2010 esprimesse più la disponibilità a definire la controversia, che non l'invito ad adempiere.
notificava in data 31/05/2016 controricorso, con il quale chiedeva che fosse OP
dichiarata inammissibile o comunque rigettata l'impugnazione proposta da , E_
chiedendo, in subordine, che la sentenza fosse cassata con rinvio, affinché la Corte d'Appello potesse pagina 4 di 11 procedere all'esame del secondo motivo d'appello da lui proposto, che era stato ritenuto assorbito in virtù dell'accoglimento del primo motivo di gravame.
Con l'ordinanza n. 19867, pronunciata in data 20/06/2022, la Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i tre motivi di ricorso, vista la loro connessione oggettiva, cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, riassumeva il giudizio, chiedendo la E_
conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo che fosse accertata la responsabilità, ex OP
art. 1759 c.c., del mediatore, , per essere venuto meno all'adempimento dei propri E_
obblighi di legge e che conseguentemente fossero respinte le domande avversarie, non essendogli dovuto nulla per compensi provvigionali, in virtù dell'eccezione d'inadempimento formulata.
All'udienza del 21/02/2023 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Suprema Corte, nel cassare con rinvio la pronuncia resa da questa Corte d'Appello in data
09/11/2016, con cui è stato ritenuto prescritto il diritto alla provvigione fatto valere in via monitoria da nei confronti di ha richiamato, anzitutto, il proprio E_ OP
insegnamento, secondo cui "un atto, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, deve contenere, oltre una chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.".
Ciò precisato, ha quindi ritenuto che l'assunto della sentenza impugnata, secondo cui la comunicazione del 12/02/2010 non avrebbe contenuto una richiesta di adempimento, apparisse smentito dal suo stesso tenore letterale, riportato nella medesima sentenza "ove il legale, a proposito del credito vantato dal proprio assistito verso il sig. comunicava al collega di controparte che "il mio cliente mi ha CP_1
confermato di voler procedere". Dalle parole usate appare invero evidente la manifestazione della volontà del creditore di ottenere, anche in via giudiziale, la soddisfazione della propria pretesa." Così pure è stato ritenuto non condivisibile il ragionamento della Corte distrettuale nella parte in cui ha escluso valore interruttivo della prescrizione a quella comunicazione per il fatto che essa non avrebbe pagina 5 di 11 esplicitato una vera e propria pretesa, mancando l'indicazione sia dell'ammontare del credito, che del termine, osservando come: "Questa affermazione non è condivisibile. Da un lato, perché essa muove dal presupposto che il quantum debeatur fosse un dato incerto e non acquisito o comunque non conosciuto dal convenuto, non considerando che, come dedotto dal ricorrente, la comunicazione del
12.2.2010 non era una iniziativa isolata, ma si inseriva nell'ambito di una serie di contatti intercorsi tra le parti tramite i loro legali. La stessa sentenza richiama la precedente comunicazione del
10.4.2009, precisando che ad essa è stato pacificamente riconosciuto dalle parti effetto interruttivo, facendo così presumere che il credito vantato dall'attore fosse già stato puntualmente identificato nel titolo e nel quantum.
Dall'altro lato, con riferimento alla mancata indicazione del termine, va osservato che la richiesta di adempimento del creditore al fine di interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., non esige anche la fissazione di un termine, che non è richiesto dalla disposizione normativa, né, può aggiungersi, è richiesto dall'art. 1219 per la validità dell'atto di costituzione in mora, diversamente da quanto disposto dall'art. 1454 per la diffida ad adempiere, che però è figura giuridica affatto diversa, con riguardo alla quale la necessità del termine è funzionale a verificare la definitività dell'inadempimento."
Sulla scorta, e in applicazione di tali principi, deve pertanto ritenersi – come del resto riconosciuto da entrambe le parti, alla luce delle argomentazioni esposte dalla Corte di Cassazione – che la comunicazione a mezzo fax del 12/02/2010, inviata dal legale, che assisteva all'epoca il al Pt_1 difensore dell' abbia avuto l'effetto di interrompere la prescrizione, rispetto al nuovo termine CP_1
annuale, che aveva cominciato a decorrere dopo il precedente atto interruttivo, rappresentato dalla raccomandata del 10/04/2009.
Al momento dell'invio della comunicazione era pendente dinanzi al Tribunale di Torino il giudizio proposto da , con atto di citazione notificato il 07/05/2019, per ottenere la revoca Controparte_4
del decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da , avente ad oggetto il E_
pagamento del compenso provvigionale dovuto dall'acquirente; in quel giudizio era stato chiamato l' atteso che assumeva che l'interruzione delle trattative fosse addebitabile CP_1 Controparte_4 all'inadempimento del mediatore e di , nei confronti del quale, con autonoma OP
domanda, chiedeva che fosse accertata la legittimità del suo recesso dalle trattative, con condanna dell' a restituirgli il doppio di quanto versato a titolo di caparra confirmatoria. CP_1
In quel giudizio veniva raggiunto un accordo tra e , tanto che Controparte_4 E_ quest'ultimo veniva estromesso ed il giudizio proseguiva tra il e l' per poi CP_2 CP_1
concludersi con la sentenza n. 4998/2011, con la quale, ritenuto legittimo il recesso esercitato da pagina 6 di 11 veniva condannato a corrispondergli l'importo di € Controparte_4 OP
20.000,00, pari al doppio della caparra ricevuta.
Le odierne parti, entrambe costituite in quel giudizio, si stavano quindi confrontando allo scopo di verificare - in occasione di quella vertenza giudiziale, che riguardava il diritto alla provvigione nei confronti del promissario acquirente - la disponibilità da parte dell' a corrispondere il CP_1
compenso provvigionale da lui dovuto in qualità di promittente venditore, il cui ammontare, oltre ad essere indicato percentualmente nell'incarico affidato al mediatore, era comunque stato quantificato con precisione nella precedente richiesta del 10/04/2019, nell'importo di “euro 9.360,00 (7.800+iva)”.
La missiva dunque non ha quale unico contenuto quello di sollecitare la manifestazione di una volontà transattiva, ma esprime anche la chiara intenzione di agire giudizio, così esplicitando il creditore la volontà di esigere il proprio credito, il che chiaramente sottende, in modo imprescindibile, la richiesta di adempiere.
2. Occorre a questo punto procedere all'esame della contestazione del diritto alla provvigione, riproposto nel presente giudizio da , e in cui si sostanziava il secondo motivo OP
di gravame, non esaminato dalla Corte d'Appello e dedotto con controricorso dinanzi alla Suprema
Corte.
Invoca l il disposto dell'art. 1759 c.c., assumendo che il mancato perfezionamento dell'affare CP_1
sia dipeso dalla condotta del mediatore, il quale, benché il venditore gli avesse comunicato, al momento della sottoscrizione dell'incarico di mediazione, una serie di irregolarità, anche edilizie, relative all'immobile, non le avrebbe rese note all'acquirente, il quale, pertanto, nel momento in cui le ha scoperte, ha scelto di recedere.
Sostiene che il non avrebbe mai contestato tali sue affermazioni, che CP_1 Pt_1
dovrebbero quindi ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. ed inoltre sarebbe stata omessa dal
Giudice di primo grado la valutazione di un documento prodotto, e cioè il doc. 6 allegato alla memoria n. 1 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., vale a dire un Addendum, che non sarebbe stato porato a conoscenza del promissario acquirente.
La tesi è infondata.
L'art. 1759 c.c. prevede che il mediatore debba comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
La norma è, anzitutto, volta configurare una responsabilità risarcitoria del mediatore, in caso di sua omissione nel fornire le informazioni cui è tenuto, nei confronti della parte, alla quale le informazioni avrebbero dovuto essere fornite, e che, in assenza di esse, ha concluso un affare rivelatosi poi dannoso.
In tale senso, infatti, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ritiene che: “L'art.
pagina 7 di 11 1759, comma primo, codice civile - che impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell'affare che possano influire sulla sua conclusione - deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché con la disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989 - che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6); ne consegue che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione (che si dipana in ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico - giuridica (come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie) al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, è pur tuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza
e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con
l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente” (Cass., 3, n. 16009 del 24/10/2003; Cass., 3, n. 16623 del 16/7/2010,
Cass., 2, 18140 del16/9/2015)” (v. Cass. 11/12/2023 n. 34503).
Nel caso di specie l'obbligo del mediatore viene richiamato dal venditore (cioè dalla parte che quelle informazioni avrebbe dovuto dare ai potenziali acquirenti), allo scopo di eccepirne l'inadempimento e paralizzare la pretesa al pagamento della provvigione, assumendo che non sarebbe stato adempiuto l'incarico con le modalità impartite dal venditore, poiché non sarebbero state fornite le informazioni relative ad irregolarità edilizie dell'immobile, che pure erano state esplicitate al momento del conferimento dell'incarico.
sin dal giudizio di primo grado ha eccepito la tardiva proposizione dell'eccezione E_
d'inadempimento, sollevata solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. e non con l'atto di citazione in opposizione. Tale profilo non è stata esaminato dal Tribunale, che ha respinto l'eccezione nel merito, ed è ora riproposto nella presente sede di rinvio.
Il rilievo è fondato.
pagina 8 di 11 L'eccezione d'inadempimento è un'eccezione di merito in senso proprio che dunque l'opponente, convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto proporre con l'atto di citazione in opposizione, contestando sotto tale profilo l'esigibilità del credito da parte del mediatore.
In ogni caso, la ricostruzione in fatto, proposta dall tempestivamente contestata dal CP_1 Pt_1
risulta destituita di fondamento, se si pongono a raffronto le ragioni, che hanno condotto a riconoscere la legittimità del recesso esercitato dal promissario acquirente, per come Controparte_4
compendiate nella sentenza del Tribunale di Torino n. 4998/2011, e la documentazione reiteratamente richiamata da . OP
Innanzitutto, occorre rilevare come, secondo quanto accertato, nel corso della CTU svolta nel giudizio tra e , per l'immobile, oggetto della promessa di vendita, Controparte_4 OP
l'originario proprietario avesse ottenuto nel 1962 una licenza edilizia per la sopraelevazione, che tuttavia prevedeva la contestuale totale demolizione di un basso fabbricato interno al cortile, non oggetto della promessa di vendita, al fine di compensare l'aumento volumetrico di cubatura, determinato dall'innalzamento del fabbricato principale. Tale demolizione non era poi avvenuta, il
Comune di Rivalta aveva sospeso la pratica edilizia concernente la ristrutturazione del basso fabbricato e aveva emesso un'ordinanza di demolizione del medesimo, che era stata sospesa dal TAR, sicché la regolarità edilizia del fabbricato, oggetto della promessa di vendita, dipendeva dalla sorte del basso fabbricato, che avrebbe dovuto essere demolito sin dal 1962.
Il c.t.u. ha inoltre riscontrato l'esistenza di altre irregolarità meno gravi, che concernevano la distribuzione interna degli ambienti, in particolare dovute alla creazione di cucinini, per sanare i quali avrebbe dovuto essere presentata una domanda di sanatoria con pagamento di una sanzione.
Appare del tutto evidente quindi come l'immobile oggetto della promessa di vendita non fosse suscettibile di essere commercializzato, poiché affetto da una irregolarità non sanabile, consistita nel fatto di avere realizzato un ampliamento, oltre la volumetria assentita e assentibile.
La conoscenza di tale difformità avrebbe quindi precluso la conclusione di qualsivoglia affare da parte di soggetti potenzialmente interessati all'acquisto, ma di essa, in ogni caso, non è fatta alcuna menzione nei documenti che vengono richiamati dall CP_1
In calce all'incarico di mediazione, sottoscritto da in data 08/05/2008, nel OP rigo relativo a “Eventuali note” è riportato a mano “Vedi “Addendum” allegato.”
Orbene l'Addendum (doc. 2 nel presente grado di giudizio), nei 12 punti in cui si articola, CP_1
contiene svariate informazioni relative all'immobile offerto in vendita, composto da plurime unità immobiliari, ivi compresa l'indicazione della situazione di morosità di alcuni conduttori.
Tuttavia, in nessun punto dell'Addendum vi è il riferimento all'esistenza di irregolarità o abusi edilizi,
pagina 9 di 11 visto che le uniche difformità di cui viene fatta menzione sono quelle relative all'impianto elettrico delle scale e del quadro contatori, “non a norma” (punto 4); oltre all'esistenza di un impianto di riscaldamento in disuso, che avrebbe dovuto essere rimosso a spese del costituendo condominio, ivi compresa la cisterna, ubicata all'interno di altra proprietà, con impegno a realizzare un impianto autonomo di riscaldamento entro un anno dall'acquisto, così scollegandosi dalla centrale termica di altro numero civico.
La tesi secondo cui il promissario acquirente sarebbe receduto per non essergli state date le informazioni contenute nell'Addendum è dunque infondata, atteso che il è receduto per avere CP_2
scoperto gravi irregolarità edilizie dell'immobile, di cui il mediatore non era stato portato a conoscenza in forza dei documenti richiamati da . OP
Conseguentemente, dovendo ritenersi acclarata - sulla scorta di quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, che sul punto non ha formato oggetto d'impugnazione - l'intervenuta conclusione dell'affare, per effetto dell'accettazione da parte di della proposta d'acquisto di OP
, deve essere riconosciuta, in favore del mediatore, la provvigione nella misura del Controparte_4
2% del prezzo offerto dall'acquirente e quindi nell'importo di euro 9.360,00, già comprensivo di IVA.
Giova precisare, con riferimento alle conclusioni articolate dell'attore in riassunzione, come il giudice del rinvio, per effetto della portata demolitoria della sentenza n. 1916/2016 emessa da altra sezione di questa Corte, debba nuovamente pronunciare sulla domanda proposta in primo grado, nel rispetto del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione e nei limiti di quanto devoluto, avuto riguardo al giudicato frattanto formatosi su alcune delle questioni già oggetto del giudizio di primo grado.
Pertanto, deve essere condannato a corrispondere a OP E_
l'importo sopra indicato maggiorato di interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 2, c.c., dalla data della domanda monitoria, non potendo trovare applicazione alla fattispecie in esame la modifica introdotta dal D.L. 132/2014, che ha aggiunto il comma 4 all'art. 1284 c.c., trovando quella applicazione ai soli giudizi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
3. All'accoglimento della domanda segue, in conformità al principio della soccombenza, la condanna di alla rifusione in favore di delle spese di tutti i gradi del OP E_
giudizio.
Tenuto conto del valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00), della natura delle controversia e del numero dele questioni trattate, la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado deve essere confermata nell'importo già liquidato dal Tribunale di Torino con la sentenza emessa in data
07/03/2014, e quindi nell'importo totale di € 2.100,00; le spese del giudizio d'appello, conclusosi con pagina 10 di 11 la sentenza cassata, debbono essere liquidate in base ai valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, previsti dal D.M. 55/2014 e s.m., per le fasi di studio (€ 1.134,00), introduttiva (€ 921,00)
e decisionale (€ 1.911,00) e così in complessivi € 3.966,00; per il giudizio di cassazione deve essere liquidato l'importo di € 2.410,00 (e cioè € 1.276,00 per la fase di studio della controversia, € 1.134,00 per la fase introduttiva del giudizio, essendo stata decisa la causa in adunanza camerale non partecipata) ed € 674,00 per esposti, indicati nella nota spese depositata;
infine, per il presente giudizio di rinvio, tenuto conto che le difese svolte sono consistite essenzialmente nella riproposizione di temi ed argomenti già trattati nelle precedenti fasi, la liquidazione deve essere contenuta in misura prossima ai medi per la fase di studio ed introduttiva e al minimo per la fase decisionale, e così in complessivi €
3.155,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.100,00 per la fase decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, a seguito dell'ordinanza n. 19867/2022 della Corte di Cassazione, sulla domanda proposta da nei confronti di E_ OP
,
[...]
accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna E_ OP
a corrispondere a la somma di euro 9.360,00, oltre interessi legali, ex art.
[...] E_
1284, co. 2, c.c. dal 22/04/2010 al saldo: condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del OP E_
primo grado di giudizio, che liquida in € 2.100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA;
del grado d'appello, liquidate in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, C.P.A., IVA;
del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.410,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed € 674,00 per esposti;
del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 3.155,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 11 di 11