Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza breve 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 13/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00524/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola Fienilnuovo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Rampionesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di revoca del nulla osta emesso in data 22.10.2024 e notificato in pari data con il quale la Prefettura di Mantova – Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta per lavoro subordinato stagionale rilasciato il 25.03.2024, a seguito dell’istanza P-MN/ L/Q/2024/102886 presentata dalla ricorrente in favore del lavoratore Islam Miftahul;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente:
del provvedimento di conferma della revoca del nulla osta emesso in data 26.3.2025 Prot. Uscita n. 0025003, con il quale la Prefettura di Mantova – Sportello Unico per l’Immigrazione ha confermato la revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato il 25.3.2024, a seguito dell’istanza P-MN/L/Q/2024/102886 presentata dalla ricorrente in favore del lavoratore Islam Miftahul;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Nell’ambito della procedura flussi 2024, in data 25.3.2024, Società Agricola Fienilnuovo S.r.l. ha presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Mantova istanza per ottenere il nulla osta al lavoro subordinato stagionale in favore del cittadino extracomunitario Islam Miftahul, cui ha fatto seguito, in data 4.7.2024, l’effettivo rilascio.
2.- In data 30.7.2024 la Prefettura ha emesso comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex artt. 7 e 8 L. 241/1990, specificando che “ dagli accertamenti svolti da questo Ufficio è emersa l'incapienza reddituale del datore di lavoro per l'assunzione dei lavoratori richiesti. Il richiedente, altresì, non ha prodotto la seguente documentazione …”, riscontrata dalla società mediante trasmissione di documentazione integrativa.
3.- In data 2.9.2024 la Prefettura ha inoltrato al dottor Michele Margonari, che aveva redatto l’asseverazione allagata alla domanda, una richiesta di chiarimenti, giacché sarebbero “ emerse discrepanze tra quanto depositato e asseverato e gli accertamenti svolti da questo Ufficio. In particolare, dai controlli effettuati emergono due attività di cui una, corrispondente al codice di attività della domanda, avente un reddito negativo e un’altra, il cui volume d’affari è pari a € 54.718,00 ”.
4.- Con pec del 2.9.2024, il dottor Margonari ha specificato i parametri utilizzati per l’indicazione del fatturato, dando altresì atto del reddito positivo di esercizio riportato in asseverazione pari ad euro 232.782,00, per il quale il commercialista aveva già predisposto la dichiarazione reddituale 2024 relativa all’anno fiscale 2023, non ancora protocollata in quanto non scaduti i termini per il deposito presso l’Agenzia delle Entrate.
5.- Previa notifica di un’ulteriore comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in data 22.10.2024 la Prefettura di Mantova ha revocato il rilasciato nulla osta per “ assoluta incapienza reddituale da parte del datore di lavoro all’assunzione dei lavoratori richiesti ”.
6.1.- Con ricorso notificato al Ministero dell’Interno, successivamente depositato, Società Agricola Fienilnuovo S.r.l. ha impugnato la predetta revoca, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
6.2.- All’esito dell’udienza camerale del 12.2.2025 è stata emessa l’ordinanza cautelare n. 47/2025, che, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris , ha ordinato “ alla Prefettura di Mantova di riaprire il procedimento per rivalutare la sussistenza del requisito economico in capo alla Società Agricola Fienilnuovo S.r.l., tenendo conto anche del reddito indicato nella dichiarazione SC 2024/2023, verificandone altresì l’attendibilità costituita anzitutto dall’effettiva presentazione all’Agenzia delle Entrate e dal correlato versamento delle imposte dichiarate e dovute ”, assegnando termine per il deposito del nuovo provvedimento fino al 15.4.2025 e rinviando per il prosieguo della fase all’udienza del 30.4.2025.
7.- In data 10.4.2025 l’Amministrazione ha depositato una relazione ed un nuovo provvedimento di segno negativo, ribadendo l’incapienza reddituale in capo alla richiedente, già affermata nel provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, e non considerando la dichiarazione SC 2024/2023 – attestante un reddito societario pari ad euro 232.782,00, in quanto ritenuta verosimilmente strumentale e, comunque, trasmessa all’Agenzia delle Entrate successivamente alla presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta ed alla sua revoca.
8.1.- Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24.4.2025 e successivamente depositato, Società Agricola Fienilnuovo S.r.l. ha impugnato quest’ultimo provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
8.2.- La ricorrente lamenta che il nuovo provvedimento sarebbe illegittimo per “ violazione di legge: violazione art 44 DL 73/2022 nonché dell’art 30 bis DPR n. 394/1999; eccesso di potere per errata interpretazione dell’art 44 D.L. 73/2022, dell’art 30 bis DPR n. 394/1999 nonché della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 5 luglio 2022; difetto/incongruenza ed irragionevolezza nella motivazione ” – vizi già dedotti con il ricorso introduttivo e non emendati nel provvedimento da ultimo emesso, nonché “ eccesso di potere per travisamento del fatto, carenza di istruttoria, difetto/incongruenza ed irragionevolezza nella motivazione ”.
Secondo la società la Prefettura si sarebbe limitata ad affermare l’incapienza reddituale alla richiesta assunzione, senza però tenere conto dei criteri indicati nei commi 2 dell’art. 44 del D.L. 73/2022 e dell’art. 24 bis D.Lgs. 286/1998, oltre che nella Circolare ITL n. 3 del 5.7.2022, né dare rilevanza al reddito emergente dal bilancio di esercizio e dal modello SC 2024/2023, che non costituirebbe affatto una “nuova dichiarazione”, trattandosi dell’unica dichiarazione reddituale societaria inoltrata all’Agenzia delle Entrate per l’anno di imposta 2023, peraltro nel rispetto dei termini di legge (ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ossia il 31.10.2024, come specificato nel D.Lgs. n. 108/2024).
9.- All’udienza camerale del 28.5.2025 il Collegio ha riservato la decisione della causa con sentenza in forma semplificata.
10.- Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento con lo stesso gravato stato superato dal nuovo rigetto emesso dalla Prefettura di Mantova in seguito all’ordinanza di remand .
11.1.- Quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso è fondato.
11.2.- Occorre, anzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L’art. 22, comma 5, del D.Lgs. 286/1998 prevede che “ Lo sportello unico per l’immigrazione… rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi… ”; l’art. 30 bis , comma 8, del d.P.R. 394/1999 afferma che, ai fini del rilascio del nulla osta, lo stesso SUI “ procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili… ”.
Il vigente art. 24 bis del D.Lgs. 286/1998 (introdotto dal D.L. 20/2023, convertito nella Legge 50/2023) disciplina analiticamente un procedimento semplificato, oramai entrato a regime, che conferma la spettanza delle verifiche in questione, tra l’altro, ai professionisti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979, i quali, in caso di esito positivo, rilasciano “ apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ” (comma 2). Tale disposizione chiarisce, al comma 1, che la verifica riguarda i “ requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate ” , al comma 2 che “ Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall'impresa ” ed al comma 4 che “ Resta ferma la possibilità, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure ”.
La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 5.7.2022 ha chiarito che dette verifiche “ devono attenersi all’osservanza dei seguenti criteri: - capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato; - equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione; - fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura; -numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato; - tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa. In relazione a tali elementi si evidenzia che le relative verifiche vanno effettuate in correlazione le une con le altre e, per un maggior dettaglio, si ritiene possibile ricorrere alle indicazioni già contenute nell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro” interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. n. 77/2020). In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio… ” e, con particolare riferimento al settore agricolo, che “ potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori ”.
La ratio di tali verifiche è assicurare, attraverso una valutazione delle condizioni attuali e delle prospettive economiche del datore di lavoro, che l’assunzione programmata sia effettiva ed economicamente sostenibile: in tal senso l’asseverazione è strumento di semplificazione, che, tuttavia, non muta la natura e la complessità dei criteri da applicare ai fini della verifica dei requisiti e non impedisce, da un lato, all’Amministrazione di contestare le conclusioni raggiunte dall’asseveratore e, dall’altro, al datore di lavoro di presentare osservazioni e documentazione integrativa in sede procedimentale, al fine di colmare eventuali carenze o superare dubbi manifestati nel preavviso di provvedimento negativo (cfr. Tar Perugia, Sez. I, n. 608 del 6.8.2024).
L’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, cui la circolare dell’INL 3/2022 fa espresso richiamo, stabilisce che “ L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui ”: trattasi di valutazione tecnico-discrezionale che “ non può neppure risolversi in una semplice operazione aritmetica costituita dalla sottrazione del totale degli acquisti al volume d'affari, perché ciò contraddirebbe il parametro di cui al primo comma (basato sulla rilevanza anche del solo fatturato al fine di stabilire la solidità economica dell'impresa), da cui si evince che per il Ministero che ha regolamentato la fattispecie non è necessario che vi sia un utile d'esercizio per effettuare l'investimento costituito dall'assunzione di uno o più lavoratori; e ciò a differenza dell'ipotesi in cui ad assumere lavoratori sia una persona fisica, per la quale rileva unicamente il reddito ( cfr. C.d.S., Sez. III, n. 2998 del 2.4.2024) ” (C.d.S., Sez. III, n. 2931 del 7.4.2025).
11.3.- Nel caso di specie emerge un complessivo quadro documentale di non facile intellegibilità, atteso che per il 2023 (anno di riferimento, essendo l’istanza stata presentata nel 2024):
- l’asseverazione allegata alla domanda indica un “ fatturato del datore di lavoro richiedente (impresa o lavoratore autonomo) nel corso dell'esercizio relativo all'ultimo anno (Quadro VE rigo VE50 Dichiarazione annuale IVA) al netto degli acquisti (Quadro VF rigo VF25 Dichiarazione annuale IVA) pari ad euro 4.496.475 ” ed un “ reddito di esercizio dichiarato nell'ultima denuncia annuale dei redditi di impresa nell'anno pari ad euro 232.782 ”;
- la dichiarazione IVA della società riporta, nel modello 1, un volume d’affari pari ad euro 20.527.529,00 ed un totale di acquisti ed importazioni di euro 21.414.485,00 e, nel modello 2, un volume di affari pari ad euro 54.718,00 ed un totale di acquisti ed importazioni di euro 30.025,00;
- il bilancio di esercizio societario indica un utile di euro 1.509.681,00;
- la dichiarazione SC, presentata all’Agenzia delle Entrate il 28.10.2024, attesta un reddito pari ad euro 232.782,00.
11.4.- Ad ogni modo, da questi documenti emerge che il fatturato, l’utile di bilancio e il reddito indicato nella dichiarazione fiscale sono tutti ampiamente superiori al limite di euro 30.000,00 annui.
Da ciò emerge l’illegittimità (per carenza istruttoria e, conseguentemente, motivazionale) del provvedimento da ultimo adottato dalla Prefettura di Mantova, che non ha in alcun modo preso in considerazione il complesso degli elementi offerti dal datore di lavoro instante a sostegno della propria capacità economica , e ha negato di potere tenere conto del reddito indicato nella dichiarazione SC 2024/2023 (come invece richiesto dal Collegio nell’ordinanza di remand ), riferendosi, sic et simpliciter , alle risultanze della dichiarazione Iva, e scomputando, in relazione alle due diverse attività svolte dalla società, dal volume d'affari quello afferente agli acquisti (operazione non conforme al parametro normativo, come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata), senza svolgere alcuna considerazione sulla sostenibilità dell’assunzione sulla base dei criteri enunciati al § 11.2.
Il provvedimento impugnato, pertanto, va annullato.
Resta ferma per l’Amministrazione la possibilità di riesaminare la situazione del ricorrente ed adottare nuovi provvedimenti specificamente motivati, alla luce dei criteri normativi vigenti, indicati nel predetto § 11.2.
12.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi:
- dichiara l’improcedibilità di quello introduttivo;
- accoglie quello per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato, con le conseguenze determinate in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente FF
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Alessandro Fede |
IL SEGRETARIO