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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13034/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 novembre 2024 da elettivamente domiciliata in Napoli, Via L. Giordano, 15, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Guido Marone, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: carta docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precaria siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13
1 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) CP_4 la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante CP_4 indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
D) con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Guido Marone.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
2) rigettare ogni pretesa anteriore ai due anni scolastici dalla diffida/notifica del ricorso per decadenza biennale del diritto.
3) rigettare il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute. 5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in via telematica in data 10 novembre 2024, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
e delle sue articolazioni periferiche. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere una docente precaria attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “R. L. Montalcini” di ER OM (MI), dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025 (doc. 13). aveva maturato anzianità di servizio pre-ruolo in quanto reiteratamente Parte_1 destinataria di incarichi a tempo determinato aventi durata annuale anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124:
- a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale frazione di Bustighera/Mediglia di Mediglia (MI), dal 26 ottobre 2020 al 30 giugno
2021 per un posto sostegno minorati psicofisici (doc. 14);
- a.s. 2021/2022, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale frazione di Bustighera/Mediglia di Mediglia (MI), dal 9 settembre 2021 al 31 agosto 2022 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc.15);
- a.s. 2022/2023, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale di Medaglia (MI), dal 12 settembre 2022 al 31 agosto 2023 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc.16);
- a.s. 2023/2024, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale di Medaglia (MI), dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc.17);
- a.s. 2024/2025, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale “R. L. Montalcini” di ER OM (MI), dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc. 13). instava per il riconoscimento del bonus economico, denominato “Carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. Si costituiva il convenuto Controparte_1
che chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
Nel corso dell'udienza del 4 aprile 2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa all'a.s. 2023/24, con accettazione da parte del MINISTERO. Omessa ogni altra attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto. Parte_1
Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento
3 svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3,
4 comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
5 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. ha sottoscritto con il Parte_1 Controparte_1
, i seguenti contratti a termine:
[...]
- a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale frazione di Bustighera/Mediglia di Mediglia (MI), dal 26 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 per un posto sostegno minorati psicofisici (doc. 14);
- a.s. 2021/2022, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale frazione di Bustighera/Mediglia di Mediglia (MI), dal 9 settembre 2021 al 31 agosto 2022 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc.15);
- a.s. 2022/2023, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale di Medaglia (MI), dal 12 settembre 2022 al 31 agosto 2023 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc.16);
- a.s. 2023/2024, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale di
Medaglia (MI), dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc.17);
- a.s. 2024/2025, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale “R. L. Montalcini” di ER OM (MI), dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc. 13). Il contratto sottoscritto per ultimo indica l'attuale permanenza in servizio di Pt_1
sebbene con un contratto a termine.
[...]
Come riferito sopra, descrivendo l'andamento del processo, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'a.s. 2023/24, con relativa accettazione del MINISTERO.
6 Il giudizio va pertanto dichiarato estinto con riferimento a quella parte della domanda. Va quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per i soli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 (v.
§ 5), per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
5. Con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025, si osserva quanto segue. L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
7 l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Essa regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, quali quella di parte ricorrente, il cui contratto viene a scadenza il 30 giugno 2025 (doc. 13).
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 1000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., con riferimento alla domanda relativa all'a.s. 2023/24;
2) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente) per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
3) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese liquidate in € 1000,00 con attribuzione al
[...] procuratore antistatario Avv. Guido Marone, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 4 aprile 2024. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 novembre 2024 da elettivamente domiciliata in Napoli, Via L. Giordano, 15, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Guido Marone, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: carta docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precaria siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13
1 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) CP_4 la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante CP_4 indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
D) con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Guido Marone.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
2) rigettare ogni pretesa anteriore ai due anni scolastici dalla diffida/notifica del ricorso per decadenza biennale del diritto.
3) rigettare il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute. 5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in via telematica in data 10 novembre 2024, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
e delle sue articolazioni periferiche. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere una docente precaria attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “R. L. Montalcini” di ER OM (MI), dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025 (doc. 13). aveva maturato anzianità di servizio pre-ruolo in quanto reiteratamente Parte_1 destinataria di incarichi a tempo determinato aventi durata annuale anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124:
- a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale frazione di Bustighera/Mediglia di Mediglia (MI), dal 26 ottobre 2020 al 30 giugno
2021 per un posto sostegno minorati psicofisici (doc. 14);
- a.s. 2021/2022, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale frazione di Bustighera/Mediglia di Mediglia (MI), dal 9 settembre 2021 al 31 agosto 2022 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc.15);
- a.s. 2022/2023, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale di Medaglia (MI), dal 12 settembre 2022 al 31 agosto 2023 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc.16);
- a.s. 2023/2024, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale di Medaglia (MI), dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc.17);
- a.s. 2024/2025, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale “R. L. Montalcini” di ER OM (MI), dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc. 13). instava per il riconoscimento del bonus economico, denominato “Carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. Si costituiva il convenuto Controparte_1
che chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
Nel corso dell'udienza del 4 aprile 2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa all'a.s. 2023/24, con accettazione da parte del MINISTERO. Omessa ogni altra attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto. Parte_1
Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento
3 svolti da enti qualificati o accreditati presso il
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. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
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, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
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, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3,
4 comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
5 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. ha sottoscritto con il Parte_1 Controparte_1
, i seguenti contratti a termine:
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- a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale frazione di Bustighera/Mediglia di Mediglia (MI), dal 26 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 per un posto sostegno minorati psicofisici (doc. 14);
- a.s. 2021/2022, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale frazione di Bustighera/Mediglia di Mediglia (MI), dal 9 settembre 2021 al 31 agosto 2022 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc.15);
- a.s. 2022/2023, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale di Medaglia (MI), dal 12 settembre 2022 al 31 agosto 2023 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc.16);
- a.s. 2023/2024, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale di
Medaglia (MI), dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc.17);
- a.s. 2024/2025, incarico di supplenza presso l'Istituto Comprensivo Statale “R. L. Montalcini” di ER OM (MI), dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025 per un posto normale e per l'insegnamento di A022 (doc. 13). Il contratto sottoscritto per ultimo indica l'attuale permanenza in servizio di Pt_1
sebbene con un contratto a termine.
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Come riferito sopra, descrivendo l'andamento del processo, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'a.s. 2023/24, con relativa accettazione del MINISTERO.
6 Il giudizio va pertanto dichiarato estinto con riferimento a quella parte della domanda. Va quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per i soli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 (v.
§ 5), per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
5. Con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025, si osserva quanto segue. L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
7 l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Essa regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, quali quella di parte ricorrente, il cui contratto viene a scadenza il 30 giugno 2025 (doc. 13).
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 1000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., con riferimento alla domanda relativa all'a.s. 2023/24;
2) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente) per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
3) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese liquidate in € 1000,00 con attribuzione al
[...] procuratore antistatario Avv. Guido Marone, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 4 aprile 2024. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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