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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 517 del 2024, e vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. PINTACUDA
MARICETTA, giusta procura depositata telematicamente;
-opponente-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. AMATO GIUSJ CP_1
KATIUSCIA, giusta procura depositata telematicamente;
-opposta-
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 24.2.24 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_2
7/2024 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 12.01.2024, con il quale è stato ingiunto di pagare alla la somma di € 2.701,20 di compenso per CP_1 prestazione straordinaria non remunerato, per avere la stessa prestato nel mese di gennaio 2022, n. 45,02 ore di servizio come vaccinatore, oltre rivalutazione ed interessi, nonché le spese di procedimento monitorio.
A fondamento della propria opposizione rilevava di aver provveduto a remunerare all'odierna parte opposta tutte le attività dalla stessa prestate a titolo di vaccinazione
COVID nel mese di gennaio 2022 ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto per un totale di n. 39,55 ore di servizio prestati per prestazioni vaccini (vedasi doc n. 4 e n.5); deduceva che tali ore di servizio prestate nel 2022, giusta nota prot. N. 101014 del 03.07.2023 (vedasi doc. n.6) erano sono state remunerate come straordinario e non più come aggiuntive.
1 Chiedeva quindi la revoca del decreto.
Si costituiva contestando le avverse pretese e proponendo domanda CP_1 riconvenzionale per il pagamento della somma complessiva di € 3.601,60 sulla scorta del disposto di cui all'art. 1 co. 464 L.178/2020, senza tuttavia chiedere la modifica del decreto ex 415 cpc come imposto dall'art. 418 cpc.
Parte opponente non sollevava alcuna eccezione sul punto, contestando nel merito la domanda proposta con riconvenzionale.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 2.4.25.
*
Va premesso che, nel rito del lavoro, l'inosservanza da parte del convenuto, che abbia ritualmente proposto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., domanda riconvenzionale, del disposto di cui al primo comma dell'art. 418 c.p.c. - il quale impone, a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale medesima, di chiedere al giudice, con apposita istanza contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, di emettere ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza - non determina la decadenza stabilita "ex lege" qualora l'attore ricorrente compaia all'udienza originariamente stabilita ex art. 415 c.p.c. ovvero alla nuova udienza di cui all'art. 418 c.p.c. eventualmente fissata d'ufficio dal giudice, senza eccepire l'irritualità degli atti successivi alla riconvenzione ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale.
Infatti, osta ad una declaratoria di decadenza sia la rilevanza da riconoscere, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., alla realizzazione della funzione dell'atto, sia il difetto di eccezione della sola parte che, in forza dell'art. 157, secondo comma,
c.p.c., sarebbe legittimata a far valere il vizio, essendo appunto quella nel cui interesse è stabilita la decadenza stessa, dovendosi inoltre escludere che l'istanza di fissazione dell'udienza rappresenti un elemento costitutivo della domanda riconvenzionale (tale che in suo difetto non possa neppure reputarsi proposta la domanda stessa), giacché l'istanza di fissazione concerne la "vocatio in jus" ed è, perciò, "esterna" rispetto alla proposizione della riconvenzionale, la quale, ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.c., si realizza con la "editio actionis" (C.
16955/2007).
Nel caso di specie la parte opposta nulla ha eccepito circa la mancata richiesta di modifica del decreto di fissazione, con conseguente non verificazione della decadenza di cui all'art. 418 c.p.c.
Ulteriormente, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una
2 domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. ord. n. 27183/2023).
Deve, oltretutto, ritenersi che nel caso di specie non sia stata proposta una vera e propria domanda riconvenzionale, ma una consentita "emendatio libelli", in quanto il mutamento della "causa petendi" non è consistita in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente).
In diritto, deve osservarsi in primo luogo che la normativa richiamata dalla nota dell'Assessorato prot. 16070 del 23/03/2021 rimanda all'art. 29 comma 9 D.L. 104/2020 (convertito con L. 126/2020) secondo cui al fine “ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-
2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.”
Se è pur vero, da una parte, che la norma appena riportata aveva efficacia temporale limitata, poiché ripristinava dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 104/2020 (convertito con L. 126/2020); dall'altra è, però, intervenuto successivamente l'art. Art. 1 co. 464. L. 178/2020 con cui è stato disposto che “Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e
462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi
3 a carico dell'amministrazione, nonchè, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
d), del contratto collettivo nazionale di lavoro”.
Trattandosi di norme di pari grado gerarchico, occorre utilizzare il criterio cronologico al fine di risolvere l'antinomia normativa;
ciò comporta che deve darsi prevalenza alla norma più recente rispetto a quella precedente con essa incompatibile.
Nel caso di specie la L. di conversione n. 126/2020 è stata promulgata sulla Gazzetta
n. 253 del 13.10.2020 Suppl. Ordinario n. 37, mentre la legge 178/2020 è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30.12.20, con conseguente prevalenza di quest'ultima.
Appurata la normativa applicabile al caso di specie, non può non rilevarsi che tale disposizione non può essere derogata –oltretutto in peius- tramite una semplice nota dell'Assessorato Regionale.
Tanto premesso, dall'attestazione prodotta dalla dipendente, emerge il numero di ore di prestazioni aggiuntive effettuate, ossia 45,02 Parte In relazione all'originario credito vantato di euro 3.601,60 l' ha dimostrato di aver corrisposto la somma di € 1.132,60 (somma non contestata dal ricorrente).
Pertanto, allo stato il credito della parte ricorrente ammonta ad € 2.469,00.
Si rammenta che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato (Cass. 12 agosto 2019, n.
21302).
Nel caso di specie tale specifica contestazione non è avvenuta.
Da ultimo, con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo, (v. Cass. sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20), come previsto dall' art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Le spese di ambo le fasi, attesa la modifica della causa petendi in corso di giudizio e la dimostrazione dell'avvenuto parziale pagamento del credito, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Agrigento, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo n. 7/2024 emesso dal Tribunale di Agrigento in data
12.01.2024; condanna l' al pagamento della somma di euro 2.469,00 oltre interessi;
Pt_2 compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 03/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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