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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 668/2022 promossa in grado di appello d a
Parte_1
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Palma
[...]
Alongi.
APPELLANTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Galleano. CP_1
APPELLATA
E nei confronti di
, in persona del pro-tempore. Controparte_2 CP_3
Controparte_4
, in persona dell'Assessore pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI - All'udienza del 10 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 259/2021 del 13/12/2021, resa nelle forme della trattazione scritta prevista dalla legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da covid-19, il Tribunale di Sciacca G.L. , decidendo sul ricorso proposto da , ha così CP_1 statuito: condanna Controparte_5 Parte_1 [...]
al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento Parte_1 CP_1 del danno, di una somma pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Rigetta le domande azionate dalla resistente nei confronti di Controparte_2
e
[...] Controparte_4
.
[...]
Ha premesso il G.L. che la , dipendente dell' resistente da oltre un CP_1 CP_6 decennio, a far data dall'1/6/2008 aveva continuato a lavorare senza soluzione di continuità in favore del medesimo resistente in forza di plurimi contratti a termine, di volta in volta reiterati;
che la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine si poneva in contrasto con la disciplina posta dall'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché delle clausole
4 e 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva UE 1999/70, secondo la lettura offertane dalla Corte di Giustizia, e che la - invertendo CP_1
l'ordine iniziale delle domande - aveva primariamente chiesto la condanna dell'ente al risarcimento del danno procuratole a causa della abusiva precarizzazione subordinando al mancato accoglimento di quella la richiesta di conversione dei rapporti a termine. Nel silenzio dell' riguardo la stabilizzazione della lavoratrice – nel frattempo Pt_1 intervenuta in forza di contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 31/12/2020– il
G.L. ha pertanto riconosciuto alla il c.d. danno comunitario senza nulla statuire in CP_1 ordine alla subordinata domanda di conversione. Il G.L. ha nel contempo conosciuto della domanda di garanzia formulata dall' nei Pt_1 confronti della Regione Sicilia con la quale l'ente convenuto aveva chiesto di essere manlevato degli oneri correlati alla propria soccombenza sul presupposto che fosse stata l'amministrazione regionale ad autorizzare la proroga sine die dei contratti a termine impugnati.
Ritenuto che
nessun obbligo di garanzia o manleva poteva derivare dal fatto che la avesse autorizzato le eventuali proroghe dei contratti a tempo determinato e che CP_2 ricadeva in capo all'ente convenuto la responsabilità di dare corso o meno ad una prassi accertata come illegittima, il G.L. ha rigettato la domanda accessoria formulata dall' , Pt_1 condannandolo alla refusione delle spese processuali in favore delle amministrazioni costituite e , alle Politiche Controparte_7 Controparte_8
Lavoro. CP_9 La sentenza di primo grado è stata appellata in via principale dall' sotto quattro Pt_1 profili:
-Inderogabilità del principio di oralità dettato dalla disciplina del processo del lavoro e conseguente nullità della sentenza emessa all'esito della trattazione cartolare della causa;
-Effetti estintivi della stabilizzazione della dipendente , preclusiva della disposta condanna dell'ente al risarcimento del danno. Assume in proposito l' che la stabilizzazione intervenuta nelle more del giudizio, Pt_1 determinando l'integrale soddisfazione del bene della vita richiesto, avrebbe dato vita ad una causa di cessazione della materia del contendere comportando il venir meno della condanna al risarcimento del danno in base ai criteri di cui all'art. 32 Legge n. 183/2010;
-Insussistenza del preteso abuso dei contratti anche in forza della legislazione regionale (L.R. n. 85/1995 e L.R. n. 16/2006 ) posta a base delle proroghe e dei rinnovi contrattuali essendo questi finalizzati a rispondere ad esigenze di natura politico-sociale e, come tali, sottratti alla sfera di applicazione della normativa generale sui contratti a termine (D.Lgs n. 368/2001) ed al corredo sanzionatorio ivi previsto.
-Responsabilità delle amministrazioni regionali chiamate in causa quali soggetti che, in forza della copertura finanziaria dalle stesse assicurata, avevano autorizzato l' a Pt_1 reiterare gli incarichi a termine al personale precario, definiti espressamente “a tempo determinato in deroga”. Resistono gli appellati che hanno chiesto il rigetto del gravame. Le amministrazioni regionali, dal canto loro, hanno articolato un motivo di appello incidentale condizionato diretto a reiterare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva della unitariamente evocata in giudizio in quanto soggetto Controparte_2 processualmente inesistente. Il primo motivo è infondato. E' noto che durante l'epidemia da coronavirus ,a sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. n. 18 del 2020 i capi degli uffici giudiziari oltre ad adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze potevano disporre che le udienze civili che non richiedevano la presenza di soggetti diversi dai difensori si svolgessero “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”. La decisione del giudice di disporre la trattazione scritta è stata quindi giudicata legittima anche in presenza di richiesta di discussione orale ove il predetto giudice - effettuato un bilanciamento tra il diritto della parte a discutere la controversia oralmente con quello di assicurare la tempestiva definizione della controversia stessa – abbia esplicitato le ragioni organizzative poste a base della predetta scelta organizzativa (Cass.
n. 594 del 08/01/2024). Nel caso di specie dalla disamina degli atti del giudizio di primo grado non risulta che da parte dell sia intervenuta alcuna richiesta di discussione orale ovvero di dissenso alla Pt_1 trattazione della causa nelle forme dello scambio di note scritte, il che preclude la proposizione in questa sede di qualsivoglia doglianza al riguardo. E' fondato il secondo motivo di appello. E' stato documentato nel corso del giudizio di appello che è stata immessa CP_1 in servizio con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 31/12/2020 in forza di procedura di stabilizzazione regolata da un avviso pubblico approvato non delibera commissariale n. 45 del 2/12/2020 in attuazione dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017. Orbene, essendo stato dimostrato che i contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente sono iniziati nel 2008 e sono stati via via reiterati per una durata complessiva di oltre trentasei mesi, talchè si è incontrovertibilmente verificato "l'abuso" inteso quale fonte del danno c.d. comunitario secondo la qualificazione giurisprudenziale introdotta da Cass. n. 5072/2016, ciò nondimeno, rilevante e con effetti pienamente satisfattivi anche della domanda risarcitoria risulta la stabilizzazione della lavoratrice intervenuta ai sensi del D. Lgs. n. 75/2017 che costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a cancellare le conseguenze della asserita violazione del diritto dell'UE in quanto ha consentito alla ricorrente di conseguire il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio, sicché tale misura impone di escludere la presunzione che sta alla base del riconoscimento del c.d. danno comunitario che è l'unica pretesa risarcitoria azionata dalla
CP_1
Non ignora questa Corte d'altra parte quella giurisprudenza di legittimità (Cass. sez lav.n.15353/2020, n. 14815/2021 e n. 32548/2022) che, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, prevede che la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso, solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso "percorsi riservati" a detto personale (questa Corte ha già evidenziato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una "stretta correlazione" fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo -nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) - sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di "causa-effetto" tra abuso ed assunzione- Cass. n. 15353/2020). Segnatamente, affinché tale rapporto di derivazione causale sussista, non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata "agevolata" dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata "determinata" da quest'ultima; ossia che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione, per assumere valenza riparatoria, deve essere
"diretta ed immediata" perché soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole. Non sarebbe, invece, idonea una procedura concorsuale riservata ai dipendenti già impiegati con una serie di rapporti a termine – che si pone come mero antecedente (remoto) della assunzione - perché svincolata da qualsiasi finalità di riparazione e destinata ad offrire al dipendente una semplice chance di assunzione.
In questo senso la stessa Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito che “la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria” (Cass., sez. lav., sentenza n. 14815 del 27 maggio 2021 e in termini anche Cass,n.32548/2022). Tuttavia, conformemente a quanto mostra di ritenere la odierna parte appellante, la documentazione probatoria da ultimo acquista dalla Corte (Avviso pubblico allegato alla delibera commissariale n. 45 del 2/12/2020) ha palesato che la procedura di stabilizzazione che ha interessato la ha avuto ad oggetto l' assunzione di cinque CP_1 unità di personale precario tra cinque lavoratori destinatari della procedura di stabilizzazione senza che fosse prevista alcuna prova di esame o un qualche criterio suscettibile di rappresentare una parvenza di selezione. Non si è trattato, dunque, di una procedura aperta all'esterno, ma di una “selezione speciale per il reclutamento e la stabilizzazione”, riservata esclusivamente al personale precario e destinata a coprire l'esatto numero di posti corrispondente alle unità ammesse alla stabilizzazione. Reputa allora la Corte che la procedura in questione, riservata ad una specifica categoria di lavoratori precari, già ex ante offriva una ragionevole certezza di stabilizzazione senza neppure considerare che, comunque, in definitiva, la lavoratrice che ha agito in giudizio ha ottenuto il posto ambito e, ciò, indiscutibilmente proprio per la “precarizzazione” subita.
Soltanto l'illecito del datore di lavoro, infatti, le ha consentito di partecipare alla procedura di stabilizzazione riservata, tale da assicurarle una ragionevole certezza di assunzione, ed ottenere un vantaggio professionale ed economico (pubblico impiego), certamente di gran lunga superiore alle dodici mensilità cui avrebbe avuto diritto a titolo di risarcimento del cd. danno comunitario. In parziale riforma della sentenza impugnata, dunque, la domanda di volta CP_1 ad ottenere anche il risarcimento del danno, va respinta.
La statuizione che precede esonera dalla disamina del terzo motivo di gravame siccome poggiante sulla supposta legittimità della reiterazione contrattuale di cui l'intervenuta stabilizzazione ha neutralizzato gli effetti . Diversamente infondato, quantunque rilevante per l'affermazione del principio di soccombenza virtuale, appare il quarto motivo di gravame diretto a riversare sulle amministrazioni regionali costituite – in primo grado evocate in giudizio nella persona dell'unitario soggetto politico regionale - le conseguenze risarcitorie dell'abuso. Basti in proposito considerare che, se è pure vero che l'Istituto pubblico di assistenza ha provveduto nel tempo a prorogare i contratti a termine via via stipulati con la in CP_1 forza di autorizzazioni tempo per tempo concesse dalla tanto non lo esimeva dal CP_2 verificare la sussistenza delle condizioni di legittimità dei ripetuti rinnovi, siccome configuranti fonti di responsabilità per l'ente che senza alcun obbligo al riguardo ha ritenuto autonomamente di disporle. Tale considerazione – assorbente del motivo di appello incidentale articolato dalle amministrazioni regionali – legittima nei confronti di queste ultime la condanna dell' Pt_1 al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio. Viceversa l'esito peculiare della controversia tra la e l' giustifica la CP_1 Pt_1 compensazione delle spese dell'intera controversia.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 259/2021 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 13 dicembre 2021, rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da contro l' CP_1 Parte_1
.
[...] Parte_1
Compensa le spese del doppio grado del giudizio tra la e l' . CP_1 Pt_1
Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute nel giudizio di appello Pt_1 dalle amministrazioni regionali appellate che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 10 aprile 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco