Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 19/03/2025 N. 11365/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to BALDISERRA ANTONIO ed elett.te Parte_1
dom.ta presso lo studio in VIA NAZIONALE II TRAV. 28 28 88831 SCANDALE
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
SERAFINO FRANCESCO e dall'Avv.to ROVELLI STEFANO ) VIA C.F._1
SODERINI 24 MILANO;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146
MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di aderire al conteggio di controparte con riferimento all'anno 2022/23 e 2023/24 sulle ferie maturate nel
1/5 Dott. Riccardo Atanasio
e 24,75 e 3 di festività soppresse. Da pagare sono: per il 22/23 sempre 17 e 3; invece per il 23/24 sono 15,75 (in quanto sono state richieste 9 giorni di ferie) e 3 di soppresse.
Contestava il valore dell'avviso al ricorrente da parte della scuola – con riferimento al 23/24 – in quanto non comunica che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto alla indennità sostitutiva. Invece nel 22/23 non c'è stato alcun avviso.
Per il resto i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 13.9.24 la ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1 il chiedendo al Giudice: Controparte_2
“• In via principale accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie richieste a domanda;
e per l'effetto
• Condannare il in persona del , al Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, in particolare 21,92 gg di ferie residue e 2,67 gg di festività soppresse per l'anno 2022/2023, 16,8 gg di ferie residue e 3,33 gg di festività soppresse per l'anno per l'anno 2023/2024, o di quelli accertati in corso di giudizio, secondo importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria , dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione di legge. CP_4
In via subordinata accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie attribuite durante il periodo di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico, e per l'effetto
• Condannare il in persona del pro tempore, al Controparte_2 CP_3 pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2022/2023. 2023/2024, in particolare per l'anno 2022/2023 4,92 gg di ferie residue, (21,92gg di ferie 17gg di sospensione da calendario scolastico), e 2,67 gg di festività soppresse, per l'anno 2023/2024 2,08 gg di ferie residue,
(24,8gg di ferie – 9gg di ferie a domanda-14gg di sospensione da calendario scolastico.), e 3,33 gg di festività soppresse, o di quelli accertati in corso di giudizio, secondo importi calcolati sulla base del
CCNL, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria , dalle singole scadenze al CP_4 saldo, nei limiti della prescrizione di legge.
2/5 Dott. Riccardo Atanasio In entrambi i casi con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come indicato in rubrica.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
La ricorrente è una docente della scuola secondaria di secondo grado assegnata da ultimo presso l'istituto Prof per i Servizi Commerciali e Turistici I.P. V. Kandinsky di Milano con contratto dal 1.9.24 al 30.6.25 per 9 ore settimanali.
Nel corso degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 ha svolto i seguenti servizi:
A.S. 2022/2023:
Istituto Tecnico Industriale Istituto Tecnico E Liceo –“G. Feltrinelli” – Milano, dal 17.10.2022 al
06.07.2023, per 18 ore settimanali, per complessivi 263gg di servizio.
A.S. 2023/2024:
Istituto D'Istruzione Superiore “Cremona” – Milano, dal 04.09.2023 al 30.06.2024, per 10 ore settimanali, per complessi 301gg di servizio.
Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Ettore Molinari” – Milano, dal 04.09.2023 al 30.06.2024, per 7 ore settimanali, per complessi 301gg di servizio.
L'art. 13 del CCNL 29.11.2007, nel disciplinare le ferie, le riconosce nel numero di 32 (30 per i neoassunti fino a 3 anni di servizio).
A seguito dei predetti servizi la ricorrente ha dedotto di avere maturato le seguenti ferie residue:
A.S. 2022/2023 ha maturato 21,92gg di ferie residue e 2,67gg di festività soppresse
A.S. 2023/2024 ha maturato 16,08gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse
All'udienza di discussione parte ricorrente ha corretto le proprie conclusioni facendo propri i conteggi del quanto alla misura delle ferie residue vale a dire: CP_2
per il 22/23 sempre 17 e 3; invece per il 23/24 15,75 e 3.
La domanda è solo parzialmente fondata.
E' sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
3/5 Dott. Riccardo Atanasio 18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla
indennità sostitutiva (Nello stesso senso è altresì la successiva Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
Il ha offerto prova che – con riferimento all'anno scolastico 2023/24 - l'Istituto ha CP_2
comunicato alla ricorrente il calendario scolastico con la indicazione precisa della
4/5 Dott. Riccardo Atanasio sospensione delle attività didattiche nei periodi specificamente indicati quali quelli delle vacanze natalizie e della Pasqua.
Ed ha invitato la ricorrente ad usufruire delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche con riferimento all'anno scolastico 2023/24 (cfr doc. 9 e 10).
Pertanto, con riferimento a quest'anno scolastico la ricorrente ha goduto per intero delle proprie ferie maturate e la domanda deve essere respinta.
Invece, per quanto riguarda l'annualità 22/23, non vi è stata analoga comunicazione da parte dell'Istituto con la conseguenza che alla ricorrente vanno riconosciuti sempre l'equivalente di
17 giorni di ferie e 3 di festività soppresse.
Il va condannato al pagamento in favore di parte Controparte_2
ricorrente delle relative differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2022/2023
In quanto soccombente il va condannato a rimborsare all'Avv.to BALDISERRA CP_2
ANTONIO – che si dichiara antistatario – la metà delle spese di lite che si determinano in €
700,00 (oltre accessori ed oltre 15% per spese generali) compensata l'altra metà delle spese in ragione della reciproca parziale soccombenza
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2
delle differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie Parte_1
(nella misura di 7 giorni) e di festività soppresse nella misura di 3 giorni, non godute per l'anno scolastico 2022/2023 condanna il a rimborsare all'Avv.to BALDISERRA ANTONIO – che si dichiara CP_2 antistatario – la metà delle spese di lite che si determinano in € 700,00 (oltre accessori ed oltre 15% per spese generali) compensata tra le parti l'altra metà delle spese
Sentenza esecutiva
Milano, 19/03/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio