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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2024, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1156/2023
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2954/2023, promossa da
Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLANTE -
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Tradati e Nicolò Farina, presso il cui studio in Milano, piazza Borromeo n. 8, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Accogliere il presente ricorso in appello per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto in riforma totale della Sentenza del Tribunale di Milano n 2954/23 pubblicata il 17.Ottobre 2023 non notificata, respingere il ricorso proposto da
[...]
avverso l'avviso di addebito n 368 2022 00162071 85 di € 725.923,90 Controparte_1
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e richiamate tutte le difese, domande, deduzioni, eccezioni ed istanze del precedente grado di giudizio e previa ogni opportuna declaratoria:
− in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso in appello promosso dall'
contro
Parte_2 Controparte_1 per violazione dell'art. 434 c.p.c. e, conseguentemente, assolvere
[...] da ogni domanda in esso contenuta;
CP_1
− in ogni caso, nel merito, rigettare il ricorso in appello promosso dall'
[...]
contro ed assolvere Parte_2 Controparte_1 la stessa da ogni domanda in esso contenuta per tutte le ragioni dedotte nella presente memoria difensiva, nonché da ogni ulteriore domanda avanzata in primo grado dallo stesso , Parte_2 confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Francesca Saioni, n. 2954/2023 pubblicata il 17 ottobre 2023, sub R.G. n. 10618/2022;
− con il favore di competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza depositata il 17 ottobre 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 10618/2022 R.G., promossa da contro l' in accoglimento delle domande di Controparte_1 Pt_1 parte ricorrente ha così deciso: “dichiara non dovute dalla società ricorrente le somme di cui all'avviso di addebito n. 368 2022 00162071 85 000; condanna al Pt_1 Pt_1 pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro per 12.043,00 di cui euro 43,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2022 00162071 85 dell'importo di € 725.923,90, emesso dall' per contributi asseritamente dovuti in ragione Pt_1 dell'indebita applicazione del massimale contributivo alla posizione previdenziale del dipendente (dirigente e direttore generale di Controparte_2 Controparte_1
per il periodo dal 2018 al 2021.
[...]
A sostegno dell'opposizione la società ha dedotto l'infondatezza della pretesa dell'ente, evidenziando che il 22 settembre 2015 aveva esercitato Controparte_2
l'opzione al sistema contributivo ex art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335 ed in conseguenza di ciò da settembre 2015 a novembre 2021 la datrice di lavoro aveva versato i contributi entro i limiti previsti dal massimale di riferimento annuo indicato dall' ex art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335. Pt_1
pag. 2/10 Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha chiesto il Pt_1 rigetto del ricorso avversario, deducendo che nel corso di verifiche d'ufficio era emerso che aveva un'anzianità contributiva anteriore alla data dell'1 Controparte_2 gennaio 1996, poiché era stato iscritto alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, con relativo versamento contributivo. Da qui la correttezza dell'operato dell' , che aveva disapplicato il massimale, a cui la società aveva Pt_2 indebitamente fatto riferimento, e preteso la maggior contribuzione dovuta sulla retribuzione eccedente il massimale, oltre alle sanzioni civili.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, dichiarando non dovute le somme di cui all'avviso di addebito.
A fondamento della decisione, richiamato il principio della ragione più liquida, ha affermato che la società aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante e non altrettanto aveva fatto l' Pt_1
In proposito ha rilevato essere pacifico in causa che: Controparte_2 assunto dalla come dirigente nel 2015, aveva, in precedenza, CP_1 Controparte_1 esercitato la libera professione quale commercialista;
a seguito dell'assunzione, il dirigente aveva esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995
n. 335; la prima diffida (del 2020) avente ad oggetto i contributi dell'anno 2015 era stata annullata dall' che a partire dal 2022 aveva proceduto a notificare alla Pt_1 società numerose ulteriori diffide per gli anni successivi, sino al 2021, tutte sorrette dalla medesima motivazione già esplicitata nel 2015.
Ha poi evidenziato come, secondo l' il dr. non rientri tra i soggetti Pt_1 CP_2 di cui all'art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335, perché non iscritto all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a fondi esclusivi o sostitutivi della stessa. Tuttavia, ad avviso del primo giudice, tale asserzione sarebbe contraria alla circolare n. 42/2009, né si comprenderebbe “perché la “ liberi Pt_1 Parte_3 professionisti” - cui è stato iscritto un dottore commercialista, quale è il ricorrente - non debba rientrare nella disposizione citata. L'esclusione non è stata spiegata in causa da
e porta comunque, come sottolineato dalla difesa attorea, al paradossale risultato Pt_1 che il dott. risulterebbe privo di un adeguato sistema previdenziale”. CP_2
Ha, infine, osservato che l'esercizio dell'opzione è un atto unilaterale recettizio, che non richiede alcuna ratifica da parte del destinatario, con conseguente infondatezza del rilievo dell' secondo cui l'opzione esercitata da Pt_1 Controparte_2 non era mai stata ratificata dall' e che, decorsi 120 giorni dalla sua Pt_2 presentazione, in mancanza di ratifica essa doveva intendersi respinta.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' affidandosi a tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo ribadisce l'insussistenza in capo a dei Controparte_2 requisiti di cui all'art 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335 per l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e si duole che il Tribunale non ne abbia dato atto.
pag. 3/10 Evidenzia che l'assicurato non ha validamente optato per il sistema di calcolo contributivo in quanto non possedeva - e non possiede tutt'oggi - l'anzianità contributiva prevista dalla legge, ossia quindici anni di contributi, di cui almeno cinque Part dal 1996 in avanti, versati nell'AGO e/o nelle forme esclusive e sostitutive dell' stessa, ai sensi dell'art 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335.
Detta norma, ad avviso dell' stabilisce che il sistema di calcolo Pt_1 contributivo si applica ai soli iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, restando invece escluse le forme di previdenza assicurate dalle Casse dei liberi professionisti, che applicano il sistema di calcolo stabilito nei propri statuti.
Ne deriva, nell'ottica del gravame, che, essendo stato iscritto alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, non rientra nella previsione Controparte_2 della norma in esame.
In sintesi, secondo la tesi dell' , avendo versato contributi nella Cassa Pt_2 professionale prima del 1996, il dr. è un vecchio iscritto ai fini dell'applicazione CP_2 del massimale contributivo e, quindi, non gli si applica il massimale;
ai fini pensionistici egli è un nuovo iscritto, in quanto risultano versati post 1995 contributi nell'AGO e sono irrilevanti, a tal fine, i contributi versati nelle casse professionali ex art. 1, comma
6, legge 8 agosto 1995 n. 335.
Ad avviso di parte appellante “non si tratta di una contraddizione o di un mostro giuridico ma semplicemente dell'applicazione del combinato disposto di due norme (l'art. 1, comma 6, e l'art. 2 comma 18 della legge 335/1995)”.
Né rimarrebbe privo di un adeguato sistema previdenziale Controparte_2
(come paventato dal giudice di prime cure), poiché gli si applicherebbe il sistema di calcolo contributivo che, nel caso di contributi versati ante 1996 nella sola Cassa professionale, esclude l'applicazione del massimale.
Con il secondo motivo contesta l'assunto di secondo Controparte_1 cui, con il provvedimento di annullamento della richiesta di regolarizzazione della contribuzione per l'anno 2015, l' avrebbe riconosciuto il diritto di opzione di cui Pt_1 alla domanda di del 22 settembre 2015. Controparte_2
Dà atto che la sentenza di primo grado non ha statuito espressamente sulla questione;
tuttavia, avendo il primo giudice fatto cenno ad essa, l'appellante ritiene di dover comunque dedurre al riguardo. Osserva in proposito che la richiesta di regolarizzazione ed il successivo provvedimento di annullamento, intervenuti nel 2020, attenevano alla contribuzione dell'anno 2015, estranea al presente giudizio, che ha ad oggetto il periodo marzo
2018/novembre 2021.
Con il terzo ed ultimo motivo rileva che le somme aggiuntive - o sanzioni civili
– costituiscono meri accessori del credito previdenziale, analogamente agli interessi, e sono comunque dovute all' come parte dell'obbligazione contributiva. Pt_1
pag. 4/10 Esse non hanno, a differenza delle sanzioni amministrative, finalità deterrenti, ma hanno una funzione assimilabile a quella della penale, ossia di predeterminare ex lege il danno cagionato all'Istituto assicuratore.
Sulla base dei motivi esposti parte appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione degli artt. 121 e 434 c.p.c., in quanto manifestamente in contrasto con i principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali.
Nel merito ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. All'udienza del 14 febbraio 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n.
13535). I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello proposto dall' Pt_1 indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in particolare, in esso si censura la sentenza per avere ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto di opzione in capo a ed applicabile a quest'ultimo il massimale contributivo. Controparte_2
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi. pag. 5/10 Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente perché intrinsecamente connessi.
I fatti di causa sono pacifici e, per quanto di interesse, possono essere sintetizzati come segue:
- è stato iscritto dall'1 gennaio 1994 a luglio 2015 alla Cassa di Controparte_2 previdenza dei dottori commercialisti;
- il 3 luglio 2015 egli è stato assunto alle dipendenze di (allora Controparte_1 CP_
) con qualifica di dirigente ed iscritto, per la prima volta, alla gestione CP_1 ordinaria lavoratori dipendenti presso l' Pt_1
- il 22 settembre 2015 il dr. ha esercitato l'opzione per la liquidazione CP_2 della pensione con le regole del sistema contributivo ex art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335 (cfr. doc. 2 fascicolo appellata di primo grado);
- a seguito dell'esercizio dell'opzione da parte del dirigente, Controparte_1 ha versato i contributi per quest'ultimo solo entro i limiti previsti dal
[...] massimale di riferimento annuo indicato dall' Pt_1
Tanto premesso in fatto, le questioni di diritto sottese alla decisione della controversia e devolute alla cognizione di questa Corte attraverso il primo motivo di gravame sono due, tra loro connesse: se possedesse, alla data del 22 Controparte_2 settembre 2015, i requisiti previsti dall'art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335 per l'esercizio dell'opzione al sistema contributivo e se egli fosse soggetto all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335.
Secondo la norma da ultimo richiamata “per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolata dall'ISTAT….” Dal momento che, come accennato, era iscritto alla Cassa di Controparte_2 previdenza dei dottori commercialisti dal 1994, quando nel luglio 2015 si iscrisse alla gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti presso l' egli non era annoverabile tra Pt_1
i lavoratori “privi di anzianità contributiva” ai fini dell'applicazione del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335.
Si tratta di un assunto incontroverso tra le parti e che il Collegio fa proprio, dovendosi ritenere che, in assenza di limitazioni o previsioni normative di segno contrario, la nozione di “anzianità contributiva” di cui al citato art. 2, comma 18, legge pag. 6/10 8 agosto 1995 n. 335 comprenda ogni periodo assicurativo anteriore all'1 gennaio
1996, maturato anche presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
In tal senso si esprimono anche circolari e messaggi riferiti alla norma in Pt_1 esame e richiamati dalla stessa “per anzianità contributiva si Controparte_1 intende il complesso degli accrediti - pur se registrati in gestioni diverse - relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (con versamenti di contributi, in tal caso, presso le rispettive casse di previdenza), in Italia o all'estero, entro il 31 dicembre 1995. Sono inclusi i periodi di contribuzione figurativa, di contribuzione facoltativa, i riscatti, i trasferimenti gratuiti ed onerosi, nonché la contribuzione volontaria” (cfr. messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020, allegato Pt_1 sub doc. C fascicolo appellata). Accertata l'anzianità contributiva maturata da ante 1 Controparte_2 gennaio 1996, occorre valutare, ai fini dell'assoggettabilità del medesimo al massimale contributivo, se alla data del 22 settembre 2015 (ossia quando esercitò l'opzione al sistema contributivo) egli possedesse i requisiti all'uopo richiesti dall'art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335. Tale norma, come interpretata autenticamente dall'art. 2, comma 1, d.l. 28 settembre 2001 n. 355, convertito in legge 27 novembre 2001 n. 417, stabilisce che la
“facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo” è riconosciuta ai “lavoratori di cui al comma 12” dello stesso art. 1 legge 8 agosto 1995 n. 335, “a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.
I “lavoratori di cui al comma 12” dell'art. 1 legge 8 agosto 1995 n. 335 sono, secondo quanto disposto da detta norma, i “lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni”. A loro volta, le “forme di previdenza di cui al comma 6” sono la “assicurazione generale obbligatoria” e le “forme sostitutive ed esclusive della stessa”, come indicato dallo stesso comma 6 cit..
Dalla ricostruzione del complesso normativo e dai rinvii operati dalle disposizioni esaminate, si ricava che l'opzione al sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335 può essere esercitata da chi sia stato iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della stessa ante 1 gennaio 1996 e possa far valere nelle predette gestioni un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni e pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. Le Casse previdenziali dei liberi professionisti (quale la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, a cui era iscritto dal 1994) non appartengono Controparte_2 all'assicurazione generale obbligatoria, né a forme sostitutive o esclusive della stessa.
pag. 7/10 A seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, infatti, le Casse previdenziali dei liberi professionisti sono enti previdenziali privati, dotati di autonomia gestionale, organizzativa e contabile;
sono soggetti ad una disciplina diversa da quella che presiede al funzionamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza e non sostituiscono le forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Ne deriva che, non avendo maturato anzianità contributive quale iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della stessa, alla data del 22 settembre 2015 non aveva i requisiti per esercitare Controparte_2
l'opzione al sistema contributivo a mente dell'art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n.
335. Da tutto quanto esposto deriva che egli non era assoggettato al massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335, non versando in alcuna delle condizioni alternativamente previste dalla norma ai fini dell'applicazione del massimale: non era privo di anzianità contributiva alla data dell'1 gennaio 1996, avendo maturato periodi contributivi presso la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti a far tempo dal 1994; non possedeva i requisiti per esercitare l'opzione al sistema contributivo, non essendo stato iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, né a forme esclusive o sostitutive della medesima.
Le conclusioni suesposte, che trovano fondamento nelle disposizioni di legge disciplinanti la materia, non sono validamente confutate, ad avviso del Collegio, dalle argomentazioni di accolte dal Tribunale, secondo cui, in sintesi, Controparte_1 se la posizione del dr. viene assimilata a quella dei lavoratori rientranti nel CP_2 sistema misto ai fini della non applicazione del massimale, lo stesso non potrebbe essere escluso da tale categoria ai fini della possibilità di esercitare il diritto di opzione.
Tali argomenti, che postulano la necessaria coincidenza tra lavoratori rientranti nel sistema misto di cui all'art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335 e lavoratori con facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della medesima legge trascurano, infatti, l'insuperabile dato normativo che, come evidenziato, distingue le due categorie sulla base di differenti requisiti.
L'assunto secondo cui, in quanto appartenente al sistema misto, CP_2 debba beneficiare anche del diritto di opzione al sistema contributivo non
[...] trova fondamento nel dettato legislativo, né può essere affermato in nome di un astratto principio di parità di trattamento tra lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (e alle gestioni esclusive e sostitutive della stessa) e lavoratori iscritti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, attese le molteplici differenze caratterizzanti detti sistemi previdenziali, che giustificano la scelta legislativa di un differente trattamento in punto di facoltà degli iscritti di optare per il sistema contributivo.
Da tutto ciò deriva la fondatezza della pretesa dell' di assoggettare a Pt_1 prelievo contributivo le retribuzioni di eccedenti il massimale, con Controparte_2 pag. 8/10 conseguente obbligo di di corrispondere i relativi contributi Controparte_1 maturati da marzo 2018 a novembre 2021, di cui all'avviso di addebito opposto.
Sul credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito non incide l'intervenuto annullamento in autotutela, da parte dell' della diffida alla Pt_1 regolarizzazione dell'11 dicembre 2020 (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo appellata di primo grado). La diffida annullata, infatti, ha ad oggetto unicamente il recupero dei contributi da eccedenza del massimale dell'anno 2015, sicché il suo annullamento non ha alcun effetto sulle diffide relative agli anni successivi, né pregiudica il potere dell' di riscuotere i crediti contributivi maturati in anni diversi dal 2015 ed in Pt_1 particolare i crediti relativi al periodo marzo 2018/novembre 2021, oggetto dell'avviso di addebito.
Sui contributi non versati sono dovute le sanzioni civili, correttamente calcolate dall' secondo quanto disposto dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge 23 Pt_1 dicembre 2000 n. 388 per l'ipotesi di omissione contributiva, come indicato nell'avviso di addebito e nelle diffide di regolarizzazione (cfr. docc. 3, 8 e 9 fascicolo appellata di primo grado).
Non può essere accolta la tesi della società, secondo cui le sanzioni sui contributi in parola andrebbero ridotte nella misura degli interessi legali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, lett. a), legge 23 dicembre 2000 n. 388.
La disposizione invocata stabilisce che “fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza […]”.
La disposizione prevede, quale presupposto indefettibile della riduzione delle sanzioni, che sia intervenuto l'integrale pagamento della contribuzione controversa
(cfr. ex multis Cass., 23 gennaio 2019 n. 1837: “come questa Corte ha avuto modo di esprimersi nella materia in esame, (Cass. Sez.
6 - Lav., ordinanza n. 4077 dell'1.3.2016) "in tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, lett. a), per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo, l'integrale pag. 9/10 pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto" (v. tra le altre,
Cass. sez.
6 - ord. n. 9185 dei 2015); […] l'assunto secondo cui l'integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta trova fondamento nella lettera della legge, atteso che il citato comma 15, pone come premessa per "la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8", in presenza delle suddette incertezze, "l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali"”).
Nell'odierna fattispecie difetta tale presupposto (non avendo l'appellata neppure allegato di aver provveduto all'integrale versamento dell'importo dovuto a titolo di sorte contributiva), il che esclude l'applicabilità del più favorevole regime sanzionatorio delineato dalla norma.
Né pare pertinente il richiamo, operato da al Controparte_1 messaggio n. 4412 del 10 dicembre 2021 (allegato sub doc. D fascicolo appellata), Pt_1 poiché tale messaggio si riferisce esclusivamente all'ipotesi di acquisizione di anzianità contributive anteriori all'1 gennaio 1996 per effetto di domande di riscatto di cui il lavoratore non abbia informato il datore di lavoro, ossia ad una fattispecie diversa da quella di cui si controverte.
Peraltro, il menzionato messaggio ribadisce comunque che, anche nella Pt_1 fattispecie considerata, la riduzione delle sanzioni civili è possibile “sempre che si sia provveduto, come espressamente disposto dal citato articolo 116, all'integrale versamento dell'importo dovuto a titolo di sorte contributiva”. Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - l'appello merita accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, le domande svolte da nel ricorso introduttivo del Controparte_1 giudizio devono essere respinte.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni interpretative sottese alla presente decisione, si ravvisano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 2954/2023 del Tribunale di Milano, rigetta le domande svolte da nel ricorso introduttivo del giudizio;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 14 febbraio 2024
Consigliere estensore Presidente
Giulia Dossi Giovanni Picciau
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1156/2023
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2954/2023, promossa da
Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLANTE -
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Tradati e Nicolò Farina, presso il cui studio in Milano, piazza Borromeo n. 8, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Accogliere il presente ricorso in appello per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto in riforma totale della Sentenza del Tribunale di Milano n 2954/23 pubblicata il 17.Ottobre 2023 non notificata, respingere il ricorso proposto da
[...]
avverso l'avviso di addebito n 368 2022 00162071 85 di € 725.923,90 Controparte_1
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e richiamate tutte le difese, domande, deduzioni, eccezioni ed istanze del precedente grado di giudizio e previa ogni opportuna declaratoria:
− in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso in appello promosso dall'
contro
Parte_2 Controparte_1 per violazione dell'art. 434 c.p.c. e, conseguentemente, assolvere
[...] da ogni domanda in esso contenuta;
CP_1
− in ogni caso, nel merito, rigettare il ricorso in appello promosso dall'
[...]
contro ed assolvere Parte_2 Controparte_1 la stessa da ogni domanda in esso contenuta per tutte le ragioni dedotte nella presente memoria difensiva, nonché da ogni ulteriore domanda avanzata in primo grado dallo stesso , Parte_2 confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Francesca Saioni, n. 2954/2023 pubblicata il 17 ottobre 2023, sub R.G. n. 10618/2022;
− con il favore di competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza depositata il 17 ottobre 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 10618/2022 R.G., promossa da contro l' in accoglimento delle domande di Controparte_1 Pt_1 parte ricorrente ha così deciso: “dichiara non dovute dalla società ricorrente le somme di cui all'avviso di addebito n. 368 2022 00162071 85 000; condanna al Pt_1 Pt_1 pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro per 12.043,00 di cui euro 43,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2022 00162071 85 dell'importo di € 725.923,90, emesso dall' per contributi asseritamente dovuti in ragione Pt_1 dell'indebita applicazione del massimale contributivo alla posizione previdenziale del dipendente (dirigente e direttore generale di Controparte_2 Controparte_1
per il periodo dal 2018 al 2021.
[...]
A sostegno dell'opposizione la società ha dedotto l'infondatezza della pretesa dell'ente, evidenziando che il 22 settembre 2015 aveva esercitato Controparte_2
l'opzione al sistema contributivo ex art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335 ed in conseguenza di ciò da settembre 2015 a novembre 2021 la datrice di lavoro aveva versato i contributi entro i limiti previsti dal massimale di riferimento annuo indicato dall' ex art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335. Pt_1
pag. 2/10 Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha chiesto il Pt_1 rigetto del ricorso avversario, deducendo che nel corso di verifiche d'ufficio era emerso che aveva un'anzianità contributiva anteriore alla data dell'1 Controparte_2 gennaio 1996, poiché era stato iscritto alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, con relativo versamento contributivo. Da qui la correttezza dell'operato dell' , che aveva disapplicato il massimale, a cui la società aveva Pt_2 indebitamente fatto riferimento, e preteso la maggior contribuzione dovuta sulla retribuzione eccedente il massimale, oltre alle sanzioni civili.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, dichiarando non dovute le somme di cui all'avviso di addebito.
A fondamento della decisione, richiamato il principio della ragione più liquida, ha affermato che la società aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante e non altrettanto aveva fatto l' Pt_1
In proposito ha rilevato essere pacifico in causa che: Controparte_2 assunto dalla come dirigente nel 2015, aveva, in precedenza, CP_1 Controparte_1 esercitato la libera professione quale commercialista;
a seguito dell'assunzione, il dirigente aveva esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995
n. 335; la prima diffida (del 2020) avente ad oggetto i contributi dell'anno 2015 era stata annullata dall' che a partire dal 2022 aveva proceduto a notificare alla Pt_1 società numerose ulteriori diffide per gli anni successivi, sino al 2021, tutte sorrette dalla medesima motivazione già esplicitata nel 2015.
Ha poi evidenziato come, secondo l' il dr. non rientri tra i soggetti Pt_1 CP_2 di cui all'art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335, perché non iscritto all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a fondi esclusivi o sostitutivi della stessa. Tuttavia, ad avviso del primo giudice, tale asserzione sarebbe contraria alla circolare n. 42/2009, né si comprenderebbe “perché la “ liberi Pt_1 Parte_3 professionisti” - cui è stato iscritto un dottore commercialista, quale è il ricorrente - non debba rientrare nella disposizione citata. L'esclusione non è stata spiegata in causa da
e porta comunque, come sottolineato dalla difesa attorea, al paradossale risultato Pt_1 che il dott. risulterebbe privo di un adeguato sistema previdenziale”. CP_2
Ha, infine, osservato che l'esercizio dell'opzione è un atto unilaterale recettizio, che non richiede alcuna ratifica da parte del destinatario, con conseguente infondatezza del rilievo dell' secondo cui l'opzione esercitata da Pt_1 Controparte_2 non era mai stata ratificata dall' e che, decorsi 120 giorni dalla sua Pt_2 presentazione, in mancanza di ratifica essa doveva intendersi respinta.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' affidandosi a tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo ribadisce l'insussistenza in capo a dei Controparte_2 requisiti di cui all'art 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335 per l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e si duole che il Tribunale non ne abbia dato atto.
pag. 3/10 Evidenzia che l'assicurato non ha validamente optato per il sistema di calcolo contributivo in quanto non possedeva - e non possiede tutt'oggi - l'anzianità contributiva prevista dalla legge, ossia quindici anni di contributi, di cui almeno cinque Part dal 1996 in avanti, versati nell'AGO e/o nelle forme esclusive e sostitutive dell' stessa, ai sensi dell'art 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335.
Detta norma, ad avviso dell' stabilisce che il sistema di calcolo Pt_1 contributivo si applica ai soli iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, restando invece escluse le forme di previdenza assicurate dalle Casse dei liberi professionisti, che applicano il sistema di calcolo stabilito nei propri statuti.
Ne deriva, nell'ottica del gravame, che, essendo stato iscritto alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, non rientra nella previsione Controparte_2 della norma in esame.
In sintesi, secondo la tesi dell' , avendo versato contributi nella Cassa Pt_2 professionale prima del 1996, il dr. è un vecchio iscritto ai fini dell'applicazione CP_2 del massimale contributivo e, quindi, non gli si applica il massimale;
ai fini pensionistici egli è un nuovo iscritto, in quanto risultano versati post 1995 contributi nell'AGO e sono irrilevanti, a tal fine, i contributi versati nelle casse professionali ex art. 1, comma
6, legge 8 agosto 1995 n. 335.
Ad avviso di parte appellante “non si tratta di una contraddizione o di un mostro giuridico ma semplicemente dell'applicazione del combinato disposto di due norme (l'art. 1, comma 6, e l'art. 2 comma 18 della legge 335/1995)”.
Né rimarrebbe privo di un adeguato sistema previdenziale Controparte_2
(come paventato dal giudice di prime cure), poiché gli si applicherebbe il sistema di calcolo contributivo che, nel caso di contributi versati ante 1996 nella sola Cassa professionale, esclude l'applicazione del massimale.
Con il secondo motivo contesta l'assunto di secondo Controparte_1 cui, con il provvedimento di annullamento della richiesta di regolarizzazione della contribuzione per l'anno 2015, l' avrebbe riconosciuto il diritto di opzione di cui Pt_1 alla domanda di del 22 settembre 2015. Controparte_2
Dà atto che la sentenza di primo grado non ha statuito espressamente sulla questione;
tuttavia, avendo il primo giudice fatto cenno ad essa, l'appellante ritiene di dover comunque dedurre al riguardo. Osserva in proposito che la richiesta di regolarizzazione ed il successivo provvedimento di annullamento, intervenuti nel 2020, attenevano alla contribuzione dell'anno 2015, estranea al presente giudizio, che ha ad oggetto il periodo marzo
2018/novembre 2021.
Con il terzo ed ultimo motivo rileva che le somme aggiuntive - o sanzioni civili
– costituiscono meri accessori del credito previdenziale, analogamente agli interessi, e sono comunque dovute all' come parte dell'obbligazione contributiva. Pt_1
pag. 4/10 Esse non hanno, a differenza delle sanzioni amministrative, finalità deterrenti, ma hanno una funzione assimilabile a quella della penale, ossia di predeterminare ex lege il danno cagionato all'Istituto assicuratore.
Sulla base dei motivi esposti parte appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione degli artt. 121 e 434 c.p.c., in quanto manifestamente in contrasto con i principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali.
Nel merito ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. All'udienza del 14 febbraio 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n.
13535). I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello proposto dall' Pt_1 indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in particolare, in esso si censura la sentenza per avere ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto di opzione in capo a ed applicabile a quest'ultimo il massimale contributivo. Controparte_2
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi. pag. 5/10 Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente perché intrinsecamente connessi.
I fatti di causa sono pacifici e, per quanto di interesse, possono essere sintetizzati come segue:
- è stato iscritto dall'1 gennaio 1994 a luglio 2015 alla Cassa di Controparte_2 previdenza dei dottori commercialisti;
- il 3 luglio 2015 egli è stato assunto alle dipendenze di (allora Controparte_1 CP_
) con qualifica di dirigente ed iscritto, per la prima volta, alla gestione CP_1 ordinaria lavoratori dipendenti presso l' Pt_1
- il 22 settembre 2015 il dr. ha esercitato l'opzione per la liquidazione CP_2 della pensione con le regole del sistema contributivo ex art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335 (cfr. doc. 2 fascicolo appellata di primo grado);
- a seguito dell'esercizio dell'opzione da parte del dirigente, Controparte_1 ha versato i contributi per quest'ultimo solo entro i limiti previsti dal
[...] massimale di riferimento annuo indicato dall' Pt_1
Tanto premesso in fatto, le questioni di diritto sottese alla decisione della controversia e devolute alla cognizione di questa Corte attraverso il primo motivo di gravame sono due, tra loro connesse: se possedesse, alla data del 22 Controparte_2 settembre 2015, i requisiti previsti dall'art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335 per l'esercizio dell'opzione al sistema contributivo e se egli fosse soggetto all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335.
Secondo la norma da ultimo richiamata “per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolata dall'ISTAT….” Dal momento che, come accennato, era iscritto alla Cassa di Controparte_2 previdenza dei dottori commercialisti dal 1994, quando nel luglio 2015 si iscrisse alla gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti presso l' egli non era annoverabile tra Pt_1
i lavoratori “privi di anzianità contributiva” ai fini dell'applicazione del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335.
Si tratta di un assunto incontroverso tra le parti e che il Collegio fa proprio, dovendosi ritenere che, in assenza di limitazioni o previsioni normative di segno contrario, la nozione di “anzianità contributiva” di cui al citato art. 2, comma 18, legge pag. 6/10 8 agosto 1995 n. 335 comprenda ogni periodo assicurativo anteriore all'1 gennaio
1996, maturato anche presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
In tal senso si esprimono anche circolari e messaggi riferiti alla norma in Pt_1 esame e richiamati dalla stessa “per anzianità contributiva si Controparte_1 intende il complesso degli accrediti - pur se registrati in gestioni diverse - relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (con versamenti di contributi, in tal caso, presso le rispettive casse di previdenza), in Italia o all'estero, entro il 31 dicembre 1995. Sono inclusi i periodi di contribuzione figurativa, di contribuzione facoltativa, i riscatti, i trasferimenti gratuiti ed onerosi, nonché la contribuzione volontaria” (cfr. messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020, allegato Pt_1 sub doc. C fascicolo appellata). Accertata l'anzianità contributiva maturata da ante 1 Controparte_2 gennaio 1996, occorre valutare, ai fini dell'assoggettabilità del medesimo al massimale contributivo, se alla data del 22 settembre 2015 (ossia quando esercitò l'opzione al sistema contributivo) egli possedesse i requisiti all'uopo richiesti dall'art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335. Tale norma, come interpretata autenticamente dall'art. 2, comma 1, d.l. 28 settembre 2001 n. 355, convertito in legge 27 novembre 2001 n. 417, stabilisce che la
“facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo” è riconosciuta ai “lavoratori di cui al comma 12” dello stesso art. 1 legge 8 agosto 1995 n. 335, “a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.
I “lavoratori di cui al comma 12” dell'art. 1 legge 8 agosto 1995 n. 335 sono, secondo quanto disposto da detta norma, i “lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni”. A loro volta, le “forme di previdenza di cui al comma 6” sono la “assicurazione generale obbligatoria” e le “forme sostitutive ed esclusive della stessa”, come indicato dallo stesso comma 6 cit..
Dalla ricostruzione del complesso normativo e dai rinvii operati dalle disposizioni esaminate, si ricava che l'opzione al sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n. 335 può essere esercitata da chi sia stato iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della stessa ante 1 gennaio 1996 e possa far valere nelle predette gestioni un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni e pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. Le Casse previdenziali dei liberi professionisti (quale la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, a cui era iscritto dal 1994) non appartengono Controparte_2 all'assicurazione generale obbligatoria, né a forme sostitutive o esclusive della stessa.
pag. 7/10 A seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, infatti, le Casse previdenziali dei liberi professionisti sono enti previdenziali privati, dotati di autonomia gestionale, organizzativa e contabile;
sono soggetti ad una disciplina diversa da quella che presiede al funzionamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza e non sostituiscono le forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Ne deriva che, non avendo maturato anzianità contributive quale iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della stessa, alla data del 22 settembre 2015 non aveva i requisiti per esercitare Controparte_2
l'opzione al sistema contributivo a mente dell'art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995 n.
335. Da tutto quanto esposto deriva che egli non era assoggettato al massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335, non versando in alcuna delle condizioni alternativamente previste dalla norma ai fini dell'applicazione del massimale: non era privo di anzianità contributiva alla data dell'1 gennaio 1996, avendo maturato periodi contributivi presso la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti a far tempo dal 1994; non possedeva i requisiti per esercitare l'opzione al sistema contributivo, non essendo stato iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, né a forme esclusive o sostitutive della medesima.
Le conclusioni suesposte, che trovano fondamento nelle disposizioni di legge disciplinanti la materia, non sono validamente confutate, ad avviso del Collegio, dalle argomentazioni di accolte dal Tribunale, secondo cui, in sintesi, Controparte_1 se la posizione del dr. viene assimilata a quella dei lavoratori rientranti nel CP_2 sistema misto ai fini della non applicazione del massimale, lo stesso non potrebbe essere escluso da tale categoria ai fini della possibilità di esercitare il diritto di opzione.
Tali argomenti, che postulano la necessaria coincidenza tra lavoratori rientranti nel sistema misto di cui all'art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995 n. 335 e lavoratori con facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della medesima legge trascurano, infatti, l'insuperabile dato normativo che, come evidenziato, distingue le due categorie sulla base di differenti requisiti.
L'assunto secondo cui, in quanto appartenente al sistema misto, CP_2 debba beneficiare anche del diritto di opzione al sistema contributivo non
[...] trova fondamento nel dettato legislativo, né può essere affermato in nome di un astratto principio di parità di trattamento tra lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (e alle gestioni esclusive e sostitutive della stessa) e lavoratori iscritti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, attese le molteplici differenze caratterizzanti detti sistemi previdenziali, che giustificano la scelta legislativa di un differente trattamento in punto di facoltà degli iscritti di optare per il sistema contributivo.
Da tutto ciò deriva la fondatezza della pretesa dell' di assoggettare a Pt_1 prelievo contributivo le retribuzioni di eccedenti il massimale, con Controparte_2 pag. 8/10 conseguente obbligo di di corrispondere i relativi contributi Controparte_1 maturati da marzo 2018 a novembre 2021, di cui all'avviso di addebito opposto.
Sul credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito non incide l'intervenuto annullamento in autotutela, da parte dell' della diffida alla Pt_1 regolarizzazione dell'11 dicembre 2020 (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo appellata di primo grado). La diffida annullata, infatti, ha ad oggetto unicamente il recupero dei contributi da eccedenza del massimale dell'anno 2015, sicché il suo annullamento non ha alcun effetto sulle diffide relative agli anni successivi, né pregiudica il potere dell' di riscuotere i crediti contributivi maturati in anni diversi dal 2015 ed in Pt_1 particolare i crediti relativi al periodo marzo 2018/novembre 2021, oggetto dell'avviso di addebito.
Sui contributi non versati sono dovute le sanzioni civili, correttamente calcolate dall' secondo quanto disposto dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge 23 Pt_1 dicembre 2000 n. 388 per l'ipotesi di omissione contributiva, come indicato nell'avviso di addebito e nelle diffide di regolarizzazione (cfr. docc. 3, 8 e 9 fascicolo appellata di primo grado).
Non può essere accolta la tesi della società, secondo cui le sanzioni sui contributi in parola andrebbero ridotte nella misura degli interessi legali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, lett. a), legge 23 dicembre 2000 n. 388.
La disposizione invocata stabilisce che “fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza […]”.
La disposizione prevede, quale presupposto indefettibile della riduzione delle sanzioni, che sia intervenuto l'integrale pagamento della contribuzione controversa
(cfr. ex multis Cass., 23 gennaio 2019 n. 1837: “come questa Corte ha avuto modo di esprimersi nella materia in esame, (Cass. Sez.
6 - Lav., ordinanza n. 4077 dell'1.3.2016) "in tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, lett. a), per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo, l'integrale pag. 9/10 pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto" (v. tra le altre,
Cass. sez.
6 - ord. n. 9185 dei 2015); […] l'assunto secondo cui l'integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta trova fondamento nella lettera della legge, atteso che il citato comma 15, pone come premessa per "la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8", in presenza delle suddette incertezze, "l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali"”).
Nell'odierna fattispecie difetta tale presupposto (non avendo l'appellata neppure allegato di aver provveduto all'integrale versamento dell'importo dovuto a titolo di sorte contributiva), il che esclude l'applicabilità del più favorevole regime sanzionatorio delineato dalla norma.
Né pare pertinente il richiamo, operato da al Controparte_1 messaggio n. 4412 del 10 dicembre 2021 (allegato sub doc. D fascicolo appellata), Pt_1 poiché tale messaggio si riferisce esclusivamente all'ipotesi di acquisizione di anzianità contributive anteriori all'1 gennaio 1996 per effetto di domande di riscatto di cui il lavoratore non abbia informato il datore di lavoro, ossia ad una fattispecie diversa da quella di cui si controverte.
Peraltro, il menzionato messaggio ribadisce comunque che, anche nella Pt_1 fattispecie considerata, la riduzione delle sanzioni civili è possibile “sempre che si sia provveduto, come espressamente disposto dal citato articolo 116, all'integrale versamento dell'importo dovuto a titolo di sorte contributiva”. Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - l'appello merita accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, le domande svolte da nel ricorso introduttivo del Controparte_1 giudizio devono essere respinte.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni interpretative sottese alla presente decisione, si ravvisano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 2954/2023 del Tribunale di Milano, rigetta le domande svolte da nel ricorso introduttivo del giudizio;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 14 febbraio 2024
Consigliere estensore Presidente
Giulia Dossi Giovanni Picciau
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