TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:06, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 612/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in c/o CANCELLERIA G.D.P. fax 055/3205303 LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 23.5.2024, - premesso di avere svolto dal 2003 Parte_1 ad oggi attività lavorativa quale operaio polivalente alle dipendenze della Compagnia Portuale di
Livorno soc. coop. con turni di 6 ore su 6 giorni a settimana addetto ad operazioni di imbarco- sbarco con rizzaggio-derizzaggio di auto, mezzi pesanti e container, nonchè movimentazione merci sia manuale che mediante carrelli, ralla e forklif, guida mezzi meccanici di vario tipo e trasferimento auto - ha allegato di essere affetto da spondilodiscopatia lombare con impegno disco-somatico L3-
L5 e salienza discale L5-S1, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la CP_1 relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 5%, da unificare con le preesistenze del 7%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
pagina 2 di 5 In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Tanto premesso, deve anzitutto osservarsi che il teste intimato dall' e Testimone_1 CP_1 sentito alla udienza del 28.11.2024, RSPP della Compagnia Portuale dal 2019, confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso sub capp. 2, 3, 4, 5 e 6 (e, in particolare, le attività relative alla guida dei mezzi pesanti).
In senso conforme, poi, riferiva anche il teste , collega del ricorrente sentito alla Testimone_2 medesima udienza, confermando lo svolgimento delle lavorazioni descritte in ricorso (cfr. verbale di udienza del 28.11.2024).
Quanto alla patologia per cui è causa, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente Persona_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) Anamnesi lavorativa. Dal 1997 al 2003 addetto sbarco/imbarco in area portuale alle dipendenze di varie cooperative. Dal 2003 dipendente della Compagnia portuali di Livorno come
“addetto alle operazioni di imbarco/sbarco e movimentazione merci in ambito portuale”; nell'ambito di tale mansione svolge operazioni di rizzaggio/derizzaggio di auto e mezzi pesanti, guida mezzi meccanici di vario tipo, trasferimento auto da bordo al piazzale di stoccaggio e viceversa, sbarco ed imbarco e movimentazione delle merci
(come desumibile da lettera della stessa compagnia). Da elementi noti in relazione alla tipologia della mansione svolta per circa 36 anni, dall'analisi del DVR, dalle certificazioni di idoneità e dal protocollo sanitario (ove risultano annotati i fattori di rischio) si può ritenere che sia stato sottoposto per tutto il periodo lavorativo ufficializzato in particolare a movimentazione manuale dei carichi ed a sovraccarico degli arti superiori. I rischi suddetti risultano di apprezzabile rilievo nella discussione che segue ed in relazione alla tipologia di malattia professionale proposta dal ricorrente. Anamnesi patologica e documentazione medica in atti. Risulta titolare di CP_ riconoscimenti pari al 9% complessivo come da mod. 22SS in data 08/04/2025: 11/2010 1% per esiti frattura FU 4° dito mano dx;
12/2020 6% per tendinopatia bilaterale di spalla;
09/03/2022 3% per esiti frattura coccigea. In relazione alla domanda attuale in atti è presente TC del rachide lombosacrale in data
01/04/2016: “… note degenerative artrosiche interapofisarie ai livelli L4-L5 e L5-S1 … Lievemente ridotto lo spessore del disco L5-S1. A L4-L5 e L5-S1 si osservano bulging discali che improntano leggermente il profilo durale ed occupano la porzione inferiore dei rispettivi forami di coniugazione bilateralmente …”. -Relazione valutativa dott. S. Chiarito in data 17/05/2024 con indicazione del danno biologico in misura del 7%. STATO
ATTUALE. Lamenta CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI Il sig.
pagina 3 di 5 CP_ ebbe a presentare all' in data 22/12/2020 domanda di riconoscimento di malattia professionale Parte_1
“Spondilodiscopatia lombare con impegno disco somatico L3-L5 e salienza discale L5-S1”. Il caso fu ritenuto non CP_ indennizzabile in ambito per mancanza di rischio. Trattasi di lavoratore che ha sempre operato (circa 26 anni) in ambito portuale come operatore polivalente (carrellista, smarcatore, addetto rizzaggio/derizzaggio, addetto carico/scarico merci e mezzi). Avuto conto delle tipologie operative professionali svolte appare evidente che fu sempre sottoposto in termini significativi in particolare a vibrazioni al corpo intero, sovraccarico meccanico degli arti superiori, movimentazione manuale dei carichi. Il periodo di esposizione ai rischi di rilievo è, come detto, di circa 26 anni il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre a quello dell'efficacia lesiva.
Tale tipologia di rischi professionali, connessa alla lunga durata espositiva, fa ritenere che la noxa lavorativa sia da ritenersi efficiente, almeno concausalmente, al determinismo delle patologie discali lombari su base degenerativa. Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali in atti può farsi pari al 4%(quattro per cento per cento). Nella valutazione del danno biologico complessivo risultante da questa patologia e dalle altre già ammesse ad indennizzo, si nota che le date delle preesistenze sono in parte precedenti ed in parte sopravvenute.
Pertanto il danno biologico al 29/11/2019 dovrà essere fatto pari al 5%(cinque per cento). al dicembre 2020 (non specificata data esatta) il danno biologico sarà pari al 10%(dieci per cento). Infine, passando ad unificare con la più recente menomazione (in data 09/03/2022) il danno complessivo sarà del 12%(dodici per cento).” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 12%, con le decorrenze di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 12%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:06, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 612/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in c/o CANCELLERIA G.D.P. fax 055/3205303 LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 23.5.2024, - premesso di avere svolto dal 2003 Parte_1 ad oggi attività lavorativa quale operaio polivalente alle dipendenze della Compagnia Portuale di
Livorno soc. coop. con turni di 6 ore su 6 giorni a settimana addetto ad operazioni di imbarco- sbarco con rizzaggio-derizzaggio di auto, mezzi pesanti e container, nonchè movimentazione merci sia manuale che mediante carrelli, ralla e forklif, guida mezzi meccanici di vario tipo e trasferimento auto - ha allegato di essere affetto da spondilodiscopatia lombare con impegno disco-somatico L3-
L5 e salienza discale L5-S1, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la CP_1 relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 5%, da unificare con le preesistenze del 7%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
pagina 2 di 5 In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Tanto premesso, deve anzitutto osservarsi che il teste intimato dall' e Testimone_1 CP_1 sentito alla udienza del 28.11.2024, RSPP della Compagnia Portuale dal 2019, confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso sub capp. 2, 3, 4, 5 e 6 (e, in particolare, le attività relative alla guida dei mezzi pesanti).
In senso conforme, poi, riferiva anche il teste , collega del ricorrente sentito alla Testimone_2 medesima udienza, confermando lo svolgimento delle lavorazioni descritte in ricorso (cfr. verbale di udienza del 28.11.2024).
Quanto alla patologia per cui è causa, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente Persona_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) Anamnesi lavorativa. Dal 1997 al 2003 addetto sbarco/imbarco in area portuale alle dipendenze di varie cooperative. Dal 2003 dipendente della Compagnia portuali di Livorno come
“addetto alle operazioni di imbarco/sbarco e movimentazione merci in ambito portuale”; nell'ambito di tale mansione svolge operazioni di rizzaggio/derizzaggio di auto e mezzi pesanti, guida mezzi meccanici di vario tipo, trasferimento auto da bordo al piazzale di stoccaggio e viceversa, sbarco ed imbarco e movimentazione delle merci
(come desumibile da lettera della stessa compagnia). Da elementi noti in relazione alla tipologia della mansione svolta per circa 36 anni, dall'analisi del DVR, dalle certificazioni di idoneità e dal protocollo sanitario (ove risultano annotati i fattori di rischio) si può ritenere che sia stato sottoposto per tutto il periodo lavorativo ufficializzato in particolare a movimentazione manuale dei carichi ed a sovraccarico degli arti superiori. I rischi suddetti risultano di apprezzabile rilievo nella discussione che segue ed in relazione alla tipologia di malattia professionale proposta dal ricorrente. Anamnesi patologica e documentazione medica in atti. Risulta titolare di CP_ riconoscimenti pari al 9% complessivo come da mod. 22SS in data 08/04/2025: 11/2010 1% per esiti frattura FU 4° dito mano dx;
12/2020 6% per tendinopatia bilaterale di spalla;
09/03/2022 3% per esiti frattura coccigea. In relazione alla domanda attuale in atti è presente TC del rachide lombosacrale in data
01/04/2016: “… note degenerative artrosiche interapofisarie ai livelli L4-L5 e L5-S1 … Lievemente ridotto lo spessore del disco L5-S1. A L4-L5 e L5-S1 si osservano bulging discali che improntano leggermente il profilo durale ed occupano la porzione inferiore dei rispettivi forami di coniugazione bilateralmente …”. -Relazione valutativa dott. S. Chiarito in data 17/05/2024 con indicazione del danno biologico in misura del 7%. STATO
ATTUALE. Lamenta CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI Il sig.
pagina 3 di 5 CP_ ebbe a presentare all' in data 22/12/2020 domanda di riconoscimento di malattia professionale Parte_1
“Spondilodiscopatia lombare con impegno disco somatico L3-L5 e salienza discale L5-S1”. Il caso fu ritenuto non CP_ indennizzabile in ambito per mancanza di rischio. Trattasi di lavoratore che ha sempre operato (circa 26 anni) in ambito portuale come operatore polivalente (carrellista, smarcatore, addetto rizzaggio/derizzaggio, addetto carico/scarico merci e mezzi). Avuto conto delle tipologie operative professionali svolte appare evidente che fu sempre sottoposto in termini significativi in particolare a vibrazioni al corpo intero, sovraccarico meccanico degli arti superiori, movimentazione manuale dei carichi. Il periodo di esposizione ai rischi di rilievo è, come detto, di circa 26 anni il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre a quello dell'efficacia lesiva.
Tale tipologia di rischi professionali, connessa alla lunga durata espositiva, fa ritenere che la noxa lavorativa sia da ritenersi efficiente, almeno concausalmente, al determinismo delle patologie discali lombari su base degenerativa. Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali in atti può farsi pari al 4%(quattro per cento per cento). Nella valutazione del danno biologico complessivo risultante da questa patologia e dalle altre già ammesse ad indennizzo, si nota che le date delle preesistenze sono in parte precedenti ed in parte sopravvenute.
Pertanto il danno biologico al 29/11/2019 dovrà essere fatto pari al 5%(cinque per cento). al dicembre 2020 (non specificata data esatta) il danno biologico sarà pari al 10%(dieci per cento). Infine, passando ad unificare con la più recente menomazione (in data 09/03/2022) il danno complessivo sarà del 12%(dodici per cento).” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 12%, con le decorrenze di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 12%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5