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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1852/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1852/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv.
[...] C.F._2
Tarantino Bianca, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 21.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.08.2025 i coniugi [nata a [...]_1 in data 16.02.1988 (C.F. )] e [nato a [...]F._1 Parte_2
OL (SA) in data 31.01.1983 (C.F. )], premesso di aver C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 1852/2025
contratto matrimonio in data 08.12.2012 in OL (SA), regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di OL (SA) dell'anno 2012, al n. 14
Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (23.07.2020) e Per_1
(23.07.2020), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la Per_2 separazione personale con sentenza di omologa n. 4053/2023 del 27.09.2023, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 21.10.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
20.10.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all' alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. stabilire che i figli nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
2 Proc. R.V.G. n. 1852/2025
) e nato a [...] il C.F._3 Parte_4
23.07.2020 (C.F.: ), resteranno affidati in via condivisa ad C.F._4 entrambi i genitori con collocamento presso la residenza della sig.ra , gli Parte_1 stessi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative alla vita dei bambini (quali, per esempio, istruzione, educazione, salute, sport e religione). Tutte le altre decisioni – ad eccezione di quelle riferibili all'ordinaria amministrazione, che potranno essere assunte anche in via disgiunta nei periodi in cui ciascun genitore terranno i figli presso di sé – dovranno essere assunte concordemente rispettando le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
2. a seguito dell'alienazione della casa familiare sita in Altavilla Silentina (SA) alla Via Cavour n. 71/B la sig.ra insieme ai minori, trasferirà Parte_1 temporaneamente la propria residenza in OL (SA) alla Via Carlo Rossini, 9, presso un'abitazione di proprietà della propria famiglia;
la stessa avrà l'obbligo di comunicare al sig. gli eventuali trasferimenti del nucleo familiare;
Parte_2
3. entrambi i genitori, nei periodi in cui avranno i figli presso di sé, avranno comunque l'obbligo di scambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi informazione relativa ai bambini;
di riferire le località nelle quali risiederanno con i figli nei periodi di vacanza e di garantire all'altro genitore un contatto telefonico giornaliero tanto nel periodo ordinario che nel periodo di vacanza;
4. i tempi di permanenza dei minori presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo. In mancanza di accordo il padre potrà tenere con sé i minori – tanto nel periodo invernale che estivo:
a) due fine settimana al mese dalle ore 11:00 del sabato o comunque sempre in relazione ai bisogni dei bambini senza forzarne il risveglio e comunque senza pregiudicare il diritto di visita del Sig. alla domenica pomeriggio non Parte_2 oltre le ore 17:00 prendendoli e riaccompagnandoli presso la residenza della Sig.ra
. Parte_1
b) i giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 22:00 accompagnandoli presso gli stessi luoghi e prendendoli a scuola/doposcuola in orario uscita pomeridiana così come stabilito e accompagnandoli alle attività
3 Proc. R.V.G. n. 1852/2025
sportive prescelte, provvedendo ai cambi di indumento necessari, doccia e tutto quanto sia indispensabile a non creare problemi alla serenità degli stessi in tutta autonomia a carico del padre;
c) Diritto di visita durante le festività del Santo Natale: relativamente alle festività di Natale i genitori si alterneranno in compagnia dei bambini nei giorni del 24/12 e 25/12 secondo il seguente calendario: il padre trascorrerà a partire dall'anno 2025 in compagnia dei bambini il giorno 25.12 dalle ore 11.00 del mattino sino alle ore 19.00 della sera;
mentre l'anno successivo il padre starà con i bambini la notte della vigilia del Santo Natale, potendo riaccompagnare i bambini non oltre le ore 11:00 del giorno 25.12; relativamente al Capodanno i genitori si alterneranno in compagnia dei bambini nei giorni del 31/12 e 01/01 secondo il seguente calendario: un anno il padre a partire dall'anno 2025 trascorrerà in compagnia dei figli la notte del Capodanno e precisamente dalle ore 15,00 del 31/12 sino alle ore 11,00 del 01/01. L'anno successivo il padre terrà con sé i figli il 01/01 dalle ore 11,00 del mattino sino alle ore 11,00 del 02/01; relativamente all'Epifania i bambini trascorreranno un anno in compagnia del padre dalle ore 10,00 del mattino sino alle ore 15,00, fermandosi anche per pranzo,
e l'anno successivo dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00 fermandosi per cena. Così facendo i minori potranno festeggiare e ricevere i doni da entrambi i genitori;
d) Diritto di visita durante le festività della Pasqua:
Il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis saranno regolati allo stesso modo, e cioè un anno i bambini saranno in compagnia del padre il giorno di Pasqua dalle ore 11,00 del mattino e sino alle ore 19,00, mentre l'anno successivo la figlia trascorrerà il giorno di Lunedì in Albis in compagnia del padre dalle ore 11,00 del mattino e sino alle ore 19,00;
e) Diritto di visita durante il periodo estivo:
Relativamente al periodo estivo (10 giugno – 15 settembre), il padre terrà con sé i bambini per quindici giorni, con pernotto, anche non consecutivi dalle ore 11,00 del primo giorno sino alle ore 19,00 dell'ultimo.
Parimenti anche la sig.ra terrà con sé i figli per quindici giorni, anche Parte_1
4 Proc. R.V.G. n. 1852/2025
non consecutivi, resta inteso che in questi giorni il diritto di visita del padre sarà sospeso. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare le date di cui sopra entro il 31 maggio di ogni anno;
f) nei giorni dell'onomastico e del compleanno dei bambini – in caso di mancanza di accordo per un festeggiamento congiunto, che dovrà sempre preferirsi per il benessere dei bambini senza pregiudicare comunque i diritti di entrambi i genitori
– i festeggiati consumeranno un pasto con il padre (compatibilmente con i suoi impegni scolastici e con gli impegni professionali delle parti), fermo restante il principio dell'alternanza annuale tra pranzo (dalle ore 11 alle ore 16) e cena (dalle ore 16 alle ore 20) iniziando dal pranzo anno 2026;
SUI RAPPORTI ECONOMICI
5. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante un assegno di Parte_2 mantenimento mensile pari ad € 400,00, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese in favore della sig.ra mediante bonifico bancario s. c.c. intestato alla Parte_1 percipiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. i genitori provvederanno in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie riferibili alla bambina, previo accordo tra loro e purché debitamente giustificate, da intendersi per tali:
Le Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, spese di viaggio tra
OL e la Città scelta per compiere il percorso universitario, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con il divorzio e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini - car, macchina, motorino, moto), spese relative a particolari ricorrenze (compleanni, regali e varie);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto
5 Proc. R.V.G. n. 1852/2025
necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
e per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento, le parti rimandano alle linee guida rilasciate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.2017;
7. le parti concordano che l'assegno Unico sarà percepito integralmente (al 100%) dalla sig.ra ; Parte_1
8. le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno dall'altra;
9. i coniugi economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano espressamente, ad avanzare qualsiasi tipo di pretesa economica e/o patrimoniale o diritto o azione nei confronti dell'altro;
10. spese compensate tra le parti”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
6 Proc. R.V.G. n. 1852/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a OL (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
31.01.1983 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di OL (SA) dell'anno 2012, al n. 14 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OL (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21/10/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
7
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1852/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv.
[...] C.F._2
Tarantino Bianca, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 21.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.08.2025 i coniugi [nata a [...]_1 in data 16.02.1988 (C.F. )] e [nato a [...]F._1 Parte_2
OL (SA) in data 31.01.1983 (C.F. )], premesso di aver C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 1852/2025
contratto matrimonio in data 08.12.2012 in OL (SA), regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di OL (SA) dell'anno 2012, al n. 14
Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (23.07.2020) e Per_1
(23.07.2020), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la Per_2 separazione personale con sentenza di omologa n. 4053/2023 del 27.09.2023, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 21.10.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
20.10.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all' alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. stabilire che i figli nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
2 Proc. R.V.G. n. 1852/2025
) e nato a [...] il C.F._3 Parte_4
23.07.2020 (C.F.: ), resteranno affidati in via condivisa ad C.F._4 entrambi i genitori con collocamento presso la residenza della sig.ra , gli Parte_1 stessi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative alla vita dei bambini (quali, per esempio, istruzione, educazione, salute, sport e religione). Tutte le altre decisioni – ad eccezione di quelle riferibili all'ordinaria amministrazione, che potranno essere assunte anche in via disgiunta nei periodi in cui ciascun genitore terranno i figli presso di sé – dovranno essere assunte concordemente rispettando le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
2. a seguito dell'alienazione della casa familiare sita in Altavilla Silentina (SA) alla Via Cavour n. 71/B la sig.ra insieme ai minori, trasferirà Parte_1 temporaneamente la propria residenza in OL (SA) alla Via Carlo Rossini, 9, presso un'abitazione di proprietà della propria famiglia;
la stessa avrà l'obbligo di comunicare al sig. gli eventuali trasferimenti del nucleo familiare;
Parte_2
3. entrambi i genitori, nei periodi in cui avranno i figli presso di sé, avranno comunque l'obbligo di scambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi informazione relativa ai bambini;
di riferire le località nelle quali risiederanno con i figli nei periodi di vacanza e di garantire all'altro genitore un contatto telefonico giornaliero tanto nel periodo ordinario che nel periodo di vacanza;
4. i tempi di permanenza dei minori presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo. In mancanza di accordo il padre potrà tenere con sé i minori – tanto nel periodo invernale che estivo:
a) due fine settimana al mese dalle ore 11:00 del sabato o comunque sempre in relazione ai bisogni dei bambini senza forzarne il risveglio e comunque senza pregiudicare il diritto di visita del Sig. alla domenica pomeriggio non Parte_2 oltre le ore 17:00 prendendoli e riaccompagnandoli presso la residenza della Sig.ra
. Parte_1
b) i giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 22:00 accompagnandoli presso gli stessi luoghi e prendendoli a scuola/doposcuola in orario uscita pomeridiana così come stabilito e accompagnandoli alle attività
3 Proc. R.V.G. n. 1852/2025
sportive prescelte, provvedendo ai cambi di indumento necessari, doccia e tutto quanto sia indispensabile a non creare problemi alla serenità degli stessi in tutta autonomia a carico del padre;
c) Diritto di visita durante le festività del Santo Natale: relativamente alle festività di Natale i genitori si alterneranno in compagnia dei bambini nei giorni del 24/12 e 25/12 secondo il seguente calendario: il padre trascorrerà a partire dall'anno 2025 in compagnia dei bambini il giorno 25.12 dalle ore 11.00 del mattino sino alle ore 19.00 della sera;
mentre l'anno successivo il padre starà con i bambini la notte della vigilia del Santo Natale, potendo riaccompagnare i bambini non oltre le ore 11:00 del giorno 25.12; relativamente al Capodanno i genitori si alterneranno in compagnia dei bambini nei giorni del 31/12 e 01/01 secondo il seguente calendario: un anno il padre a partire dall'anno 2025 trascorrerà in compagnia dei figli la notte del Capodanno e precisamente dalle ore 15,00 del 31/12 sino alle ore 11,00 del 01/01. L'anno successivo il padre terrà con sé i figli il 01/01 dalle ore 11,00 del mattino sino alle ore 11,00 del 02/01; relativamente all'Epifania i bambini trascorreranno un anno in compagnia del padre dalle ore 10,00 del mattino sino alle ore 15,00, fermandosi anche per pranzo,
e l'anno successivo dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00 fermandosi per cena. Così facendo i minori potranno festeggiare e ricevere i doni da entrambi i genitori;
d) Diritto di visita durante le festività della Pasqua:
Il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis saranno regolati allo stesso modo, e cioè un anno i bambini saranno in compagnia del padre il giorno di Pasqua dalle ore 11,00 del mattino e sino alle ore 19,00, mentre l'anno successivo la figlia trascorrerà il giorno di Lunedì in Albis in compagnia del padre dalle ore 11,00 del mattino e sino alle ore 19,00;
e) Diritto di visita durante il periodo estivo:
Relativamente al periodo estivo (10 giugno – 15 settembre), il padre terrà con sé i bambini per quindici giorni, con pernotto, anche non consecutivi dalle ore 11,00 del primo giorno sino alle ore 19,00 dell'ultimo.
Parimenti anche la sig.ra terrà con sé i figli per quindici giorni, anche Parte_1
4 Proc. R.V.G. n. 1852/2025
non consecutivi, resta inteso che in questi giorni il diritto di visita del padre sarà sospeso. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare le date di cui sopra entro il 31 maggio di ogni anno;
f) nei giorni dell'onomastico e del compleanno dei bambini – in caso di mancanza di accordo per un festeggiamento congiunto, che dovrà sempre preferirsi per il benessere dei bambini senza pregiudicare comunque i diritti di entrambi i genitori
– i festeggiati consumeranno un pasto con il padre (compatibilmente con i suoi impegni scolastici e con gli impegni professionali delle parti), fermo restante il principio dell'alternanza annuale tra pranzo (dalle ore 11 alle ore 16) e cena (dalle ore 16 alle ore 20) iniziando dal pranzo anno 2026;
SUI RAPPORTI ECONOMICI
5. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante un assegno di Parte_2 mantenimento mensile pari ad € 400,00, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese in favore della sig.ra mediante bonifico bancario s. c.c. intestato alla Parte_1 percipiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. i genitori provvederanno in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie riferibili alla bambina, previo accordo tra loro e purché debitamente giustificate, da intendersi per tali:
Le Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, spese di viaggio tra
OL e la Città scelta per compiere il percorso universitario, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con il divorzio e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini - car, macchina, motorino, moto), spese relative a particolari ricorrenze (compleanni, regali e varie);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto
5 Proc. R.V.G. n. 1852/2025
necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
e per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento, le parti rimandano alle linee guida rilasciate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.2017;
7. le parti concordano che l'assegno Unico sarà percepito integralmente (al 100%) dalla sig.ra ; Parte_1
8. le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno dall'altra;
9. i coniugi economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano espressamente, ad avanzare qualsiasi tipo di pretesa economica e/o patrimoniale o diritto o azione nei confronti dell'altro;
10. spese compensate tra le parti”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
6 Proc. R.V.G. n. 1852/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a OL (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
31.01.1983 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di OL (SA) dell'anno 2012, al n. 14 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OL (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21/10/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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