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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2025, n. 13219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13219 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65216/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65216 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 13/03/2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Rainer Graf e Donatella Zangerle Campostrini, presso il cui studio in Corso
Libertà n. 35 (Belluno) hanno eletto domicilio, giusta procura in atti.
ATTORI
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n.
12 è ex lege domiciliato.
INTERVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da parte attrice in data 19/05/2025 e da parte convenuta in data 04/06/2025, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con ricorso, notificato rispettivamente in data 31/08/2023 alla Repubblica Federale Tedesca e, “ai fini dell'applicazione ex art. 43,comma 6, dl 30/4/22 n. 36 convertito con l 29/6/22 n. 79, alla Repubblica
d'Italia, in persona del Presidente p.t., domiciliata presso l'avvocatura generale dello Stato” il 14/11/2023,
, e , in qualità di eredi di , hanno citato in giudizio la Parte_2 Parte_1 Parte_4 Persona_1
Repubblica Federale Tedesca, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito da proprio congiunto a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in una somma complessiva pari ad euro 109.602,48.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che , era stato chiamato alle armi il Persona_1
17/01/1943, per unirsi al 15° regg. art. div. fant. e successivamente al 24° reg. artiglieria. Il 3/04/1943 aveva preso parte alle operazioni belliche presso il fronte greco-albanese. Dopo l'armistizio di del Per_2
3/09/1943, il predetto era stato catturato e fatto prigioniero dalle truppe tedesche a Patrasso, Persona_1 in Grecia, e poi deportato e sottoposto ai lavori forzati, internato nei lager nazisti, prima in IA e poi in
Polonia. Fu internato 570 giorni, in condizioni di “sostanziale schiavitù, privo dello status di prigioniero di guerra, costretto a usuranti lavori non retribuiti, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili, fino al
31/03/1945, quando le truppe russe entrarono nel campo e lo liberarono”.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale e nel merito - dichiarare tenuta e condannare, per la causale di cui in narrativa, la
Repubblica Federale di IA, in persona del Cancelliere federale pro tempore, al risarcimento in favore degli eredi dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dal signor , danni da quantificarsi Persona_1 nella somma complessiva pari ad Euro 109.602,48- o in quella diversa, superiore o minore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
il tutto con gli interessi sul capitale rivalutato dalla data della sentenza al saldo;
pagina 2 di 17 - con vittoria delle spese ed onorari, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.»
In data 25/03/2024 è intervenuto il , in persona del Ministro p.t., ed _1 ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal _1
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con
[...]
l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine ha dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati in danno del de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Ha sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito fosse prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c.
(secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo);
- la mancanza di prova dell'esistenza di eventuali altri coeredi, circostanza che ove accertata avrebbero imposto l'integrazione del contraddittorio o comunque la riduzione della pretesa creditoria alla sola quota di spettanza degli attori.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno e ha affermato che, in sede di liquidazione del danno, dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere detratto quanto già
pagina 3 di 17 percepito a titolo indennitario/risarcitorio (con riferimento, tra gli altri, agli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) in via pregiudiziale di rito, dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo all'Amministrazione Statale italiana, e, per l'effetto, la tempestività di ogni e qualsiasi deduzione e richiesta difensiva del _1 nel presente giudizio;
b) nel merito, affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a titolo particolare nel _1 debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
c) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dall'odierna controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
e) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma
2, cod. civ.. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 31/08/2023, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la Controparte_2 contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di IA ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di IA poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13/03/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
pagina 4 di 17 Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla IA nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno
Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di IA (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto pagina 5 di 17 a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della IA per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di ON S.U. del 7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità. In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli
Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
A prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda, di cui si dirà infra, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha dedotto, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti dei cc.dd. internati militari italiani deportati in IA, in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra. Parte attrice ha infatti dedotto che, per “tutto il periodo della
pagina 6 di 17 sua prigionia il signor venne mantenuto in condizioni di sostanziale schiavitù: privo dello Persona_1 status di prigioniero di guerra (e delle relative garanzie assicurate dalla Convenzione di Ginevra), costretto
a usuranti lavori non retribuiti, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili”.
Ha aggiunto che” Tra i profili risarcibili perché fortemente lesivi della personalità e della salute psicofisica vi è in primo luogo l'aver assistito di persona all'orrore del programmato sterminio, aver assistito direttamente alla estrema sofferenza fisica e morale di centinaia di persone contemporaneamente. Aver assistito alla sopraffazione umana delle vittime ed alla morte dei sopraffatti costituisce di per sé una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore morale lancinante anche nel signor
”. Persona_1
La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n.238/2024 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca e del _1
[...]
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di IA, convenuta in giudizio, è infondata.
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al
Terzo Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di IA.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di IA o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la IA- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma pagina 7 di 17 realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022
(successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
IA, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della IA verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della IA (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione del (nel caso di specie intervenuto in giudizio) con la precisazione _1 che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal ). _1
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.
pagina 8 di 17 Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
(all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività.
Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
pagina 9 di 17
6. Prova della qualità di erede
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
Si richiama, sul punto, l'ordinanza della ON n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
Gli attori hanno agito in giudizio quali eredi di . Ad avviso del Tribunale, non risultando Persona_1 peraltro la redazione di alcun testamento, è provata la qualità di eredi ab intestato degli attori. Parte attrice ha depositato, oltre alla dichiarazione di successione (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice), certificazione anagrafica risultante dai registri di stato civile, in particolare: certificato di morte di , avvenuta il 12.08.2005 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice); Persona_1 certificato di matrimonio con avvenuto il 01.10.1966 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte); Persona_3 certificato di stato di famiglia (doc. 3 del fascicolo di parte attrice), rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del
Comune di Seren del Grappa (provincia di Belluno) da cui si evince che era coniuge di Persona_1 [...]
con la quale aveva due figli, e , nati entrambi il 29/03/1968. Pt_4 Pt_1 Pt_2
Né vi sono elementi per ritenere che abbia rinunciato, in vita, alle pretese risarcitorie azionate Persona_1 dagli eredi in questa sede (tenuto conto della imprescrittibilità del diritto come sopra esposto).
In merito all'eccezione formulata da parte convenuta, secondo cui gli attori erano onerati di provare anche di essere eredi esclusivi, in quanto in presenza di altri coeredi sarebbe necessaria l'integrazione del pagina 10 di 17 contraddittorio, è sufficiente richiamare la sentenza della Corte di ON n. 10585 del 2024, secondo cui
“i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt.
727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1 Nel merito, la domanda risarcitoria, iure hereditatis, per i danni sofferti da è fondata e va Persona_1 accolta, nei limiti di seguito esposti.
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere, in qualità di eredi, il risarcimento del danno spettante a
[...]
per le sofferenze morali e fisiche subite dallo stesso tra la data della cattura, risalente al 1943, e Per_1 quella del rimpatrio, avvenuto nel 1945; nonché per il mancato riconoscimento di una retribuzione per il lavoro prestato.
Ciò posto, non è in discussione la circostanza che il Tribunale adito sia chiamato ad accertare la sussistenza dell'illecito posto a fondamento della domanda, come “giudice”, secondo le regole del processo, tuttavia - sulla base di una rivalutazione di quanto ritenuto da questo Giudicante in una analoga fattispecie e pure in presenza di un orientamento non uniforme di questa seconda sezione del Tribunale in cause simili riguardanti gli Internati militari italiani (IMI)-, deve osservarsi quanto segue.
La cattura e l'internamento del soldato trovano riscontro probatorio nei fogli matricolari (cfr. Persona_1 docc. 5,6,7 del fascicolo parte), da cui emerge che il predetto il 1° ottobre 1943 era internato in IA e liberato il 30.10.1945 dalla prigionia dalle truppe russe e rimpatriato. Al Comando Distretto Militare di
Belluno – Commissione interrogatrice reduci dell'internamento e della prigionia (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte attrice) dichiarava quanto segue “Venni catturato dai tedeschi in data 8/10/43 a Patrasso Persona_1
(Grecia) trasportato in IA nel campo di concentramento di Brich lagher IV/C. Avviato al lavoro obbligatorio in data 1/10/43 in una fabbrica in qualità di manovale. Nel marzo del 1944 sono passato a
pagina 11 di 17 – polonia (n.d.r.) – e messo ai lavori di manovale in una fabbrica di ferramento. CP_4 CP_5
Venni liberato sullo stesso posto dalle truppe Russe. Omissis
In prigionia ho percepito solo marchi di campo”.
Il sig. è stato poi insignito della Croce di merito per internamento in IA (cfr. doc.11 del fascicolo Per_1 di parte attrice) e della medaglia d'onore prevista dalla legge n.296/2006 per i cittadini italiani militari e civili deportati o internati nei lager nazisti (cfr. doc. 12 del fascicolo di parte attrice).
Al fine di valutare la domanda risarcitoria proposta devono essere richiamate le vicende storiche che si inseriscono nel tragico contesto che ha interessato l'Italia dopo l'armistizio di (08/09/1943) con il Per_2 quale lo Stato italiano dichiarò la resa alle forze alleate. Dopo l'armistizio, dinanzi al rifiuto, da parte dei militari italiani, di combattere al fianco delle milizie tedesche (o di prestare giuramento di fedeltà alla
Repubblica di Salò) è storicamente accertato i militari italiani (circa 650 mila) furono catturati dalle truppe tedesche, disarmati e deportati.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un civile, ma un militare Persona_1 dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
E' indubbio che il rapporto tra le forze armate del Terzo Reich e quelle del Regno d'Italia avesse assunto la connotazione di un rapporto di belligeranza di fatto e pertanto assumono rilievo, ai fini che qui interessano, le convenzioni internazionali disciplinanti il trattamento dei militari prigionieri di guerra. Giova di seguito riportare le principali disposizioni di riferimento:
Secondo la Convenzione dell'Aja del 1907 , “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” (art. 5); “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra…. (art.6); “Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento. In mancanza d'intesa speciale tra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati per il nutrimento, l'alloggio e il vestiario, come le truppe del Governo che li avrà catturati (art.7).
pagina 12 di 17 La Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, imponeva di trattare i prigionieri di guerra con umanità, “ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione” (art.13); “I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore…(art.14); “La
che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad Pt_5 accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede” (art.15); “I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia
d'igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari” (art.22). La stessa Convenzione di Ginevra contiene una serie di previsioni dirette alla tutela dei diritti fondamentali della persona (dall'art. 25 all'art. 28 sono disciplinati l'alloggio, il vitto e il vestiario dei prigionieri di guerra;
dall'art. 29 all'art. 32 l'igiene e le cure mediche).
Ad avviso del Tribunale già la circostanza che il Terzo Reich definì arbitrariamente IMI (internati militari italiani;
Italienische Militärinternierte) i militari italiani catturati, quale categoria distinta dal prigioniero di guerra al fine di sottrarli a quelle che, illo tempore, erano le tutele previste dalla Convenzione dell'Aja del
1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, assume valenza probatoria riguardo al fatto che costoro vennero privati della tutela internazionale che lo status di prigioniero di guerra gli avrebbe assicurato.
Le circostanze allegate dagli attori trovano riscontro nel dossier depositato da parte attrice (che analizza le condizioni di vita degli internati militari italiani) e nella recente legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale” che all'art. 1 così dispone "
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio CP_6 dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato
pagina 13 di 17 e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata Controparte_7 ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio".
In sostanza, anche per i militari, è configurabile un crimine di guerra in presenza di violazioni gravi delle regole che disciplinano i conflitti armati e delle norme del diritto umanitario internazionale. Nel caso in oggetto parte attrice ha specificamente allegato proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione, nonché l'assoggettamento di a condizioni di sostanziale schiavitù “costretto a Persona_1 usuranti lavori non retribuiti, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili”, circostanze non specificatamente contestate dall'amministrazione costituita che si è limitata a ricordare l'onere della controparte di provare il danno. Si tratta di clausola di mero stile, priva di una chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi della domanda azionata, che non può essere intesa come contestazione idonea ad escludere gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
“il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art.
115 c.p.c." (cfr. Cass. n. 9439/2022). Ancora è stato affermato che "in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.." (cfr. Cass. n. 17889/2020).
Riguardo alla posizione della Repubblica federale tedesca, che ha scelto la contumacia, non ignora il
Tribunale che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (cfr., tra tante, Cass. n. 24485/2014). Tuttavia, a fronte degli elementi anche presuntivi acquisiti - rappresentati dalla pacifica sottrazione dei deportati a qualsivoglia garanzia convenzionale, in violazione delle norme di diritto internazionale (e alla loro sottoposizione ad un regime giuridico legato al totale arbitrio dei tedeschi), dal riconoscimento da parte del legislatore nazionale della condizione degli IMI come soggetti che “subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto”, nonché dalla circostanza da intendersi ormai storicamente acquisita (e quindi equiparabile al fatto notorio) che le condizioni giuridiche e pagina 14 di 17 reali degli internati fossero disumane e comunque tali da violare gravemente le previsioni delle convenzioni sul trattamento dei prigionieri (tanto da indurre gli storici ad individuarli con l'appellativo di "schiavi militari") - devono ritenersi provati i fatti allegati da parte attrice e tali da costituire un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero, la parte convenuta contumace, non costituendosi, non ha allegato elementi idonei a provare che, durante il periodo di internamento, fosse stato riservato al de cuis degli odierni attori un trattamento conforme alle convenzioni internazionali (circostanza questa nemmeno ipotizzata dalla parte costituita), diverso da quello notoriamente riservato alle migliaia di militari internati in IA. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità “una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata, essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale "iuris tantum", quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria, la cui omissione impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c” (cfr. Cass. n.4241/2016).
7.2. Danno non patrimoniale iure hereditatis
Deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte ON (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa, lesivi della personalità e della salute psicofisica, per aver “assistito di persona all'orrore del programmato sterminio […] alla sopraffazione umana e alla morte dei sopraffatti”.
Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella della liberazione. Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso pagina 15 di 17 concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma, al valore attuale (tabelle del 2025) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro 130,25 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità.
Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione del de cuius, ovvero di 570 giorni deve essere liquidato, l'importo di euro 74.242,50.
Deve aggiungersi che gli attori hanno agito quali eredi di , senza indicare la presenza o meno di Persona_1 altri eredi. Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spetta a tutti gli eventuali eredi di nei limiti delle rispettive quote ereditarie (e agli attori nei limiti delle Persona_4 proprie quote).
Sull'importo, come sopra liquidato all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della ON civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso
Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025,
n.r.g. 38727/2022).
7.3. Danno patrimoniale iure hereditatis
Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte del de cuius, non può essere riconosciuto, non apparendo configurabile rispetto alla omessa retribuzione nemmeno in astratto un crimine iuris gentium che solo giustifica la giurisdizione di questo Tribunale nazionale adito. Ciò che rientra nei crimini contro l'umanità non è l'omessa retribuzione per il lavoro svolto, ma la sottoposizione a un lavoro forzato in un contesto di violazione costante dei diritti fondamentali della persona, con sostanziale sottrazione alle garanzie convenzionali previste per i prigionieri di guerra. La
pagina 16 di 17 mancata retribuzione è pertanto una condotta illecita che non può che ritenersi assorbita dalle ben più gravi condotte allegate da parte attrice per le quali si è provveduto a liquidare gli importi di cui sopra.
8. Compensatio lucri cum damno
Rispetto alla eccezione di compensatio lucri cum damno, la documentazione prodotta da parte convenuta non consente di procedere all'eventuale detrazione degli importi eventualmente percepiti a ristoro degli stessi fatti illeciti oggetto dell'accertamento compiuto con la presente sentenza.
Giova tuttavia ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3 ).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, tenuto conto del valore della domanda
(scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000) e dell'attività svolta (in considerazione della serialità della controversia e della limitata attività istruttoria di parte attrice).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore degli attori l'importo di euro 74.242,50, nei limiti della rispettiva propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (quali eredi di ); Persona_1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
-rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore delle parti attrici, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 27.09.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 17 di 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65216 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 13/03/2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Rainer Graf e Donatella Zangerle Campostrini, presso il cui studio in Corso
Libertà n. 35 (Belluno) hanno eletto domicilio, giusta procura in atti.
ATTORI
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n.
12 è ex lege domiciliato.
INTERVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da parte attrice in data 19/05/2025 e da parte convenuta in data 04/06/2025, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con ricorso, notificato rispettivamente in data 31/08/2023 alla Repubblica Federale Tedesca e, “ai fini dell'applicazione ex art. 43,comma 6, dl 30/4/22 n. 36 convertito con l 29/6/22 n. 79, alla Repubblica
d'Italia, in persona del Presidente p.t., domiciliata presso l'avvocatura generale dello Stato” il 14/11/2023,
, e , in qualità di eredi di , hanno citato in giudizio la Parte_2 Parte_1 Parte_4 Persona_1
Repubblica Federale Tedesca, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito da proprio congiunto a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in una somma complessiva pari ad euro 109.602,48.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che , era stato chiamato alle armi il Persona_1
17/01/1943, per unirsi al 15° regg. art. div. fant. e successivamente al 24° reg. artiglieria. Il 3/04/1943 aveva preso parte alle operazioni belliche presso il fronte greco-albanese. Dopo l'armistizio di del Per_2
3/09/1943, il predetto era stato catturato e fatto prigioniero dalle truppe tedesche a Patrasso, Persona_1 in Grecia, e poi deportato e sottoposto ai lavori forzati, internato nei lager nazisti, prima in IA e poi in
Polonia. Fu internato 570 giorni, in condizioni di “sostanziale schiavitù, privo dello status di prigioniero di guerra, costretto a usuranti lavori non retribuiti, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili, fino al
31/03/1945, quando le truppe russe entrarono nel campo e lo liberarono”.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale e nel merito - dichiarare tenuta e condannare, per la causale di cui in narrativa, la
Repubblica Federale di IA, in persona del Cancelliere federale pro tempore, al risarcimento in favore degli eredi dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dal signor , danni da quantificarsi Persona_1 nella somma complessiva pari ad Euro 109.602,48- o in quella diversa, superiore o minore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
il tutto con gli interessi sul capitale rivalutato dalla data della sentenza al saldo;
pagina 2 di 17 - con vittoria delle spese ed onorari, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.»
In data 25/03/2024 è intervenuto il , in persona del Ministro p.t., ed _1 ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal _1
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con
[...]
l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine ha dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati in danno del de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Ha sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito fosse prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c.
(secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo);
- la mancanza di prova dell'esistenza di eventuali altri coeredi, circostanza che ove accertata avrebbero imposto l'integrazione del contraddittorio o comunque la riduzione della pretesa creditoria alla sola quota di spettanza degli attori.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno e ha affermato che, in sede di liquidazione del danno, dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere detratto quanto già
pagina 3 di 17 percepito a titolo indennitario/risarcitorio (con riferimento, tra gli altri, agli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) in via pregiudiziale di rito, dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo all'Amministrazione Statale italiana, e, per l'effetto, la tempestività di ogni e qualsiasi deduzione e richiesta difensiva del _1 nel presente giudizio;
b) nel merito, affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a titolo particolare nel _1 debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
c) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dall'odierna controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
e) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma
2, cod. civ.. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 31/08/2023, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la Controparte_2 contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di IA ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di IA poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13/03/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
pagina 4 di 17 Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla IA nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno
Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di IA (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto pagina 5 di 17 a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della IA per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di ON S.U. del 7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità. In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli
Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
A prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda, di cui si dirà infra, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha dedotto, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti dei cc.dd. internati militari italiani deportati in IA, in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra. Parte attrice ha infatti dedotto che, per “tutto il periodo della
pagina 6 di 17 sua prigionia il signor venne mantenuto in condizioni di sostanziale schiavitù: privo dello Persona_1 status di prigioniero di guerra (e delle relative garanzie assicurate dalla Convenzione di Ginevra), costretto
a usuranti lavori non retribuiti, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili”.
Ha aggiunto che” Tra i profili risarcibili perché fortemente lesivi della personalità e della salute psicofisica vi è in primo luogo l'aver assistito di persona all'orrore del programmato sterminio, aver assistito direttamente alla estrema sofferenza fisica e morale di centinaia di persone contemporaneamente. Aver assistito alla sopraffazione umana delle vittime ed alla morte dei sopraffatti costituisce di per sé una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore morale lancinante anche nel signor
”. Persona_1
La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n.238/2024 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca e del _1
[...]
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di IA, convenuta in giudizio, è infondata.
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al
Terzo Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di IA.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di IA o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la IA- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma pagina 7 di 17 realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022
(successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
IA, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della IA verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della IA (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione del (nel caso di specie intervenuto in giudizio) con la precisazione _1 che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal ). _1
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.
pagina 8 di 17 Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
(all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività.
Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
pagina 9 di 17
6. Prova della qualità di erede
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
Si richiama, sul punto, l'ordinanza della ON n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
Gli attori hanno agito in giudizio quali eredi di . Ad avviso del Tribunale, non risultando Persona_1 peraltro la redazione di alcun testamento, è provata la qualità di eredi ab intestato degli attori. Parte attrice ha depositato, oltre alla dichiarazione di successione (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice), certificazione anagrafica risultante dai registri di stato civile, in particolare: certificato di morte di , avvenuta il 12.08.2005 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice); Persona_1 certificato di matrimonio con avvenuto il 01.10.1966 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte); Persona_3 certificato di stato di famiglia (doc. 3 del fascicolo di parte attrice), rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del
Comune di Seren del Grappa (provincia di Belluno) da cui si evince che era coniuge di Persona_1 [...]
con la quale aveva due figli, e , nati entrambi il 29/03/1968. Pt_4 Pt_1 Pt_2
Né vi sono elementi per ritenere che abbia rinunciato, in vita, alle pretese risarcitorie azionate Persona_1 dagli eredi in questa sede (tenuto conto della imprescrittibilità del diritto come sopra esposto).
In merito all'eccezione formulata da parte convenuta, secondo cui gli attori erano onerati di provare anche di essere eredi esclusivi, in quanto in presenza di altri coeredi sarebbe necessaria l'integrazione del pagina 10 di 17 contraddittorio, è sufficiente richiamare la sentenza della Corte di ON n. 10585 del 2024, secondo cui
“i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt.
727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1 Nel merito, la domanda risarcitoria, iure hereditatis, per i danni sofferti da è fondata e va Persona_1 accolta, nei limiti di seguito esposti.
Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere, in qualità di eredi, il risarcimento del danno spettante a
[...]
per le sofferenze morali e fisiche subite dallo stesso tra la data della cattura, risalente al 1943, e Per_1 quella del rimpatrio, avvenuto nel 1945; nonché per il mancato riconoscimento di una retribuzione per il lavoro prestato.
Ciò posto, non è in discussione la circostanza che il Tribunale adito sia chiamato ad accertare la sussistenza dell'illecito posto a fondamento della domanda, come “giudice”, secondo le regole del processo, tuttavia - sulla base di una rivalutazione di quanto ritenuto da questo Giudicante in una analoga fattispecie e pure in presenza di un orientamento non uniforme di questa seconda sezione del Tribunale in cause simili riguardanti gli Internati militari italiani (IMI)-, deve osservarsi quanto segue.
La cattura e l'internamento del soldato trovano riscontro probatorio nei fogli matricolari (cfr. Persona_1 docc. 5,6,7 del fascicolo parte), da cui emerge che il predetto il 1° ottobre 1943 era internato in IA e liberato il 30.10.1945 dalla prigionia dalle truppe russe e rimpatriato. Al Comando Distretto Militare di
Belluno – Commissione interrogatrice reduci dell'internamento e della prigionia (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte attrice) dichiarava quanto segue “Venni catturato dai tedeschi in data 8/10/43 a Patrasso Persona_1
(Grecia) trasportato in IA nel campo di concentramento di Brich lagher IV/C. Avviato al lavoro obbligatorio in data 1/10/43 in una fabbrica in qualità di manovale. Nel marzo del 1944 sono passato a
pagina 11 di 17 – polonia (n.d.r.) – e messo ai lavori di manovale in una fabbrica di ferramento. CP_4 CP_5
Venni liberato sullo stesso posto dalle truppe Russe. Omissis
In prigionia ho percepito solo marchi di campo”.
Il sig. è stato poi insignito della Croce di merito per internamento in IA (cfr. doc.11 del fascicolo Per_1 di parte attrice) e della medaglia d'onore prevista dalla legge n.296/2006 per i cittadini italiani militari e civili deportati o internati nei lager nazisti (cfr. doc. 12 del fascicolo di parte attrice).
Al fine di valutare la domanda risarcitoria proposta devono essere richiamate le vicende storiche che si inseriscono nel tragico contesto che ha interessato l'Italia dopo l'armistizio di (08/09/1943) con il Per_2 quale lo Stato italiano dichiarò la resa alle forze alleate. Dopo l'armistizio, dinanzi al rifiuto, da parte dei militari italiani, di combattere al fianco delle milizie tedesche (o di prestare giuramento di fedeltà alla
Repubblica di Salò) è storicamente accertato i militari italiani (circa 650 mila) furono catturati dalle truppe tedesche, disarmati e deportati.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un civile, ma un militare Persona_1 dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
E' indubbio che il rapporto tra le forze armate del Terzo Reich e quelle del Regno d'Italia avesse assunto la connotazione di un rapporto di belligeranza di fatto e pertanto assumono rilievo, ai fini che qui interessano, le convenzioni internazionali disciplinanti il trattamento dei militari prigionieri di guerra. Giova di seguito riportare le principali disposizioni di riferimento:
Secondo la Convenzione dell'Aja del 1907 , “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” (art. 5); “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra…. (art.6); “Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento. In mancanza d'intesa speciale tra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati per il nutrimento, l'alloggio e il vestiario, come le truppe del Governo che li avrà catturati (art.7).
pagina 12 di 17 La Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, imponeva di trattare i prigionieri di guerra con umanità, “ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione” (art.13); “I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore…(art.14); “La
che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad Pt_5 accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede” (art.15); “I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia
d'igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari” (art.22). La stessa Convenzione di Ginevra contiene una serie di previsioni dirette alla tutela dei diritti fondamentali della persona (dall'art. 25 all'art. 28 sono disciplinati l'alloggio, il vitto e il vestiario dei prigionieri di guerra;
dall'art. 29 all'art. 32 l'igiene e le cure mediche).
Ad avviso del Tribunale già la circostanza che il Terzo Reich definì arbitrariamente IMI (internati militari italiani;
Italienische Militärinternierte) i militari italiani catturati, quale categoria distinta dal prigioniero di guerra al fine di sottrarli a quelle che, illo tempore, erano le tutele previste dalla Convenzione dell'Aja del
1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, assume valenza probatoria riguardo al fatto che costoro vennero privati della tutela internazionale che lo status di prigioniero di guerra gli avrebbe assicurato.
Le circostanze allegate dagli attori trovano riscontro nel dossier depositato da parte attrice (che analizza le condizioni di vita degli internati militari italiani) e nella recente legge 3 gennaio 2025, n. 6, di “Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale” che all'art. 1 così dispone "
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio CP_6 dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato
pagina 13 di 17 e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata Controparte_7 ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio".
In sostanza, anche per i militari, è configurabile un crimine di guerra in presenza di violazioni gravi delle regole che disciplinano i conflitti armati e delle norme del diritto umanitario internazionale. Nel caso in oggetto parte attrice ha specificamente allegato proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione, nonché l'assoggettamento di a condizioni di sostanziale schiavitù “costretto a Persona_1 usuranti lavori non retribuiti, denutrito e in condizioni igieniche inaccettabili”, circostanze non specificatamente contestate dall'amministrazione costituita che si è limitata a ricordare l'onere della controparte di provare il danno. Si tratta di clausola di mero stile, priva di una chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi della domanda azionata, che non può essere intesa come contestazione idonea ad escludere gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
“il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art.
115 c.p.c." (cfr. Cass. n. 9439/2022). Ancora è stato affermato che "in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.." (cfr. Cass. n. 17889/2020).
Riguardo alla posizione della Repubblica federale tedesca, che ha scelto la contumacia, non ignora il
Tribunale che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (cfr., tra tante, Cass. n. 24485/2014). Tuttavia, a fronte degli elementi anche presuntivi acquisiti - rappresentati dalla pacifica sottrazione dei deportati a qualsivoglia garanzia convenzionale, in violazione delle norme di diritto internazionale (e alla loro sottoposizione ad un regime giuridico legato al totale arbitrio dei tedeschi), dal riconoscimento da parte del legislatore nazionale della condizione degli IMI come soggetti che “subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto”, nonché dalla circostanza da intendersi ormai storicamente acquisita (e quindi equiparabile al fatto notorio) che le condizioni giuridiche e pagina 14 di 17 reali degli internati fossero disumane e comunque tali da violare gravemente le previsioni delle convenzioni sul trattamento dei prigionieri (tanto da indurre gli storici ad individuarli con l'appellativo di "schiavi militari") - devono ritenersi provati i fatti allegati da parte attrice e tali da costituire un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero, la parte convenuta contumace, non costituendosi, non ha allegato elementi idonei a provare che, durante il periodo di internamento, fosse stato riservato al de cuis degli odierni attori un trattamento conforme alle convenzioni internazionali (circostanza questa nemmeno ipotizzata dalla parte costituita), diverso da quello notoriamente riservato alle migliaia di militari internati in IA. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità “una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata, essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale "iuris tantum", quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria, la cui omissione impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c” (cfr. Cass. n.4241/2016).
7.2. Danno non patrimoniale iure hereditatis
Deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.
Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte ON (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa, lesivi della personalità e della salute psicofisica, per aver “assistito di persona all'orrore del programmato sterminio […] alla sopraffazione umana e alla morte dei sopraffatti”.
Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella della liberazione. Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso pagina 15 di 17 concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma, al valore attuale (tabelle del 2025) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro 130,25 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità.
Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione del de cuius, ovvero di 570 giorni deve essere liquidato, l'importo di euro 74.242,50.
Deve aggiungersi che gli attori hanno agito quali eredi di , senza indicare la presenza o meno di Persona_1 altri eredi. Nella specie quindi l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spetta a tutti gli eventuali eredi di nei limiti delle rispettive quote ereditarie (e agli attori nei limiti delle Persona_4 proprie quote).
Sull'importo, come sopra liquidato all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della ON civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso
Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025,
n.r.g. 38727/2022).
7.3. Danno patrimoniale iure hereditatis
Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte del de cuius, non può essere riconosciuto, non apparendo configurabile rispetto alla omessa retribuzione nemmeno in astratto un crimine iuris gentium che solo giustifica la giurisdizione di questo Tribunale nazionale adito. Ciò che rientra nei crimini contro l'umanità non è l'omessa retribuzione per il lavoro svolto, ma la sottoposizione a un lavoro forzato in un contesto di violazione costante dei diritti fondamentali della persona, con sostanziale sottrazione alle garanzie convenzionali previste per i prigionieri di guerra. La
pagina 16 di 17 mancata retribuzione è pertanto una condotta illecita che non può che ritenersi assorbita dalle ben più gravi condotte allegate da parte attrice per le quali si è provveduto a liquidare gli importi di cui sopra.
8. Compensatio lucri cum damno
Rispetto alla eccezione di compensatio lucri cum damno, la documentazione prodotta da parte convenuta non consente di procedere all'eventuale detrazione degli importi eventualmente percepiti a ristoro degli stessi fatti illeciti oggetto dell'accertamento compiuto con la presente sentenza.
Giova tuttavia ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3 ).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, tenuto conto del valore della domanda
(scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000) e dell'attività svolta (in considerazione della serialità della controversia e della limitata attività istruttoria di parte attrice).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore degli attori l'importo di euro 74.242,50, nei limiti della rispettiva propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (quali eredi di ); Persona_1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
-rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore delle parti attrici, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 27.09.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
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