Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 27023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, dato atto che alcuna richiesta di collegamento via teams è pervenuta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 27/05/1993, codice fiscale Parte_1
, residente in [...], 300, Blumenau/SC, Brasile, CAP C.F._1
89012-512;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 15/10/1980, codice fiscale Controparte_1
residente in [...], 80, Timbó/SC, Brasile, CAP 89120- C.F._2
000;
,nata in [...]/SC, Brasile, in data 18/06/1980, codice fiscale Controparte_2
residente in [...]20 de agosto, 35, SÉ IT/SC, Brasile, CAP C.F._3
89145-000;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 18/03/1964, codice fiscale CP_3
, residente in [...], 300, Blumenau/SC, Brasile, CAP C.F._4
89012-512;
, nata in [...]/SC, Brasile, in data 28/10/1997, codice fiscale Controparte_4
, residente na Rua Floriano Peixoto, 790, Blumenau/SC, Brasile, CAP C.F._5
89010-506;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 23/11/1993, codice fiscale Controparte_5
, residente in [...], 370, Ibirama/SC, Brasile, C.F._6
CAP 89140-000;
, residente in [...], 295, Ibirama/SC, Brasile, CAP C.F._7
89140-000;
, minorenne, nato in [...]/SC, Brasile, in data 24/01/2019, Parte_2
codice fiscale , rappresentato dal padre , C.F._8 Controparte_6
precedentemente qualificato, e dalla madre brasiliana, nata in [...]/SC, Persona_1
Brasile, in data 01/08/1988, codice fiscale , tutti residenti in [...]C.F._9
Conrad Koepsel, 295, Ibirama/SC, Brasile, CAP 89140-000;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 07/04/1986, codice Controparte_7
fiscale , residente in [...], 373, Joinville/SC, Brasile, CAP C.F._10
89227-160;
minorenne, nato in [...]/SC, Brasile, in data Parte_3
05/07/2019, codice fiscale , rappresentato dal padre C.F._11 Controparte_7
precedentemente qualificato, e dalla madre ,
[...] Persona_2
brasiliana, nata in [...]/SC, Brasile, in data 13/03/1992, codice fiscale
, tutti residenti in [...], 373, Joinville/SC, Brasile, CAP C.F._12
89227-160;
, minorenne, nato in [...]/SC, Brasile, in data 02/12/2023, Persona_3
em Joinville SC, codice fiscale , residente in [...], 373, C.F._13
Joinville/SC, Brasile, CAP 89227-160, rappresentato dal padre e Controparte_7
dalla madre , entrambi precedentementi qualificati;
Persona_2
, nata in [...]/SC, Brasile, in data 13/02/1960, Controparte_8
codice fiscale , residente in [...], 509, Joinville/ C.F._14
SC, Brasile, CAP 89239-000;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 01/06/2006, codice fiscale Controparte_9
, residente in [...], 2100, Timbó/SC, Brasile, CAP 89120- C.F._15
000 e;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 18/02/2000, codice fiscale Parte_4
residente in [...], 451, Ibirama/SC, Brasile, CAP C.F._16
89140-000 rappresentati e difesi dall'avv. BONATO GIOVANNI , come in atti;
-ricorrenti- CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_10
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_10
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza (o o ), Persona_4 Persona_5 Persona_6 cittadino italiano, nato a [...], (provincia di Belluno) in data 13/05/1866 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.). Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_10
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e data indicati (cfr. certificato di nascita/battesimo doc.3 ). Pur non essendovi la prova che l'avo era in Italia al momento dell'annessione del comune di nascita al Regno d'Italia, è provata la nascita del figlio
[...]
(o o ), nato in data [...], nella Parte_5 Parte_5 Parte_6
città di Blumenau (Brasile) (cfr. doc. 6). In tale caso la continuità della linea di discendenza è garantita dalla legge n. 23 del 1901, art. 36 ( “La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto
e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del
Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno)”.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “- i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di (o o Persona_4 Persona_5
), cittadino italiano, nato a [...], (provincia di Belluno) in data Persona_6
13/05/1866 (v. all. 03). (…)
- (o o ) ha contratto matrimonio Persona_4 Persona_5 Persona_6
con (o o nella città di Blumenau (Brasile), in data Per_7 Per_8 Per_9
28/11/1889 (v. all. 05). - dall'unione coniugale tra (o o ) Persona_4 Persona_5 Persona_6
e (o o o ), è nato: Per_7 Per_8 Per_9 Parte_7
● (o o ), nato in [...]_5 Parte_5 Parte_6
26/01/1891, nella città di Blumenau (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con
[...]
in data 03/02/1916, nella città di Rodeio, Brasile (v. all. 06 e 07) CP_11
- dall'unione coniugale tra (o o Parte_5 Parte_5 Pt_6
) e (o ), è nato:
[...] Controparte_11 Parte_8
● , nato in data [...], nella città di SÉ IT (Brasile), dove ha Parte_9
contratto matrimonio con , in data 10/01/1953 (v. all. 08 e 09). Successivamente Persona_10
al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome . Persona_10 Persona_11
- dall'unione coniugale tra e , è nato: Parte_9 Persona_11
, nato in data [...], nella città di Ibirama, Brasile, il quale ha Persona_12
contratto matrimonio con in data 19/04/1980, nella città di SÉ IT (v. all. Per_13
10 e 11). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Per_13 [...]
Per_14
- dall'unione coniugale tra e , sono nati: Persona_12 Persona_14
● , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Ibirama, Brasile, il Controparte_1
quale ha contratto matrimonio con in data 15/10/2010, nella città di Persona_15
Timbó, Brasile (v. all. 12 e 13).
● , nato in data [...], nella città di Timbó, Brasile (v. all. 14). Persona_16
- dall'unione tra e è nato: Persona_16 Persona_17
● , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Timbó, Brasile (v. Controparte_9
all. 15).
- dall'unione coniugale tra e , è nato: Parte_9 Persona_11
, il ricorrente, nato in data [...], nella città di Ibirama, Brasile, il quale Persona_18
ha contratto matrimonio con in data 06/12/1986, nella città di Controparte_12
Gaspar, Brasile (v. all. 16 e 17). Successivamente al matrimonio, Controparte_12
passerà a chiamarsi con il nome . Parte_10
- dall'unione coniugale tra e , sono nati: CP_3 Parte_10
● , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Blumenau, Parte_1
Brasile (v. all. 18). ● , la ricorrente, nata in data [...], nella città di Blumenau, Brasile Controparte_4
(v. all.19).
- dall'unione coniugale tra (o o ) Persona_4 Persona_5 Persona_6
e (o o o ), è nato: Per_7 Per_8 Per_9 Parte_7
● (o ), nato in data [...], nella città di Indaial, Brasile, CP_13 CP_14
il quale ha contratto matrimonio con in data 23/12/1931, nella città di Persona_19
Ibirama, Brasile (v. all. 20 e 21). Successivamente al matrimonio, passerà Persona_19
a chiamarsi con il nome (o ). Controparte_15 Persona_20
- dall'unione tra (o ) e ( CP_13 CP_14 Persona_19 CP_15
o ), è nato:
[...] Persona_20
● , nato in data [...], nella città di Ibirama, Brasile, il quale ha contratto Parte_11
matrimonio con , in data 31/05/1958, nella città di SÉ IT, Brasile (v. CP_16
all. 22 e 23). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome CP_16
. Persona_21
- dall'unione coniugale tra e , sono nati: Parte_11 Persona_21
● , la ricorrente, nata in data [...], nella città di SÉ IT, Brasile, Controparte_8
la quale ha contratto matrimonio con , in data 27/06/1981, nella città di Persona_22
Joinville, Brasile (v. all. 24 e 25). Successivamente al matrimonio, passerà a Controparte_8
chiamarsi con il nome . Controparte_8
● , nato in data [...], nella città di Ibirama, Brasile, dove ha contratto Parte_12
matrimonio con , in data 29/09/1984 (v. all. 26 e 27). Successivamente al Persona_23
matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome da . Persona_23 Per_23 Parte_13
- dall'unione coniugale tra e da , è nato: Parte_12 Per_23 Parte_13
● , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Ibirama, Brasile (v. Controparte_5
all. 28).
- dall'unione coniugale tra e , è nato: Parte_11 Persona_21
● , nato in data [...], nella città SÉ IT, Brasile, il quale ha Controparte_7
contratto matrimonio con , in data 16/11/1985, nella città di Joinville, Controparte_17
Brasile (v. all. 29 e 30). Successivamente al matrimonio, passerà a Controparte_17
chiamarsi con il nome da . Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella CP_17 CP_18
città di Joinville (Brasile), in data 01/12/2009, tornerà a chiamarsi CP_17 Parte_14
con il nome da . CP_17 CP_17 ha contratto nuovo matrimonio con in data 25/11/2011, nella Controparte_7 Persona_24
città di Joinville, Brasile (v. all. 31). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_24
chiamarsi con il nome . Persona_25
- dall'unione coniugale tra e , è nato: Controparte_7 Controparte_19
● il ricorrente, nato in data [...], nella città di Joinville, Controparte_7
Brasile, dove ha contratto matrimonio con in data 12/03/2013. Persona_2
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_2
. Persona_2
- dall'unione coniugale tra e , sono Controparte_7 Persona_2
nati:
● , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Joinville, Persona_26
Brasile (v. all. 34).
● , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Joinville, Brasile Persona_3
(v. all. 35).
- dall'unione coniugale tra e , è nata: Parte_11 Persona_21
● , la ricorrente, nata in data [...], nella città di Ibirama, Brasile, il Controparte_2
quale ha contratto matrimonio con Cilmar Molina, in data 24/06/2012, nella città di SÉ
IT, Brasile (v. all. 36 e 37). Successivamente al matrimonio, passerà a Controparte_2
chiamarsi con il nome . Controparte_2
- dall'unione coniugale tra (o ) e CP_13 CP_14 Persona_19
( o ), è nato: Controparte_15 Persona_20
● , nato in data [...], nella città di SÉ IT, Brasile, dove ha Parte_15
contratto matrimonio con , in data 13/05/1967 (v. all. 38 e 39). Persona_27
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_2 Pt_16
. Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Ibirama (Brasile), in data
[...]
21/10/2013, continuerà a chiamarsi con il nome da sposata. Parte_16
- dall'unione coniugale tra e , è nata: Parte_15 Parte_16
, nata in data [...], nella città di Ibirama, Brasile, la quale ha Persona_28
contratto matrimonio con , in data 25/06/1988, nella città di Presidente Getúlio, Persona_29
Brasile (v. all. 40 e 41) Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_28
chiamarsi con il nome . Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella Controparte_20 città di in data 22/05/2012, tornerà a Persona_30 Controparte_20
chiamarsi con il nome . Persona_28
- dall'unione coniugale tra e , è nato: Controparte_20 Persona_29
● , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Ibirama, Brasile (v. all. 42). Parte_4
- dall'unione coniugale tra e , è nato: Parte_15 Parte_16
● , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Rio do Sul, Brasile, Controparte_6
il quale ha contratto matrimonio con in data 28/09/2017, nella città di Persona_1
Ibirama, Brasile (v. all. 43 e 44).
- dall'unione coniugale tra e è nato: Controparte_6 Persona_1
● , il ricorrente, nato in data [...], nella città di Rio do Sul, Parte_2
Brasile (v. all. 45). “
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 3, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32,
34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45).
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di figlie femmine discendenti dall'avo italiano con cittadini brasiliani, che tuttavia non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'avo cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 27023/2024 , promossa da
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 27/05/1993, codice fiscale Parte_1
, residente in [...], 300, Blumenau/SC, Brasile, CAP C.F._1
89012-512;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 15/10/1980, codice fiscale Controparte_1
residente in [...], 80, Timbó/SC, Brasile, CAP 89120- C.F._2
000; ,nata in [...]/SC, Brasile, in data 18/06/1980, codice fiscale Controparte_2
residente in [...]20 de agosto, 35, SÉ IT/SC, Brasile, CAP C.F._3
89145-000;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 18/03/1964, codice fiscale CP_3
, residente in [...], 300, Blumenau/SC, Brasile, CAP C.F._4
89012-512;
, nata in [...]/SC, Brasile, in data 28/10/1997, codice fiscale Controparte_4
, residente na Rua Floriano Peixoto, 790, Blumenau/SC, Brasile, CAP C.F._5
89010-506;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 23/11/1993, codice fiscale Controparte_5
, residente in [...], 370, Ibirama/SC, Brasile, C.F._6
CAP 89140-000;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 29/04/1980, codice fiscale Controparte_6
, residente in [...], 295, Ibirama/SC, Brasile, CAP C.F._7
89140-000;
, minorenne, nato in [...]/SC, Brasile, in data 24/01/2019, Parte_2
codice fiscale , rappresentato dal padre , C.F._8 Controparte_6
precedentemente qualificato, e dalla madre brasiliana, nata in [...]/SC, Persona_1
Brasile, in data 01/08/1988, codice fiscale , tutti residenti in [...]C.F._9
Conrad Koepsel, 295, Ibirama/SC, Brasile, CAP 89140-000;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 07/04/1986, codice Controparte_7
fiscale , residente in [...], 373, Joinville/SC, Brasile, CAP C.F._10
89227-160;
minorenne, nato in [...]/SC, Brasile, in data Parte_3
05/07/2019, codice fiscale , rappresentato dal padre C.F._11 Controparte_7
precedentemente qualificato, e dalla madre ,
[...] Persona_2
brasiliana, nata in [...]/SC, Brasile, in data 13/03/1992, codice fiscale
, tutti residenti in [...], 373, Joinville/SC, Brasile, CAP C.F._12
89227-160;
, minorenne, nato in [...]/SC, Brasile, in data 02/12/2023, Persona_3
em Joinville SC, codice fiscale , residente in [...], 373, C.F._13 Joinville/SC, Brasile, CAP 89227-160, rappresentato dal padre e Controparte_7
dalla madre , entrambi precedentementi qualificati;
Persona_2
, nata in [...]/SC, Brasile, in data 13/02/1960, Controparte_8
codice fiscale , residente in [...], 509, Joinville/ C.F._14
SC, Brasile, CAP 89239-000;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 01/06/2006, codice fiscale Controparte_9
, residente in [...], 2100, Timbó/SC, Brasile, CAP 89120- C.F._15
000 e;
, nato in [...]/SC, Brasile, in data 18/02/2000, codice fiscale Parte_4
residente in [...], 451, Ibirama/SC, Brasile, CAP C.F._16
89140-000 contro , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_10
pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_10
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 12/05/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo