Decreto presidenziale 5 ottobre 2023
Sentenza breve 20 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 20/10/2023, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 02400/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01876/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2023, proposto da
EO Losa, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Carleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Istituto di istruzione superiore Giovanni Falcone di Gallarate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
del giudizio di non ammissione alla classe successiva, datato 30 agosto 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Istituto di istruzione superiore Giovanni Falcone di Gallarate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, frequentante la quarta classe della scuola secondaria di secondo grado presso l'istituto "Giovanni Falcone" di Gallarate, nell'indirizzo "grafica e comunicazione", ha impugnato – formulando, altresì, domanda cautelare – il provvedimento con cui la scuola, dopo aver sospeso il giudizio per la presenza di un'insufficienza in matematica, ha statuito la non ammissione dello studente alla classe superiore per mancato superamento delle prove di recupero estive, nelle quali egli ha riportato il voto 3/10.
2. Si è costituito l'intimato Ministero, producendo documentazione e deducendo l'infondatezza delle doglianze.
3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 19 ottobre 2023, tenutasi per la trattazione della domanda cautelare, e viene definita con sentenza in forma semplificata, come da avviso reso in udienza, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 60 cod. proc. amm.
4. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta l'illegittimità della prova scritta di recupero per violazione della circolare scolastica n. 206/2023 e per eccesso di potere, sub specie contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto:
- la circolare prevedeva che le prove scritte di recupero avrebbero dovuto tenersi dalle ore 8:00 alle ore 10:00, mentre l'istituto ha assegnato alla prova scritta di matematica una durata massima di appena 75 minuti;
- nella prova scritta erano presenti esercizi di calcolo di derivate speciali, che tuttavia erano state spiegate dall'insegnante solo nelle ultime settimane di scuola e che non erano state oggetto di verifica in classe.
Il motivo è infondato.
Come condivisibilmente dedotto dal Ministero, la prima parte della censura è il frutto di un'erronea lettura della circolare ministeriale n. 206/2023, recante il calendario delle prove di recupero per l'anno 2023, la quale riporta – tra l'altro, sotto forma di mero esempio – la fascia oraria di effettuazione delle prove scritte e non anche la loro durata massima, la cui determinazione rimane di appannaggio dell'istituto scolastico.
La seconda parte della censura è incentrata su elementi irrilevanti, posto che, ai fini della validità della prova, è sufficiente che questa verta su argomenti del programma didattico, a prescindere dal momento in cui tali argomenti siano stati spiegati e dalla circostanza che gli stessi siano stati o meno oggetto di verifiche durante l'anno.
5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'illegittimità del giudizio di non ammissione per violazione dell'art. 8, co. 4, dell'ordinanza ministeriale (o.m.) n. 92/2007 e per eccesso di potere, sub specie difetto di motivazione e di istruttoria e contraddittorietà manifesta, in quanto la motivazione provvedimentale non contiene la valutazione complessiva dello studente, valutazione invece richiesta dall'art. 8, co. 4, o.m. 92/2007, e confligge con la pagella scolastica, dalla quale emerge che lo studente aveva conseguito voti sufficienti in tutte le altre materie, ivi incluse quelle di indirizzo, assestandosi su una media pari a 6,27/10.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Il disposto dell'art. 8, co. 4, o.m. 92/2007, che subordina la non ammissione alla classe successiva per esito negativo delle prove di recupero alla « valutazione complessiva dello studente », risulta superato dalla sopravvenuta disciplina dettata dall'art. 4 d.p.r. 122/2009 (recante il coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni), il quale stabilisce:
- «[s] ono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono […] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina » (co. 5);
- «[n] ello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. […] A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico » (co. 6).
Pertanto, il mancato recupero anche di una sola insufficienza comporta automaticamente la non ammissione alla classe successiva, per la quale è necessario aver riportato una votazione sufficiente in tutte le materie, mentre non è richiesta una valutazione complessiva dello studente, neppure alla luce dei voti conseguiti nelle altre discipline (T.A.R. Lecce, Sez. II, 26 giugno 2018, n. 1071; T.A.R. Trieste, Sez. I, 12 aprile 2023, n. 149; T.A.R. Milano, Sez. V, 12 giugno 2023, n. 1466).
6. Con il terzo motivo di ricorso è allegata la violazione degli artt. 4 e 5 o.m. 92/2007, poiché, dopo il primo trimestre dell'anno scolastico, la scuola non avrebbe attivato idonee strategie di recupero nella materia di matematica.
La censura è infondata.
In base a un consolidato insegnamento giurisprudenziale, la mancata espletazione di attività di recupero non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, il quale si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento punitivo – sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613 T.A.R. Napoli, Sez. IV, 4 dicembre 2020, n. 6129; T.A.R. Roma, Sez. III bis, 24 maggio 2021, n. 6095; T.A.R. Milano, Sez. III, 16 luglio 2022, n. 1691; Id., Sez. IV, 12 giugno 2023, n. 1456).
Ad ogni modo, proprio in vista delle prove di recupero, l'istituto scolastico ha attivato un corso estivo di matematica di 15 ore complessive (tenutosi, per la quarta classe, nelle giornate del 26, 28, 29 e 30 giugno e del 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2023). Tuttavia, per stessa affermazione della difesa attorea, resa all'udienza di discussione, lo studente non ha frequentato il corso, preferendo seguire un diverso percorso formativo.
7. Il ricorso deve essere, dunque, respinto.
8. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero resistente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Martina Arrivi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO