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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei GNi Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1178/23 R.G. ;
promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Lovisetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Padova Corso Garibaldi n. 5;
appellante;
contro
:
(CF Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Amato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova Via
Venezia n. 92/B;
appellato;
e contro i terzi chiamati:
- : appellata, deceduta e per essa gli eredi – – Controparte_2 Parte_2 Persona_1
– ; CP_3 CP_4
(CF ) Parte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Liana Bellin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza Viale
Risorgimento Nazionale n. 10;
terza chiamata;
(CF Parte_3 C.F._4
(CF Parte_4 C.F._5
appellate, in proprio e quali eredi di Persona_2
rappresentate e difese dall'Avv. Chiara Daneluzzi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Preganziol (TV) Via Vittorio Veneto n. 3;
terze chiamate;
e
- : appellato, deceduto e per esso gli eredi – ; Persona_3 Parte_5 Parte_6
terzi chiamati dal Sig. in primo grado rimasti contumaci anche in appello Controparte_1
Sig.ri e , quali eredi del Sig. , contumaci Parte_5 Parte_6 Persona_3
Sig.ra , contumace. Persona_1
In punto a: appello avverso la sentenza n. 993/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il 12 maggio 2023.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante : Parte_1
“ Nel merito:
disattesa ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, in riforma della impugnata sentenza n. 993/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova il giorno 12.5.2023 pubblicata in pari data e notificata il 18.5.2023 resa nella causa n. 2527/2019 R.G. Trib. Padova invalida, errata ed illegittima, e ritenuta, in accoglimento dei motivi di appello e delle molteplici ragioni esposte nell'atto di appello
1) in accoglimento delle domande dell'attore appellante Sig. accertare e dichiarare Parte_1
l'inesistenza della proprietà e del possesso esclusivo in capo al Sig. del fondo individuato al Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di OL, Fg. 14 mapp. 817 di are 0,88, del quale il Sig. è Parte_1 comproprietario per la quota indivisa di un terzo, accertandosi e dichiarandosi, altresì, l'illegittimità del frazionamento catastale registrato in data 28.6.2005 al n. 160514 (con cui il mapp. n. 423 del Fg. 14 C.T.
Comune di OL è stato soppresso con creazione di nuovi mappali) nonché dell'“atto di identificazione catastale” del 3.8.2016 n. 81645 di Rep. Notaio di Abano Terme in autentica di firma del Sig. Per_4
e delle dichiarazioni di questo ivi contenute;
accertare e dichiarare altresì l'inesistenza di alcun Testimone_1 diritto del Sig. con riferimento ai fondi individuati al Catasto Terreni del Comune di OL, Controparte_1
Fg. 14, mapp. 815 e 816;
2) conseguentemente condannare il Sig. alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi quanto Controparte_1 all'area di cui al detto mapp. 817, con la rimozione della recinzione apposta allo stesso, lo sbancamento del terrapieno con la rimozione e l'asporto dei materiali di risulta, la rimozione della tettoia e del muro di contenimento, il ripristino del sentiero carrabile di passaggio posto all'estremità del detto mappale 817 del Fg.
14 del C.T. del Comune di OL, per riportare lo stesso alla originaria larghezza di mt 4,5 circa per tutta la sua lunghezza in conformità con il tratto antecedente e successivo della medesima stradina di passaggio, nonché alla rimozione di ogni altra modifica allo stesso fondo apportata;
condannare il Sig. Controparte_1 al risarcimento dei danni a favore del Sig. per il mancato godimento del suo diritto di Parte_1 comproprietà sul detto mapp. 817, fino al momento della definitiva liberazione e rimessione in pristino, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa con rivalutazione ed interessi;
condannare il Sig. alla demolizione della porzione di fabbricato illegittimamente realizzato sul fondo Controparte_1 identificato con il mapp. 424 del Fg. 14 del C.T. del Comune di OL e, in particolare, alla rimozione di tutte le opere realizzate dal Sig. per l'ampliamento illegittimo della sua originaria abitazione Controparte_1 identificata con l'originario mapp. 476 del Fg. 14 del C.T. del Comune di OL, con illegittima chiusura e trasformazione a residenziale del portico e del fabbricato rurale preesistente e con la realizzazione delle opere Pt_ contestate costruite in appoggio ed aderenza alla proprietà del Sig. , con condanna del Sig. CP_1
al ripristino dello stato dei luoghi, ad ogni conseguente rimozione ed al risarcimento dei danni a favore
[...] del Sig. da liquidarsi in via equitativa, con rivalutazione ed interessi. In via subordinata, ove Parte_1 fosse accertato che trattasi, ai sensi degli artt. 876 e 877, di costruzione non già in aderenza ma innestata nel Pt_ muro del Sig. , condannare il Sig. alla corresponsione dell'indennizzo per l'innesto, ai sensi di CP_1 quanto disposto dall'art 876 c.c., nella misura che sarà quantificata, a far data dal 2002 con gli interessi e la rivalutazione;
3) respingersi siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto le domande e le eccezioni tutte proposte dal Sig. nei confronti del Sig. , nonché l'appello incidentale dallo stesso Controparte_1 Pt_1 proposto nei confronti del Sig. , rilevata preliminarmente l'inammissibilità della nuova domanda di Pt_1 usucapione decennale da questo proposta solo nel presente grado di appello e respingersi, altresì, perché inammissibili, per difetto di legittimazione e perché infondate in fatto ed in diritto, le domande e le eccezioni riproposte dalla GNa nei confronti del Sig. nonché le domande e le Parte_2 Parte_1 eccezioni delle Sig.re ed ; CP_4 Parte_3
In via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione della CTU richiesta dall'appellante incidentale Sig. , del tutto irrilevante, CP_1 vista la CTU con chiarimenti già espletata in primo grado;
- quanto alla prova testimoniale richiesta dalla Sig.ra ci si oppone alla ammissione in quanto Parte_2 generica, inammissibile e irrilevante e si richiamano altresì tutte le difese svolte nella memoria ex art. 183 Vi comma c.p.c. in primo grado qui da intendersi integramente riproposte e trascritte. In denegata ipotesi di ammissione, si chiede l'abilitazione alla prova contraria con gli stessi testi indicati in I grado (Sig.ri Tes_2
, , , Arch. , Sig. )
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
- In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio e con rifusione integrale delle spese di CTU.”
Conclusioni nell'interesse di Controparte_1
“in via principale:
respinta ogni contraria istanza od eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia confermare in tutto ed in ogni sua parte l'impugnata Sentenza n. 993/2023 R. Sent. del Tribunale di Padova, nella causa N. 2527/2019
R.G., pubblicata il 12.05.2023, notificata il 1.05.2023, perché infondato in fatto e diritto l'appello proposto da
. Parte_7
in via riconvenzionale subordinata e di appello incidentale:
per mero scrupolo defensionale, in denegata e non voluta ipotesi di riforma della sentenza impugnata e/o accoglimento delle domande ex adverso proposte, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia voglia;
Nei confronti dell'attore : Parte_1
In via principale: rigettare comunque le domande tutte proposte dall'appellante perché infondate in fatto e in Parte_1 diritto e allo stato non provate, nonché per i motivi di cui alla comparsa di risposta, successivi atti e a verbale di primo grado, nonché del grado di appello.
In via subordinata e di appello incidentale:
in denegata ipotesi di accertamento dell'inopponibilità all'appellante n. 2413/2005 Sent. Parte_8
Tribunale di Padova, accertarsi comunque e dichiararsi maturata, a favore di e per esso a Persona_5 favore del convenuto , nato a [...], il [...] e residente in [...]
Madonnina, 53, (Cod. Fisc. ), la prescrizione acquisitiva della piena proprietà per C.F._6 possesso ultraventennale ovvero per possesso pacifico ed indisturbato ultradecennale in forza di titolo astrattamente idoneo del bene immobile così catastalmente censito: Comune di OL (PD) – NCT, PTA 2615, foglio 14, mappale 817, già parte del mappale 423, procedere alla relativa trascrizione in favore del convenuto
, con esonero da ogni responsabilità. Controparte_1
- accertare e dichiarare la sussistenza della titolarità in capo all'appellato , sopra meglio Controparte_1 identificato, della proprietà, per la quota indivisa di 1/3 (un terzo) degli immobili così catastalmente censiti:
Comune di OL (PD) – NCT, PTA 2615, foglio 14, mappale 815 e 816, già parte del mappale 423:
- accertata l'illegittimità delle opere realizzate dall'appellante sui mappali 800 e degli aggetti Parte_1 realizzati dal mapp. 800 sui mappali 426, corte comune, 815 e 816, in comproprietà per un terzo indiviso dell'appellato , come in atti indicate e da precisarsi ulteriormente in corso di causa, Controparte_1 condannarsi comunque l'appellante alla demolizione e/o riduzione in pristino delle opere Parte_1 dallo stesso realizzate su dette proprietà in violazione delle norme di legge e dei diritti dell'appellante CP_1
e con il risarcimento del danno da questi subito, da liquidarsi e da quantificarsi anche in via equitativa
[...] da parte dell'Ecc.ma Corte in corso di causa.
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, sia di primo che di secondo grado.
Sempre in via riconvenzionale subordinata e di appello incidentale:
Nei confronti degli appellati , deceduta e per essa gli eredi , Controparte_2 Parte_2 Per_1
, e;
in proprio;
deceduto e per esso gli
[...] CP_3 CP_4 Persona_1 Persona_3 eredi e;
e , in proprio e quali eredi di;
Parte_5 Parte_6 CP_3 CP_4 Persona_2 nonché : Parte_2
- in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare , deceduta e Controparte_2 per essa gli eredi , , e;
in proprio;
Parte_2 Persona_1 CP_3 CP_4 Persona_1
deceduto e per esso gli eredi e;
e , in Persona_3 Parte_5 Parte_6 CP_3 CP_4 proprio e quali eredi di;
nonché a manlevare il convenuto , e Persona_2 Parte_2 Controparte_1 per l'effetto porre a carico degli stessi, l'onere della demolizione e/o della modifica dei manufatti, a propria cura e spese, nonché del risarcimento del danno a favore dell'attore;
- in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la totale o parziale indisponibilità esclusiva della parte di immobile oggetto di contestazione, dichiarare l'inadempimento del venditore , accertare e dichiarare la sopravvenuta Persona_5 inutilizzabilità della parte di corte oggetto di contestazione e/o di superficie esterna dell'immobile, con perdita della proprietà esclusiva e demolizione totale e/ parziale delle opere nel frattempo realizzate, il tutto in violazione delle garanzie prestate dal venditore con l'atto di compravendita 11.04.2002 Persona_5 stipulato tra lo stesso e il convenuto a ministro del Notaio di Padova – Rep. 11.875 Controparte_1 Per_6
– Racc. 4.315; per l'effetto, accertare e dichiarare la riduzione o perdita del valore dell'immobile compravenduto, con conseguente riduzione del prezzo;
determinare la riduzione dei prezzo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa anche in esito a CTU tecnica;
conseguentemente condannare gli eredi di , , deceduta e per essa gli eredi Persona_5 Controparte_2
, , e;
in proprio;
Parte_2 Persona_1 CP_3 CP_4 Persona_1 Persona_3 deceduto e per esso gli eredi e;
e , in proprio e quali Parte_5 Parte_6 CP_3 CP_4 eredi di;
nonché al pagamento di tale importo al signor;
Persona_2 Parte_2 Controparte_1
- condannare altresì gli , , deceduta e per essa gli eredi , Per_7 Persona_5 Controparte_2 Parte_2
, e;
in proprio;
deceduto e per esso Persona_1 CP_3 CP_4 Persona_1 Persona_3 gli eredi e;
e , in proprio e quali eredi di;
Parte_5 Parte_6 CP_3 CP_4 Persona_2 nonché , al ripristino dell'immobile, a propria cura e spese, nelle parti che dovessero venire Parte_2 demolite e modificate a causa dell'accoglimento, anche parziale, della domanda attorea;
- in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea condannare gli Eredi , Persona_5
, deceduta e per essa gli eredi , , e Controparte_2 Parte_2 Persona_1 CP_3 [...]
; in proprio;
deceduto e per esso gli eredi e CP_4 Persona_1 Persona_3 Parte_5 Parte_6
; e , in proprio e quali eredi di;
nonché , al
[...] CP_3 CP_4 Persona_2 Parte_2 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, in favore del convenuto , da Controparte_1 quantificarsi anche equitativamente in corso di causa.
Con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese e onorari di causa e manleva dell'appellato
dalle spese di causa che eventualmente gli fossero addebitate e con obbligo di rifusione da parte degli CP_1 eredi di , , deceduta e per essa gli eredi , , Persona_5 Controparte_2 Parte_2 Persona_1 [...]
e;
in proprio;
deceduto e per esso gli eredi CP_3 CP_4 Persona_1 Persona_3 Pt_5
e;
e , in proprio e quali eredi di;
nonché
[...] Parte_6 CP_3 CP_4 Persona_2 Pt_2
.
[...]
In via istruttoria:
-Si chiede sin d'ora, ove si rendesse necessario, C.T.U. volta a determinare la diminuzione di valore dell'immobile acquistato dal GN nel caso in cui, per sopravvenuti ordini di riduzione in Controparte_1 pristino e/o demolizione per le ragioni per cui è causa, risultasse inutilizzabile in proprietà esclusiva lo scoperto oggetto di contestazione.
- Si chiede sin d'ora, ove si rendesse necessario, C.T.U. volta a determinare, in relazione alle domande del convenuto, le opere eseguite dall'attore che risultino illegittime o che violino i diritti di proprietà o comunque
i diritti del convenuto, con la indicazione delle opere da demolire o i ripristini da eseguire e con la quantificazione del danno subito dall'appellato dalla data di esecuzione di dette opere Controparte_1 all'effettivo ripristino.
Comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rifusione delle spese di C.t.u., il tutto sia per il primo che per il secondo grado.”
Conclusioni nell'interesse della terza chiamata : Parte_2
“Nel merito:
1) rigettar l'appello proposto dal sig. , nonché l'appello incidentale svolto dal sig. Parte_1 CP_1
, perché inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n,
[...]
993/2023 R. Sent. del Tribunale di Padova;
In via subordinata e riconvenzionale:
2) Nella denegata ipotesi di accertamento dell'inopponibilità all'attore della Sentenza n. 2413/2005 del
Tribunale di Padova, accertarsi comunque e dichiararsi maturato, a favore di e per esso a Persona_5 favore del Convenuto , l'acquisto della piena proprietà per usucapione ultraventen-nale dei Controparte_1 beni immobili così catastalmente censiti: Comune di OL (PD) – NCT, PTA 2615, foglio 14, mappali n. 478
e 817, già parte del mappale 423, ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Padova di pro-cedere alla relativa trascrizione in favore del convenuto , con esonero da ogni Controparte_1 responsabilità;
In via ulteriormente subordinata:
3) in caso di accertamento di inopponibilità all'attore della sentenza de qua e di accoglimento della domanda Pt_ del sig. di accertamento e dichiarazione dell'inesistenza della proprietà e del possesso esclusivo in capo al sig. , per esso, al sig. , dichiararsi acquisita dal sig. , per intervenuta Persona_5 CP_1 Controparte_1 prescrizione acquisitiva decennale ai sensi dell'art. 1159 c.c., la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei beni immobili così catastalmente cen-siti: Comune di OL (PD) – NCT, PTA 2615, foglio 14, mappali n. 478 e
817, già parte del mappale 423, ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Padova di procedere alla relativa trascrizione in favore del con-venuto , con esonero da ogni Controparte_1 responsabilità;
In ulteriore subordine:
4) Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non ritenesse accertabile l'acqui-sto per usucapione ventennale
o decennale della proprietà dei mappali oggetto di contestazione, e venisse accolta la chiamata in manleva, si chiede che i terzi chiamati eredi di siano chiamati a rispondere unicamente delle opere Persona_5 legittimamente realizzate dal , che non abbiano leso diritti di terzi (comproprietari o titolari di servitù), CP_1 ed insistenti sui mappali nn. 478 e 817;
5) del pari, qualora il Tribunale ritenesse di accogliere la domanda di riduzione del prezzo, si chiede che venga limitata al prezzo corrisposto al sig. per la cessione dei mappali nn. 478 e 817 (ex 423c). Persona_5
In ogni caso:
spese e compensi di causa interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
la difesa dell'appellata ripropone le seguenti istanze in quanto non ammesse dal Giudice di prime cure:
- si chiede disporsi il rinnovo della prova per testi già chiesta e svolta dalla difesa del sig. nei Persona_5 detti procedimenti, con particolare riguardo alla testimonianza del sig. , residente in [...] Tes_7
(sentito a teste nella procedura n. 9166/2004 all'udienza del 12/04/2005) sui seguenti ca-pitoli di prova:
1. “Vero che in data 12/04/2005 lei era stato sentito come testimone nella causa avviata avanti il Tribunale di
Padova dal sig. per la dichiara-zione dell'intervenuta usucapione di alcuni immobili nella cd. Persona_5
Corte Fasolo in OL?”;
2. “Vero che ella, nella circostanza di cui al capitolo precedente, dichiarava di aver visto utilizzare dal sig.
, per un periodo superiore ai venti anni, una porzione del mappale n. 423 di circa 200 mq, Persona_5 corrispondente alla zona nord, vicino all'abitazione compravenduta dal sig. ?”; CP_1
3. “Vero che, la zona che ella avrebbe visto utilizzare dal corrisponde al mappale n. 817 di cui alla Per_5 planimetria che le si rammostra (doc. 1 fascicolo parte convenuta )”; CP_1
4. “ Vero che il mappale di cui al capitolo precedente veniva goduto in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa dal sig. sin dagli anni 70' e dal sig. successivamente Persona_5 Controparte_1 al 2002?”
Conclusioni nell'interesse delle terze chiamate e : Parte_4 Parte_3 “Nel merito:
1. Contrariis reiectis, respingersi per le causali in premessa indicate l'appello RG 1178/23 in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 993/2023 del Tribunale di Padova;
2. Respingersi in ogni caso, per le causali in premessa indicate, le domande di manleva e le richieste risarcitorie del Sig. nei confronti delle odierne terze chiamate e in sede di Controparte_1 Parte_4 Parte_3 appello incidentale e di domanda riconvenzionale incidentale. In subordine, e nella denegata ipotesi di loro accoglimento, limitarsi la responsabilità per manleva delle Sigg.re e alle opere Parte_4 Parte_3 legittimamente realizzate dall'appellante incidentale , nel rispetto dei diritti dei terzi, sui soli Controparte_1 mappali 478 e 817; quanto alla domanda di riduzione del prezzo di acquisto dei mappali 478 e 817, limitarsi la stessa al corrispettivo effettivamente corrisposto al Sig. . Persona_5
3. Con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 29.03.2019, , dichiarandosi comproprietario, per acquisto in data Parte_1
22.11.2004 dai Sig.ri e (che, a loro volta, avevano acquistato con atto Persona_8 Parte_9 trascritto il 29.11.2000 ai n.ri 28631/45747 dal Sig. ) della quota indivisa pari a 1/3 dell'area Parte_10 scoperta adibita a corte, sita nel Comune di OL (PD), Via Madonnina, facente parte di un borgo di origine medievale denominato “Corte Fasolo”, confinante con altre proprietà tra cui quella del sig. , Controparte_1 ha convenuto quest'ultimo davanti al Tribunale di Padova, in primo luogo, per contestare la validità del titolo di acquisto della comproprietà di detta area in capo al;
riferiva, infatti, che aveva CP_1 Controparte_1 acquistato in data 11.04.2002 da , porzioni immobiliari facenti parte della corte, ed in Persona_5 particolare di 1/3 del mapp.423, corte comune, il cui altro terzo era di proprietà , ma che la vendita era Pt_1 stata effettuata ex art. 1478 c.c., in quanto non risultava ancora proprietario fra l'altro, della Persona_5 citata quota, ma l'aveva acquisita per usucapione, che sarebbe stata dichiarata successivamente alla vendita.
La domanda di usucapione veniva introdotta in data 30.08.2004 con atto di citazione rivolto agli eredi dei defunti , e , ritenuti gli originari intestatari. Parte_11 CP_5 Pt_10
Nel corso del giudizio di usucapione, in data 28.06.2005, veniva effettuato tra l'attore e i GNi Persona_5
e il frazionamento del mappale 423 che veniva diviso nei tre mappali nn.815,816 e 817, al Controparte_1 fine di dare identificazione catastale alle tre porzioni ed in particolare al terzo del mappale n. 423, oggetto di usucapione a favore di . Persona_5
Con sentenza del Tribunale di Padova n.2413/05 veniva riconosciuto l'acquisto a titolo originario per usucapione del mapp.478 ed 1/3 del 423, terzo identificato col mappale 817 a favore di . Si Persona_5 sarebbe così perfezionato l'acquisto fatto dal , (venditore ), che ne diventava CP_1 Persona_5 proprietario esclusivo.
L'attore contestava che l'accertamento di cui alla sentenza di usucapione fosse opponibile nei suoi confronti, in quanto nel giudizio di usucapione sarebbero stati pretermessi i danti causa dell'attore e l'attore stesso che, avendo titolarità sulla quota di 1/3 del mapp.423, risultavano essere litisconsorti necessari nel giudizio di usucapione. Pertanto, non ritenendo efficace nei suoi confronti la sentenza de qua, non riconosceva alcuna titolarità a e proponeva domanda di accertamento negativo della proprietà esclusiva della Controparte_1 citata quota di comproprietà sull'area identificata col mapp.423 del convenuto e la nullità del frazionamento effettuato nel 2005. Negava l'attore che fosse proprietario sia del terzo del mappale 423, divenuto CP_1
n.817, sia del terzo sulla restante porzione di corte comune, identificata a seguito del citato frazionamento Pt_ coi mappali 815 e 816. Sosteneva inoltre il che il convenuto avesse realizzato impropriamente CP_1 delle opere ristrutturando quella che, sempre impropriamente, riteneva sua proprietà esclusiva, ostruendo il passaggio attraverso una strada vicinale retrostante, rendendo difficoltoso il passaggio dei mezzi dell'attore, nonché ostruendo il passaggio che porta alla campagna attorea. Sosteneva ancora che il convenuto avesse provveduto al tamponamento di una porzione del suo fabbricato nel borgo, che dapprima era un portico aperto sulla corte retrostante, procedendo alla esecuzione di opere edili non autorizzate, innestate nel muro di proprietà dell'attore ed illegittimamente ampliando la superficie della sua abitazione in violazione della normativa sulle distanze tra i fabbricati.
L'attore chiedeva la condanna del convenuto alla rimozione di tutte le opere realizzate su questi mappali, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni in via equitativa. Chiedeva altresì la demolizione di altre opere ritenute irregolari.
2.Con comparsa del 03.07.2019 si costituiva il convenuto contestando gli assunti attorei e Controparte_1 precisando che in data 11.04.2002 aveva acquistato porzioni di immobili facenti parte della cd. Corte Fasolo, precisamente da tali , , e mapp. n.424 e 616 Persona_9 Persona_10 Persona_1 Persona_11 ed 1/3 della corte comune e da i fabbricati identificati coi mapp.476 e 478, nonché 1/3 della Persona_5 corte comune mapp.423. Il trasferimento di proprietà da dei beni identificati coi mappali 478, Persona_5 nonché il terzo della corte mappale 423 era stato previsto ex art. 1478 c.c., in particolare gli era stato garantito il trasferimento del possesso e gli era stata garantita dal venditore l'acquisizione per usucapione della proprietà esclusiva dei mappali nn.478 e porzione di 1/3 del map.423. In data 28.06.2005 risultava sottoscritto dall'attore, da e dal convenuto un atto di frazionamento finalizzato Persona_5 CP_1 all'identificazione catastale delle porzioni del mappale 423 ( da suddividersi in tre parti) nei mapp.nn.815,816
e 817.
Con Sentenza n.2413/2005 veniva riconosciuta l'usucapione a favore di . In dipendenza Persona_5 dell'atto di trasferimento da e della successiva sentenza accertativa dell'usucapione si era Persona_5 perfezionato l'effetto traslativo ex art. 1478 c.c. e era divenuto proprietario esclusivo del Controparte_1 mapp.478 e del 1/3 del map.423
Il sig. proponeva, in via subordinata, domanda riconvenzionale di accertamento Controparte_1 dell'intervenuta usucapione a suo favore della proprietà esclusiva del mappale 817 e della comproprietà di un terzo dei mappali 815 e 816; svolgeva altresì, domanda riconvenzionale in ordine alla asserita illegittimità di talune opere realizzate dall'attore sui mappali di sua esclusiva proprietà, chiedendone la rimozione e il risarcimento dei danni;
chiedeva altresì, la chiamata in causa degli eredi di al fine di essere Persona_5 manlevato nell'ipotesi di mancato riconoscimento della sentenza nei suoi confronti. Il rilevava che CP_1
l'attore aveva realizzato opere illegittime sui mappali 815 e 816 comuni senza alcuna autorizzazione, aveva trasformato delle finestre esistenti in porte, con accesso diretto sulla parte comune ed aperto tre nuove Pt_ finestre. Lamentava che avesse abbattuto un muro confinante comune senza accordo e che ciò avesse causato un danno rilevante di cui chiedeva, in via riconvenzionale ristoro.
Affermava infine, che quanto contestato dall'attore nei suoi confronti era stato realizzato con le autorizzazioni richieste e sulla sua proprietà esclusiva.
3.Con comparsa del 27.11.2019 si costituiva , figlia del defunto , che Parte_2 Persona_5 confermava i fatti come descritti dal convenuto, cioè che aveva ceduto in data 11.04.2002 a Persona_5
la proprietà esclusiva del mapp.478 e la quota di 1/3 della proprietà indivisa del mappale Controparte_1
423; che tale cessione era avvenuta ai sensi dell'art. 1478 c.c., con dichiarazione da parte del venditore della sussistenza di tutti i presupposti per l'usucapione ventennale di detti beni e l'impegno ad acquisirne un titolo dichiarativo idoneo ad essere trascritto. In data 30.08.2004 si era dato avvio al giudizio di usucapione avanti Pt_ al Tribunale di Padova. In data 09.11.2004 acquistava alcuni immobili ed 1/3 della proprietà del Pt_ mapp.423 ed in data 28.06.2005 veniva sottoscritto da , e un atto di Persona_5 CP_1 frazionamento del mappale 423 che aveva originato i mapp.815,816 e 817. In data 27.09.2005 veniva pronunciata sentenza accertativa dell'intervenuta usucapione n.2413/2005 ritualmente trascritta. Sostiene
che la sentenza deve ritenersi opponibile nei confronti dell'attore essendo una sentenza Parte_2 dichiarativa, non impugnata, che il Giudice ha accertato l'esistenza dei presupposti ex lege affinchè si potesse dichiarare l'acquisizione della proprietà per usucapione, riconoscendo una situazione possessoria anteriore all'acquisto di . All'epoca dell'avvio della causa aveva già maturato quanto necessario per Pt_1 Persona_5 acquisire la proprietà. La sentenza del 2005 aveva accertato che l'usucapione era già maturata ben prima Pt_ dell'acquisto dell'attore . Parte convenuta per il tramite del suo dante causa avrebbe così acquisito a titolo originario la proprietà piena ed esclusiva di quanto oggetto del contratto di acquisto che comprende la porzione del mappale 423, oggi 817. Sostiene ancora la che le richieste risarcitorie avanzate dal Per_5
nei confronti di e suoi eredi, debbono intendersi prescritte, le domande venivano CP_1 Persona_5 formulate a distanze di cinque anni dalla trascrizione della sentenza, come prescritte dovevano intendersi le richieste risarcitorie di nei confronti degli eredi . Sostiene che comunque deve riconoscersi una CP_1 Per_5 usucapione decennale o abbreviata ex art.1159 c.c.. Contesta qualsivoglia manleva relativa a lavori posti in essere da parte convenuta sul mappale 424, acquistato con danti causa , Persona_9 Persona_10
e sostiene che non si può imputare alcun inadempimento da parte di Persona_1 Persona_11 Per_5
relativamente alla compravendita del 11.04.2002.
[...]
4.Con comparsa del 28.11.2019 si costituiscono , e eredi di CP_6 Parte_4 Parte_3 Per_12 già eredi di , chiedendo il rigetto della domanda introduttiva dell'attore e la domanda
[...] Persona_5 di manleva del convenuto. Sostengono che non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio, sono stati, infatti, citati, tutti gli intestatari degli immobili oggetto di usucapione e nessun inadempimento può essere imputato a , suocero e nonno di tali terzi intervenuti. Ritengono che rilevi l'atto di Persona_5 frazionamento sottoscritto dalle parti e da che è, infatti, un atto ricognitivo che deve essere Persona_5 sottoscritto da soggetti che hanno la titolarità di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni. Tale atto pertanto ha una valenza confessoria ricognitiva della sottoscrizione anche da parte dell'attore, che riconosce le proprietà degli altri sottoscrittori. La causa intentata da ha accertato l'usucapione ed è opponibile Per_5 Pt_ all'attore . Respingono qualsivoglia manleva relativa ad eventuali accertamenti di opere realizzate e non dovute.
I terzi chiamati, Sig.ri (coniuge di ), e (questi Controparte_2 Persona_5 Persona_3 Persona_1 ultimi altri figli di ), sono rimasti contumaci. Persona_5
5. Il Tribunale dopo aver disposto CTU sullo stato dei luoghi e ammesso la prova testimoniale sui capitoli attorei e del convenuto in ordine alla domanda di accertamento di usucapione di quest'ultimo, nonché alle Pt_ opere realizzate e contestate del e del , respingeva le domande di parte attrice, accertava CP_1 Pt_ l'illegittimità delle opere realizzate dal e contestate dal , condannando il alla demolizione CP_1 Pt_1
e/o riduzione in pristino delle stesse con condanna al risarcimento a favore del convenuto della somma di €
10 mila, oltre alle spese legali e tecniche a favore dei convenuti.
6. Contro la sentenza n. 993/2023 del Tribunale di Padova ha promosso appello il sig. Parte_1 deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
“1) Violazione degli art. 102 c.p.c. e 2909 c.c. per aver ritenuto la sentenza n. 2413/2005 Trib. Padova opponibile all'attore nonostante sia stata pronunciata in assenza di litisconsorti necessari. In ogni caso, errore di fatto in ordine alla ritenuta (ma insussistente) trascrizione di detta sentenza contro , Parte_10 comunque priva di ogni effetto sostanziale ai fini della proprietà;
2) Erroneità della motivazione laddove viene data valenza probatoria all'atto di frazionamento 28.6.2005.
Travisamento del valore giuridico del detto atto e dei fatti per non essere intervenuti alcun atto o sentenza di divisione. Omessa dichiarazione di inefficacia anche dell'atto di identificazione catastale dei 3.8.2016; 3) Erroneità della sentenza laddove conclude riconoscendo in capo al la proprietà esclusiva del CP_1 mappale 817 per assenza dei presupposti di fatto e diritto e laddove, di conseguenza, esclude il riconoscimento in capo all'appellante della propria quota di comproprietà per un terzo indiviso del fondo identificato con lo stesso mapp. 817;
4) Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto oltre che proprietario esclusivo del mappale Controparte_1
817, comproprietario per un terzo dei mappali 815 e 816 in violazione degli artt. 1478 c.c. e 1158 c.c.;
5) Erroneità e illegittimità della sentenza laddove ha ritenuto legittime le opere realizzate dal convenuto e oggetto di domanda attorea di riduzione in pristino;
6) Erroneità della sentenza laddove ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto e condannato l'attore alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno.”
Proponeva altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, che la Corte successivamente accoglieva.
7. Si costituiva nel giudizio di appello il sig. il quale chiedeva la reiezione dell'appello e la Controparte_1 conferma dell'appellata sentenza;
proponeva altresì appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello principale per ottenere la declaratoria di usucapione del mappale 817 e di quota di un terzo dei mappali 815 e 816; sempre in via di appello incidentale nei confronti degli altri appellati, per essere da essi garantito e manlevato in caso di accoglimento dell'appello principale.
8. Si costituivano nel giudizio di appello altresì le sig.re ed , quali eredi di CP_4 Parte_3 Persona_12
e di , le quali chiedevano la reiezione dell'appello, la conferma dell'appellata sentenza ed il CP_6 rigetto della domanda di manleva e risarcitoria avanzata, come appello subordinato incidentale, dal sig.
. Controparte_1
9. Si costituiva altresì nel giudizio di appello la sig.ra la quale chiedeva la reiezione Parte_2 dell'appello, la conferma dell'appellata sentenza anche con diversa motivazione ed eccepiva la prescrizione dell'azione risarcitoria.
10. La Corte esamina i motivi di appello.
10.1 Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello esaminati congiuntamente, debbono essere respinti.
Il sig. ha acquistato in data 11.4.2002 da il mappale 478 e un terzo del Controparte_1 Persona_5 mappale 423 con una vendita effettuata ex art. 1478 c.c., cioè come vendita di cosa altrui, atto in cui il sig.
dichiarava di aver usucapito la proprietà di tali beni e di introdurre la pertinente azione Persona_5 giudiziaria per la declaratoria di usucapione. Nel frattempo, il sig. , il sig. e il predetto sig. Pt_1 CP_1 Per_5 sottoscrivevano un atto di frazionamento del mappale 423 che veniva ripartito in tre mappali con i numeri
815, 816 e 817, così da identificare nel mappale 817 quello che sarebbe divenuto per usucapione di proprietà esclusiva di . Infatti, promuoveva l'azione giudiziaria e il Tribunale di Padova Controparte_1 Persona_5 con sentenza n. 2413/05 gli riconosceva l'acquisto a titolo originario per usucapione anche dell'area cortiliva identificata con la particella 817. In particolare, il Tribunale ha dichiarato l'usucapione della porzione della particella 423 identificata col nuovo mappale 817, corrispondente alla porzione usucapita da . Persona_5 Pt_ L'usucapione a favore del dante causa di è maturata molto prima che il GN comprasse i suoi CP_1 Pt_ beni in loco. La sentenza di usucapione è passata in giudicato e non ha esperito il rimedio di cui all'art. 404 cpc.
Pt_ Nel giudizio davanti al Tribunale il GN lamenta di non essere stato convenuto nel giudizio di usucapione, fra l'altro iniziato prima del suo acquisto, ma non ha mai contestato il possesso pacifico e pubblico del mappale 817 da parte del GN;
nemmeno ha contestato efficacemente (fino al 2019) il Persona_5 possesso pacifico e pubblico del predetto mappale da parte del , il cui atto di acquisto risale al 2002. CP_1 Il GN ha pertanto usucapito la proprietà dell'area identificata col mappale 817, avendo aggiunto il CP_1 proprio possesso pacifico e pubblico a quello del suo dante causa di durata ultraventennale. Persona_5
Il possesso del , anche con opere visibili e occupazione di materiali è stato confermato anche dal teste CP_1 di parte attrice, Arch. nel processo davanti al Tribunale. Tes_5
La Corte accoglie pertanto l'eccezione subordinata e di appello incidentale dispiegata in sede di appello dal
, dichiara usucapita a favore del la proprietà dell'area cortiliva in Comune di OL (PD) – CP_1 CP_1
NCT, foglio 14, mappale 817, già parte del mappale 423, ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri
Immobiliari di Padova di procedere alla relativa trascrizione in favore di , con esonero da ogni Controparte_1 responsabilità, respingendo i primi tre motivi di appello.
10.2 Il quarto motivo di appello deve essere accolto parzialmente.
Nel rogito di acquisto di gli viene trasferito ex art. 1478 cc, tra l'altro, la quota di 1/3 del mappale 423 CP_1
e precisamente quella parte poi identificata col mappale 817 oggetto della dichiarazione di usucapione in capo al suo dante causa e venditore. Dalla lettura del citato rogito del 2002 e della sentenza di usucapione si evince che la quota di 1/3 della particella 423 si è concretizzata per nella piena proprietà del CP_1 mappale 817. Dal chè si può dedurre che le restanti porzioni del mappale 423 (815 e 816) siano rimaste ai comproprietari delle restanti quote di 2/3.
Viene pertanto accolto parzialmente il motivo di appello, dichiarando che il non è comproprietario CP_1 delle aree di terreno identificate coi mapp.815 e 816.
10.3 Il quinto motivo di appello va parzialmente accolto. La CTU espletata in primo grado ha chiarito che la recinzione del mappale 817 ha sconfinato a carico del mappale 816 (pag. 10 CTU), violando l'atto di frazionamento inter-partes, sicchè la recinzione predetta e la relativa siepe, individuate dal CTU, dovranno essere rimosse e riposizionate all'interno del mappale 817. Il CTU non ha rilevato che le altre opere effettuate da e oggetto di doglianza da parte di debbano considerarsi irregolari ai fini dei rapporti di diritto CP_1 Pt_1 privato fra le parti, segnalando solo alcune irregolarità amministrative che non possono essere oggetto, di per sé sole, di statuizioni da parte del giudice ordinario, semmai della pubblica amministrazione competente, soprattutto in assenza di prove.
10.4 Il sesto motivo di appello deve essere parzialmente accolto. La CTU ha rilevato delle irregolarità amministrative sanabili nei lavori effettuati dal sig. e dei quali il sig. chiede la rimessione in Pt_1 CP_1 pristino. Non vi è prova che tali interventi irregolari sul piano amministrativo debbano trovare considerazione da parte del giudice ordinario, sicchè la domanda di rimessione in pristino non può essere accolta. Tuttavia, dalla documentazione fotografica dedotta da parte appellata emerge con evidenza che alcuni interventi del Pt_ sig. hanno danneggiato la proprietà di , sicchè la Corte conferma il risarcimento dei danni CP_1 equitativamente valutati dal Tribunale in euro 10 mila, che la Corte riduce ad € 5 mila in via di equità.
10.5 I restanti motivi di appello incidentale subordinato proposti da debbono ritenersi assorbiti CP_1 nelle precedenti statuizioni. Così pure le domande ed eccezioni delle altre parti appellate.
11. Il parziale accoglimento dell'appello e quindi la parziale riforma della sentenza di primo grado comportano Pt_ la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado nella misura del 50% fra le parti e
, confermata la condanna alle spese a carico di e a favore di ed CP_1 Pt_1 Parte_2 CP_7
come liquidate dal Tribunale con obbligo di restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
[...]
Pt_ 12. Analogamente le spese legali del grado di appello fra le parti e vengono liquidate in € 3 mila CP_1 Pt_ oltre accessori, già operata la compensazione della metà; il sig. dovrà rifondere ai convenuti costituiti l'importo di € 4 mila oltre accessori per ciascuna difesa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello principale e riforma parzialmente l'appellata sentenza come da motivazione e ne modifica il dispositivo come segue:
a) Accerta e dichiara l'intervenuta usucapione ventennale del diritto di proprietà a favore di CP_1
dell'area cortiliva in Comune di OL (PD) – NCT, foglio 14, mappale 817, già parte del
[...] mappale 423, ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Padova di procedere alla relativa trascrizione in favore di , con esonero da ogni responsabilità; Controparte_1
b) dichiara che non è comproprietario delle aree di terreno identificate coi mapp.815 e Controparte_1
816;
c) condanna a rimuovere la sua recinzione e la siepe dal mappale 816; Controparte_1
d) condanna al pagamento a dell'importo di € 5 mila, quale Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni alla proprietà di . Controparte_1
Relativamente alle spese del primo grado:
- dispone la compensazione parziale delle spese legali e tecniche del giudizio di primo grado nella misura del 50% fra le parti e , con obbligo di restituzione delle somme indebitamente Pt_1 CP_1 corrisposte;
- condanna a rifondere a la metà delle spese legali e tecniche Parte_1 Controparte_1 liquidate in primo grado a favore di , ed eredi di e poste a carico di Parte_2 Persona_12
, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente corrisposte Controparte_1
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Relativamente alle spese del grado d'appello:
- condanna parte appellante a corrispondere a l'importo di € 3 mila, già operata la Controparte_1 compensazione della metà, oltre iva, cpa e spese generali;
- -condanna a rifondere le spese legali del grado nell'importo di € 4 mila oltre iva, Parte_1 cpa e spese generali per ciascuna delle difese dei terzi chiamati costituiti.
Così deciso in Venezia, lì 17 dicembre 2024
Il Presidente
Dottor Guido Santoro
- Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei GNi Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1178/23 R.G. ;
promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Lovisetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Padova Corso Garibaldi n. 5;
appellante;
contro
:
(CF Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Amato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova Via
Venezia n. 92/B;
appellato;
e contro i terzi chiamati:
- : appellata, deceduta e per essa gli eredi – – Controparte_2 Parte_2 Persona_1
– ; CP_3 CP_4
(CF ) Parte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Liana Bellin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza Viale
Risorgimento Nazionale n. 10;
terza chiamata;
(CF Parte_3 C.F._4
(CF Parte_4 C.F._5
appellate, in proprio e quali eredi di Persona_2
rappresentate e difese dall'Avv. Chiara Daneluzzi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Preganziol (TV) Via Vittorio Veneto n. 3;
terze chiamate;
e
- : appellato, deceduto e per esso gli eredi – ; Persona_3 Parte_5 Parte_6
terzi chiamati dal Sig. in primo grado rimasti contumaci anche in appello Controparte_1
Sig.ri e , quali eredi del Sig. , contumaci Parte_5 Parte_6 Persona_3
Sig.ra , contumace. Persona_1
In punto a: appello avverso la sentenza n. 993/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il 12 maggio 2023.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante : Parte_1
“ Nel merito:
disattesa ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, in riforma della impugnata sentenza n. 993/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova il giorno 12.5.2023 pubblicata in pari data e notificata il 18.5.2023 resa nella causa n. 2527/2019 R.G. Trib. Padova invalida, errata ed illegittima, e ritenuta, in accoglimento dei motivi di appello e delle molteplici ragioni esposte nell'atto di appello
1) in accoglimento delle domande dell'attore appellante Sig. accertare e dichiarare Parte_1
l'inesistenza della proprietà e del possesso esclusivo in capo al Sig. del fondo individuato al Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di OL, Fg. 14 mapp. 817 di are 0,88, del quale il Sig. è Parte_1 comproprietario per la quota indivisa di un terzo, accertandosi e dichiarandosi, altresì, l'illegittimità del frazionamento catastale registrato in data 28.6.2005 al n. 160514 (con cui il mapp. n. 423 del Fg. 14 C.T.
Comune di OL è stato soppresso con creazione di nuovi mappali) nonché dell'“atto di identificazione catastale” del 3.8.2016 n. 81645 di Rep. Notaio di Abano Terme in autentica di firma del Sig. Per_4
e delle dichiarazioni di questo ivi contenute;
accertare e dichiarare altresì l'inesistenza di alcun Testimone_1 diritto del Sig. con riferimento ai fondi individuati al Catasto Terreni del Comune di OL, Controparte_1
Fg. 14, mapp. 815 e 816;
2) conseguentemente condannare il Sig. alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi quanto Controparte_1 all'area di cui al detto mapp. 817, con la rimozione della recinzione apposta allo stesso, lo sbancamento del terrapieno con la rimozione e l'asporto dei materiali di risulta, la rimozione della tettoia e del muro di contenimento, il ripristino del sentiero carrabile di passaggio posto all'estremità del detto mappale 817 del Fg.
14 del C.T. del Comune di OL, per riportare lo stesso alla originaria larghezza di mt 4,5 circa per tutta la sua lunghezza in conformità con il tratto antecedente e successivo della medesima stradina di passaggio, nonché alla rimozione di ogni altra modifica allo stesso fondo apportata;
condannare il Sig. Controparte_1 al risarcimento dei danni a favore del Sig. per il mancato godimento del suo diritto di Parte_1 comproprietà sul detto mapp. 817, fino al momento della definitiva liberazione e rimessione in pristino, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa con rivalutazione ed interessi;
condannare il Sig. alla demolizione della porzione di fabbricato illegittimamente realizzato sul fondo Controparte_1 identificato con il mapp. 424 del Fg. 14 del C.T. del Comune di OL e, in particolare, alla rimozione di tutte le opere realizzate dal Sig. per l'ampliamento illegittimo della sua originaria abitazione Controparte_1 identificata con l'originario mapp. 476 del Fg. 14 del C.T. del Comune di OL, con illegittima chiusura e trasformazione a residenziale del portico e del fabbricato rurale preesistente e con la realizzazione delle opere Pt_ contestate costruite in appoggio ed aderenza alla proprietà del Sig. , con condanna del Sig. CP_1
al ripristino dello stato dei luoghi, ad ogni conseguente rimozione ed al risarcimento dei danni a favore
[...] del Sig. da liquidarsi in via equitativa, con rivalutazione ed interessi. In via subordinata, ove Parte_1 fosse accertato che trattasi, ai sensi degli artt. 876 e 877, di costruzione non già in aderenza ma innestata nel Pt_ muro del Sig. , condannare il Sig. alla corresponsione dell'indennizzo per l'innesto, ai sensi di CP_1 quanto disposto dall'art 876 c.c., nella misura che sarà quantificata, a far data dal 2002 con gli interessi e la rivalutazione;
3) respingersi siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto le domande e le eccezioni tutte proposte dal Sig. nei confronti del Sig. , nonché l'appello incidentale dallo stesso Controparte_1 Pt_1 proposto nei confronti del Sig. , rilevata preliminarmente l'inammissibilità della nuova domanda di Pt_1 usucapione decennale da questo proposta solo nel presente grado di appello e respingersi, altresì, perché inammissibili, per difetto di legittimazione e perché infondate in fatto ed in diritto, le domande e le eccezioni riproposte dalla GNa nei confronti del Sig. nonché le domande e le Parte_2 Parte_1 eccezioni delle Sig.re ed ; CP_4 Parte_3
In via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione della CTU richiesta dall'appellante incidentale Sig. , del tutto irrilevante, CP_1 vista la CTU con chiarimenti già espletata in primo grado;
- quanto alla prova testimoniale richiesta dalla Sig.ra ci si oppone alla ammissione in quanto Parte_2 generica, inammissibile e irrilevante e si richiamano altresì tutte le difese svolte nella memoria ex art. 183 Vi comma c.p.c. in primo grado qui da intendersi integramente riproposte e trascritte. In denegata ipotesi di ammissione, si chiede l'abilitazione alla prova contraria con gli stessi testi indicati in I grado (Sig.ri Tes_2
, , , Arch. , Sig. )
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
- In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio e con rifusione integrale delle spese di CTU.”
Conclusioni nell'interesse di Controparte_1
“in via principale:
respinta ogni contraria istanza od eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia confermare in tutto ed in ogni sua parte l'impugnata Sentenza n. 993/2023 R. Sent. del Tribunale di Padova, nella causa N. 2527/2019
R.G., pubblicata il 12.05.2023, notificata il 1.05.2023, perché infondato in fatto e diritto l'appello proposto da
. Parte_7
in via riconvenzionale subordinata e di appello incidentale:
per mero scrupolo defensionale, in denegata e non voluta ipotesi di riforma della sentenza impugnata e/o accoglimento delle domande ex adverso proposte, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia voglia;
Nei confronti dell'attore : Parte_1
In via principale: rigettare comunque le domande tutte proposte dall'appellante perché infondate in fatto e in Parte_1 diritto e allo stato non provate, nonché per i motivi di cui alla comparsa di risposta, successivi atti e a verbale di primo grado, nonché del grado di appello.
In via subordinata e di appello incidentale:
in denegata ipotesi di accertamento dell'inopponibilità all'appellante n. 2413/2005 Sent. Parte_8
Tribunale di Padova, accertarsi comunque e dichiararsi maturata, a favore di e per esso a Persona_5 favore del convenuto , nato a [...], il [...] e residente in [...]
Madonnina, 53, (Cod. Fisc. ), la prescrizione acquisitiva della piena proprietà per C.F._6 possesso ultraventennale ovvero per possesso pacifico ed indisturbato ultradecennale in forza di titolo astrattamente idoneo del bene immobile così catastalmente censito: Comune di OL (PD) – NCT, PTA 2615, foglio 14, mappale 817, già parte del mappale 423, procedere alla relativa trascrizione in favore del convenuto
, con esonero da ogni responsabilità. Controparte_1
- accertare e dichiarare la sussistenza della titolarità in capo all'appellato , sopra meglio Controparte_1 identificato, della proprietà, per la quota indivisa di 1/3 (un terzo) degli immobili così catastalmente censiti:
Comune di OL (PD) – NCT, PTA 2615, foglio 14, mappale 815 e 816, già parte del mappale 423:
- accertata l'illegittimità delle opere realizzate dall'appellante sui mappali 800 e degli aggetti Parte_1 realizzati dal mapp. 800 sui mappali 426, corte comune, 815 e 816, in comproprietà per un terzo indiviso dell'appellato , come in atti indicate e da precisarsi ulteriormente in corso di causa, Controparte_1 condannarsi comunque l'appellante alla demolizione e/o riduzione in pristino delle opere Parte_1 dallo stesso realizzate su dette proprietà in violazione delle norme di legge e dei diritti dell'appellante CP_1
e con il risarcimento del danno da questi subito, da liquidarsi e da quantificarsi anche in via equitativa
[...] da parte dell'Ecc.ma Corte in corso di causa.
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, sia di primo che di secondo grado.
Sempre in via riconvenzionale subordinata e di appello incidentale:
Nei confronti degli appellati , deceduta e per essa gli eredi , Controparte_2 Parte_2 Per_1
, e;
in proprio;
deceduto e per esso gli
[...] CP_3 CP_4 Persona_1 Persona_3 eredi e;
e , in proprio e quali eredi di;
Parte_5 Parte_6 CP_3 CP_4 Persona_2 nonché : Parte_2
- in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare , deceduta e Controparte_2 per essa gli eredi , , e;
in proprio;
Parte_2 Persona_1 CP_3 CP_4 Persona_1
deceduto e per esso gli eredi e;
e , in Persona_3 Parte_5 Parte_6 CP_3 CP_4 proprio e quali eredi di;
nonché a manlevare il convenuto , e Persona_2 Parte_2 Controparte_1 per l'effetto porre a carico degli stessi, l'onere della demolizione e/o della modifica dei manufatti, a propria cura e spese, nonché del risarcimento del danno a favore dell'attore;
- in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la totale o parziale indisponibilità esclusiva della parte di immobile oggetto di contestazione, dichiarare l'inadempimento del venditore , accertare e dichiarare la sopravvenuta Persona_5 inutilizzabilità della parte di corte oggetto di contestazione e/o di superficie esterna dell'immobile, con perdita della proprietà esclusiva e demolizione totale e/ parziale delle opere nel frattempo realizzate, il tutto in violazione delle garanzie prestate dal venditore con l'atto di compravendita 11.04.2002 Persona_5 stipulato tra lo stesso e il convenuto a ministro del Notaio di Padova – Rep. 11.875 Controparte_1 Per_6
– Racc. 4.315; per l'effetto, accertare e dichiarare la riduzione o perdita del valore dell'immobile compravenduto, con conseguente riduzione del prezzo;
determinare la riduzione dei prezzo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa anche in esito a CTU tecnica;
conseguentemente condannare gli eredi di , , deceduta e per essa gli eredi Persona_5 Controparte_2
, , e;
in proprio;
Parte_2 Persona_1 CP_3 CP_4 Persona_1 Persona_3 deceduto e per esso gli eredi e;
e , in proprio e quali Parte_5 Parte_6 CP_3 CP_4 eredi di;
nonché al pagamento di tale importo al signor;
Persona_2 Parte_2 Controparte_1
- condannare altresì gli , , deceduta e per essa gli eredi , Per_7 Persona_5 Controparte_2 Parte_2
, e;
in proprio;
deceduto e per esso Persona_1 CP_3 CP_4 Persona_1 Persona_3 gli eredi e;
e , in proprio e quali eredi di;
Parte_5 Parte_6 CP_3 CP_4 Persona_2 nonché , al ripristino dell'immobile, a propria cura e spese, nelle parti che dovessero venire Parte_2 demolite e modificate a causa dell'accoglimento, anche parziale, della domanda attorea;
- in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea condannare gli Eredi , Persona_5
, deceduta e per essa gli eredi , , e Controparte_2 Parte_2 Persona_1 CP_3 [...]
; in proprio;
deceduto e per esso gli eredi e CP_4 Persona_1 Persona_3 Parte_5 Parte_6
; e , in proprio e quali eredi di;
nonché , al
[...] CP_3 CP_4 Persona_2 Parte_2 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, in favore del convenuto , da Controparte_1 quantificarsi anche equitativamente in corso di causa.
Con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese e onorari di causa e manleva dell'appellato
dalle spese di causa che eventualmente gli fossero addebitate e con obbligo di rifusione da parte degli CP_1 eredi di , , deceduta e per essa gli eredi , , Persona_5 Controparte_2 Parte_2 Persona_1 [...]
e;
in proprio;
deceduto e per esso gli eredi CP_3 CP_4 Persona_1 Persona_3 Pt_5
e;
e , in proprio e quali eredi di;
nonché
[...] Parte_6 CP_3 CP_4 Persona_2 Pt_2
.
[...]
In via istruttoria:
-Si chiede sin d'ora, ove si rendesse necessario, C.T.U. volta a determinare la diminuzione di valore dell'immobile acquistato dal GN nel caso in cui, per sopravvenuti ordini di riduzione in Controparte_1 pristino e/o demolizione per le ragioni per cui è causa, risultasse inutilizzabile in proprietà esclusiva lo scoperto oggetto di contestazione.
- Si chiede sin d'ora, ove si rendesse necessario, C.T.U. volta a determinare, in relazione alle domande del convenuto, le opere eseguite dall'attore che risultino illegittime o che violino i diritti di proprietà o comunque
i diritti del convenuto, con la indicazione delle opere da demolire o i ripristini da eseguire e con la quantificazione del danno subito dall'appellato dalla data di esecuzione di dette opere Controparte_1 all'effettivo ripristino.
Comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rifusione delle spese di C.t.u., il tutto sia per il primo che per il secondo grado.”
Conclusioni nell'interesse della terza chiamata : Parte_2
“Nel merito:
1) rigettar l'appello proposto dal sig. , nonché l'appello incidentale svolto dal sig. Parte_1 CP_1
, perché inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n,
[...]
993/2023 R. Sent. del Tribunale di Padova;
In via subordinata e riconvenzionale:
2) Nella denegata ipotesi di accertamento dell'inopponibilità all'attore della Sentenza n. 2413/2005 del
Tribunale di Padova, accertarsi comunque e dichiararsi maturato, a favore di e per esso a Persona_5 favore del Convenuto , l'acquisto della piena proprietà per usucapione ultraventen-nale dei Controparte_1 beni immobili così catastalmente censiti: Comune di OL (PD) – NCT, PTA 2615, foglio 14, mappali n. 478
e 817, già parte del mappale 423, ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Padova di pro-cedere alla relativa trascrizione in favore del convenuto , con esonero da ogni Controparte_1 responsabilità;
In via ulteriormente subordinata:
3) in caso di accertamento di inopponibilità all'attore della sentenza de qua e di accoglimento della domanda Pt_ del sig. di accertamento e dichiarazione dell'inesistenza della proprietà e del possesso esclusivo in capo al sig. , per esso, al sig. , dichiararsi acquisita dal sig. , per intervenuta Persona_5 CP_1 Controparte_1 prescrizione acquisitiva decennale ai sensi dell'art. 1159 c.c., la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei beni immobili così catastalmente cen-siti: Comune di OL (PD) – NCT, PTA 2615, foglio 14, mappali n. 478 e
817, già parte del mappale 423, ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Padova di procedere alla relativa trascrizione in favore del con-venuto , con esonero da ogni Controparte_1 responsabilità;
In ulteriore subordine:
4) Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non ritenesse accertabile l'acqui-sto per usucapione ventennale
o decennale della proprietà dei mappali oggetto di contestazione, e venisse accolta la chiamata in manleva, si chiede che i terzi chiamati eredi di siano chiamati a rispondere unicamente delle opere Persona_5 legittimamente realizzate dal , che non abbiano leso diritti di terzi (comproprietari o titolari di servitù), CP_1 ed insistenti sui mappali nn. 478 e 817;
5) del pari, qualora il Tribunale ritenesse di accogliere la domanda di riduzione del prezzo, si chiede che venga limitata al prezzo corrisposto al sig. per la cessione dei mappali nn. 478 e 817 (ex 423c). Persona_5
In ogni caso:
spese e compensi di causa interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
la difesa dell'appellata ripropone le seguenti istanze in quanto non ammesse dal Giudice di prime cure:
- si chiede disporsi il rinnovo della prova per testi già chiesta e svolta dalla difesa del sig. nei Persona_5 detti procedimenti, con particolare riguardo alla testimonianza del sig. , residente in [...] Tes_7
(sentito a teste nella procedura n. 9166/2004 all'udienza del 12/04/2005) sui seguenti ca-pitoli di prova:
1. “Vero che in data 12/04/2005 lei era stato sentito come testimone nella causa avviata avanti il Tribunale di
Padova dal sig. per la dichiara-zione dell'intervenuta usucapione di alcuni immobili nella cd. Persona_5
Corte Fasolo in OL?”;
2. “Vero che ella, nella circostanza di cui al capitolo precedente, dichiarava di aver visto utilizzare dal sig.
, per un periodo superiore ai venti anni, una porzione del mappale n. 423 di circa 200 mq, Persona_5 corrispondente alla zona nord, vicino all'abitazione compravenduta dal sig. ?”; CP_1
3. “Vero che, la zona che ella avrebbe visto utilizzare dal corrisponde al mappale n. 817 di cui alla Per_5 planimetria che le si rammostra (doc. 1 fascicolo parte convenuta )”; CP_1
4. “ Vero che il mappale di cui al capitolo precedente veniva goduto in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa dal sig. sin dagli anni 70' e dal sig. successivamente Persona_5 Controparte_1 al 2002?”
Conclusioni nell'interesse delle terze chiamate e : Parte_4 Parte_3 “Nel merito:
1. Contrariis reiectis, respingersi per le causali in premessa indicate l'appello RG 1178/23 in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 993/2023 del Tribunale di Padova;
2. Respingersi in ogni caso, per le causali in premessa indicate, le domande di manleva e le richieste risarcitorie del Sig. nei confronti delle odierne terze chiamate e in sede di Controparte_1 Parte_4 Parte_3 appello incidentale e di domanda riconvenzionale incidentale. In subordine, e nella denegata ipotesi di loro accoglimento, limitarsi la responsabilità per manleva delle Sigg.re e alle opere Parte_4 Parte_3 legittimamente realizzate dall'appellante incidentale , nel rispetto dei diritti dei terzi, sui soli Controparte_1 mappali 478 e 817; quanto alla domanda di riduzione del prezzo di acquisto dei mappali 478 e 817, limitarsi la stessa al corrispettivo effettivamente corrisposto al Sig. . Persona_5
3. Con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 29.03.2019, , dichiarandosi comproprietario, per acquisto in data Parte_1
22.11.2004 dai Sig.ri e (che, a loro volta, avevano acquistato con atto Persona_8 Parte_9 trascritto il 29.11.2000 ai n.ri 28631/45747 dal Sig. ) della quota indivisa pari a 1/3 dell'area Parte_10 scoperta adibita a corte, sita nel Comune di OL (PD), Via Madonnina, facente parte di un borgo di origine medievale denominato “Corte Fasolo”, confinante con altre proprietà tra cui quella del sig. , Controparte_1 ha convenuto quest'ultimo davanti al Tribunale di Padova, in primo luogo, per contestare la validità del titolo di acquisto della comproprietà di detta area in capo al;
riferiva, infatti, che aveva CP_1 Controparte_1 acquistato in data 11.04.2002 da , porzioni immobiliari facenti parte della corte, ed in Persona_5 particolare di 1/3 del mapp.423, corte comune, il cui altro terzo era di proprietà , ma che la vendita era Pt_1 stata effettuata ex art. 1478 c.c., in quanto non risultava ancora proprietario fra l'altro, della Persona_5 citata quota, ma l'aveva acquisita per usucapione, che sarebbe stata dichiarata successivamente alla vendita.
La domanda di usucapione veniva introdotta in data 30.08.2004 con atto di citazione rivolto agli eredi dei defunti , e , ritenuti gli originari intestatari. Parte_11 CP_5 Pt_10
Nel corso del giudizio di usucapione, in data 28.06.2005, veniva effettuato tra l'attore e i GNi Persona_5
e il frazionamento del mappale 423 che veniva diviso nei tre mappali nn.815,816 e 817, al Controparte_1 fine di dare identificazione catastale alle tre porzioni ed in particolare al terzo del mappale n. 423, oggetto di usucapione a favore di . Persona_5
Con sentenza del Tribunale di Padova n.2413/05 veniva riconosciuto l'acquisto a titolo originario per usucapione del mapp.478 ed 1/3 del 423, terzo identificato col mappale 817 a favore di . Si Persona_5 sarebbe così perfezionato l'acquisto fatto dal , (venditore ), che ne diventava CP_1 Persona_5 proprietario esclusivo.
L'attore contestava che l'accertamento di cui alla sentenza di usucapione fosse opponibile nei suoi confronti, in quanto nel giudizio di usucapione sarebbero stati pretermessi i danti causa dell'attore e l'attore stesso che, avendo titolarità sulla quota di 1/3 del mapp.423, risultavano essere litisconsorti necessari nel giudizio di usucapione. Pertanto, non ritenendo efficace nei suoi confronti la sentenza de qua, non riconosceva alcuna titolarità a e proponeva domanda di accertamento negativo della proprietà esclusiva della Controparte_1 citata quota di comproprietà sull'area identificata col mapp.423 del convenuto e la nullità del frazionamento effettuato nel 2005. Negava l'attore che fosse proprietario sia del terzo del mappale 423, divenuto CP_1
n.817, sia del terzo sulla restante porzione di corte comune, identificata a seguito del citato frazionamento Pt_ coi mappali 815 e 816. Sosteneva inoltre il che il convenuto avesse realizzato impropriamente CP_1 delle opere ristrutturando quella che, sempre impropriamente, riteneva sua proprietà esclusiva, ostruendo il passaggio attraverso una strada vicinale retrostante, rendendo difficoltoso il passaggio dei mezzi dell'attore, nonché ostruendo il passaggio che porta alla campagna attorea. Sosteneva ancora che il convenuto avesse provveduto al tamponamento di una porzione del suo fabbricato nel borgo, che dapprima era un portico aperto sulla corte retrostante, procedendo alla esecuzione di opere edili non autorizzate, innestate nel muro di proprietà dell'attore ed illegittimamente ampliando la superficie della sua abitazione in violazione della normativa sulle distanze tra i fabbricati.
L'attore chiedeva la condanna del convenuto alla rimozione di tutte le opere realizzate su questi mappali, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni in via equitativa. Chiedeva altresì la demolizione di altre opere ritenute irregolari.
2.Con comparsa del 03.07.2019 si costituiva il convenuto contestando gli assunti attorei e Controparte_1 precisando che in data 11.04.2002 aveva acquistato porzioni di immobili facenti parte della cd. Corte Fasolo, precisamente da tali , , e mapp. n.424 e 616 Persona_9 Persona_10 Persona_1 Persona_11 ed 1/3 della corte comune e da i fabbricati identificati coi mapp.476 e 478, nonché 1/3 della Persona_5 corte comune mapp.423. Il trasferimento di proprietà da dei beni identificati coi mappali 478, Persona_5 nonché il terzo della corte mappale 423 era stato previsto ex art. 1478 c.c., in particolare gli era stato garantito il trasferimento del possesso e gli era stata garantita dal venditore l'acquisizione per usucapione della proprietà esclusiva dei mappali nn.478 e porzione di 1/3 del map.423. In data 28.06.2005 risultava sottoscritto dall'attore, da e dal convenuto un atto di frazionamento finalizzato Persona_5 CP_1 all'identificazione catastale delle porzioni del mappale 423 ( da suddividersi in tre parti) nei mapp.nn.815,816
e 817.
Con Sentenza n.2413/2005 veniva riconosciuta l'usucapione a favore di . In dipendenza Persona_5 dell'atto di trasferimento da e della successiva sentenza accertativa dell'usucapione si era Persona_5 perfezionato l'effetto traslativo ex art. 1478 c.c. e era divenuto proprietario esclusivo del Controparte_1 mapp.478 e del 1/3 del map.423
Il sig. proponeva, in via subordinata, domanda riconvenzionale di accertamento Controparte_1 dell'intervenuta usucapione a suo favore della proprietà esclusiva del mappale 817 e della comproprietà di un terzo dei mappali 815 e 816; svolgeva altresì, domanda riconvenzionale in ordine alla asserita illegittimità di talune opere realizzate dall'attore sui mappali di sua esclusiva proprietà, chiedendone la rimozione e il risarcimento dei danni;
chiedeva altresì, la chiamata in causa degli eredi di al fine di essere Persona_5 manlevato nell'ipotesi di mancato riconoscimento della sentenza nei suoi confronti. Il rilevava che CP_1
l'attore aveva realizzato opere illegittime sui mappali 815 e 816 comuni senza alcuna autorizzazione, aveva trasformato delle finestre esistenti in porte, con accesso diretto sulla parte comune ed aperto tre nuove Pt_ finestre. Lamentava che avesse abbattuto un muro confinante comune senza accordo e che ciò avesse causato un danno rilevante di cui chiedeva, in via riconvenzionale ristoro.
Affermava infine, che quanto contestato dall'attore nei suoi confronti era stato realizzato con le autorizzazioni richieste e sulla sua proprietà esclusiva.
3.Con comparsa del 27.11.2019 si costituiva , figlia del defunto , che Parte_2 Persona_5 confermava i fatti come descritti dal convenuto, cioè che aveva ceduto in data 11.04.2002 a Persona_5
la proprietà esclusiva del mapp.478 e la quota di 1/3 della proprietà indivisa del mappale Controparte_1
423; che tale cessione era avvenuta ai sensi dell'art. 1478 c.c., con dichiarazione da parte del venditore della sussistenza di tutti i presupposti per l'usucapione ventennale di detti beni e l'impegno ad acquisirne un titolo dichiarativo idoneo ad essere trascritto. In data 30.08.2004 si era dato avvio al giudizio di usucapione avanti Pt_ al Tribunale di Padova. In data 09.11.2004 acquistava alcuni immobili ed 1/3 della proprietà del Pt_ mapp.423 ed in data 28.06.2005 veniva sottoscritto da , e un atto di Persona_5 CP_1 frazionamento del mappale 423 che aveva originato i mapp.815,816 e 817. In data 27.09.2005 veniva pronunciata sentenza accertativa dell'intervenuta usucapione n.2413/2005 ritualmente trascritta. Sostiene
che la sentenza deve ritenersi opponibile nei confronti dell'attore essendo una sentenza Parte_2 dichiarativa, non impugnata, che il Giudice ha accertato l'esistenza dei presupposti ex lege affinchè si potesse dichiarare l'acquisizione della proprietà per usucapione, riconoscendo una situazione possessoria anteriore all'acquisto di . All'epoca dell'avvio della causa aveva già maturato quanto necessario per Pt_1 Persona_5 acquisire la proprietà. La sentenza del 2005 aveva accertato che l'usucapione era già maturata ben prima Pt_ dell'acquisto dell'attore . Parte convenuta per il tramite del suo dante causa avrebbe così acquisito a titolo originario la proprietà piena ed esclusiva di quanto oggetto del contratto di acquisto che comprende la porzione del mappale 423, oggi 817. Sostiene ancora la che le richieste risarcitorie avanzate dal Per_5
nei confronti di e suoi eredi, debbono intendersi prescritte, le domande venivano CP_1 Persona_5 formulate a distanze di cinque anni dalla trascrizione della sentenza, come prescritte dovevano intendersi le richieste risarcitorie di nei confronti degli eredi . Sostiene che comunque deve riconoscersi una CP_1 Per_5 usucapione decennale o abbreviata ex art.1159 c.c.. Contesta qualsivoglia manleva relativa a lavori posti in essere da parte convenuta sul mappale 424, acquistato con danti causa , Persona_9 Persona_10
e sostiene che non si può imputare alcun inadempimento da parte di Persona_1 Persona_11 Per_5
relativamente alla compravendita del 11.04.2002.
[...]
4.Con comparsa del 28.11.2019 si costituiscono , e eredi di CP_6 Parte_4 Parte_3 Per_12 già eredi di , chiedendo il rigetto della domanda introduttiva dell'attore e la domanda
[...] Persona_5 di manleva del convenuto. Sostengono che non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio, sono stati, infatti, citati, tutti gli intestatari degli immobili oggetto di usucapione e nessun inadempimento può essere imputato a , suocero e nonno di tali terzi intervenuti. Ritengono che rilevi l'atto di Persona_5 frazionamento sottoscritto dalle parti e da che è, infatti, un atto ricognitivo che deve essere Persona_5 sottoscritto da soggetti che hanno la titolarità di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni. Tale atto pertanto ha una valenza confessoria ricognitiva della sottoscrizione anche da parte dell'attore, che riconosce le proprietà degli altri sottoscrittori. La causa intentata da ha accertato l'usucapione ed è opponibile Per_5 Pt_ all'attore . Respingono qualsivoglia manleva relativa ad eventuali accertamenti di opere realizzate e non dovute.
I terzi chiamati, Sig.ri (coniuge di ), e (questi Controparte_2 Persona_5 Persona_3 Persona_1 ultimi altri figli di ), sono rimasti contumaci. Persona_5
5. Il Tribunale dopo aver disposto CTU sullo stato dei luoghi e ammesso la prova testimoniale sui capitoli attorei e del convenuto in ordine alla domanda di accertamento di usucapione di quest'ultimo, nonché alle Pt_ opere realizzate e contestate del e del , respingeva le domande di parte attrice, accertava CP_1 Pt_ l'illegittimità delle opere realizzate dal e contestate dal , condannando il alla demolizione CP_1 Pt_1
e/o riduzione in pristino delle stesse con condanna al risarcimento a favore del convenuto della somma di €
10 mila, oltre alle spese legali e tecniche a favore dei convenuti.
6. Contro la sentenza n. 993/2023 del Tribunale di Padova ha promosso appello il sig. Parte_1 deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
“1) Violazione degli art. 102 c.p.c. e 2909 c.c. per aver ritenuto la sentenza n. 2413/2005 Trib. Padova opponibile all'attore nonostante sia stata pronunciata in assenza di litisconsorti necessari. In ogni caso, errore di fatto in ordine alla ritenuta (ma insussistente) trascrizione di detta sentenza contro , Parte_10 comunque priva di ogni effetto sostanziale ai fini della proprietà;
2) Erroneità della motivazione laddove viene data valenza probatoria all'atto di frazionamento 28.6.2005.
Travisamento del valore giuridico del detto atto e dei fatti per non essere intervenuti alcun atto o sentenza di divisione. Omessa dichiarazione di inefficacia anche dell'atto di identificazione catastale dei 3.8.2016; 3) Erroneità della sentenza laddove conclude riconoscendo in capo al la proprietà esclusiva del CP_1 mappale 817 per assenza dei presupposti di fatto e diritto e laddove, di conseguenza, esclude il riconoscimento in capo all'appellante della propria quota di comproprietà per un terzo indiviso del fondo identificato con lo stesso mapp. 817;
4) Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto oltre che proprietario esclusivo del mappale Controparte_1
817, comproprietario per un terzo dei mappali 815 e 816 in violazione degli artt. 1478 c.c. e 1158 c.c.;
5) Erroneità e illegittimità della sentenza laddove ha ritenuto legittime le opere realizzate dal convenuto e oggetto di domanda attorea di riduzione in pristino;
6) Erroneità della sentenza laddove ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto e condannato l'attore alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno.”
Proponeva altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, che la Corte successivamente accoglieva.
7. Si costituiva nel giudizio di appello il sig. il quale chiedeva la reiezione dell'appello e la Controparte_1 conferma dell'appellata sentenza;
proponeva altresì appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello principale per ottenere la declaratoria di usucapione del mappale 817 e di quota di un terzo dei mappali 815 e 816; sempre in via di appello incidentale nei confronti degli altri appellati, per essere da essi garantito e manlevato in caso di accoglimento dell'appello principale.
8. Si costituivano nel giudizio di appello altresì le sig.re ed , quali eredi di CP_4 Parte_3 Persona_12
e di , le quali chiedevano la reiezione dell'appello, la conferma dell'appellata sentenza ed il CP_6 rigetto della domanda di manleva e risarcitoria avanzata, come appello subordinato incidentale, dal sig.
. Controparte_1
9. Si costituiva altresì nel giudizio di appello la sig.ra la quale chiedeva la reiezione Parte_2 dell'appello, la conferma dell'appellata sentenza anche con diversa motivazione ed eccepiva la prescrizione dell'azione risarcitoria.
10. La Corte esamina i motivi di appello.
10.1 Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello esaminati congiuntamente, debbono essere respinti.
Il sig. ha acquistato in data 11.4.2002 da il mappale 478 e un terzo del Controparte_1 Persona_5 mappale 423 con una vendita effettuata ex art. 1478 c.c., cioè come vendita di cosa altrui, atto in cui il sig.
dichiarava di aver usucapito la proprietà di tali beni e di introdurre la pertinente azione Persona_5 giudiziaria per la declaratoria di usucapione. Nel frattempo, il sig. , il sig. e il predetto sig. Pt_1 CP_1 Per_5 sottoscrivevano un atto di frazionamento del mappale 423 che veniva ripartito in tre mappali con i numeri
815, 816 e 817, così da identificare nel mappale 817 quello che sarebbe divenuto per usucapione di proprietà esclusiva di . Infatti, promuoveva l'azione giudiziaria e il Tribunale di Padova Controparte_1 Persona_5 con sentenza n. 2413/05 gli riconosceva l'acquisto a titolo originario per usucapione anche dell'area cortiliva identificata con la particella 817. In particolare, il Tribunale ha dichiarato l'usucapione della porzione della particella 423 identificata col nuovo mappale 817, corrispondente alla porzione usucapita da . Persona_5 Pt_ L'usucapione a favore del dante causa di è maturata molto prima che il GN comprasse i suoi CP_1 Pt_ beni in loco. La sentenza di usucapione è passata in giudicato e non ha esperito il rimedio di cui all'art. 404 cpc.
Pt_ Nel giudizio davanti al Tribunale il GN lamenta di non essere stato convenuto nel giudizio di usucapione, fra l'altro iniziato prima del suo acquisto, ma non ha mai contestato il possesso pacifico e pubblico del mappale 817 da parte del GN;
nemmeno ha contestato efficacemente (fino al 2019) il Persona_5 possesso pacifico e pubblico del predetto mappale da parte del , il cui atto di acquisto risale al 2002. CP_1 Il GN ha pertanto usucapito la proprietà dell'area identificata col mappale 817, avendo aggiunto il CP_1 proprio possesso pacifico e pubblico a quello del suo dante causa di durata ultraventennale. Persona_5
Il possesso del , anche con opere visibili e occupazione di materiali è stato confermato anche dal teste CP_1 di parte attrice, Arch. nel processo davanti al Tribunale. Tes_5
La Corte accoglie pertanto l'eccezione subordinata e di appello incidentale dispiegata in sede di appello dal
, dichiara usucapita a favore del la proprietà dell'area cortiliva in Comune di OL (PD) – CP_1 CP_1
NCT, foglio 14, mappale 817, già parte del mappale 423, ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri
Immobiliari di Padova di procedere alla relativa trascrizione in favore di , con esonero da ogni Controparte_1 responsabilità, respingendo i primi tre motivi di appello.
10.2 Il quarto motivo di appello deve essere accolto parzialmente.
Nel rogito di acquisto di gli viene trasferito ex art. 1478 cc, tra l'altro, la quota di 1/3 del mappale 423 CP_1
e precisamente quella parte poi identificata col mappale 817 oggetto della dichiarazione di usucapione in capo al suo dante causa e venditore. Dalla lettura del citato rogito del 2002 e della sentenza di usucapione si evince che la quota di 1/3 della particella 423 si è concretizzata per nella piena proprietà del CP_1 mappale 817. Dal chè si può dedurre che le restanti porzioni del mappale 423 (815 e 816) siano rimaste ai comproprietari delle restanti quote di 2/3.
Viene pertanto accolto parzialmente il motivo di appello, dichiarando che il non è comproprietario CP_1 delle aree di terreno identificate coi mapp.815 e 816.
10.3 Il quinto motivo di appello va parzialmente accolto. La CTU espletata in primo grado ha chiarito che la recinzione del mappale 817 ha sconfinato a carico del mappale 816 (pag. 10 CTU), violando l'atto di frazionamento inter-partes, sicchè la recinzione predetta e la relativa siepe, individuate dal CTU, dovranno essere rimosse e riposizionate all'interno del mappale 817. Il CTU non ha rilevato che le altre opere effettuate da e oggetto di doglianza da parte di debbano considerarsi irregolari ai fini dei rapporti di diritto CP_1 Pt_1 privato fra le parti, segnalando solo alcune irregolarità amministrative che non possono essere oggetto, di per sé sole, di statuizioni da parte del giudice ordinario, semmai della pubblica amministrazione competente, soprattutto in assenza di prove.
10.4 Il sesto motivo di appello deve essere parzialmente accolto. La CTU ha rilevato delle irregolarità amministrative sanabili nei lavori effettuati dal sig. e dei quali il sig. chiede la rimessione in Pt_1 CP_1 pristino. Non vi è prova che tali interventi irregolari sul piano amministrativo debbano trovare considerazione da parte del giudice ordinario, sicchè la domanda di rimessione in pristino non può essere accolta. Tuttavia, dalla documentazione fotografica dedotta da parte appellata emerge con evidenza che alcuni interventi del Pt_ sig. hanno danneggiato la proprietà di , sicchè la Corte conferma il risarcimento dei danni CP_1 equitativamente valutati dal Tribunale in euro 10 mila, che la Corte riduce ad € 5 mila in via di equità.
10.5 I restanti motivi di appello incidentale subordinato proposti da debbono ritenersi assorbiti CP_1 nelle precedenti statuizioni. Così pure le domande ed eccezioni delle altre parti appellate.
11. Il parziale accoglimento dell'appello e quindi la parziale riforma della sentenza di primo grado comportano Pt_ la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado nella misura del 50% fra le parti e
, confermata la condanna alle spese a carico di e a favore di ed CP_1 Pt_1 Parte_2 CP_7
come liquidate dal Tribunale con obbligo di restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
[...]
Pt_ 12. Analogamente le spese legali del grado di appello fra le parti e vengono liquidate in € 3 mila CP_1 Pt_ oltre accessori, già operata la compensazione della metà; il sig. dovrà rifondere ai convenuti costituiti l'importo di € 4 mila oltre accessori per ciascuna difesa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello principale e riforma parzialmente l'appellata sentenza come da motivazione e ne modifica il dispositivo come segue:
a) Accerta e dichiara l'intervenuta usucapione ventennale del diritto di proprietà a favore di CP_1
dell'area cortiliva in Comune di OL (PD) – NCT, foglio 14, mappale 817, già parte del
[...] mappale 423, ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Padova di procedere alla relativa trascrizione in favore di , con esonero da ogni responsabilità; Controparte_1
b) dichiara che non è comproprietario delle aree di terreno identificate coi mapp.815 e Controparte_1
816;
c) condanna a rimuovere la sua recinzione e la siepe dal mappale 816; Controparte_1
d) condanna al pagamento a dell'importo di € 5 mila, quale Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni alla proprietà di . Controparte_1
Relativamente alle spese del primo grado:
- dispone la compensazione parziale delle spese legali e tecniche del giudizio di primo grado nella misura del 50% fra le parti e , con obbligo di restituzione delle somme indebitamente Pt_1 CP_1 corrisposte;
- condanna a rifondere a la metà delle spese legali e tecniche Parte_1 Controparte_1 liquidate in primo grado a favore di , ed eredi di e poste a carico di Parte_2 Persona_12
, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente corrisposte Controparte_1
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Relativamente alle spese del grado d'appello:
- condanna parte appellante a corrispondere a l'importo di € 3 mila, già operata la Controparte_1 compensazione della metà, oltre iva, cpa e spese generali;
- -condanna a rifondere le spese legali del grado nell'importo di € 4 mila oltre iva, Parte_1 cpa e spese generali per ciascuna delle difese dei terzi chiamati costituiti.
Così deciso in Venezia, lì 17 dicembre 2024
Il Presidente
Dottor Guido Santoro
- Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
-