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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4244/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LEMME GIULIANO e dell'avv. PETRACHI SILVIA, domiciliata in CANCELLERIA
- OPPONENTE -
C o n t r o
Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRI FABRIZIO, elettivamente domiciliato
[...] P.IVA_2
in STR. PETRARCA 8 PARMA, presso lo studio dell'avv. FERRI FABRIZIO
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 4244/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1499/22, emesso dal Tribunale di Parma per la somma capitale di euro 9.677,80, oltre interessi e spese del monitorio, su ricorso di in Controparte_1
Italia, promosso, in relazione a due contratti, stipulati dalle parti, rispettivamente in data 14/06/2013 ed in data 08/12/2019, di licenza per l'uso dei marchi registrati e di controllo Controparte_1
e certificazione di prodotti da agricoltura biodinamica, a seguito del mancato pagamento delle seguenti fatture:
n. 502/E, emessa in data 27/08/2020, per l'importo di euro 2.145,14 relativamente a diritti d'uso del marchio per l'anno 2015 ed alla quota fissa per l'anno 2016;
n. 227/E, emessa in data 07/04/2021, per l'importo di euro 7.532,66, relativamente a diritti d'uso del marchio per l'anno 2016 ed a diritti d'uso del marchio e quota fissa per gli anni 2017 – 2018 –
2019.
Con l'atto di opposizione, ha contestato la debenza dei suddetti corrispettivi, Parte_1
sostenendo che, dal 2016 al 2019, non v'era alcun rapporto contrattuale tra le parti e che le Pt_1
non hanno mai utilizzato il marchio
[...] CP_1
L'opponente, pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. quella anche solo parziale.
L si è costituita contestando le avverse eccezioni e chiedendo la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
A parere di questo giudicante, l'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono.
Come allegato da entrambe le parti, l'Associazione opposta si occupa di promuovere e tutelare la qualità della produzione, della lavorazione e della distribuzione dei prodotti agricoli secondo le indicazioni del metodo biodinamico in agricoltura e, in particolare, della concessione dei marchi e Byodin agli associati per i prodotti ottenuti in base alle indicazioni del suddetto metodo CP_1
biodinamico; invece, è società che coltiva uve e produce vini secondo i principi Parte_1
biodinamici.
E' pacifico che quest'ultima, rispettivamente in data 14/06/2013 ed in data 08/12/2019, ha stipulato, con la Associazione opposta, due contratti di licenza per l'uso dei marchi registrati nonché CP_1
di controllo e certificazione di prodotti da agricoltura biodinamica.
I corrispettivi delle prestazioni a carico dell' sono stati pattuiti sulla base di un CP_1
tariffario approvato dalle parti (doc. 5 opponente), nel quale è stabilita, in base percentuale sul fatturato totale aziendale, una quota fissa, quale corrispettivo per il controllo e la certificazione dei prodotti, mentre una seconda voce del Tariffario riguarda il corrispettivo per l'uso del marchio, calcolato in base percentuale su “fasce di fatturato a marchio . CP_1
E' pacifico che il primo contratto ha cessato i propri effetti il 14/06/2016 (il riferimento all'anno
2013 contenuto a pg. 4 della comparsa di costituzione e risposta è sicuramente un lapsus calami), non essendo più tacitamente rinnovabile (doc. 16 opponente), mentre quello stipulato l'11/12/2019
è cessato il 14/04/2021, per recesso di Parte_1
Le due fatture, sulla base delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, sono relative:
a diritti d'uso del marchio per l'anno 2015 ed alla quota fissa per l'anno 2016 (la n. 502/E);
a diritti d'uso del marchio per l'anno 2016 ed a quota fissa e diritti d'uso del marchio per gli anni
2017 – 2018 – 2019 (la n. 227/E).
L'opponente ha contestato la debenza dei suddetti importi, sostenendo di non avere mai fatto uso del marchio e di non avere più avuto rapporti contrattuali con l dal giugno dell'anno CP_1
2016 all'08/12/2019.
Tuttavia, nel contratto del 2013, l'art. 10 stabilisce che “A far tempo dalla data di cessazione del contratto…il Licenziatario si impegna in ogni caso a corrispondere a la quota di CP_1 corrispettivi relativi alla durata dell'inserimento della propria azienda nel sistema di controllo, così come definiti nel tariffario, o nel suo estratto applicabile” (doc. 2 fascicolo monitorio)
In secondo luogo, nel tariffario allegato al contratto (doc. 5 cit.) è specificato che “per i produttori di vino si ricorda che il calcolo dei diritti è effettuato sull'uva vinificata”.
Inoltre, è documentalmente provato (doc. 4 fascicolo monitorio) che, per gli anni in contestazione, ha inviato, a comunicazioni periodiche, sottoscritte (tranne quella del Parte_1 CP_1
2019) e, comunque, non contestate in questa sede, sia dei dati del proprio fatturato, per il calcolo della quota fissa di controllo, sia della quantità d'uva raccolta, ai fini del calcolo dei diritti a carico dei viticoltori. Il ché dimostra che, per le annualità successiva alla cessazione del contratto, Pt_1
ha vinificato utilizzando il metodo Biodinamico Demeter.
[...]
Da ultimo si aggiunge che, in data 10/12/2019, ha comunicato a la Testimone_1 CP_1 volontà di mettere in pagamento “le quote 2017, 2018 e 2019” (doc. 9 parte opposta), senza nulla contestare in merito ai diritti d'uso esposti nella precedente e-mail a lui inviata dalla CP_1
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1499/22, emesso dal Tribunale di Parma, in data 27.09.2022, a favore di . Controparte_1
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
5.077,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 06/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LEMME GIULIANO e dell'avv. PETRACHI SILVIA, domiciliata in CANCELLERIA
- OPPONENTE -
C o n t r o
Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRI FABRIZIO, elettivamente domiciliato
[...] P.IVA_2
in STR. PETRARCA 8 PARMA, presso lo studio dell'avv. FERRI FABRIZIO
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 4244/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1499/22, emesso dal Tribunale di Parma per la somma capitale di euro 9.677,80, oltre interessi e spese del monitorio, su ricorso di in Controparte_1
Italia, promosso, in relazione a due contratti, stipulati dalle parti, rispettivamente in data 14/06/2013 ed in data 08/12/2019, di licenza per l'uso dei marchi registrati e di controllo Controparte_1
e certificazione di prodotti da agricoltura biodinamica, a seguito del mancato pagamento delle seguenti fatture:
n. 502/E, emessa in data 27/08/2020, per l'importo di euro 2.145,14 relativamente a diritti d'uso del marchio per l'anno 2015 ed alla quota fissa per l'anno 2016;
n. 227/E, emessa in data 07/04/2021, per l'importo di euro 7.532,66, relativamente a diritti d'uso del marchio per l'anno 2016 ed a diritti d'uso del marchio e quota fissa per gli anni 2017 – 2018 –
2019.
Con l'atto di opposizione, ha contestato la debenza dei suddetti corrispettivi, Parte_1
sostenendo che, dal 2016 al 2019, non v'era alcun rapporto contrattuale tra le parti e che le Pt_1
non hanno mai utilizzato il marchio
[...] CP_1
L'opponente, pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. quella anche solo parziale.
L si è costituita contestando le avverse eccezioni e chiedendo la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
A parere di questo giudicante, l'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono.
Come allegato da entrambe le parti, l'Associazione opposta si occupa di promuovere e tutelare la qualità della produzione, della lavorazione e della distribuzione dei prodotti agricoli secondo le indicazioni del metodo biodinamico in agricoltura e, in particolare, della concessione dei marchi e Byodin agli associati per i prodotti ottenuti in base alle indicazioni del suddetto metodo CP_1
biodinamico; invece, è società che coltiva uve e produce vini secondo i principi Parte_1
biodinamici.
E' pacifico che quest'ultima, rispettivamente in data 14/06/2013 ed in data 08/12/2019, ha stipulato, con la Associazione opposta, due contratti di licenza per l'uso dei marchi registrati nonché CP_1
di controllo e certificazione di prodotti da agricoltura biodinamica.
I corrispettivi delle prestazioni a carico dell' sono stati pattuiti sulla base di un CP_1
tariffario approvato dalle parti (doc. 5 opponente), nel quale è stabilita, in base percentuale sul fatturato totale aziendale, una quota fissa, quale corrispettivo per il controllo e la certificazione dei prodotti, mentre una seconda voce del Tariffario riguarda il corrispettivo per l'uso del marchio, calcolato in base percentuale su “fasce di fatturato a marchio . CP_1
E' pacifico che il primo contratto ha cessato i propri effetti il 14/06/2016 (il riferimento all'anno
2013 contenuto a pg. 4 della comparsa di costituzione e risposta è sicuramente un lapsus calami), non essendo più tacitamente rinnovabile (doc. 16 opponente), mentre quello stipulato l'11/12/2019
è cessato il 14/04/2021, per recesso di Parte_1
Le due fatture, sulla base delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, sono relative:
a diritti d'uso del marchio per l'anno 2015 ed alla quota fissa per l'anno 2016 (la n. 502/E);
a diritti d'uso del marchio per l'anno 2016 ed a quota fissa e diritti d'uso del marchio per gli anni
2017 – 2018 – 2019 (la n. 227/E).
L'opponente ha contestato la debenza dei suddetti importi, sostenendo di non avere mai fatto uso del marchio e di non avere più avuto rapporti contrattuali con l dal giugno dell'anno CP_1
2016 all'08/12/2019.
Tuttavia, nel contratto del 2013, l'art. 10 stabilisce che “A far tempo dalla data di cessazione del contratto…il Licenziatario si impegna in ogni caso a corrispondere a la quota di CP_1 corrispettivi relativi alla durata dell'inserimento della propria azienda nel sistema di controllo, così come definiti nel tariffario, o nel suo estratto applicabile” (doc. 2 fascicolo monitorio)
In secondo luogo, nel tariffario allegato al contratto (doc. 5 cit.) è specificato che “per i produttori di vino si ricorda che il calcolo dei diritti è effettuato sull'uva vinificata”.
Inoltre, è documentalmente provato (doc. 4 fascicolo monitorio) che, per gli anni in contestazione, ha inviato, a comunicazioni periodiche, sottoscritte (tranne quella del Parte_1 CP_1
2019) e, comunque, non contestate in questa sede, sia dei dati del proprio fatturato, per il calcolo della quota fissa di controllo, sia della quantità d'uva raccolta, ai fini del calcolo dei diritti a carico dei viticoltori. Il ché dimostra che, per le annualità successiva alla cessazione del contratto, Pt_1
ha vinificato utilizzando il metodo Biodinamico Demeter.
[...]
Da ultimo si aggiunge che, in data 10/12/2019, ha comunicato a la Testimone_1 CP_1 volontà di mettere in pagamento “le quote 2017, 2018 e 2019” (doc. 9 parte opposta), senza nulla contestare in merito ai diritti d'uso esposti nella precedente e-mail a lui inviata dalla CP_1
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1499/22, emesso dal Tribunale di Parma, in data 27.09.2022, a favore di . Controparte_1
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
5.077,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Parma, 06/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi