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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG nr. 250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 24 aprile 2023, da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore pro tempore Dott.ssa , giusta procura agli atti per Notar Parte_2
del 28.04.2022, Rep. N.177893 Racc. n.11776, rappresentata e Controparte_1 difesa in forza di procura in calce al ricorso in appello dall'avv. Pasquale Eboli (pec:
, Email_1 appellante principale/appellato incidentale contro
, in proprio e quale socia Controparte_2 CodiceFiscale_1 accomandataria della IMMOBILIARE ALMA. (c.f.: C.F. ), CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa come da mandato allegato alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Enrico Villanova (pec: pec
Email_2 appellata
e nei confronti di
con sede in Controparte_4
Roma, in persona del suo Presidente e come tale, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura ad lites del Presidente 1 dell' rilasciata con il ministero del Notaio in Fiumicino, rep. CP_4 Persona_1
n. 37875, racc. n. 7313, del 22.03.2024 dall'avv. Filippo Doni (pec:
t), Email_3 appellato/appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso
n. 517/2022 d.d. 24.11.2022, non notificata.-
In punto: impugnazione cartella di pagamento;
prescrizione; difetto legittimazione concessionario.-
CONCLUSIONI
Parte_1
“Accogliere l'appello proposto con il presente ricorso e, per l'effetto, riformare totalmente
l'impugnata sentenza di primo grado;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché del primo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso del 15% per le spese generali come per legge”
: Controparte_2
“nel merito rigettarsi l'appello in quanto infondato confermandosi per l'effetto la decisione impugnata Rifusione spese e compenso professionale”
: CP_4
PRELIMINARMENTE: Dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione all'AVA
41320140001782324 oggetto di stralcio ex lege.
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_5 quanto trattasi di credito contributivo successivo al 2006 e per tanto non oggetto di cessione ex lege.
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli avvisi di addebito;
NEL MERITO, IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DEL CONCESSIONARIO PER LA
RISCOSSIONE E DELL'APPELLO INCIDENTALE DI , in riforma dell'impugnata CP_4 decisione, integralmente rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado.
IN SUBORDINE, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, che di CP_4 seguito si riportano:
PREGIUDIZIALMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso con riguardo agli Avvisi di addebito privi di attuali atti esecutivi del credito;
2 PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso per tardività, essendo decorsi oltre 40 giorni tra il ricevimento degli avvisi di addebito oggetto di causa e l'avvio del presente giudizio;
NEL MERITO: rigettarsi ogni domanda nei confronti di . Spese di causa e compensi CP_4 professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza, il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, pronunciando sull'impugnazione proposta da in data 26 febbraio Controparte_2
2020 nei confronti dell' e dell' , Controparte_6 CP_4 avverso svariati avvisi di addebito, cartelle di pagamento nonché al verbale di pignoramento motoveicolo (notificate il 18.02.2020) del quali contestava la fondatezza nel merito (derivanti dall'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti quale socia accomandataria della IMMOBILIARE ALMA s.a.s.) e comunque l'estinzione dei crediti per prescrizione quinquennale, dichiarava prescritti tutti i crediti opposti (ad eccezione al credito di cui all'AVA
41320160000800530).
Le spese di lite venivano integralmente compensate fra tutte le parti (per la parziale soccombenza parziale reciproca).
Il giudice del lavoro trevigiano, in difetto di validi atti interruttivi dichiarava estinti per prescrizione i crediti portati nelle cartelle di pagamento e negli AVA, escluso il credito di cui all'AVA 41320160000800530, attesa l'avvenuta notifica in data
15.05.2016.
2. Impugna la sentenza che reitera le difese Controparte_6 di primo grado relative alla fondatezza della pretesa e all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità dell'atto introduttivo per mancata notifica alla S.C.C.I.
L'appellante sostiene che la mancata notifica del ricorso nei confronti della
[...]
parte necessaria del Controparte_7 procedimento, ha violato l'integrità del contraddittorio.
2.2. Con il secondo motivo deduce che l'atto di pignoramento del 18 febbraio 2020, successivamente abbandonato e annullato, non avrebbe dovuto costituire un
3 elemento di rilievo nella sentenza di primo grado laddove tale circostanza era stata comunicata e documentata nel corso del giudizio.
2.3. Con il terzo motivo ribadisce che le notifiche delle cartelle di pagamento e degli
AVA sono state effettuate nel rispetto delle norme (artt. 26 D.P.R. 602/1973, 140
e 138 c.p.c.) laddove la ricorrente non ha opposto tempestivamente gli avvisi di addebito e le cartelle entro i 40 giorni previsti dalla legge (art. 24 D.Lgs. 46/1999), rendendo il credito non contestabile.
2.4. Con il quarto motivo deduce che una volta notificata la cartella esattoriale, il termine di prescrizione del credito diventa decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., poiché la cartella costituisce titolo esecutivo che ingloba e rende irretrattabili le obbligazioni sottostanti e che comunque sono stati documentati innumerevoli atti interruttivi del termine di prescrizione.
2.5. Con il quinto motivo evidenzia che il ricorso di primo grado aveva natura di opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.), ma priva di un interesse concreto e attuale.
3. Radicatosi il contradditorio si costituisce in giudizio l' con memoria d.d. CP_4
10.06.2024.
Preliminarmente sul primo motivo di appello principale replica che per gli Avvisi di
Addebito datati dopo il 2006 non vi è la necessità della notifica a in quanto in CP_5 tale caso trattasi di crediti contributivi successivi appunto all'anno 2006 e pertanto non sono oggetto di cessione ex lege.
Sottolinea, poi, che nelle more del giudizio è stato oggetto di stralcio ex lege l'AVA
41320140001782324.
Svolge poi appello incidentale con il quale per il resto si associa all'appello principale svolto dal concessionario.
4. nel costituirsi tardivamente difende la sentenza della quale chiede Controparte_2
l'integrale conferma.
5. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza, la causa è stata discussa in data 16 gennaio 2025 e rinviata all'udienza del 20 febbraio 2025 per consentire alle parti di prendere posizione sul possibile difetto di legittimazione del concessionario, all'esito della quale è stata decisa nelle forme ex art.127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 6. L'appello principale e quello incidentale sono inammissibili.
7. Va in limine litis rilevato che la più recente giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU.
7514/2022, Cass. n. 30717/2024) riconosce riguardo alla riscossione di contributi mediante ruolo, - ove si facciano valere come nel caso di specie unicamente questioni concernenti il merito della pretesa impositiva - l'esclusiva legittimazione del titolare del credito (nel caso di specie l' ). CP_4
8. Non si applica infatti alle questioni contributive l'art. 39 del Dlgs. 112/1998 che addossa al concessionario l'onere di estendere il contraddittorio all'ente impositore fissandone la responsabilità anche per i vizi di merito.
9. Non ricorre nemmeno un'ipotesi di litisconsorzio necessario perché non è in gioco la legittimità degli atti esecutivi imputabile al concessionario e la sentenza è data utiliter anche in assenza di quest'ultimo, che è soltanto il "soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c.".
10. Si configura pertanto un difetto di legitimatio ad causam rilevabile d'ufficio, scaturente dal principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno.
11. Nella fattispecie, a differenza da quanto sostenuto dall' con l'impugnata CP_4 sentenza non è stata in alcun modo affermata la legittimazione dell'
[...]
[cfr. Cass. n. 30717/2024 punto 6.4 “A tale Parte_1 conclusione non è di ostacolo il fatto che i giudici territoriali hanno deciso la causa nel merito. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. s.u. n. 7925 del 2019)].
12. Con riferimento ad una controversia di opposizione ad intimazione di pagamento ed alle cartelle sottostanti, fondata sulla maturata prescrizione successivamente alla notifica del titolo e, dunque su motivi integranti, come nel caso di specie, un'opposizione all'esecuzione, a fronte dell'impugnativa dell'agente di riscossione, volta a contestare l'intervenuta estinzione del credito ribadendo il valido compimento di atti interruttivi, la Suprema Corte (cfr. Cass n. 18812/2022) ha
5 applicato i predetti principi di diritto così statuendo “le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per come modificato dal D.L. n. 209 del
2002, art. 4, comma 2-quater, (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore”).
13. Dall'acclarato difetto di legittimazione dell'appellante discende che la sua impugnativa non è valsa ad impedire il passaggio in giudicato delle statuizioni del primo giudice anche in ordine all'ammissibilità dell'opposizione che peraltro, sussisteva, avendo riguardato anche tre intimazioni di pagamento.
Invero, trattandosi di impugnazione di intimazione di pagamento del concessionario e dunque di atto prodromico all'esecuzione sussisteva, comunque,
l'interesse ad agire dell'assicurato (Cass. S.U. n. 26283/2022).
14. L' viceversa, che sarebbe legittimato per il merito della pretesa contributiva, CP_4 in questa sede ha proposto impugnazione tardiva in proprio che non può essere esaminata per essere inammissibile.
Il gravame proposto dall' - nella parte relativa alle doglianze svolte nei CP_4 confronti dell'assicurata - ha contenuto adesivo a quello principale svolto CP_2 dalla concessionaria e, pertanto, è possibile introdurlo soltanto con l'osservanza del termine per impugnare operante in concreto.
Non è invece permessa con l'impugnazione ex art. 334 c.p.c. la riproposizione delle difese già svolte con l'appello principale, che non ha allora natura di appello incidentale, in quanto quelle difese sono già oggetto della devoluzione in sede di impugnazione e lo sono anche in funzione di una incidenza sulla posizione di chi li ripropone.
Infatti la disciplina dell'art. 334 c.p.c. - che consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso (per svolgere, cioè, ragioni di impugnazione ulteriori, anche se, eventualmente, comuni alla posizione della parte impugnante in via principale) - è applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che si identifica con quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
6 e non è, pertanto, estensibile all'impugnazione incidentale di tipo adesivo (ossia a quella diretta a chiedere la riforma della sentenza per gli stessi motivi già fatti valere con l'impugnazione principale), che resta soggetta ai termini ordinari (cfr.
Cass. n. 17614/2020, Cass. n. 6156/2018, Cass. n. 12387/2016).
Pertanto, le regole sull'impugnazione tardiva operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo all'impugnazione principale (neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo) che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione (cfr. Cass. n. 41254/2021).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi inammissibile l'appello dell' siccome CP_4 proposto con memoria di costituzione contenente “appello incidentale” depositato in data 10 giugno 2024 quando era ormai scaduto il termine per proporre l'appello principale.
Peraltro, e non si vede come, anche volendo qualificare il gravame come vero e proprio appello incidentale tardivo, sarebbe ugualmente inammissibile ai sensi dell'art. 334 comma 2° c.p.c. non ponendo in discussione l'impugnazione proposta dell' a discapito dell' (bensì a favore) Parte_1 CP_4
l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale l'Istituto previdenziale aveva inizialmente prestato acquiescenza (cfr. a contrario Cass. S.U. n.
8486/2024, Cass. n. 10477/2024).
15. Per i medesimi motivi - trattandosi di valutazione di merito allora preclusa - non è esaminabile la pretesa dell' di “dichiararsi cessata la materia del contendere in CP_4 relazione all'AVA 41320140001782324 oggetto di stralcio ex lege”.
16. Riguardo alle spese di questo grado, tenuto conto del fatto che le Sezioni Unite hanno composto solo di recente il contrasto di giurisprudenza relativo alla posizione dell'agente della riscossione e alla sua legittimazione passiva, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per la loro compensazione integrale fra tutte le parti.
17. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il
7 raddoppio del contributo unificato a carico dell' Parte_1
e dell' .
[...] CP_4
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) accerta il difetto di legittimazione attiva dell' Parte_1
e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'appello principale;
[...]
2) dichiara inammissibile l'appello come formulato dall' ; CP_4
3) compensa fra tutte le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' nonché dell' dell'ulteriore Parte_1 CP_4 importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 20.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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