Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.2409/2024 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata con provvedimento del 23/5/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.2409/2025
R.G.Cont.
tra nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F. Parte_1
, nato il [...] a [...] c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
residente in [...], nato il C.F._2 Parte_3
15.09.1959 a Grumo Nevano c.f. residente in [...]
Matteotti,12, nato il [...] a [...], c.f. Parte_4 C.F._4
residente in [...].11.51 a
[...] Parte_5
Frattamaggiore c.f. e residente in [...], C.F._5 Parte_6
nato il [...] a [...] C.F. e residente in
[...] C.F._6
Capistrello in piazzale Stazione,5, nato il [...] a [...] c.f. Parte_7
residente in NA in viale San Nicandro rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_7
Maurizio Albachiara c.f. p.iva in virtù di procura in atti ed CodiceFiscale_8 P.IVA_1
elettivamente domiciliati in Acerra alla via Aldo Moro,16-18 Attori
e
, in pers. del Ministro in carica, rappr. e dif. dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di LI presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Parte attrice, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , hanno adito il giudice nei confronti del
[...] Parte_6 Parte_7 [...]
per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio subito quali figli CP_1
di il quale, in vita, è stato infettato dalla moglie (contagiata Persona_1 Persona_2
dal virus epatico a seguito delle trasfusioni di sangue infetto praticatele durante il ricovero presso l'ospedale Cardarelli di LI nel 1989) per poi decedere, a seguito dell'evoluzione della contratta malattia di epatopatia da virus C, in data 13/4/2013 per epatopatia-cirrosi a causa dello scompenso degli indici epatici;
in contumacia del , depositata documentazione, è stato Controparte_1
interrogato ed escussi i testi e ( ud del 3/12/2024). Parte_5 Testimone_1 Testimone_2
Premesso che le domande sono state compiutamente individuate con riferimento sia alla causa petendi che al petitum, va rilevato che la legittimazione e titolarità attiva degli istanti è comprovata dai certificati di famiglia in atti da cui emerge che gli stessi sono figli di primo letto di PE
.
[...]
Di poi . dall'esame degli altri documenti in atti, verbale 750/2004 della MO di LI , cartelle cliniche, esami ecografici ed ematochimici, sentenza n. 3211/19 emessa dal Tribunale di LI
Nord e divenuta cosa giudicata come da attestazione di Cancelleria, sentenza n. 4494/2023 emessa dal Tribunale di LI e divenuta cosa giudicata come da attestazione di Cancelleria, risulta acclarato che contrasse in vita l'infezione da HCV dalla moglie Persona_1 Persona_2
a sua volta positiva al virus HCV, e tale malattia la condusse alla morte il 13/4/2023 ; a
[...]
seguito di tale evento gli istanti chiedono in questa sede il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio. Premesso che è ormai pacifico che: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV,
HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del Controparte_1
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile a partire dal 1° gennaio 1968,
posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in CP_1
materia di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare CP_1
le attività di vigilanza e controllo. (In applicazione del principio suddetto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una trasfusione di sangue effettuata nel 1963, sul presupposto che il ricorrente non avesse dedotto elementi idonei a sostenere l'assunto che all'epoca dei fatti sussistessero, da un lato, cognizioni scientifiche che consentissero di rilevare il rischio infettivo e di prevenirlo, e dall'altro obblighi di intervento da parte del , tali da rendere configurabile una sua condotta omissiva colposa) CP_1
(ord Cass n.14748/2022 ), che “Nelle ipotesi di infezioni da Hbv, Hcv e Hiv a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite da strutture pubbliche o private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell'elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello delle lesioni o di omicidio colposo;
pertanto il termine di prescrizione è di norma quello quinquennale, a meno che non sia intervenuta la morte del trasfuso” (sent Cass S.U. n. 581/2008),
ed infine, che “In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il , l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, Controparte_1
compiuto dalla di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato CP_2
riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , CP_1
quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ” ( ord Cass n. 15734/2018 e n. 34885/2021), deve osservarsi, con riferimento alle CP_1
istanze risarcitorie avanzate in questa sede per danni subiti dagli istanti iure proprio per effetto del decesso di , che il decesso dello stesso integra il reato di omicidio colposo che Persona_1
obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento dei danni subiti.
In tema di danno parentale questo giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale, iniziato con la sent Cass a S.U. n. 26972/2008 in base al quale: “ Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” ; “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara,
costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato” ( sent Cass n.25351/2015); “La morte di un prossimo congiunto può
causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitari” ( sent Cass n. 21084/2015 e n. 15491/2014); “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale,
rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può
costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” ( sent Cass n. 21230/2016); “In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è
rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (
ord Cass n. 18284/2021); “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico–fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost”( ord Cass n. 9857/2022); “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città
italiana diversa da quella della vittima)”( sent Cass n. 22397/2022).
Ciò chiarito, ai fini della determinazione del danno subito dagli istanti, tutti figli del , PE
deceduto all'età di 85 anni, questo giudice aderisce all'orientamento della S.C. di cui alla sentenza n. 14655/2017 secondo cui: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché
alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale,
avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità
individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare”
, di cui all'ordinanza n. 30997/2018: “In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” , di cui all'ordinanza n.28742/2018: “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale,
non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” e di cui alla sentenza n.
901/2018 e all'ordinanza n.7513/2018 e n 9006/2022 che ribadiscono l'onere di una rigorosa prova tanto dell'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto del suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale).
La rigorosa prova nel caso in esame è fornita dai certificati di famiglia in atti nonché dalle dichiarazioni di e dei testi escussi: “Nostro padre ha sposato nostra madre che poi è Parte_5
morta nel 1969 pochi mesi dopo la nascita dell'ultimo di noi, poi si è risposato nel 1970 Pt_2
ed ha avuto altri 4 figli. Abbiamo vissuto con nostro padre finchè non ci siamo sposati anzi il primo, è rimasto a casa anche da sposato fino al 1973 circa;
è andato via Pt_7 Pt_6
nel 1971 da sposato, nel 1975, nel 1976, si è sposato nel 1977 ed è andata a Pt_5 Pt_4 Pt_1
vivere nell'appartamento di fronte a nostro padre;
nel 1981, nel 2012 e nostro Per_3 Pt_2
padre è morto nel 2013. Sono rimasti a Grumo Nevano Gemma e mentre noi altri siamo Pt_2
andati in Abruzzo, Lombardia, Molise e a Frattamaggiore . In tutte le festività, Natale, Pt_3
Pasqua, occasioni importanti , andavamo a casa sua e anche le vacanze a Sperlonga e qualche volta veniva lui . Abbiamo visto nostro padre diverso, malato, , dimagrito circa due anni prima della morte e meno attivo. Nessuno di noi ha avuto indennizzi per la morte di nostro padre .
è la moglie di e ha sposato la figlia di Testimone_2 Pt_2 Testimone_1 Pt_1
Per
); “ Sono il marito di figlia di e dal 2007 Parte_5 Controparte_3 Parte_1
sono fidanzato con che ho poi sposato nel 2021 ma già da quando avevo 14 anni CP_3
conoscevo , padre di perché stava sempre presso l'autofficina di PE Pt_1 Per_5
marito di figlia della seconda moglie di che viveva a Grumo Nevano
[...] Per_6 PE
dove ho vissuto prima di sposarmi . Non conoscevo i sette figli di primo letto di prima PE
del 2007 ma mi fermavo spesso a parlare con lui che era solare e gioviale e parlava spesso dei suoi figli a cui era molto legato. A Grumo Nevano viveva accanto al padre mentre gli Parte_1 altri abitano a NA, tra Crispano e Frattamaggiore e gli altri fuori regione. Pt_7 Pt_3
Ho notato che la famiglia era molto unita e i figli andavano a trovare il padre a Grumo PE
Nevano anche se lui viveva con la seconda moglie e gli altri 4 figli . Trascorrevano Natale e
Pasqua insieme e andavano anche a Sperlonga a trascorrere le vacanze estive con il padre che andava a trovare i figli anche fuori regione e li chiamava spesso anche a telefono . Mio suocero,
marito di , portava a NA dal figlio Dal 2010 Pt_1 Persona_7 PE Pt_7
ho notato che rallentava le uscite, si vedeva che era deperito e debilitato e l'ultimo di PE
vita non è uscito più di casa ma spesso i figli della prima moglie andavano a trovarlo Dopo la morte di ho visto tanta tristezza nei suoi figli e in perché il loro padre era il PE Pt_1
punto di riferimento di tutta la famiglia . L'ultimo di vita di , vi erano vicino a lui la PE
moglie ma anche tutti i figli a turno ed anche di domenica .” ): “Sono la moglie di Testimone_1
figlio della prima moglie di che conosco dal 2004 quando mi sono Parte_2 PE
fidanzata con e avevo 16 anni . Da ragazza vivevo a Crispano vicino a Grumo Nevano e Pt_2
mi sono sposata nel 2012, l'anno prima della morte di mio suocero che frequentavo in PE
quanto nato nel 1969, viveva con il padre e la seconda moglie dello stesso in quanto la Pt_2
madre era morta pochi mesi dopo la sua nascita Gli altri fratelli di vivevano già fuori , Pt_2
a NA , a Grumo Nevano accanto al padre, a Crispano e gli altri ad Pt_7 Pt_1 Pt_3
Avezzano. Tutti i figli erano molto legati al padre e si vedevano spesso soprattutto a Natale, a
Pasqua mentre d'estate lo andavo a trovare a Sperlonga dove affittava casa vicino al mare I figli che vedevano di più il padre erano comunque e Intorno al 2010 mio Pt_1 Pt_2 Pt_3
suocero usciva meno, faceva fatica a muoversi a causa della Epatite C e tutti noi andavamo a trovarlo Anche al mio matrimonio è venuto per poco tempo e poi durante la messa è andato via perché non si è sentito bene Da quando è morto è cambiato qualcosa perché prima tutti andavano da lui che era il fulcro della famiglia e tutti i figli si riunivano da lui anche con gli altri figli della seconda moglie Durante l'ultimo periodo era accudito dalla seconda moglie e PE Per_2 tutte le sere andavamo noi che stavamo vicino e gli altri figli almeno una volta a settimana o anche più spesso.”(Capasso Roberta).
In ordine alla concreta liquidazione, ritenuto che questo danno sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione , in assenza di criteri legali possono trovare applicazione le recenti Tabelle di Milano della edizione giugno 2024 richiamate proprio dagli attori nelle note conclusionali, tabelle ritenute corrette anche dalla S.C: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (sent Cass n.
10579/2021); “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse,
alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr ord Cass n.
37009/2022 , n 5948/2023, ord Cass n. 6981/2025).
Ciò chiarito, nel caso in esame considerata l'età dei sette figli al momento del decesso del padre
(13/4/2013) , tenuto conto che nessuno conviveva con il padre nell'anno del suo decesso , che è vissuto con il genitore fino all'anno prima della morte e Parte_2 Parte_1
risiedeva di fronte all'abitazione del padre ed era molto presente così come, più degli altri, l'altro figlio , si ritiene equo riconoscere , in favore di €203.372,00 ( 3.911,00 Pt_3 Parte_2
X (8+20+9+15 per la lettera E)), di €195.550,00 ( 3.911,00 X (8+18+9+15 per la Parte_1
lettera E)), di €175.995,00 ( 3.911,00 X (8+18+9+10 per la lettera E)), di Parte_3
€168.173,00 ( 3.911,00 X (8+18+9+8 per la lettera E)),di Parte_4 Parte_5
€160.351,00 (3.911,00 X (8+16+9+8 per la lettera E)), di €160.351,00 (3.911,00 Parte_6
X (8+16+9+8 per la lettera E)), di €160.351,00 (3.911,00 X (8+16+9+8 per la Parte_7
lettera E)) il tutto all'attualità oltre interessi legali compensativi a titolo di lucro cessante dall'1/1/2019 al saldo (cfr sent Cass n. 25571/2011 , sent Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n.
7267/2018 2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Non risultando versate agli attori somme a titolo di indennizzo, non opera la compensatio lucri cum damno ( cfr in tema sent Cass n. 8532/2020) e al pagamento delle somme suindicate va condannato il oltre le spese di lite liquidate in dispositivo , in base al DM Controparte_1
55/2014, scaglione fino ad € 260.000,00 ( compenso base ex art 4 DM 55/2014) valore medio ridotto per la semplicità delle questioni e, in ossequio alla pronuncia della SC n. 10367/2024,
ridotto il compenso unico ai sensi dell'art 4 DM 55/2014 comma 4 e poi aumentato ai sensi del terzo comma, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Albachiara,
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie le domande attoree ed accertata la responsabilità del , lo condanna a Controparte_1
pagare le seguenti somme:
a €203.372,00 Parte_2
a €195.550,00 Parte_1
a €175.995,00 Parte_3
a €168.173,00 Parte_4
a €160.351,00 Parte_5
a €160.351,00 Parte_6
a €160.351,00 il tutto oltre interessi legali dall'1/1/2019 al saldo. Parte_7
Condanna il a pagare le spese di lite per € 13.900,00 per compenso ed Controparte_1
€545,00 per spese vive oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Maurizio Albachiara.
LI, 27/5/2025 IL G.U.