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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2121/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e da
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Don Minzoni n. 6, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lorena Chiaramonte, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 05.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncordatari o a il 14.06.1997, matrimonio Pt_2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte II, Serie A, dell'anno 1997, e che dall'unione coniugale sono nati i figli 02.07.2001) - economicamente indipendente Per_1
Per_
- (03.09.2004) e (28.04.2006); Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni: Per_ 1. La casa familiare sita in in via Don Minzoni n.6, di proprietà di figli e , rimane Pt_2 Per_3
Per_ assegnata alla sig.ra che vi coabiterà con i figli e quando fa ritorno da Pt_2 Per_1 Per_3
Ferrara;
2. Il sig. fisserà la propria residenza altrove dopo l'omologa della separazione avendo Parte_1
cura di comunicarlo alla sig.ra Pt_2
3. Entrambe le parti rinunciano espressamente all'assegno di mantenimento in loro favore in quanto il sig. è titolare di una ditta edile e la sig.ra è dipendente presso il Boccone del Povero Pt_1 Pt_2 con uno stipendio mensile di circa €.1.100,00;
4. Il sig. corrisponderà un assegno mensile quale contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio alla sig.ra nella misura di €. 150,00 in contanti con rilascio di apposita Per_3 Pt_2
ricevuta entro giorno 10 di ogni mese;
Per_ 5. Entrambi i coniugi concorreranno al mantenimento della figlia maggiorenne , studentessa universitaria in Ferrara nella misura di €. 300,00 ciascuno direttamente nel conto corrente intestato alla figlia IBAN [...]: e precisamente la sig.ra coprirà i costi Pt_2
della locazione, e il sig. il mantenimento mensile. Pt_1
Per_ 6. L'Assegno Unico universale per i figli e sarà percepito da entrambi i coniugi nella Per_3
misura del 50% come previsto per legge;
7. Entrambi i coniugi concorreranno alle spese straordinarie di entrambi i figli maggiorenni e non economicamente indipendenti, purchè previamente concordate, nella misura del 50% ciascuno con esibizione di apposita ricevuta per il relativo rimborso;
8. Le parti dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti economici e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
9. I ricorrenti prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto”; che l'udienza di comparizione del dì 16.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione perso nale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a in data 14.06. 1997 , con atto trascritto nel Pt_2
registro dello stato civile del Comune di al n. 18, parte II, Serie A, anno 1997; Pt_2
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Pt_2
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2121/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e da
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Don Minzoni n. 6, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lorena Chiaramonte, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 05.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncordatari o a il 14.06.1997, matrimonio Pt_2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte II, Serie A, dell'anno 1997, e che dall'unione coniugale sono nati i figli 02.07.2001) - economicamente indipendente Per_1
Per_
- (03.09.2004) e (28.04.2006); Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni: Per_ 1. La casa familiare sita in in via Don Minzoni n.6, di proprietà di figli e , rimane Pt_2 Per_3
Per_ assegnata alla sig.ra che vi coabiterà con i figli e quando fa ritorno da Pt_2 Per_1 Per_3
Ferrara;
2. Il sig. fisserà la propria residenza altrove dopo l'omologa della separazione avendo Parte_1
cura di comunicarlo alla sig.ra Pt_2
3. Entrambe le parti rinunciano espressamente all'assegno di mantenimento in loro favore in quanto il sig. è titolare di una ditta edile e la sig.ra è dipendente presso il Boccone del Povero Pt_1 Pt_2 con uno stipendio mensile di circa €.1.100,00;
4. Il sig. corrisponderà un assegno mensile quale contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio alla sig.ra nella misura di €. 150,00 in contanti con rilascio di apposita Per_3 Pt_2
ricevuta entro giorno 10 di ogni mese;
Per_ 5. Entrambi i coniugi concorreranno al mantenimento della figlia maggiorenne , studentessa universitaria in Ferrara nella misura di €. 300,00 ciascuno direttamente nel conto corrente intestato alla figlia IBAN [...]: e precisamente la sig.ra coprirà i costi Pt_2
della locazione, e il sig. il mantenimento mensile. Pt_1
Per_ 6. L'Assegno Unico universale per i figli e sarà percepito da entrambi i coniugi nella Per_3
misura del 50% come previsto per legge;
7. Entrambi i coniugi concorreranno alle spese straordinarie di entrambi i figli maggiorenni e non economicamente indipendenti, purchè previamente concordate, nella misura del 50% ciascuno con esibizione di apposita ricevuta per il relativo rimborso;
8. Le parti dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti economici e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
9. I ricorrenti prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto”; che l'udienza di comparizione del dì 16.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione perso nale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a in data 14.06. 1997 , con atto trascritto nel Pt_2
registro dello stato civile del Comune di al n. 18, parte II, Serie A, anno 1997; Pt_2
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Pt_2
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti