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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IL Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 5361/2025
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso congiunto da
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
e c.f.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. COSTA MARIA STELLA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI:
“1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a Villafranca (VR) il 27/09/1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
[...]
detto comune al n. 74 P. II serie A, anno 1992, ordinandone l'annotazione e le relative incombenze;
2) La IG maggiorenne ma con disabilità fisica grave continuerà a vivere con la Persona_1
madre presso l'abitazione della stessa sita a Villafranca, via Mons. Daniele Comboni n. 21;
3) La casa coniugale sita a Villafranca, via Bologna 6, rimane assegnata al sig. ; Parte_1
4) Il sig. vedrà la IG IL presso l'abitazione della sig.ra ogni Parte_1 Parte_2
qualvolta lo vorrà ed in ogni caso ogni qualvolta la IG manifesti il desiderio di voler stare con il padre, stante l'impossibilità della IG per le patologie di cui è affetta di recarsi presso la sua abitazione.
In ogni caso entrambi i genitori terranno conto dei desideri e della volontà della IG per quanto riguarda il diritto di visita. Il sig. qualora le condizioni fisiche della IG lo Parte_1
consentano e sia di gradimento della stessa si organizzerà adeguatamente per trascorrere i periodi delle festività e delle vacanze estive con la IG IL.
5) Il sig. si prenderà cura della IG coadiuvando la signora Parte_1 Parte_2
ogni qualvolta si rendesse necessario sia per le visite specialistiche che per eventuali ricoveri.
6) Il sig. nulla verserà alla signora a titolo di assegno di Parte_1 Parte_2
mantenimento disponendo la stessa di redditi propri.
7) La signora nulla verserà al sig. a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1
disponendo anch'esso di redditi propri.
pagina 2 di 6 8) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2
mantenimento per la IG IL, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e portatrice di grave handicap fisico la somma di €. 600,00 ( euro seicento/00) entro il 20 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
9) le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le ha anticipate per intero. Le spese straordinarie sono suddivise con le seguenti modalità: a) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
CP_ ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale,
esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come ad es. lenti a contatto, lenti da vista con montatura
(quest'ultima nei limiti di spesa massima di €. 150,00), tutori e plantari ortopedici. b) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici. c) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono preventivo accordo. Tasse universitarie statali, tasse esami di laura.
d) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo. Corsi
universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazioni. e) Spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo. Acquisto di strumenti informatici qualora detto strumento sia necessario per l'espletamento di attività didattiche.;
Nel caso di spese straordinarie da concordare ciascuno dei genitori che ritenga necessaria od utile la spese comunicherà la propria proposta all'altro; qualora questi non sia d'accordo con la spesa dovrà
esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento pagina 3 di 6 della stessa;
il silenzio verrà inteso come assenso. In caso di dissenso immotivato o contrario all'interesse della IG, la spesa andrà comunque divisa nella misura del 50%. La quota da rimborsare al genitore che ha anticipato la spesa verrà effettuata mediante bonifico e qualora si tratta di spesa di lieve entità anche in contanti previo rilascio di quietanza. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di preventivo accordo rimane pur sempre per il genitore il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
10) I coniugi dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali al momento della loro separazione e, pertanto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11) I coniugi si rilasciano espressamente il consenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 19/05/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di una IG , Persona_1
nata a [...], il [...], c.f: , e per essa i ricorrenti hanno trovato C.F._3
un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla IG appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
pagina 4 di 6 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il
14/05/2008 e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio
(avvenuta il 07/05/2008, come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 03/06/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VILLAFRANCA DI
VERONA il 27/09/1992 tra e Parte_1 Parte_2
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA
(n. 74 P. 2 S.A anno 1992), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una pagina 5 di 6 volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VILLAFRANCA DI
VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/06/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa IL Rizzuto
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