Ordinanza cautelare 15 settembre 2017
Sentenza 9 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 09/09/2021, n. 9612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9612 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 09612/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06403/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6403 del 2017, proposto da
D'AS ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Barrile, Francesco Nardocci, con domicilio eletto presso lo studio Eugenio Barrile in Roma, via E.Gianturco, 6, come da procura in atti;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IT RI non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato nn. 81279 del 31.10.2016 recante l'individuazione delle unità di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato assegnate all'Arma dei Carabinieri, pubblicato nel Suppl. del Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 7.11.2016; della nota prot. 63009 del 13.9.2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato; della nota prot. 88868 del 24.11.2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato; del dPCM del 21 novembre 2016, pubblicato sulla G.U. del 3 gennaio 2017 e previamente sul portale “Mobilità.gov”; del provvedimento con cui il ricorrente è stato inquadrato nei ruoli e nelle qualifiche corrispondenti dell'Arma dei Carabinieri; della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 3.03.2017 prot. DFP 0013906;
di ogni altro atto, presupposto, connesso e comunque ad essi correlato, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Difesa e di Cosimo Damiano Latorre;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza da remoto mediante piattaforma Microsoft Teams ai sensi dell’art. 25 del DL n. 137\2020, il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato mediante notifica del 6 marzo 2017 il sig. ON D’ASo, già in forza al Corpo Forestale dello Stato con la qualifica di agente scelto e in servizio a Latina, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato nn. 81279 del 31.10.2016, recante l’individuazione delle unità di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato assegnate all’Arma dei Carabinieri, pubblicato nel Suppl. del Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 7.11.2016; della nota prot. 63009 del 13.9.2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato; della nota prot. 88868 del 24.11.2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato; del dPCM del 21 novembre 2016, pubblicato sulla G.U. del 3 gennaio 2017 e previamente sul portale “Mobilità.gov”; nonché del provvedimento con cui il ricorrente è stato inquadrato nei ruoli e nelle qualifiche corrispondenti dell’Arma dei Carabinieri; e della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 3.03.2017 prot. DFP 0013906.
In data 11 maggio 2017 la controinteressata RI IT ha notificato alla ricorrente atto di opposizione alla decisione del ricorso straordinario in sede amministrativa.
Con atto di costituzione in giudizio notificato e depositato il 6 luglio 2017 il ricorrente ha trasposto il ricorso in questa sede giurisdizionale.
2. – Il ricorso straordinario poi trasposto consta dei seguenti motivi.
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 7 e ss. LEGGE 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 124/15 NONCHE’ DEGLI ARTT. 7, 12 e SS. DEL DLGS 177/16 ; ILLEGITTIMITA’DERIVATA (QUANTO AL DECRETO DI INQUADRAMENTO); ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ ANCHE DELLA MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, VESSATORIETÀ E SVIAMENTO; STRARIPAMENTO DI POTERE.
L’assegnazione del ricorrente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco all’Arma dei Carabinieri anziché sarebbe affetta dai vizi in rubrica sia alla luce dell’art. 7 del d.lgs. n. 177\2016 (il quale individua analiticamente le funzioni assegnate alle varie Forze di polizia ai fini del trasferimento degli ex appartenenti al CFS) che dei principi di ragionevolezza, in quanto sarebbe stato ritenuto prevalente il trasferimento della parte ricorrente a Latina dopo che egli aveva prestato servizio a La Spezia svolgendo funzioni in tesi riconducibili ad attività antincendio.
Il Corpo dei Vigili del Fuoco cui è stato assegnato il ricorrente, ai sensi dell’art. 7 citato, è competente a svolgere servizi di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, e svolge attività di: a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB); c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.
La assegnazione del ricorrente a tale Corpo sarebbe quindi stata auspicabile e logica conseguenza delle mansioni svolte nel CFS.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 3, 7 e ss. LEGGE 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 124/15 NONCHE’ DEGLI ARTT. 7, 12 e SS. DEL DLGS 177/16; ILLEGITTIMITA’DERIVATA (QUANTO AL DECRETO DI INQUADRAMENTO); ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ ANCHE DELLA MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, VESSATORIETÀ E SVIAMENTO; STRARIPAMENTO DI POTERE.
Anche sotto il profilo procedimentale gli atti impugnati sarebbero viziati, in quanto l’Amministrazione avrebbe posto termini eccessivamente stringenti, poi di fatto ulteriormente ridotti in quanto la comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe stata indirizzata direttamente al personale, bensì ad una serie di Uffici interni, con la raccomandazione a questi ultimi di “assicurarne immediata e scrupolosa diffusione” al personale.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 E 3 LEGGE 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 124/15 NONCHE’ DEGLI ARTT. 12 e SS. DEL DLGS 177/16; ILLEGITTIMITA’DERIVATA (QUANTO AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA); ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ ANCHE DELLA MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, VESSATORIETÀ E SVIAMENTO; STRARIPAMENTO DI POTERE.
La motivazione contenuta nel Decreti qui impugnati non sarebbe idonea a dare conto delle effettive e concrete valutazioni che l’Amministrazione ha compiuto per individuare le nuove destinazioni attribuite al ricorrente. Il fatto che i Decreti in parola siano diretti ad una pluralità di soggetti, infatti, non avrebbe dovuto esimere il Capo del Corpo Forestale dall’illustrare compiutamente il percorso logico giuridico seguito per giungere alle determinazioni assunte nei confronti di ciascuno di essi.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DEL DLGS 177/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5, 6, 7 E 15 DEL DPR 1092/1985; NONCHÉ DELLA LEGGE 23.08.1998 N. 400/88 E DEL DLGS 30.07.1999 N.303/99; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 E 3 LEGGE 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., NONCHÉ DELL’ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS. 177/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, 5 E 6 DEL DPCM 21.11.2016 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ANCHE DELLA MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, VESSATORIETÀ E SVIAMENTO; STRARIPAMENTO DI POTERE, INCOMPETENZA.
Inoltre, al ricorrente sarebbe stata anche preclusa ogni possibilità di ricorrere alla c.d. procedura di mobilità di cui all’art. 12, IV comma, del DLgs 177/2016 il quale prevede che “Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, puo' presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate. Nella medesima domanda puo' essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'Amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitività del provvedimento di assegnazione.”
Tale norma sarebbe stata elusa per la mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del dPCM, così come dal necessario visto della Corte dei Conti e così come pure dall’apposizione del visto del Ministro Guardasigilli, in quanto l’Amministrazione, con la nota prot. 88868 del 24.11.2016 -a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato- avrebbe fatto decorrere il termine prima di tale pubblicazione, ossia individuando quale dies a quo la pubblicazione del testo dell’offerta di mobilità, peraltro neppure definitivo, allegato al dPCM, sul portale “Mobilità.gov”.
Inoltre, sotto il profilo della legittimità costituzionale delle norme di riferimento della riforma il ricorrente propone motivi rubricati come segue.
5) SULLA ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 8, LEGGE N. 124 DEL 13 AGOSTO 2015 RECANTE “DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”, c.d. LEGGE MADIA DI RIFORMA DELLA P.A., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 76 COST.
La c.d. Legge Madia violerebbe gli articoli 2, 3 e 76 Cost., nella parte in cui ha previsto l’eventuale assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altra Forza di polizia, senza dettare alcun principio e/o criterio direttivo per l’ipotesi, ivi prevista, sia pure come eventuale, di passaggio del personale del Corpo Forestale dello Stato in un altro Corpo ad ordinamento militare con conseguente acquisizione dello status militi.
I restanti motivi vertono sulla asserita illegittimità costituzionale della normativa primaria applicata nella specie alla luce dei parametri indicati in ciascuna rubrica, e sono intitolati come segue.
6) SULLA ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 7, 8, 12 e 14, comma II, lettera mm) n.2, del DLGS 177/16 DEL 9 AGOSTO 2016 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 52 E 76 COST. “ECCESSO DI DELEGA” e/o DI POTERE LEGISLATIVO, IRRAGIONEVOLEZZA.
7) SULLA ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, comma II, lettera mm) n.2, DLGS 177/16 DEL 9 AGOSTO 2016 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 39, 40, 49, 52 e 76.
8) SULLA ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 14, COMMA II, LETTERA MM) PUNTO 3, DEL DLGS 177/16 DEL 9 AGOSTO 2016 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 38, 52 E 76 COST.
9) SULLA ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, comma II, lettera mm) n. 2, del DLGS 177/16 DEL 9 AGOSTO 2016 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 52 E 76 COST., “ECCESSO DI DELEGA” e/o DI POTERE LEGISLATIVO, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA TRA CATEGORIE DI LAVORATORI.
10) SULLA ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, comma II, lettera mm) n. 2, del DLGS 177/16 DEL 9 AGOSTO 2016 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 52 E 76 COST., “ECCESSO DI DELEGA” e/o DI POTERE LEGISLATIVO, IRRAGIONEVOLEZZA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA CON RIGUARDO AGLI EFFETTI RETROATTIVI DELLA PREVISIONE LEGISLATIVA.
3. – Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni, che, con memoria, hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
4. – In data 12 aprile 2021 il ricorrente, premesso di avere proposto un’istanza di accesso rimasta inevasa, ha depositato istanza di accesso ex art. 116 comma II c.p.a. rispetto a taluni atti del procedimento, chiedendo contestualmente il rinvio dell’udienza di trattazione del ricorso fissata per l’8 giugno 2021.
5. – Con la propria memoria conclusionale l’Amministrazione ha eccepito l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in quanto a seguito della sentenza n. 170\2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la legittimità costituzionale della riforma del CFS sotto svariati profili, il ricorrente, rifiutando il transito nell’Arma dei Carabinieri, potrebbe accedere ad impiego civile nell’Amministrazione.
Inoltre, le intimate Amministrazioni hanno affermato che il ricorso straordinario sarebbe stato inammissibile perché notificato non già a un controinteressato, bensì ad una collega del ricorrente a sua volta ricorrente in separato giudizio patrocinato dai medesimi Procuratori.
6. – Nella memoria conclusionale depositata il 6 maggio 2021 il ricorrente ha contrastato le eccezioni proposte dalla difesa erariale e ha insistito nei motivi proposti; non ha ribadito l’istanza di accesso precedentemente depositata, che quindi va considerata rinunziata.
7. – Con ordinanza n. 4850\2017 è stata respinte l’istanza cautelare.
In occasione della pubblica udienza dell’8 giugno 2021 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso è fondato, e va accolto, nei seguenti limiti, mentre è improcedibile quanto all’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. II comma, cui il ricorrente ha rinunziato.
2. – Il ricorso è, innanzitutto ammissibile, in quanto notificato a soggetto posto in effettiva posizione di controinteresse, ossia alla signora RI IT, già appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato ed al momento di proposizione del gravame assegnata, in forza di Decreto del Direttore della Direzione Centrale per le risorse Umane del Dipartimento dei Vigli del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. 3198 del 28 dicembre 2016, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. – Il ricorso è, altresì, tutt’ora procedibile, dovendo essere respinta l’eccezione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere sollevata dall’Amministrazione: sebbene, infatti, la sentenza n. 170\2019 della Corte Costituzionale abbia effettivamente affermato che “…all’interessato che scelga di non transitare nell’Arma dei Carabinieri e non venga successivamente assegnato ad altre forze di polizia […] rimane pur sempre la facoltà di richiedere il passaggio, in contingente limitato, ad altra Amministrazione Statale, individuata con D.P.C.M. con preferenza tra 2 quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare…”, non risulta in alcun modo che l’odierno ricorrente sig. D’AS abbia optato ad altra Amministrazione statale, e pertanto permane l’interesse alla decisione del ricorso nel merito.
4. - Emerge dagli atti del giudizio –per averne fatta espressa ammissione la difesa dell’Amministrazione, a pag. 30 della memoria depositata il 13 settembre 2017- che “l’odierno ricorrente è stato individuato - e non, come inopinatamente sostenuto nel ricorso, meramente scelti sulla base di una discrezionalità che nel ricorso si assume ampia e personale - per il transito nell’Arma dei Carabinieri alla luce del richiamato criterio di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 177/2016, in quanto impiegati (sic) nell'unità dedicata "linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività" antincendio boschivo”.
Tale affermazione comporta la fondatezza del primo mezzo, che si appella alla mancata valutazione delle mansioni e della qualifica svolta dal ricorrente nel Corpo Forestale dello Stato.
Le ammissioni dell’Amministrazione, infatti, confermano le allegazioni di fatto del ricorrente secondo cui egli:
- ha partecipato (nel periodo compreso tra l’ottobre 2005 ed il febbraio 2006) al corso di formazione per piloti di elicotteri CFS, finalizzato allo spegnimento degli incendi boschivi (corso che è stato superato anche se limitatamente alla parte teorica);
- ha frequentato nel 2010 un corso di formazione per la direzione delle operazioni di spegnimento (DOS);
- ha frequentato, successivamente, un ulteriore “Corso di Formazione per “Addetto Antincendio” organizzato e gestito dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina”;
-ha partecipato al corso di aggiornamento riservato espressamente al solo “personale già formato, sul ruolo, compiti e funzioni del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)”.
Tale curriculum è, peraltro, confermato da quanto si legge negli allegati al ricorso straordinario, tra i quali spicca il documento n. 9, recante un elenco allegato alla nota dell’Ufficio personale del CFS prot. n. 2714 del 21 marzo 2014, nella quale (anche) il ricorrente D’AS viene individuato quale facente parte del personale c.d. “DOS” (Direttore Operazioni Antincendio) interessato alla formazione antincendio (poi effettivamente da questi svolta come da attestato che si rinviene nel documento n. 8).
5. – Alla luce di tali risultanze di fatto, il primo motivo di gravame è fondato, non avendo l’Amministrazione fatto applicazione corretta del criterio di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 177/2016.
Come già evidenziato dalla Sezione nella sentenza n. 641\2018, confermata in appello da Cons. Stato n. 5587\2019, infatti, la riforma nel cui ambito è stato disposto il trasferimento impugnato (in particolare, con l’art. 8, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015) si basa sul principio della “corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del personale”.
L’art. 7 del d. lgs n. 177 del 2016 demanda all’Arma dei Carabinieri l’esercizio delle funzioni già svolte dal citato Corpo Forestale dello Stato, ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonchè delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.
L’art. 12 comma 2 del d. lgs n. 177 del 2016 nel dare attuazione al criterio direttivo previsto dalla legge di delega afferma che “Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata:
a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare:”
al n. 1) dispone l’assegnazione all’Arma dei Carabinieri nei termini che seguono “per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7: di tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite….”;
al n. 2) dispone l’assegnazione al Corpo nazionale dei VV.FF. nei termini che seguono: “per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9:
centri operativi antincendio boschivo (COAB)”;
nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS);
linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1;
centro operativo aereo unificato (COAU);
Sempre l’art. 12, comma 2, afferma alla lettera b) che si tiene “altresì conto dei seguenti criteri”: (…) “2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, l'anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parità di anzianità nella specializzazione, la minore età anagrafica”.
Quest’ultimo criterio, che per volontà del legislatore delegante (oltre che di quello delegato) era quello di prioritaria applicazione al ricorrente, che svolgeva nel CFS le c.d. funzioni “DOS”.
Come ha infatti evidenziato il parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio Stato n. 2112/2016, in cui il principio della “corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del personale” si pone come segue: i criteri “enucleati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 12 sono in rapporto di gradualità, con una palese priorità di quello espresso alla lettera a), finalizzato, ………, ad attuare il principio della necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale. Conseguentemente i criteri indicati alle lettere b) e c), a prescindere dalla formulazione introduttiva, hanno entrambi carattere aggiuntivo e operano in funzione subordinata e sequenziale rispetto ai criteri di cui alla lettera a), in guisa che alle successive lettere b) e c) si può fare ricorso via via che i criteri precedenti non siano risultati risolutori”.
6. - Nel caso di specie, come si è visto, il ricorrente rientrava appieno nell’ambito di applicazione del criterio prioritario di cui al comma 2, lettera a), n. 2, in quanto adibito nel CFS a “linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività”; inoltre, anche volendo applicare i criteri sussidiari di cui al comma 1, lettera b), n. 2, egli andava valutato per “l'anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS).”
Ne segue l’accoglimento del motivo in esame con il conseguente annullamento dell’atto di trasferimento impugnato nella parte di interesse del ricorrente, e l’improcedibilità degli ulteriori motivi, alcuni dei quali di carattere meramente procedimentale, ed altri basati su censure di incostituzionalità dell’intera architettura normativa della riforma, al cui accoglimento eventuale (peraltro ora reso impossibile dalla sentenza n. 170\209 della Corte Costituzionale, che ha respinto le medesime censure avanzate nel ricorso oggi in esame) il ricorrente non ha più interesse alla luce dell’annullamento dell’atto di trasferimento per lui direttamente ed immediatamente lesivo.
7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), in parte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento di trasferimento impugnato; lo dichiara improcedibile per il resto.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 2.000,00 oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO