Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro e Previdenza
All'udienza del 13/01/2025 iscritta al n.5286 / 2024 dinanzi al GOP dott.ssa Rosanna
Femia.
E' presente l'Avv. ORLANDO MARIA CONCETTA per delega dell'avv. MOLLICA
GIOVANNA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l l'avv. DANIELA BIAINCO per delega dell'avv. CP_1
TRIOLO ETTORE he si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Dato atto il Giudice, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Settore lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del 13.1.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA ex art 429 I° comma c.p.c., nella causa iscritta al n. 5286 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
C.F.: C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mollica Giovanna, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D. Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' , rappresentato e difeso dall' Avv. Ettore Triolo, giusta procura CP_2
in atti.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad ATPO - Riconoscimento assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge
n°118/71.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente proponeva ai sensi dell'artt. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno mensile di invalidità civile, domanda che in via amministrativa era stata rigettata.
Espletato l'Accertamento Tecnico Preventivo e concessi i termini per proporre eventuali osservazioni, parte istante ha presentato atto di dissenso e successivo ricorso in opposizione innanzi all'intestato
Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nella fase di ATP dalla dott.ssa Persona_1
la quale aveva escluso un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata, riconoscendo un grado di invalidità del 65%.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda, evidenziando che la perizia è stata CP_1
correttamente motivata ed ha concluso chiedendo il rigetto.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa senza disporre il rinnovo.
* * * * *
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata, in quanto il CTU nominato nella fase di ATP dott.ssa nella sua relazione che qui deve intendersi integralmente richiamata ed alla quale ci Persona_1 si riporta, ha diagnosticato alla ricorrente una “Ipertensione arteriosa, spondilodiscoartrosi con protrusioni discali, OSAS in asma bronchiale, depressione reattiva”, ritenendo che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente la rendono invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 65%.
Dall'esame dell'elaborato peritale, si evince che il ctu ha valutato tutte le patologie da cui risulta affetta la ricorrente nonché la documentazione medica prodotta in atti, rispetto alla quale non sono state depositate nel presente giudizio, ulteriori e successive certificazioni mediche che attestino un aggravamento del quadro patologico denunciato;
ha correttamente proceduto alla valutazione medico legale, attribuito per ciascuna patologia riscontrata i codici e le percentuali, operando infine, il calcolo riduzionistico. Parte ricorrente, nei termini concessi non ha mosso alcuna contestazione alla bozza peritale e le censure avanzate in questa sede -trattandosi anche di deduzioni difensive formulate dal procuratore di parte ricorrente e non da un c.t.p.- non denunciano quindi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
La parte non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n.
16223).
Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Su punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice, per discostarsi legittimamente delle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad una rinnovazione della stessa, deve operare
“ valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu (Cass. Civ., sez. I
03.03.2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuali e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della durata del processo” (Cass. Civ. sez. lavoro 01.08.2013
n.18410).
In definitiva rilevato che dalle motivazioni dell'opposizione non emerge alcuna indicazione che giustifichi lo scostamento dalle valutazioni svolte dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo, si conclude che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Per tale ragione l'opposizione va rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente, stante la mancata sottoscrizione da parte della ricorrente della dichiarazione di esenzione resa ai sensi dell'art. 152 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in opposizione ad ATP n°1799/2024 così Parte_1 CP_1
provvede:
Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese a favore dell' che liquida in complessive CP_1
1120,00.
- Pone le spese di CTU della fase di ATP a carico della parte ricorrente, come da separato decreto.
Reggio Calabria, 13.1.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dr.ssa Rosanna Femia